Decreto 15 settembre 2020 - Concorso pubblico, mediante colloquio di idoneità e valutazione dei titoli, per il reclutamento di complessive n. 1.000 unità di personale non dirigenziale, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di ventiquattro mesi, per il profilo di Operatore giudiziario, da inquadrare nell’Area funzionale II, Fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia – Amministrazione giudiziaria, ad eccezione della Regione Valle d’Aosta

15 settembre 2020

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione


Il Direttore Generale

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO in particolare l’articolo 36, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, in materia di lavoro pubblico a tempo determinato;

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;

VISTO il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico di cui sopra e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il “Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” ed in particolare gli articoli 3 e 18, comma 2, concernenti le quote d’obbligo a favore delle categorie protette;

TENUTO CONTO, altresì, che sono avviate le procedure finalizzate alla copertura delle quote d’obbligo di cui gli articoli 3 e 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, ferma restando la verifica della copertura della medesima quota d'obbligo all’atto dell'assunzione a valere sugli idonei;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, ed, in particolare, l’articolo 25, comma 9, che introduce il comma 2-bis dell’articolo 20 della predetta legge 5 febbraio 1992, n. 104 e l’articolo 50, comma 1, che introduce l’articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’ordinamento militare”, e in particolare gli articoli 678 e 1014;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e in particolare l’articolo 8, concernente l’invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione di dati personali”;

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione digitale”;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;

VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante l’attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

VISTO il decreto del Ministero della giustizia 9 novembre 2017 recante la “Rimodulazione dei profili professionali del personale non dirigenziale dell’Amministrazione giudiziaria, nonché individuazione di nuovi profili, ai sensi dell’articolo 1, comma 2-octies, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161”, che prevede, quale requisiti per l’accesso dall’esterno al profilo di operatore: “Diploma di istruzione secondaria di primo grado”;

VISTO l’articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”;

VISTO l’articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in particolare l’articolo 255 (rubricato “Misure straordinarie per la celere definizione e per il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti”), che prevede che l’Amministrazione procede – “con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di ventiquattro mesi, anche in sovrannumero rispetto all’attuale dotazione organica e alle assunzioni già programmate” – all’assunzione di un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale di area II/F1, secondo le procedure previste dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56 ovvero mediante colloquio di idoneità e valutazione dei titoli (tra i quali titoli sono espressamente indicati quelli di cui all’articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché l’esperienza maturata dai soggetti ulteriormente selezionati ai fini dello svolgimento delle attività di tirocinio e collaborazione presso gli uffici giudiziari, come attestato dai capi degli uffici medesimi);

RITENUTO che, per le ragioni di pressante necessità esplicitate nella stessa decretazione di urgenza (“Al fine di dare attuazione ad un programma di misure straordinarie per la celere definizione e per il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti nonché per assicurare l’avvio della digitalizzazione del processo penale”) e allo scopo di valorizzare appieno il contributo sinora offerto e l’esperienza conseguita nell’ambito delle attività svolte presso gli Uffici giudiziari, risulta opportuno optare per la procedura di reclutamento mediante colloquio di idoneità e valutazione dei titoli alternativamente prevista dalla suddetta disposizione;

VISTA l’autorizzazione alla spesa di cui al comma 3 del citato articolo 255 del decreto-legge n. 34 del 2020;

VISTO il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto delle funzioni centrali;

VISTO l’articolo 51 della legge 16 maggio 1978, n. 196, secondo cui “per far luogo all’assegnazione di posti nei ruoli periferici delle varie carriere, che prevedano l’impiego in sedi della Valle d’Aosta, le amministrazioni dello Stato bandiscono apposito concorso per la copertura dei posti in detta regione”;

VISTA la nota prot. DOG n. 129136.U del 6 agosto 2020 del Ministero della giustizia, indirizzata al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con la quale si chiede di conoscere se nelle liste dei lavoratori in disponibilità di cui all’articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, risultino iscritti lavoratori da ricollocare, con riferimento alle unità di personale di cui al presente bando di concorso; 

VISTA la nota prot. n. DFP 0058151 P-4.17.1.7.4 dell’11 settembre 2020 con cui il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri comunica che, alla predetta data, nell’elenco del personale in disponibilità, non sono iscritte, negli ambiti territoriali di riferimento, unità che rispondono al fabbisogno di professionalità ricercato, fermo restando che la verifica delle possibilità di assegnazione del personale collocato in disponibilità e l’adozione degli atti conseguenziali dovranno protrarsi fino allo spirare del termine di cui al comma 4 dell’articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 

DECRETA

Articolo 1
Posti messi a concorso

  1. È indetto un concorso pubblico, mediante colloquio di idoneità e valutazione dei titoli, per il reclutamento di complessive n.1000 unità di personale non dirigenziale, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di ventiquattro mesi, anche in sovrannumero rispetto all’attuale dotazione organica, per il profilo di Operatore giudiziario, da inquadrare nell’Area funzionale seconda, Fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia – Amministrazione giudiziaria, ad eccezione della Regione Valle d’Aosta.
  2. È garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, così come previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e dall’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  3. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti è riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando.

Articolo 2
Requisiti per l’ammissione

  1. Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda di partecipazione nonché al momento dell’assunzione in servizio:
    1. cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione europea. Sono ammessi altresì i familiari di cittadini italiani o di un altro Stato membro dell’Unione europea, che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro, ma che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i soggetti di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
    2. età non inferiore a diciotto anni;
    3. possesso di diploma di istruzione secondaria di primo grado;
    4. possesso di uno dei seguenti titoli:
      1. avere completato il periodo di perfezionamento presso l’Ufficio per il processo ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
      2. avere completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, nel caso in cui non si sia fatto parte dell’Ufficio per il processo;
      3. avere svolto, con esito positivo, il tirocinio ai sensi dell’articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, attestato ai sensi del comma 11 del suddetto articolo;
      4. avere svolto, per almeno un anno, attività di tirocinio e collaborazione presso gli Uffici giudiziari, attestate dai Capi degli Uffici medesimi, diversa da quelle indicate nei due punti precedenti;
      5. essere stati, quali volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate, congedati senza demerito o nel corso di ulteriore rafferma;
      6. avere completato senza demerito, quali ufficiali di complemento in ferma biennale e ufficiali in ferma prefissata, la ferma contratta.
    5. idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce. Tale requisito sarà accertato prima dell’assunzione all’impiego;
    6. qualità morali e di condotta di cui all’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    7. godimento dei diritti civili e politici;
    8. non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
    9. non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
    10. non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;
    11. per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana.
  2. Per i candidati diversi dai cittadini italiani e dai cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea i precedenti punti g), h) e k) si applicano solo in quanto compatibili.
  3. I candidati vengono ammessi al colloquio di idoneità con riserva, fermo restando quanto previsto dall’articolo 12 del presente bando.
  4. L’Amministrazione provvederà d’ufficio ad accertare il possesso del requisito delle qualità morali e di condotta, fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 10, e dall’articolo 12, comma 3.

Articolo 3
Pubblicazione del bando e presentazione della domanda. Termini e modalità

  1. Il presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IVa Serie speciale “Concorsi ed Esami”. Sarà altresì consultabile sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, giustizia.it.
  2. Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, compilando il modulo on line sul sito del Ministero della giustizia, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IVa Serie Speciale “Concorsi ed Esami”.
  3. In caso di più invii della domanda di partecipazione, verrà presa in considerazione la domanda inviata per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d’effetto.
  4. Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, il sistema informatico non consentirà più l’accesso al modulo telematico, né l’invio della domanda.
  5. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande siano state redatte, presentate o inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
  6. Nella domanda il candidato dovrà dichiarare:
    1. il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita, la cittadinanza e, se cittadini italiani nati all’estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile è stato trascritto l’atto di nascita;
    2. il codice fiscale e gli estremi di un documento di identità in corso di validità;
    3. la residenza, con l’esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, il domicilio, ove differente dalla residenza, con l’esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, con l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;
    4. il recapito telefonico e il recapito di posta elettronica ordinaria ovvero, se in possesso, un recapito di posta elettronica certificata, con l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;
    5. il possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli altri status indicati all’articolo 2, comma 1, lettera a) del presente bando;
    6. di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
    7. il possesso del titolo di studio di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) del presente bando, indicando l’istituto presso il quale è stato conseguito, nonché la data ed il luogo;
    8. il possesso di uno degli altri titoli richiesti per l’accesso di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d) del presente bando (in considerazione di quanto previsto dal successivo articolo 5, comma 4, il candidato potrà indicare uno solo tra i suddetti titoli);
    9. il godimento dei diritti civili e politici;
    10. il possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
    11. il possesso delle qualità morali e di condotta di cui all’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    12. di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici o di non avere procedimenti penali in corso di cui si è a conoscenza, fermo restando l’obbligo di indicarli in caso contrario;
    13. il possesso di eventuali ulteriori titoli da sottoporre a valutazione, di cui al successivo articolo 5;
    14. il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall’articolo 7 del presente bando;
    15. l’indicazione dell’eventuale titolarità delle riserve di cui all’articolo 1 del presente bando;
    16. di essere in regola, secondo la legge italiana, nei riguardi degli obblighi di leva per i candidati di sesso maschile.

I soggetti di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dovranno dichiarare altresì di essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174.

  1. I candidati, salvo quanto indicato per chi non sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, dovranno inoltre dichiarare esplicitamente di possedere tutti i requisiti di cui all’articolo 2 del presente bando.
  2. I candidati diversamente abili dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili in funzione del proprio handicap che andrà opportunamente documentato ed esplicitato con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. Detta dichiarazione dovrà contenere esplicito riferimento alle limitazioni che l’handicap determina in funzione del colloquio di idoneità. La concessione e l’assegnazione di ausili sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell’esame obiettivo di ogni specifico caso. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio handicap dovrà essere inoltrata a mezzo posta elettronica all’indirizzo dgpersonale.dog@giustizia.it non oltre quindici giorni prima dello svolgimento del colloquio di idoneità, unitamente all’apposito modulo compilato e sottoscritto che si renderà automaticamente disponibile on line e con il quale si autorizza l’Amministrazione al trattamento dei dati sensibili. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà all’Amministrazione di fornire adeguatamente l’assistenza richiesta.
  3. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente al termine previsto al comma precedente, che potrebbero prevedere la concessione di ausili, dovranno essere documentate con certificazione medica, che sarà valutata dalla competente commissione esaminatrice, la cui decisione resta insindacabile e inoppugnabile.
  4. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
  5. La convocazione per il colloquio di idoneità non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità, né sana l’irregolarità della domanda di partecipazione al concorso.
  6. L’Amministrazione non è responsabile in caso di smarrimento o di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal candidato circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.

Articolo 4
Commissione esaminatrice

  1. La Direzione generale del personale e dei servizi nomina una Commissione esaminatrice, competente per l’espletamento di tutte le fasi del concorso, e, per esigenze di funzionalità e celerità della procedura concorsuale, si riserva la nomina di sottocommissioni, in cui suddividere la Commissione esaminatrice a partire dalla fase di espletamento del colloquio di idoneità. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250.
  2. La Commissione esaminatrice è composta da un dirigente di livello non generale dell’Amministrazione giudiziaria, con funzioni di presidente, e da due esperti aventi la qualifica di Area terza, con funzioni di commissari; le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente di Area terza.
  3. Secondo quanto disposto dall’articolo 249 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la Commissione esaminatrice potrà svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

Articolo 5
Valutazione dei titoli e ammissione al colloquio

  1. La selezione si svolge per titoli e colloquio. Il punteggio complessivo attribuibile è pari a 44 punti così suddivisi:
    1. Titoli: massimo 24 punti;
    2. Colloquio: massimo 20 punti;
  2. La valutazione dei titoli precede il colloquio.
  3. Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice dispone complessivamente di punti 24, così ripartiti:
    1. punti 21,00 a coloro che hanno svolto, con esito positivo e presso Uffici giudiziari, l’ulteriore periodo di perfezionamento nell’ufficio per il processo ai sensi dell’articolo 16-octies comma 1-bis e comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
    2. punti 17,00 a coloro che hanno completato, con esito positivo e presso Uffici giudiziari, il tirocinio formativo ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non avendo fatto parte dell’ufficio per il processo, così come indicato dall’articolo 16-octies, comma 1-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
    3. punti 13,00 a coloro che hanno svolto, con esito positivo e presso Uffici giudiziari, il tirocinio ai sensi dell’articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, attestato ai sensi del comma 11 del suddetto articolo;
    4. punti 9,00 a coloro che hanno svolto, per almeno un anno e con esito positivo attestato dal Capo dell’Ufficio, ulteriore attività di tirocinio e collaborazione presso Uffici giudiziari, diversa da quelle indicate nelle lettere precedenti;
    5. punti 5,00 per gli ufficiali di complemento in ferma biennale e ufficiali in ferma prefissata che hanno completato, senza demerito, la ferma contratta;
    6. punti 2,00 per i volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate, congedati senza demerito o nel corso di ulteriore rafferma;
    7. punti 2,00 a coloro che sono in possesso di competenze informatiche certificate con “Patente europea per l’uso del computer” (ECDL/ICDL);
    8. punti 1,00 a coloro che sono in possesso di certificazione di conoscenza della lingua inglese pari almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo.
  4. I punteggi di cui al comma 3, lettere a), b), c), d), e) ed f) non sono cumulabili tra loro. I suddetti punteggi sono cumulabili con quelli di cui alle successive lettere g) ed h).
  5. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando.
  6. L’Amministrazione valuta solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione.
  7. L’avvenuto svolgimento e completamento delle attività di tirocinio e/o collaborazione presso gli Uffici giudiziari di cui al comma 3, lettere a), b), c) e d) deve essere documentato esclusivamente mediante la modulistica allegata al presente bando e disponibile on line sul sito istituzionale del Ministero della giustizia. Sarà onere di ogni candidato richiedere tempestivamente presso l’Ufficio giudiziario di riferimento la relativa attestazione.
  8. Il possesso dei titoli di cui al comma 3, lettere e) ed f) deve essere documentato esclusivamente mediante la autocertificazione allegata al presente bando e disponibile on line sul sito istituzionale del Ministero della giustizia. Ogni difformità rispetto a tale modello dichiarativo e ogni incompletezza dei dati ivi richiesti cagioneranno il mancato riconoscimento del titolo.
  9. La Commissione esaminatrice redige una graduatoria preliminare relativa ai punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e formata tenendo conto dei titoli di riserva di cui all’articolo 1, comma 3, e dei titoli di preferenza di cui all’articolo 7.
  10. La graduatoria preliminare è pubblicata sul sito del Ministero della giustizia. Tale pubblicazione avrà valore di notifica ad ogni effetto di legge e i candidati non riceveranno ulteriori comunicazioni.
  11. È ammesso a sostenere il colloquio di idoneità, sulla sola base della posizione occupata nella graduatoria preliminare, un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso.
  12. L’elenco alfabetico dei candidati ammessi al colloquio di idoneità sarà pubblicato sul sito del Ministero della giustizia almeno venti giorni prima dello svolgimento, con indicazione del luogo, della data e dell’orario in cui dovranno presentarsi per sostenerle. Tale pubblicazione avrà valore di notifica ad ogni effetto di legge e i candidati non riceveranno ulteriori comunicazioni.

Articolo 6
Colloquio di idoneità e stesura della graduatoria di merito

  1. I candidati ammessi al colloquio di idoneità dovranno presentarsi presso l’indirizzo indicato e all’ora stabilita con un documento di riconoscimento in corso di validità. Essi dovranno altresì presentare in quella sede tutta la documentazione e/o le dichiarazioni sostitutive eventualmente richieste, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  2. L’assenza dalla sede di svolgimento del colloquio di idoneità nella data e nell’ora stabilita e l’impossibilità di provare la propria identità, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporteranno l’esclusione dal concorso.
  3. La prova è intesa ad accertare l’idoneità del candidato alle mansioni di Operatore giudiziario di cui al decreto ministeriale 9 novembre 2017 di seguito riportate:

Specifiche professionali:

Conoscenze tecniche di base per lo svolgimento dei compiti assegnati, acquisibili con la scuola dell’obbligo; capacità manuali e/o tecnico - operative riferite alla propria qualificazione e/o specializzazione; relazioni con capacità organizzative di tipo semplice.

Contenuti professionali:

Attività lavorative di collaborazione, amministrativa e/o tecnica, ai processi organizzativi e gestionali connessi al proprio settore di competenza. Personale che svolge attività di sorveglianza degli accessi, di regolazione del flusso del pubblico cui forniscono eventualmente le opportune indicazioni, di reperimento, riordino ed elementare classificazione dei fascicoli, atti e documenti, dei quali curano ai fini interni la tenuta e custodia, nonché attività d’ufficio di tipo semplice che richieda anche l’uso di sistemi informatici, di ricerca ed ordinata presentazione, anche a mezzo dei necessari supporti informatici, dei diversi dati necessari per la formazione degli atti attribuiti alla competenza delle professionalità superiori; lavoratori che supportano le professionalità superiori, seguendone le direttive, nell’attività di digitalizzazione e nella gestione telematica non complessa degli atti anche avvalendosi dei sistemi informatici in uso. Lavoratori incaricati della custodia e della vigilanza dei beni e degli impianti dell’amministrazione; lavoratori adibiti ad una postazione telefonica con compiti di inoltrare le relative comunicazioni e di fornire eventualmente le opportune indicazioni al pubblico. Lavoratori addetti alla chiamata all’udienza.

  1. Il colloquio di idoneità consisterà conseguentemente in una verifica delle capacità tecnico-operative riferite alle specifiche professionali illustrate al comma 3 (in particolare: reperimento, riordino ed elementare classificazione di fascicoli, atti e documenti; attività d’ufficio di tipo semplice che richieda anche l’uso di sistemi informatici; ricerca e ordinata presentazione, anche a mezzo dei necessari supporti informatici, dei diversi dati necessari per la formazione degli atti attribuiti alla competenza delle professionalità superiori; attività di digitalizzazione e gestione telematica non complessa degli atti anche avvalendosi di sistemi informatici).
  2. Al colloquio di idoneità sarà assegnato un punteggio massimo di 20 punti, frazionabili sino a un minimo di 0,25, e si intenderà superato se sarà stato raggiunto il punteggio minimo di 12 punti.
  3. La Commissione esaminatrice stabilisce preliminarmente in via generale i criteri per lo svolgimento della prova e per l’attribuzione dei punteggi. Queste indicazioni di dettaglio in merito allo svolgimento del colloquio di idoneità saranno comunicate mediante pubblicazione sul sito del Ministero della giustizia.
  4. Il colloquio di idoneità avverrà in un’aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la adeguata partecipazione.
  5. L’Amministrazione adotterà ogni ulteriore specifica misura necessaria od opportuna, secondo le indicazioni e le prescrizioni delle Autorità competenti, per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica in atto, per quel che riguarda i candidati, il personale a vario titolo coinvolto nello svolgimento del concorso ed ogni altro soggetto interessato. Di tali eventuali misure saranno dati appositi avvisi pubblicati sul sito del Ministero della giustizia. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. La violazione delle suddette misure da parte dei candidati comporta l’esclusione dal concorso.
  6. Ultimato il colloquio, la Commissione esaminatrice redige una graduatoria finale di merito sulla base del punteggio attribuito in base ai titoli e del punteggio conseguito nel colloquio.

Articolo 7
Titoli di preferenza a parità di merito ed a parità di merito e titoli

  1. A parità di merito, ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti:
    1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
    2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
    3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
    4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
    5. gli orfani di guerra;
    6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
    7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
    8. i feriti in combattimento;
    9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
    10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
    11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
    12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
    13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
    14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
    15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
    16. coloro che abbiano prestato il servizio militare come combattenti;
    17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nel Ministero della giustizia;
    18. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
    19. gli invalidi e i mutilati civili;
    20. i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
  2. Costituiscono, altresì, titoli di preferenza a parità di merito:
    1. l’avere svolto, con esito positivo, l’ulteriore periodo di perfezionamento nell’ufficio per il processo, ai sensi dell’articolo 16-octies, commi 1-bis e 1-quater, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
    2. l’avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
    3. l’avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell’ufficio per il processo, così come indicato dall’articolo 16-octies, commi 1 bis e 1-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
  3. A parità di merito e di titoli, ai sensi del citato articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 2020, la preferenza è determinata:
    1. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
    2. dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche.
  4. Se, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali, due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito il candidato più giovane di età, ai sensi dell’articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l’articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
  5. Gli eventuali titoli di riserva nonché i titoli di preferenza a parità di merito e a parità di titoli, per poter essere oggetto di valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del temine utile per la presentazione della domanda di partecipazione ed espressamente menzionati nella stessa.
  6. Il possesso dei suddetti titoli di preferenza è attestato dal candidato all’atto della presentazione della domanda. Il candidato dovrà altresì, entro la medesima data, avere la disponibilità di ogni documentazione necessaria a comprovare quanto attestato, da presentare in formato digitale, a pena di impossibilità di attribuzione del titolo di preferenza, entro cinque giorni dalla richiesta dell’Amministrazione all’indirizzo di posta elettronica certificata o ordinaria indicato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, lettera d).

Articolo 8
Validazione e pubblicità della graduatoria finale di merito

  1. La graduatoria finale di merito sarà validata dalla Commissione esaminatrice e trasmessa alla Direzione generale del personale e della formazione ai fini dell’approvazione.
  2. L’avviso relativo alla avvenuta approvazione di tale graduatoria sarà pubblicato sul sito del Ministero della giustizia e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IVa Serie speciale “Concorsi ed Esami”. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
  3. Ogni eventuale ulteriore comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sito del Ministero della Giustizia. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
  4. I primi classificati nella graduatoria finale di merito, in numero pari ai posti disponibili, tenuto conto delle riserve dei posti di cui all’articolo 1, comma 3, saranno nominati vincitori e assegnati al Ministero della giustizia – Amministrazione giudiziaria.
  5. Le sedi saranno conferite ai vincitori con modalità che verranno comunicate mediante pubblicazione sul sito del Ministero della giustizia, fermo restando quanto previsto dall’articolo 11.

Articolo 9
Accesso agli atti

  1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
  2. Ai candidati che sosterranno la prova scritta sarà consentito, mediante l’apposito sistema telematico “atti on line” disponibile sul sito del Ministero della giustizia e previa attribuzione di password personale riservata, accedere per via telematica agli atti concorsuali relativi ai propri elaborati.
  3. Con la presentazione della domanda di partecipazione di cui all’articolo 3, il candidato autorizza previamente il Ministero della giustizia – Direzione generale del personale e della formazione del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi ad evadere eventuali rituali richieste di accesso agli atti della presente procedura di reclutamento, anche facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato medesimo.
  4. Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente dell’Ufficio Terzo – Concorsi e inquadramenti della Direzione generale del personale e della formazione.

Articolo 10
Trattamento dei dati personali

  1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti l’eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica.
  2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica potranno essere inseriti in apposite banche dati e potranno essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono alla Direzione generale del personale e della formazione e alla Commissione esaminatrice in ordine alle procedure selettive, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.
  3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.
  4. I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.
  5. Il titolare del trattamento dei dati è l’Ufficio Terzo – Concorsi e inquadramenti della Direzione generale del personale e della formazione; il responsabile del trattamento è il Dirigente del suddetto Ufficio Terzo. Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione individuate dalla Direzione generale del personale e della formazione nell’ambito della procedura medesima.
  6. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento.
  7. I dati personali potranno essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. La graduatoria, approvata dagli organi competenti in esito alla selezione verrà diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, attraverso il sito del ministero della giustizia.
  8. L’interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l’opposizione al trattamento. L’interessato potrà, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Articolo 11
Assunzione in servizio

  1. L’assunzione dei vincitori avverrà compatibilmente ai limiti imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime delle assunzioni.
  2. I candidati dichiarati vincitori del concorso oggetto del presente bando saranno assunti, con riserva di controllare il possesso dei requisiti dichiarati in domanda, secondo la disciplina prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente al momento dell’immissione in servizio, nel personale del Ministero della giustizia, nel profilo di Operatore giudiziario, Area funzionale Seconda, Fascia economica F1.
  3. Il rapporto di lavoro a tempo determinato verrà instaurato mediante la stipula di contratto individuale di lavoro in regime di tempo pieno, sulla base della preferenza espressa dai vincitori secondo l’ordine della graduatoria finale di merito di cui all’articolo 8.
  4. In caso di rinuncia all’assunzione da parte dei vincitori o di dichiarazione di decadenza dei medesimi, subentreranno i successivi candidati utilmente collocati in ordine di graduatoria, qualora non siano stati già nominati vincitori per effetto della clausola di cui all’articolo 1, comma 3.

Articolo 12
Norme di salvaguardia

  1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia.
  2. Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
  3. Resta ferma la facoltà della Direzione generale del personale e della formazione di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, di escludere un candidato dal concorso ovvero di non procedere all’assunzione o di revocare la medesima, in caso di accertata mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso ovvero di mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista, in esito alle verifiche richieste dalla procedura concorsuale.

Roma, 15 settembre 2020

Il Direttore Generale
Alessandro Leopizzi