Circolare 13 febbraio 2018 - Restituzione di somme già acquisite al Fondo unico giustizia e versate all’entrata del bilancio dello Stato – Somme diverse da quelle oggetto di sequestro o confisca – Istruzioni operative

13 febbraio 2018

Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
UFFICIO I - AFFARI CIVILI INTERNI

Fasc: 016.001.009-129

Ai sigg. Presidenti delle Corti di appello
Ai sigg. Procuratori generali della Repubblica presso le Corti di appello
e, p.c., spett.le Equitalia Giustizia S.p.A.
Produzione U.O. Fondo Unico Giustizia
c.a. dott. Mario Nazzaro
e-mail: fondounicogiustizia@pcert.equitaliagiustizia.it
(rif. prot. DAG n. 25132.U del 6.2.2018)
e, p.c., al sig. Capo di Gabinetto
(Rif. prot. GAB n. 46856.U del 21.11.2017)
e, p.c., al sig. Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia
(Rif. prot. DAG n. 23044.E del 2.2.2018)
e, p.c., Al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Ispettorato Generale di Finanza - Ufficio IX
(Vs. rif. nota prot. n. 14530 del 26.1.2018)
e, p.c., al sig. Direttore generale degli affari giuridici e legali
e, p.c., al sig. Direttore generale del bilancio e della contabilità del DOG
e, p.c., all’Ufficio centrale del bilancio in sede

Oggetto: Restituzione di somme già acquisite al Fondo unico giustizia e versate all’entrata del bilancio dello Stato – Somme diverse da quelle oggetto di sequestro o confisca – Istruzioni operative.

Con riferimento alla problematica della restituzione di somme già acquisite al Fondo unico giustizia e versate all’entrata del bilancio dello Stato, questa Direzione generale ha da ultimo diramato una nota esplicativa (prot. DAG n. 28117.U dell’8 febbraio u.s.: allegato 1) con la quale, dopo aver dato conto dell’interpretazione della normativa di riferimento fornita dall’Ispettorato generale di finanza con nota prot. n. 14530 del 26 gennaio u.s. (allegato 2) – che, in sintesi, ha individuato in Equitalia Giustizia S.p.A. il soggetto deputato ad effettuare le restituzioni in presenza di provvedimenti di dissequestro o di revoca della confisca successivamente alla data di intestazione delle risorse al FUG – ha invitato gli uffici giudiziari a trasmettere direttamente alla predetta società tutta la documentazione necessaria ad effettuate le restituzioni.

È tuttavia noto che nel FUG confluiscono anche somme e proventi diversi da quelli oggetto di sequestro o confisca nell’ambito di procedimenti penali, di applicazione di misure di prevenzione e di irrogazione di sanzioni amministrative (lettere a), b) e c) dell’art. 2 del d.l. n. 143/2008, convertito in legge n. 181/2008), che sono:

  • quelli depositati presso Poste Italiane S.p.A., banche e altri operatori finanziari in relazione a procedimenti civili “non riscossi o reclamati dagli aventi diritto entro cinque anni dalla data in cui il procedimento si è estinto o è stato comunque definito o è divenuta definitiva l’ordinanza di assegnazione, di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia” (lettera c-bis) dell’art. 2);
  • quelli depositati presso gli uffici postali o le banche nell’ambito della procedura fallimentare, non riscossi dagli aventi diritto né richiesti da altri creditori rimasti insoddisfatti decorsi cinque anni dal deposito (lettera c-ter) del medesimo art. 2).

Anche in relazione a tali importi, però, la citata nota dell’Ispettorato generale di finanza consente di giungere alle medesime conclusioni in ordine al soggetto tenuto ad effettuare le restituzioni agli aventi diritto che ne facciano richiesta, laddove in particolare si osserva:

  • che l’art. 2, comma 6, del d.l. n. 143/2008 – a norma del quale con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dell’interno, sono tra l’altro determinati “i criteri e le modalità da adottare nella gestione del Fondo in modo che venga garantita la pronta disponibilità delle somme necessarie per eseguire le restituzioni eventualmente disposte” – non limita espressamente le restituzioni “alle sole somme oggetto di sequestro, … potendo lasciare intendere di avere una portata comprensiva anche delle somme oggetto di confisca” (ovverosia – si badi bene – alle somme oggetto del quesito posto all’Ispettorato stesso da Equitalia Giustizia S.p.A.): il che consente di ritenere che tale portata “estensiva” possa essere interpretativamente attribuita anche alle altre ipotesi indicate nella medesima norma, non oggetto della specifica attenzione dell’Ispettorato nella risposta in esame;
  • che, “in generale, la materia dei rimborsi delle somme acquisite al FUG trovi la propria disciplina nelle norme di settore sopra enucleate”, ossia proprio nell’art. 2 del d.l. n. 143/2008 e nell’art. 2 del d.m. 30.7.2009, n. 127 (recante il regolamento di attuazione in materia di Fondo unico di giustizia);
  • che “sotto altro profilo … l’art. 68 ISTS” (a norma del quale al rimborso delle somme erroneamente o indebitamente versate all’erario provvede l’Amministrazione che le ha acquisite) “sembra avere pure un diverso perimetro applicativo, più orientato ad affrontare il tema dei versamenti effettuati direttamente dai soggetti titolari delle relative somme – sull’implicito presupposto dell’identità del versante con l’avente diritto alla restituzione – non già di quelli disposti da un gestore, seppure ex lege” (quale è, per l’appunto, Equitalia Giustizia S.p.A.).

Orbene, alla luce delle suesposte argomentazioni, deve affermarsi che le istruzioni operative diramate da questa Direzione generale con nota prot. DAG n. 28117.U dell’8 febbraio u.s. (citata in apertura) debbano essere seguite anche nei casi in cui le istanze di restituzione abbiano ad oggetto somme e proventi confluiti nel FUG ai sensi dell’art. 2, lettere c-bis) e c-ter), del d.l. n. 143/2008, convertito in legge n. 181/2008.

Si pregano le SS.LL. di diramare anche la presente nota agli uffici dei distretti di rispettiva competenza.

Roma, 13 febbraio 2018

IL DIRETTORE GENERALE
Michele Forziati