Circolare 28 luglio 2005 - Notificazione degli atti in materia penale, civile ed amministrativa a mezzo del servizio postale

28 luglio 2005

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio VI

Prot. n. 6/1106/035/

Roma, 28 luglio 2005

AI PRESIDENTI
DELLE CORTI DI APPELLO
LORO SEDI

ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
R O M A 
FAX N. 06/66598265

Oggetto: Notificazione degli atti in materia penale, civile ed amministrativa a mezzo del servizio postale.

A seguito delle segnalazioni pervenute da alcuni uffici giudiziari in merito alle modalità di richiesta, messe in atto dalle cancellerie e segreterie giudiziarie, di notificazione di atti a mezzo del servizio postale, si rende necessario fornire chiarimenti in materia, che consentano di regolamentare la distribuzione di tutti gli atti giudiziari da notificare per il tramite del servizio postale, siano essi in Convenzione o meno, negli Uffici NEP territorialmente competenti.

In considerazione di quanto disposto dall’art. 107, comma 2, del D.P.R. 15/12/1959 n. 1229 e dall’art. 1 della legge 20/11/1982 n. 890, l’ufficiale giudiziario è tenuto a notificare per mezzo del servizio postale, al di fuori dell’ambito territoriale di sua competenza, tutti gli atti emanati dalle Autorità Giudiziarie della sede presso la quale è incardinato l’ufficio NEP di appartenenza.

Tenuto conto che l’ufficiale giudiziario è competente a notificare atti destinati a persone con residenza, domicilio o dimora nell’ambito territoriale della circoscrizione cui è addetto, a mani o a mezzo posta, ne consegue che ex lege gli atti da notificarsi a destinatari che abbiano la residenza, il domicilio o la dimora fuori della circoscrizione di competenza dell’ufficio NEP, vanno eseguiti a mezzo posta, tranne che gli uffici giudiziari richiedenti dispongano che la notifica degli atti di cui trattasi debba essere fatta a mani, nel qual caso gli atti vanno recapitati agli uffici NEP territorialmente competenti.

Allo stato, la soppressione del servizio postale in franchigia, che interessava la corrispondenza tra uffici giudiziari, comporta che le richieste di notificazione degli atti giudiziari a mezzo del servizio postale, da parte degli uffici giudiziari, debbano necessariamente confluire nell’ufficio NEP che è dislocato nelle sedi degli stessi. Ciò, al fine di realizzare un notevole risparmio per l’Erario, salvo il caso in cui per esigenze, che di volta in volta potranno essere valutate, si riterrà opportuno prescegliere la notificazione a mani.

L’attività di organizzazione degli uffici NEP tesa ad assicurare direttamente le notifiche a mezzo posta da espletarsi fuori dell’ambito di competenza territoriale, comporterebbe il contenimento delle spese di spedizione degli atti giudiziari a carico dell’Erario, giacché si eviterebbe la trasmissione degli atti da parte degli uffici giudiziari all’ufficio NEP territorialmente competente, con conseguente aggravio delle spese postali di inoltro e restituzione degli atti, ai quali va ad aggiungersi l’allungamento dei tempi di lavorazione.

Va segnalato, inoltre, che per le notifiche a mezzo del servizio postale, il sistema innovativo introdotto dalla Convenzione con la Soc. Poste Italiane S.p.A. sottoscritta in data 15/7/2004, consente anche un facile ed immediato riscontro dell’attività di spedizione, di notificazione e di esito delle raccomandate, tramite il collegamento al sito Web della Soc. Poste.

Stante quanto sopra esposto, si invitano le SS.LL. a portare la presente a conoscenza delle cancellerie e degli uffici NEP dei rispettivi distretti, raccomandando di assicurare che in relazione a ciò gli uffici interessati trovino le modalità attuative più consone.

IL V. CAPO DIPARTIMENTO
Angelo Gargani