Circolare 10 febbraio 2011 - Disposizioni su rapporto di lavoro a tempo parziale - Chiarimenti su circolare 24 novembre 2010 n. 1196

10 febbraio 2011

 Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Prot.  20389 

 

Alla Corte Suprema di Cassazione
Alla Procura Generale
presso la Corte Suprema di Cassazione
Al Tribunale Superiore delle Acque
Alla Direzione Nazionale Antimafia
Alle Corti di Appello
Alle Procure Generali
presso le Corti di Appello
Agli Uffici dei Commissari per la liquidazione degli usi civici
LORO SEDI 

OGGETTO: Articolo 16, legge 4 novembre 2010, n. 183, recante “disposizioni in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale”. - Circolare 24 novembre 2010 n. 1196 - Chiarimenti.

Successivamente alle prime applicazioni dell’art. 16 della legge 183/2010, ai provvedimenti giurisdizionali emessi in riferimento ad essa ed alle osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali, appare opportuno fornire alcune ulteriori indicazioni operative al fine di procedere, nel caso di revisione dei part-time, ad una sempre più corretta e funzionale applicazione della norma, facendo con ciò seguito alla precedente circolare n. 1196 del 24 novembre 2010.

Si evidenzia innanzitutto la necessità che la richiesta di revisione dei part time da parte del Responsabile della gestione delle risorse umane degli uffici - nel caso in cui questi addivenga alla necessità di proporre la revoca del regime in precedenza accordato - sia il più dettagliata possibile e che faccia esplicito riferimento all’organico generale dell’ufficio; a quello del settore di appartenenza del dipendente che beneficia del part time; alle presenze effettive di personale; alla distribuzione di esso nelle singole sezioni con l’indicazione dettagliata dei compiti a loro devoluti e alla eventuale situazione di difficoltà generatasi in concreto con la permanenza del rapporto part time, non risolvibile altrimenti; ai contingenti e sopravvenuti carichi di lavoro che impediscono, in ipotesi, la prosecuzione del rapporto part time; all’indicazione precisa delle ragioni per le quali il part time in esame possa recare pregiudizio alle esigenze dell’Ufficio.

Non devono ritenersi in tal senso motivazioni esaustive quelle genericamente afferenti a complessive situazioni di sofferenza dell’ufficio, il più delle volte oggettivamente rilevabili ma in concreto indipendenti dalla permanenza del part time

Si rende inoltre necessario chiarire il punto n. 2 della citata circolare rappresentando che la dichiarazione dei titoli di precedenza utili ai fini del part time va compilata a cura degli interessati unicamente nel caso in cui il Responsabile della gestione delle risorse umane di ogni singolo ufficio intenda revocare solo una parte dei part time concessi senza l’individuazione dei nominativi specifici (ad esempio: in un ufficio dove ci sono 8 cancellieri in part time e il Responsabile della gestione delle risorse umane valuta che ne possono essere mantenuti genericamente solo 3). 
 
Il possesso dei titoli non dà diritto al mantenimento del part time ma serve solo nell’eventualità che si renda necessario stabilire criteri di priorità per mantenere il rapporto di lavoro a tempo parziale.

Appare opportuno che, in caso di richiesta di revoca dei part time concessi anteriormente alla data del 25 giugno 2008 ( data di entrata in vigore del decreto legge n. 112/08, convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133) sia preventivamente informato il personale interessato.

Si pregano le Corti di Appello e le Procure Generali presso le stessi Corti di diffondere la presente nota negli Uffici del loro Distretto perché ne venga reso edotto tutto il personale. 

 

Roma, 10 febbraio 2011

 

  IL DIRETTORE GENERALE
 Dott. Calogero Roberto Piscitello