Circolare 20 giugno 2014 - Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi – art. 35 d.lgs. 33/ 2013

20 giugno 2014

Ministero della Giustizia
GABINETTO DEL MINISTRO
IL CAPO DI GABINETTO

Prot. m_dg GAB. 20/06/2014.0021804.U
Pos 32/1/51

Al Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Al Capo del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria
Al Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Al Capo del Dipartimento della Giustizia Minorile
Al Direttore dell’UCAI

e p.c.
Al Capo dell’Ufficio Legislativo
Al Responsabile dell’OIV

OGGETTO: obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi - art. 35 d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33

Facendo seguito alla nota dell’Ufficio legislativo prot. 3859.U del 30.4.2014 nonché alle indicazioni diramate dal Responsabile della Trasparenza per il tramite dei referenti per la trasparenza delle Articolazioni in indirizzo, si rappresenta che è necessario procedere al completamento della pubblicazione dei dati relativi ai procedimenti amministrativi, così come richiesto dall’art. 35 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Si segnala in proposito che l’Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC), con nota pervenuta in data 11.6.2014, ha chiesto il completamento della pubblicazione entro il 15 settembre 2014 riservandosi, in mancanza, di adottare i provvedimenti sanzionatori di cui all’art. 1, co. 3, l. 190 del 2012 e art. 45 d.lgs. n. 33 del2013.

Si invitano pertanto le SS.LL a raccogliere e  inoltrare entro il 15 luglio 2014 i dati in questione, in relazione ai procedimenti amministrativi di competenza di ciascun Ufficio.

Si rammenta che l’art. 35 del d.lg.s n. 33 del 2013 prevede in particolare che, per ciascuna tipologia di procedimento, siano pubblicate le seguenti informazioni:

  • una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
  • l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
  • il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale.
  • per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
  • le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
  • il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
  • i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
  • gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
  • il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
  • le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
  • il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
  • i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento.

L'amministrazione non può richiedere moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari.

Inoltre, l'amministrazione pubblica:

  • i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
  • le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
  • le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.

Allo scopo di facilitare la raccolta dei dati essenziali e procedere alla  pubblicazione in forma sintetica ed omogenea degli stessi dovrà essere compilata una tabella, messa a disposizione nell’area intranet del sito web, che, previa aggregazione del dato per Dipartimento o per Articolazione in indirizzo, dovrà essere inviata al Responsabile della Trasparenza il quale ne curerà la pubblicazione entro il termine stabilito dall’Anac.

Per quanto riguarda il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso dovrà essere indicato nella tabella il termine eventualmente fissato per legge o per regolamento; in mancanza, dovrà essere determinato dall’Ufficio competente il termine di conclusione del procedimento, termine che sarà recepito nello schema di DPCM da predisporsi a cura dell’Ufficio Legislativo ai sensi dell’art. 2 l. 7 agosto 1990, n. 241.

Si segnala l’urgenza e la delicatezza dell’adempimento in considerazione delle conseguenze sul piano disciplinare e della responsabilità dirigenziale che gli articoli 43, comma 5, 45, comma 4, d.lgs. 33 del 2013 prevedono in capo ai responsabili per il caso di mancata pubblicazione.

 

Il Capo di Gabinetto
Giovanni Melillo
 


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