Decreto 14 dicembre 2015 - Recante misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo tra la Direzione generale degli affari giuridici e legali del Dipartimento per gli affari di giustizia e altre articolazioni del Ministero della giustizia, nonché concernente l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione dei relativi compiti ai sensi dell’art. 16 c2 del d.p.c.m. 84/2015

14 dicembre 2015

IL MINISTRO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84 recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche”, di seguito «regolamento»;

Visto l’articolo 4, comma 2, lettera c), del regolamento, che individua le competenze della Direzione generale degli affari giuridici e legali, di seguito «Direzione generale»;

Visto l’articolo 5, comma 2, lettera d), del regolamento, che, in deroga alla competenza attribuita alla Direzione generale, mantiene alla Direzione generale dei magistrati la competenza in materia di contenzioso relativo al personale di magistratura;

Visto l’articolo 6, comma 3, del regolamento, che, in deroga alla competenza attribuita alla Direzione generale, assegna al Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria lo svolgimento di funzioni circa il contenzioso relativo alle materie di competenza della Direzione generale del personale e delle risorse e della Direzione generale dei detenuti e del trattamento;

Visto l’articolo 16, comma 2, secondo periodo, del regolamento, che prevede l’adozione di uno o più decreti con cui il Ministro provvede alla adozione delle misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo tra le articolazioni del Ministero interessate dalla riorganizzazione, in attesa della individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e alla definizione dei relativi compiti ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del regolamento;

Considerato che la riorganizzazione della Direzione generale, come operata dal regolamento, è stata realizzata al fine di creare una struttura unitaria per la gestione delle controversie in cui è parte il Ministero: non solo quelle già rientranti nella competenza della soppressa direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, ma anche quelle che fino ad oggi sono state distribuite tra le diverse articolazioni ministeriali e ciò al fine di evitare dispersione di energie e aggravio dei compiti di supporto alla difesa in giudizio; che le eccezioni rispetto a tale accentramento sono dovute alla specificità delle controversie, che sono più adeguatamente seguite anche nella fase contenziosa dall’amministrazione competente per materia;

Ritenuta la necessità di procedere, con decreto ministeriale, alla definizione dell’organizzazione della Direzione generale in relazione alle nuove attribuzioni ad essa assegnate dal regolamento e, conseguentemente, alla regolazione dei suoi rapporti con le altre articolazioni del Ministero;

Valutata l’esigenza di individuare, in attesa della adozione dei decreti di cui all’articolo 16, comma 1, del regolamento, gli uffici di livello dirigenziale non generale e di definire i relativi compiti nell’ambito delle competenze della Direzione generale;

Ritenuta l’urgenza di procedere all’assegnazione del contingente di personale necessario allo svolgimento delle nuove funzioni assegnate alla Direzione generale;

Sentite le organizzazioni sindacali di settore.

DECRETA


Art. 1
Competenze in materia di contenzioso

  1. La Direzione generale esercita la competenza assegnata dall’articolo 4, comma 2, lettera c), del regolamento in materia di contenzioso nel quale è interessato il Ministero ed in raccordo con le direzioni generali, anche di altri dipartimenti, nelle seguenti materie:
    1. risarcimento danni nei confronti della amministrazione in dipendenza dell’attività di giustizia; equa riparazione per ingiusta detenzione ed errore giudiziario; pagamento spese di giustizia e liquidazione compensi ai collaboratori della autorità giudiziaria; libere professioni, ordini professionali, ricorsi contro circolari e decreti nelle materie di competenza del Dipartimento per gli affari di giustizia; risarcimento danni per responsabilità civile dei magistrati; costituzione di parte civile nei procedimenti penali in cui il Ministero è parte offesa o danneggiato;
    2. equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89;
    3. contenzioso lavoristico e pensionistico del personale gestito dal Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi e dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità nonché dall’amministrazione degli archivi notarili;
    4. contenzioso relativo alle gare di appalto ed ai contratti a relativi lavori, servizi e forniture gestiti dal Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi e dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, nonché dall'Ufficio centrale degli archivi notarili
    5. rapporti di locazione attiva e passiva e di compravendita immobiliare, ivi compreso il contenzioso relativo a rapporti condominiali, ad eccezione dei rapporti gestiti dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
  2. La Direzione generale è altresì competente sui ricorsi proposti dai privati contro lo Stato italiano davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo e, anche coordinandosi con la Direzione generale della giustizia civile e con la Direzione generale della giustizia penale, per l’esecuzione di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali nelle sole materie di competenza del Dipartimento per gli affari di giustizia.
  3. Restano ferme le competenze della Direzione generale dei magistrati in materia di contenzioso riguardante il personale di magistratura, del Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria per lo svolgimento di funzioni circa il contenzioso relativo alle materie di competenza della Direzione generale del personale e delle risorse e della Direzione generale dei detenuti e del trattamento. Resta ferma la competenza dell’amministrazione degli archivi notarili per il contenzioso relativo ai notai in materia di sanzioni amministrative, sanzioni disciplinari, tributi e contributi.


Art. 2
Compiti in tema di affari giuridici

  1. La Direzione generale, nell’ambito delle competenze ad essa attribuite dal regolamento, redige studi e ricerche sul contenzioso nel quale è interessato il Ministero predispone schemi di risposte a interrogazioni ed interpellanze nelle materie di sua competenza.
  2. Per una più efficace gestione del contenzioso, la Direzione generale cura la stipulazione di protocolli di intesa con l’Avvocatura generale dello Stato e con gli altri interlocutori istituzionali, nei quali siano anche stabiliti i passaggi procedimentali idonei a garantire un adeguato e tempestivo scambio di informazioni e documenti.
  3. Allo scopo di prevenire l’instaurazione di contenziosi, fornisce alle altre articolazioni dell’amministrazione le opportune indicazioni e valutazioni tratte dalla concreta esperienza giurisprudenziale. Al medesimo fine le articolazioni del Ministero interessate richiedono alla Direzione generale informazioni e valutazioni, ferme restando le competenze consultive dell’Avvocatura dello Stato.
  4. La Direzione generale trasmette, con cadenza almeno annuale, alla Conferenza dei capi dipartimento di cui all’articolo 3, comma 6, del regolamento una relazione contenente l’analisi dei dati relativi all’andamento del complessivo contenzioso del Ministero. A tal fine le articolazioni del Ministero interessate trasmettono alla Direzione generale gli elementi informativi necessari.


Art. 3
Rapporti tra articolazioni

  1. Le direzioni generali competenti per materia provvedono a fornire alla Direzione generale tutti i dati necessari per la trattazione del relativo contenzioso, ivi compresi gli elementi di valutazione per l’eventuale transazione o conciliazione di controversie pendenti.
  2. La competenza a trattare la fase precontenziosa, ivi compresa l’eventuale messa in mora dell’obbligato, nonché l’esecuzione delle sentenze e di altri provvedimenti giudiziari relativi a competenze diverse da quelle del Dipartimento per gli affari di giustizia, restano in capo alle articolazioni ministeriali competenti per materia.
  3. La Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati e la Direzione generale di statistica provvedono, nell’ambito delle rispettive competenze, alla realizzazione di sistemi informatici per la gestione, anche ai fini statistici, dei flussi documentali e per la condivisione dei dati concernenti le materie di contenzioso di competenza della Direzione generale e delle altre articolazioni ministeriali di cui all’articolo 1, comma 3. La Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati assicura altresì, anche tramite la stipula di accordi e convenzioni, l’accesso alle fonti conoscitive e la connessione alle banche dati istituite secondo la normativa vigente.


Art. 4
Individuazione degli uffici

  1. Per l’espletamento delle funzioni attribuite alla Direzione generale degli affari giuridici e legali dall’articolo 1, in attesa dell’adozione del decreto di cui all’articolo 16, comma 1, del regolamento, sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali non generali, con i compiti per ciascuno di seguito indicati:
    1. Ufficio primo: risarcimento danni nei confronti della amministrazione in dipendenza dell’attività di giustizia; equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89; equa riparazione per ingiusta detenzione ed errore giudiziario; pagamento spese di giustizia e liquidazione compensi ai collaboratori della autorità giudiziaria; libere professioni, ordini professionali, ricorsi contro circolari e decreti nelle materie di competenza del Dipartimento per gli affari di giustizia; contenzioso in materia di responsabilità civile dei magistrati; costituzione di parte civile nei procedimenti penali in cui il Ministero è parte offesa o danneggiato; esecuzione di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali nelle sole materie di competenza del Dipartimento per gli affari di giustizia;
    2. Ufficio secondo: ricorsi proposti dai privati contro lo Stato italiano davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo;
    3. Ufficio terzo: contenzioso lavoristico e pensionistico del personale gestito dal Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi e dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità nonché dall’amministrazione degli archivi notarili;
    4. Ufficio quarto: contenzioso relativo alle gare di appalto ed ai contratti a relativi lavori, servizi e forniture gestiti dal Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi e dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, nonché dall’Ufficio centrale degli archivi notarili; contenzioso relativo ai rapporti di locazione attiva e passiva e di compravendita immobiliare, ivi compreso il contenzioso relativo a rapporti condominiali, ad eccezione dei rapporti gestiti dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.


Art. 5
Personale

  1. Per le attività del contenzioso lavoristico e pensionistico di cui all’articolo 6, comma 1, vengono assegnate alla Direzione generale unità di personale in servizio, alla data di entrata in vigore del regolamento, presso l’Ufficio II del Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro della giustizia 18 dicembre 2001, garantendo in ogni caso l’assegnazione delle unità di personale finora preposte alla difesa in giudizio dell’Amministrazione e di un adeguato numero di unità di personale idoneo ad assicurare le connesse attività operative.
  2. Alla Direzione generale degli affari giuridici e legali è altresì assegnato, previa individuazione delle risorse necessarie:
    1. entro il 30 giugno 2016, il personale da adibire al contenzioso di cui all’articolo 1, lettera d);
    2. entro il 31 dicembre 2016, il personale da adibire alla rimanente attività di contenzioso.


Art. 6
Disciplina transitoria

  1. Le attività concernenti il contenzioso di cui all’articolo 1, commi 1, lettere a) e b), e 2, nonché il contenzioso lavoristico e pensionistico del personale gestito dal Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi sono svolte dal personale già assegnato alla Direzione generale e dal personale di cui all’articolo 5, comma 1.
  2. Fino all’assegnazione del personale di cui all’articolo 5, comma 2, le attività concernenti il contenzioso di competenza della Direzione generale diverso da quello di cui al comma 1 sono svolte dalle articolazioni ministeriali competenti fino alla data di entrata in vigore del regolamento, che le svolgono secondo le direttive impartite dalla stessa Direzione generale.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia e trasmesso agli organi competenti per il controllo contabile.

Roma, 14 dicembre 2015

IL MINISTRO
Andrea Orlando

Vistato dall'Ufficio Centrale del Bilancio il 18 dicembre 2015.

Registrato alla Corte dei Conti il 15 gennaio 2016.