ARCHIVIO - Decreto 5 ottobre 2015 - Individuazione dei compiti e degli Uffici della Direzione generale per il coordinamento delle politiche di coesione di cui all'art. 16 c12 del d.p.c.m. 84/2015 recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche”

5 ottobre 2015

SUPERATO dal decreto 13 agosto 2022

IL MINISTRO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84 recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche”, di seguito «regolamento»;

Visto l’articolo 16, comma 1, del regolamento, con il quale si rimette ad uno o più decreti del Ministro, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la completa attuazione della riorganizzazione del Ministero della giustizia;

Visto l’articolo 16, comma 2, secondo periodo, del regolamento, che prevede che con uno o più decreti del Ministro siano adottate le misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo tra le articolazioni interessate dalla riorganizzazione;

Visto l’articolo 16, comma 12, del regolamento, con il quale si istituisce una struttura temporanea, di livello dirigenziale generale, per il coordinamento delle attività nell’ambito della politica regionale, nazionale e comunitaria, che ha la responsabilità del coordinamento, gestione e controllo dei programmi e degli interventi volti, nell’ambito della politica di coesione, al perseguimento degli obiettivi del Ministero inerenti all’organizzazione del sistema giustizia;

Considerato che le predette funzioni devono essere esercitate nel rispetto delle competenze delle singole articolazioni ministeriali e a supporto del raggiungimento dei loro obiettivi;

Considerato che la predetta struttura temporanea ha, tra gli obiettivi prioritari, quello di coordinare la programmazione dei fondi strutturali 2014-2020 del programma operativo nazionale, governance e capacità istituzionale, per il quale il Ministero della giustizia è stato accreditato come organismo intermedio di gestione, con decisione della Commissione europea 23 febbraio n. C (2015)1343;

Ritenuta l’urgenza di procedere in via prioritaria alla definizione dell’organizzazione e alla dotazione del contingente di personale e delle risorse della struttura temporanea, atteso che il programma operativo nazionale, governance e capacità istituzionale 2014-2020 è in corso di attuazione e che gli articoli 124 e 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 disciplinano un processo di validazione dell’attività del programma operativo, con un controllo sull’organizzazione, nonché le capacità e le competenze degli organismi intermedi a svolgere le attività delegate e lo stato di avanzamento delle stesse;

Considerato che, nell’ambito dell’attività di coordinamento della programmazione delle attività di politica regionale, nazionale e comunitaria, la predetta struttura si coordina con i vari dipartimenti e direzioni generali;

Rilevato che la conferenza dei capi dipartimento di cui all’articolo 3, comma 6, del regolamento, di seguito «Conferenza dei capi dipartimento», svolge altresì compiti di programmazione, indirizzo e controllo relativamente alle competenze della struttura temporanea di livello dirigenziale generale cui si dà attuazione;

Ritenuto che, in ragione del carattere temporaneo della struttura e dei compiti di coordinamento della programmazione delle attività di politica regionale, nazionale e comunitaria dei progetti dei vari dipartimenti e direzioni generali del Ministero della giustizia, il relativo contingente di personale va stabilito in funzione dei compiti indicati nell’articolo 16, comma 12, del regolamento e deve essere composto da personale del Ministero della giustizia, che, alla cessazione della predetta struttura, riprenderà servizio presso i Dipartimenti di appartenenza;

Ritenuta la necessità di procedere, all’individuazione degli uffici dirigenziali non generali ed alla definizione dei relativi compiti, nel rispetto dei principi di invarianza di spesa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ed all’articolo 17 del regolamento;

DECRETA


Art. 1
Denominazione della Direzione generale

  1. La struttura temporanea di livello dirigenziale generale di cui all’articolo 16, comma 12, del regolamento è denominata Direzione generale per il coordinamento delle politiche di coesione, di seguito «Direzione generale».

Art. 2
Compiti

  1. La Direzione generale svolge, ad esclusivo supporto delle articolazioni ministeriali interessate, funzioni di coordinamento della programmazione delle attività della politica regionale, nazionale e comunitaria e di coesione, inerenti al perseguimento degli obiettivi di organizzazione del sistema giustizia del Ministero. Nell’ambito di tali funzioni la medesima direzione assicura altresì il monitoraggio, la verifica e la rendicontazione dei programmi e degli interventi.


Art. 3
Relazioni con le altre articolazioni del Ministero

  1. Nello svolgimento dei compiti di cui all’articolo 1, la Direzione generale si attiene agli indirizzi dettati dalla Conferenza dei capi dipartimento e opera in coordinamento con il Gabinetto del Ministro.
  2. La Direzione generale si attiene altresì agli indirizzi delle politiche di informatizzazione e sicurezza informatica del Responsabile dei sistemi informativi ed automatizzati.


Art. 4
Individuazione degli uffici

  1. Per l’espletamento delle funzioni attribuite alla Direzione generale dall’articolo 16, comma 12, del regolamento, sono istituiti, fino alla cessazione della medesima struttura, i seguenti uffici dirigenziali non generali, con i compiti per ciascuno di seguito indicati:
    1. Ufficio primo: affari di segreteria del direttore generale ed affari generali; attività di supporto tecnico-amministrativo per la gestione delle risorse umane e materiali assegnate alla Direzione generale e per l’esercizio delle funzioni attribuite al direttore generale, anche nelle relazioni con le articolazioni dell’amministrazione centrale e periferica interessate dai programmi e dagli interventi svolti; analisi dei provvedimenti normativi e predisposizione di relazioni per le risposte alle interrogazioni parlamentari nelle materie di competenza della direzione;
    2. Ufficio secondo: attività di verifica ed analisi della programmazione comunitaria, nazionale, regionale e dei fondi di coesione a fini di impulso e supporto tecnico dei programmi e degli interventi volti, nell’ambito delle politiche di coesione, al perseguimento degli obiettivi del Ministero inerenti all’organizzazione del sistema giustizia; attività di supporto tecnico al direttore generale nelle relazioni con le istituzioni comunitarie, nazionali e regionali interessate e per il monitoraggio delle fasi di programmazione, attuazione e rendicontazione dei programmi e degli interventi svolti.


Art. 5
Personale

  1. La Direzione generale si avvale di un contingente non superiore a venticinque unità di personale proveniente dalle diverse articolazioni del Ministero, appartenente ad idonee figure professionali.
  2. All’assegnazione del personale si procede secondo criteri e modalità stabiliti con separato decreto, che è adottato dal Ministro sentita la Conferenza dei capi dipartimento.
  3. Il personale, alla data di cessazione della struttura temporanea, è nuovamente collocato in servizio negli uffici di rispettiva provenienza.


Art. 6
Principio di invarianza e risorse

  1. Nel rispetto del principio di invarianza della spesa, di cui all’articolo 16, comma 12, del regolamento, al fine di garantire la copertura degli oneri stipendiali necessari al conferimento degli incarichi dirigenziali della Direzione generale, sono resi indisponibili, nell’ambito della dotazione organica definita dal regolamento e per tutta la durata della predetta Direzione generale, in misura corrispondente posti di funzione dirigenziale, di livello generale e non generale, equivalenti dal punto di vista finanziario.
  2. Le risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale destinate alla realizzazione di programmi ed interventi di politica comunitaria, nonché iniziative complementari alla programmazione comunitaria affluiscono su una contabilità speciale di tesoreria, intestata al Ministero della giustizia, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 maggio 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 2014, n. 185. Il Direttore generale è il titolare della contabilità speciale ed è competente alla gestione delle relative risorse.
  3. La spesa relativa alle competenze fisse ed accessorie del personale di cui si avvale la Direzione generale, continuano a gravare sui corrispondenti capitoli di bilancio dei dipartimenti di provenienza del personale stesso.
  4. Per le altre spese di funzionamento si provvede nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia.

Roma, 5 ottobre 2015

IL MINISTRO
Andrea Orlando

 

Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento ragioneria generale dello Stato
Ufficio centrale del bilancio c/o Ministero della giustizia
Visto 10953 del 16/10/2015

Corte dei Conti
Ufficio controllo atti P.C.M
Ministeri giustizia e affari interni
Reg.ne - Prev. n. 2974 - 1 dic. 2015