Circolare 12 maggio 2015 - Istruzioni per il ripristino degli uffici del Giudice di pace soppressi, ai sensi del D.L. 31.12.2014 n. 192, convertito con modifiche con legge 27.2.2015 n. 11

12 maggio 2015

Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi
Uffici del Giudice di Pace

 

Istruzioni per il ripristino degli uffici del Giudice di pace soppressi, ai sensi del D.L. 31 dicembre 2014 n. 192,
convertito con modifiche con legge 27 febbraio 2015 n. 11

prot. 3826.ID del 12/5/2015
 

La legge 27 febbraio 2015 di conversione con modificazioni del D.L. 31.12.2014 n. 192, pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 28 febbraio 2015, ed in vigore dal 1º marzo 2015, dispone all’art. 2, comma 1-bis che il termine perentorio di cui all’art. 3, comma 2, d.lgs. 156\2012 sia differito al 30 luglio 2015 e che entro tale termine gli enti locali, le unioni di comuni e le comunità montane, possano chiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi indicati nella vigente tabella A allegata al suddetto d.lgs. 156\2012.

In attuazione della legge citata la procedura dovrà essere definita in tempi ristretti, essendo previsto che scaduto il termine per la presentazione dell'istanza di ripristino, entro il 28 febbraio 2016 debbano essere espletate a cura delle competenti articolazioni di questa Amministrazione tutte le attività di: valutazione dell’impegno di spesa, degli ambiti territoriali, del personale messo a disposizione degli enti per essere assegnato agli uffici del giudice di pace da ripristinare, nonché portare a termine le relative attività di formazione, al fine di predisporre, entro il medesimo termine, il decreto ministeriale che individua gli uffici del giudice di pace ripristinati.

Sarà pertanto indispensabile che gli Enti interessati provvedano già nel corpo dell'istanza e quindi entro il termine del 30 luglio p.v. ad individuare il personale da destinare agli uffici ripristinati secondo le indicazioni di cui alla circolare 17 novembre 2014 e i criteri indicati dalle competenti articolazioni ministeriali, in modo da consentire l'avvio del progetto di formazione, predisposto da questa Amministrazione, con la compagine definitiva del personale da adibire agli uffici del giudice di pace ripristinati, al fine assicurare una durata della loro formazione utile al passaggio di gestione dell'ufficio giudiziario entri i termini individuati dalla normativa in oggetto.

Deve infatti evidenziarsi che nella precedente procedura le criticità relative all'individuazione del personale degli enti locali ed in particolare i numerosi mutamenti intervenuti nel corso della formazione, sia per consistenza numerica che per profili professionali del personale già individuato, sono stati tali da non consentire una utile partecipazione al progetto formativo predisposto e da determinare il mancato accoglimento delle istanze di mantenimento ex art. 3 d.lgs. 156/2012.

Di seguito sono riportati i principali aspetti applicativi e i diversi passaggi della procedura al fine di fornire con la presente circolare utili indicazioni agli enti locali interessati per una valida formulazione dell'istanza di ripristino e per un esito positivo della stessa.

  1. proposizione dell’istanza di ripristino: contenuto e termini
    L’istanza, deve essere espressa dall’organo che ha il corrispondente potere decisorio e presentata entro il termine perentorio del 30 luglio 2015.
    Gli enti locali, già nel corpo dell’istanza di ripristino, dovranno necessariamente:
    1. Impegno economico
      Assumere esplicitamente l’impegno a “farsi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo”, che deve essere messo a disposizione dagli enti medesimi, restando a carico dell’amministrazione della giustizia unicamente i compensi dovuti ai magistrati onorari e le spese per l’attività di formazione del personale messo a disposizione dagli enti istanti. Il contributo unificato sarà riscosso dal Ministero, in coerenza con la normativa generale.
      Nel caso di enti consorziati, unioni di comuni o comunità montane, l’atto d’impegno a farsi carico di quanto sopra, dovrà essere assunto dall’ente richiedente.
      Qualora alcuni dei comuni o enti locali interessati non vogliano farsi carico delle suddette spese, è devoluta agli altri la scelta di ripartire tra loro l’intero importo ovvero di rinunciare all’istanza.
       
    2. Profilo territoriale:
      • l’istanza, in quanto volta al ripristino dell’ufficio del Giudice di Pace soppresso, dovrà avere ad oggetto, quanto all’estensione territoriale, la totalità dei comuni che compongono l’ufficio del giudice di pace soppresso e non solo una parte degli stessi.
      • gli accorpamenti di più uffici del giudice di Pace e gli accorpamenti del territorio di uno o più comuni da aggregare alla competenza del giudice di pace come sopra individuato, sono possibili qualora gli stessi siano limitrofi e ricadenti nel medesimo circondario di tribunale. Al riguardo è necessario il consenso dei comuni o enti locali che intendono aderire all’accorpamento, da allegarsi all’istanza di ripristino;
      • qualora l’istanza formulata non rispetti i criteri sopra indicati, al fine di una sua positiva valutazione sarà necessario riformularla in coerenza con quanto sopra provvedendo ad inoltrare la nuova determinazione conforme entro il termine del 30 luglio 2015;
         
    3. Personale
      Si ricorda che il funzionamento in autonomia dell’ufficio ripristinato dovrà essere assicurato esclusivamente mediante il personale amministrativo messo a disposizione dagli enti richiedenti.
      Sarà pertanto necessario indicare nell’istanza, a pena di decadenza, i nominativi, i requisiti ed in particolare l’inquadramento in profili professionali equipollenti a quelli previsti nella pregressa dotazione organica dell’ufficio soppresso (ovvero delle relative piante organiche in caso di accorpamento di più uffici) o comunque idonei a consentire l’erogazione del servizio giustizia.
      L’ente richiedente dovrà tener conto della dotazione organica dell’ufficio soppresso, da intendersi - fatti salvi gli eventuali interventi correttivi di competenza dell’amministrazione per l’adeguamento al numero dei giudici di pace assegnati - come riferimento puramente indicativo sia per consistenza numerica che per tipologia di figure professionali.
      Il personale individuato dagli enti locali dovrà poter svolgere le attività rimesse alla competenza del funzionario giudiziario, del cancelliere, dell’assistente giudiziario, dell’operatore giudiziario e dell’ausiliario, come meglio specificate nell’allegato A del C.C.N.I. sottoscritto in data 29/07/2010 (Ordinamento professionale del personale non dirigenziale dell’Amministrazione Giudiziaria).
      Deve, comunque, essere assicurato l’adeguato e continuativo supporto all’attività giurisdizionale del Giudice di Pace ed il corretto funzionamento dell’ufficio.
      L’ente locale provvederà ad individuare gli aspiranti tra coloro che siano in possesso dei requisiti propri dei dipendenti dell’amministrazione giudiziaria (qualità morali e di condotta irreprensibile previste dall’art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 165/01) e che non si trovino in una posizione di incompatibilità con lo svolgimento delle funzioni ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001.
      E’ fatta salva ogni valutazione in concreto da operarsi tenendo conto delle limitazioni e dei divieti che riguardano il personale in servizio nelle cancellerie giudiziarie.
      Nella selezione del personale l’ente potrà riconoscere una priorità al personale che precedentemente abbia già prestato servizio presso gli uffici giudiziari.
      Per tutto quanto non espressamente ribadito si richiamano le disposizioni già fornite con la circolare 17 novembre 2014 del Direttore generale del Personale e della Formazione.
       
    4. Sede
      Sempre nel corpo dell’istanza di ripristino dovrà essere indicata l’esatta ubicazione dell’immobile prescelto quale sede dell’ufficio del giudice di pace ripristinato.
       
    5. Referente
      Nell’istanza di ripristino è necessario indicare il nominativo che dovrà essere designato dagli enti richiedenti quale referente per le opportune interlocuzioni con questa Amministrazione, anche in relazione alle attività di supporto informatico demandate alla Direzione Generale dei Sistemi Informatici Automatizzati.
       
  2. Fase della Formazione
    Decorso il termine del 30 luglio 2015 questa Amministrazione provvederà all’esame delle istanze di ripristino selezionando quelle complete dei dati sopra richiesti. Con riferimento a tali istanze l’avvio della formazione iniziale del personale comunale addetto sarà realizzata attraverso tirocini formativi della durata di almeno due mesi, a partire dal 1.10.2015
    A tal fine gli enti locali interessati dovranno assicurare la messa a disposizione del personale da loro individuato che, a pena di decadenza, si dovrà presentare per iniziare il tirocinio nelle date comprese tra il 1 ottobre ed il 9 ottobre 2015 presso l’ufficio del giudice di pace del circondario di riferimento.
    Per consentire il rispetto dei termini fissati dalla normativa di riferimento, la fase formativa di tutto il personale degli enti locali dovrà essere completata entro il termine del 31 dicembre 2015, in modo da consentire, previa valutazione degli esiti della formazione, l’entrata in vigore del nuovo assetto gestionale degli uffici del giudice di pace ripristinati in coerenza con il dettato normativo.
    I sigg. Coordinatori degli Uffici del Giudice di Pace Circondariali dovranno, secondo le successive indicazioni che saranno fornite dalla Direzione Generale del personale, avviare il personale comunale al tirocinio previsto, monitorarne la presenza e le attività formative ed al termine del periodo attestare il completamento delle stesse.
    L’istanza di ripristino, completa dei dati richiesti, dovrà essere presentata entro il termine perentorio del 30 luglio 2015 esclusivamente per posta certificata da inviarsi all’indirizzo gdp.uff3.capodipartimento.dog@giustiziacert.it oppure per plico cartaceo spedito a mezzo di raccomandata A\R da inviarsi al seguente indirizzo:
    Ministero della Giustizia, Ufficio III del Capo Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi -Piante Organiche-, Via Arenula n. 70, 00186 Roma.
    Le istanze di ripristino degli uffici giudiziari soppressi inoltrate precedentemente alla pubblicazione del presente atto, devono, al fine di una positiva valutazione, essere necessariamente conformi a quanto sopra disposto e quindi eventualmente riformulate o integrate.

Roma, 12 maggio 2015

IL CAPO DIPARTIMENTO
Mario Barbuto