Protocollo d'Intesa tra Ministero e Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi - 4 marzo 2013

4 marzo 2013

Protocollo d'intesa

tra

il Ministero della giustizia 
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria 

e

il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi

 

 

Il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ed il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi,

PREMESSO CHE

il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale del Personale e della Formazione, intende, nell'ambito delle iniziative destinate a favorire il benessere del personale:

  • rafforzare le attività di assistenza e protezione sociale realizzate dall'Amministrazione nei confronti degli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria;
  • ampliare l'offerta organica e qualificata delle prestazioni psicologiche e psicoterapeutiche su tutto il territorio nazionale al personale dipendente dell'Amministrazione ed ai loro familiari;
  • favorire l'opportunità di affrontare e risolvere problematiche riguardanti la sfera psicologica per accrescere la qualità della vita personale;

CONSIDERATO CHE

il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi (di seguito denominato CoN.O.P.), istituito con legge 18 febbraio 1989, n. 56:

  • "cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione relativamente alle questioni di rilevanza nazionale" (art. 28, comma 6, letto d), legge 18 febbraio 1989, n. 56 );
  • promuove la professione di psicologo e svolge azione di tutela degli iscritti e degli utenti attraverso l'osservanza del codice deontologico;
  • ritiene indispensabile promuovere la professione di psicologo presso aziende, enti e istituzioni pubbliche e private perché possano avvalersi del contributo dello psicologo per lo sviluppo e la promozione del benessere e della salute;

OSSERVATO CHE

il C.N.O.P. ha, altreSÌ, il compito di promuovere ogni iniziativa affinché gli Ordini Regionali e Provinciali possano svolgere attività di indirizzo e di coordinamento nei riguardi dei propri iscritti" al fine di qualificare l'intervento dei professionisti nelle loro rispettive attività;

tutto ciò premesso e considerato,

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

il C.N.O.P., d'intesa con gli Ordini territoriali si impegna ad individuare psicologi e psicoterapeuti al fine di fornire le prestazioni professionali, di seguito specificate, a favore dei dipendenti dell' Amministrazione Penitenziaria - in servizio ed in congedo - e dei loro familiari (di seguito beneficiari), da interpretarsi in forma estensiva sottintendendo anche i conviventi.

Articolo 2

Le prestazioni saranno erogate dagli psicologi iscritti alla "sezione A" dell' Albo degli Psicologi, con una formazione specifica nella consulenza familiare, di coppia e dell'età evolutiva e dagli psicologi autorizzati all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, ai sensi degli art. 3 e 35 della citata legge n.56 del 1989, che manifestano la volontà di aderire al presente Protocollo d'Intesa. n C.N.O.P. si impegna a pubblicare l'apposito elenco sul proprio sito internet www.psy.it. e presso le sedi di ogni Ordine territoriale dove saranno predisposti gli elenchi.

Articolo 3

Le prestazioni oggetto del presente Protocollo d'Intesa sono quelle indicate nel nomenclatore, approvato dal Consiglio Superiore di Sanità.

Le prestazioni verranno determinate secondo le seguenti condizioni:

  • primo incontro: gratuito;
  • le prestazioni successive: verrà applicata una riduzione del 20% sulla tariffa adottata dal singolo professionista.

Articolo 4

Il C.N.O.P. si impegna a promuovere periodicamente, compatibilmente con le risorse degli Ordini territoriali, di concerto con il Dipartimento dell' Amministrazione Penitenziaria Direzione Generale del Personale e della Formazione, e d'intesa con gli Ordini territoriali, l'organizzazione di giornate divulgative attraverso convegni o conferenze a favore del personale dell' Amministrazione, su temi correlati all'ambito del benessere del personale.

Tali iniziative saranno promosse dai Provveditorati Regionali dell' Amministrazione Penitenziari a e svolte - a titolo gratuito - dal C.N.O.P., presso le strutture dell' Amministrazione Penitenziari a che saranno, nell'occasione, messe a disposizione.

Articolo 5

Il Dipartimento dell' Amministrazione Penitenziaria, a cura della Direzione Generale del Personale e della Formazione, si impegna a favorire l'informazione sulle iniziative oggetto della predetta Convenzione divulgando sull'area intranet del portale www.giustizia.it e sul sito internet www.polizia-penitenziaria.it l'elenco dei professionisti che, presso ogni Ordine Regionale degli Psicologi, aderiscono alla presente iniziativa, nonché le relative prestazioni.

Esclusivamente per le finalità divulgative del presente accordo, il C.N.O.P. autorizza l'uso del proprio lago. Altre forme di uso dovranno essere espressamente autorizzate dal C.N.O.P.

Articolo 6

il C.N.O.P. si impegna, nel rispetto del diritto alla riservatezza dei beneficiari, a comunicare gli indici, esclusivamente numerici ed in forma anonima, delle adesioni alle prestazioni fornite in virtù del presente Protocollo, a richiesta del Dipartimento dell' Amministrazione Penitenziaria, che ne curerà la valutazione, con l'obiettivo di migliorare la qualità del servizio in base alle necessità emergenti sul territorio.

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali forniti a) C.N.O.P. saranno trattati:

  • per l'erogazione delle prestazioni;
  • per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.

Il Titolare del trattamento è il C.N.O.P.

In qualsiasi momento il beneficiario potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Codice Privacy scrivendo all'indirizzo e-mail: info@psy.it.

Articolo 7

Le parti auspicano che il presente atto costituisca l'avvio di una collaborazione tra gli Enti firmatari, che possa accrescersi con ulteriori accordi bilaterali collegati al protocollo e disciplinare.

Articolo 8

Il presente Protocollo d'Intesa entrerà in vigore dalla data di sottoscrizione ed avrà durata di due anni, rinnovabile attraverso l'adozione di fomale provvedimento.

Fatto in Roma, il 4 marzo 2013

Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi
il Presidente
Giuseppe Luigi Palma

Ministero della Giustizia
Dipartimento amministrazione Penitenziaria
Capo del Dipartimento
Giovanni Tamburino