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Protocollo sulle modalità attuative della messa alla prova ex l. 67/14 tra il Tribunale, la Procura della Repubblica, l'Ufficio esecuzione penale esterna, l'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale di NOVARA - 15 giugno 2015

15 giugno 2015

Prot. N. 684/4-3 del 15/6/2015 Tribunale di Novara

Tribunale di Novara

PROTOCOLLO SULLE MODALITÀ ATTUATIVE DELLA MESSA ALLA PROVA EX  L.67/14

Il Tribunale di Novara, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Novara, l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Novara-Verbano Cusio Ossola - Aosta, l'Ordine degli Avvocati di Novara, la Camera Penale di Novara

d'intesa

stabiliscono le seguenti modalità attuative della procedura di applicazione dell'istituto della messa alla prova previsto dalla L. 67/2014.

1) PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA ALL'UEPE PER IL PROGRAMMA DI TRATTAMENTO
L'imputato/indagato personalmente, o il difensore munito di procura speciale formula all'UEPE territorialmente competente (quello del domicilio dell'imputato/indagato) la richiesta di elaborazione di un programma di trattamento.
La richiesta viene compilata utilizzando il modello MAP. 1 (Allegato l)
L'istanza all'UEPE (che, se redatta e proveniente dallo studio del difensore, deve contenere l'indicazione dei recapiti e della PEC) indica:

  1. i riferimenti abitativi (residenza/domicilio), familiari e telefonici (anche e-mail) del richiedente;
  2. ogni informazione utile riguardo l'attività lavorativa, gli impegni di studio o altro;
  3. l'indicazione della struttura nella quale l'interessato intenda svolgere il lavoro di pubblica utilità;
  4. ove possibile, la documentazione attestante l'avvenuto totale o parziale risarcimento, o riparazione del danno;
  5. documentazione del Servizio sanitario specialistico attestante la presa in carico e il programma terapeutico (solo nei casi in cui il soggetto stia già svolgendo un programma terapeutico);
  6. l'Autorità Giudiziaria procedente, il numero del procedimento e la data di fissazione dell'udienza (ove già notificato il DCG).

Devono essere allegati:

  1. certificato o autocertificazione relativa allo stato di famiglia del richiedente;
  2. documentazione inerente l'attività lavorativa o di studio;
  3. ove sia già stata rilasciata, l'attestazione di disponibilità dell'ente presso il quale l'interessato intende svolgere i lavori di pubblica utilità;
  4. l’atto di nomina del difensore e la procura speciale rilasciatagli se l’istanza è presentata dal difensore;
  5. gli atti rilevanti del procedimento penale o quantomeno gli atti da cui risulta l'imputazione (decreto di citazione a giudizio, decreto penale di condanna).

Istanza ed allegati dovranno essere trasmessi all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente tramite PEC, se provenienti dal difensore; se provenienti, invece, dall’interessato saranno presentati personalmente a mezzo posta (PEC, raccomandata o fax), entro un termine congruo prima della data di fissazione della prima udienza.
Laddove non vi sia il tempo necessario per raccogliere entro i termini indicati ai punti 2.1, 2.2, 2.3 tutta la documentazione necessaria da allegare alla richiesta (ad es. nel caso di giudizi direttissimi, opposizione a decreto penale di condanna), deve essere inoltrata all'UEPE la sola istanza (compilata nel modello MAP.1), che varrà quale “presa in carico” per la redazione del programma di trattamento (vedi art. 464-bis comma 4 C.P.P.); 1'UEPE rilascerà, in ogni caso, un’ attestazione da depositare all'Autorità Giudiziaria; la richiesta corredata con gli allegati verrà formalizzata appena possibile.
L'UEPE rilascia (anche mediante trasmissione fax o PEC), quanto prima, attestazione dell'avvenuta presentazione della richiesta da depositare all'autorità giudiziaria procedente. Nel caso, in cui, l'imputato decidesse prima dell'udienza (o con l'opposizione al decreto penale di condanna) di accedere ad un rito alternativo, il difensore dovrà darne tempestiva comunicazione all' UEPE.

2) RICHIESTA DI SOSPENSIONE CON MESSA ALLA PROVA E VALUTAZIONE DELL'AMMISSIBILITA' DELL'ISTANZA DA PARTE DEL GIUDICE.
2.1 L'imputato, o il difensore munito di procura speciale, formula davanti al giudice procedente la richiesta (modello MAP.2) di sospensione del procedimento con messa alla prova (o se possibile prima dell'udienza, con deposito in cancelleria, per consentire al giudice di esaminare previamente l'istanza e la documentazione allegata). Con la richiesta deve essere depositata copia della domanda del programma di trattamento, con i relativi allegati, già inviata (via mail, PEC, fax o depositata personalmente) all'UEPE e copia dell'attestazione di ricezione da parte di quest'ultimo ufficio.
Il giudice effettua una verifica preliminare accertando che:

  1. non ricorrano le condizioni per una pronuncia ex art. 129 CPP;
  2. sussistano i presupposti di ammissibilità di cui agli art. 464- quater c.p.p. e 168 - bis c.p. (si tratti di procedimento per reati puniti con pena edittale pecuniaria o detentiva non superiore nel massimo a 4 anni o dei delitti di cui al comma 2 dell'art. 550 c.p.p.; l'imputato abbia espresso il suo consenso a prestare Lavoro di Pubblica Utilità; l'imputato non sia già stato ammesso alla messa alla prova; non ricorra uno dei casi di cui agli art. 102, 103, 104, 105 e 108 c.p.);
  3. possa essere prevedibile, tenuto conto del reato contestato, della personalità dell'imputato e delle altre informazioni a disposizione, che questi si asterrà dal commettere ulteriori reati.
    Il giudice, all'esito di tale preliminare valutazione, emette in alternativa uno dei seguenti provvedimenti:
    1. pronuncia sentenza ex art. 129 c.p.p.;
    2. respinge la richiesta;
    3. rinvia il processo ad altra data (non inferiore a mesi 4), fissando nuova udienza e assegnando all’UEPE un termine non inferiore a mesi tre (di cui sarà data comunicazione immediata all’UEPE dalla Cancelleria), precedente all’udienza stessa, entro il quale il Programma dovrà essere elaborato e depositato in Cancelleria.

In questa fase l'imputato si impegna a comunicare entro la successiva udienza eventuali provvedimenti di ammissione emessi da altro Giudice.
Se necessario il Giudice dispone anche:

  • la citazione della persona offesa per l'udienza di rinvio; nel caso in cui non ritenga di farlo indica le ragioni per le quali la citazione non è necessaria;
  • l'acquisizione, tramite P.G., Servizi Sociali ed altri enti pubblici, delle informazioni di cui all'art. 464 – bis, comma 5 c.p.p. In questo caso fissa un termine per il deposito in cancelleria dell'esito delle informazioni e ne dispone l'immediata comunicazione al difensore dell'imputato, al Pubblico Ministero e all'UEPE, che ne terrà conto nell'elaborazione del programma.

I provvedimenti di cui alle lettere a) e b) sono comunicati all'UEPE perché provveda all'archiviazione della richiesta.

2.2 NEL PROCEDIMENTO PER DECRETO:
L'istanza di sospensione con messa alla prova è presentata con l'atto di opposizione al decreto penale di condanna. Ad essa è allegata la richiesta di elaborazione del programma con attestazione di ricevimento dell'UEPE. Il Giudice per le Indagini Preliminari provvederà a fissare udienza per la decisione, come previsto al punto 2.1 c).

2.3 NEL CORSO DELLE INDAGINI PRELIMINARI:
L'istanza di sospensione con messa alla prova è depositata presso la cancelleria della Sezione GIP – GUP. Se il Pubblico Ministero presta il consenso con parere sinteticamente motivato e provvede alla formulazione dell'imputazione, il Giudice indica alla parte un termine entro il quale dovrà depositare il programma, fissando successiva udienza. In caso di dissenso, il Pubblico Ministero deve enunciarne le ragioni. In ogni caso, l'indagato/imputato può rinnovare la richiesta prima dell'apertura del dibattimento e il Giudice, se ritiene la richiesta fondata, provvede ai sensi dell'art. 464 - quater C.P.P.

3) UDIENZA DI TRATTAZIONE DELL' ISTANZA DI SOSPENSIONE DEL PROCESSO CON MESSA ALLA PROVA
Alla successiva udienza, il giudice, sentite le parti e, ove necessario la P.O., acquisito l'esito degli accertamenti eventualmente disposti ex art. 464 bis, comma 5, c.p.p:

  1. dispone la sospensione con messa alla prova, indicando il periodo complessivo della messa alla prova, nonché imponendo le relative prescrizioni (tra le quali la durata complessiva in giorni/ore di Lavoro di Pubblica utilità prescritta) e fissando un termine entro cui adempiere agli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie imposti, nonché un termine (di regola, giorni 10) entro il quale presentarsi all'UEPE. In questo caso sospende il termine di prescrizione durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova (art.168 ter c.p., art.464 quater, c.6, c.p.p.);
  2. respinge la richiesta.

L'eventuale rigetto dell'istanza e l'eventuale ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova sono immediatamente comunicati all'UEPE a cura della cancelleria. Dopo che il provvedimento é divenuto irrevocabile ai sensi dell'art. 464 quater c.p.p., la cancelleria cura l'invio all'ufficio schede dell'ordinanza di sospensione del processo ai fini dell'iscrizione nel certificato del casellario.
Sarà cura dell'UEPE trasmettere alla cancelleria del giudice che ha emesso l'ordinanza copia del verbale di messa alla prova, sottoscritto dal Direttore dell'UEPE e dall'imputato ai fini dell'inserimento nel fascicolo processuale.
L’UEPE provvederà, altresì, a relazionare periodicamente al giudice sull’andamento della prova.

4) UDIENZA DI VERIFICA SULL'ESITO DELLA MESSA ALLA PROVA
Entro sessanta giorni dal termine del periodo di messa alla prova, l’UEPE ne darà comunicazione al Tribunale corredandola con la relazione conclusiva.
II Giudice fissa l’udienza per la decisione e:

  • in caso di esito positivo della prova, dichiara estinto il reato con sentenza;
  • in caso di esito negativo della prova, dispone con ordinanza che il procedimento riprenda il suo corso.

Nei casi previsti dall’art.168 – quater c.p. il giudice dispone con ordinanza la revoca della messa alla prova. A tal fine dispone, se necessario, l’anticipazione dell’udienza fissata per la decisione sull’esito della prova.

Il Presidente del Tribunale di Novara: Dott. Filippo LA MANNA
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di NO: Dott. Francesco SALUZZO
Il Rappresentante dell’UEPE di Novara: Dott.ssa Angela MAGNINO
Il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Novara: Avv. Remigio BELCREDI
Il Presidente della Camera Penale di Novara: Avv. Fabrizio CARDINALI


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