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Protocollo operativo per la sospensione del procedimento penale con messa alla prova per l'Ufficio di esecuzione penale esterna di PERUGIA - 7 maggio 2015

7 maggio 2015

Tribunale di SPOLETO

Ordine Avvocati SPOLETO

PROVVEDITORATO REGIONALE dell’Amministrazione Penitenziaria per l’Umbria
Ufficio dell’Esecuzione Penale Esterna

PROTOCOLLO OPERATIVO
per la sospensione del procedimento penale con messa alla prova
Legge 28 aprile 2014 n. 67

Modalità operative di applicazione della Legge 67/2014: “Deleghe al governo in materia di pene detentive non carcerarie di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili”.

Le Parti firmatarie:

  • Tribunale di Spoleto, rappresentato dal Presidente Dott.ssa Emilia BELLINA
  • Provveditorato Regionale dell’Amministrazione penitenziaria per l’Umbria - Ufficio dell’Esecuzione Penale Esterna, rappresentato dal Provveditore Regionale dottoressa Ilse Runsteni
  • Ordine degli Avvocati di Spoleto, rappresentato dal Presidente Avv. Paolo FELIZIANI,

ritenendo che la collaborazione tra Magistratura, Uffici di Esecuzione Penale Esterna e Avvocatura possa consentire il raggiungimento degli obiettivi che il legislatore si è proposto mediante la Novella legislativa citata in oggetto, condividono l’intento:

  • di predisporre indicazioni operative per l’applicazione della disciplina sulla messa alla prova degli imputati adulti, agevolando il compito dei diversi soggetti chiamati a dare attuazione alla normativa in oggetto;
  • di garantire all’imputato l’informazione sull’istituto della messa alla prova facilitando la presentazione dell’istanza all’UEPE.

Per quanto sopra le Parti firmatarie convengono sulla seguente procedura:

  1. La domanda di predisposizione del programma di trattamento, come di seguito specificata, deve essere presentata dall’imputato o dal difensore munito di procura speciale a mezzo pec. a uepe.spoleto@giustiziacert.it; ovvero uepe.perugia@giustiziacert.it, ovvero a mezzo deposito diretto all’UEPE territorialmente competente in base al luogo di residenza o di domicilio dell’imputato (se diverso dalla residenza).
    E’ resa disponibile attraverso il sito del Tribunale la modulistica predisposta dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale Esecuzione Penale Esterna (modello allegato) appositamente strutturata con riferimento agli elementi istruttori utili alla elaborazione dell’indagine sociale e del programma di trattamento.
    Nella richiesta l’interessato dovrà in ogni caso indicare:
    • dati anagrafici /residenza e/o domicilio ai fini dello svolgimento della misura, recapito telefonico;
    • indicazioni relative all’imputazione e all’autorità procedente (titolo di reato – autorità procedente);
    • indicazioni relative alla condizione socio-economica e familiare/attività lavorativa/formativa ;
    • indicazioni relative al lavoro di pubblica utilità che l’imputato si propone di svolgere, comprensiva della dichiarazione di disponibilità dell’Ente ospitante
    • indicazioni relative all’attività risarcitoria effettuata o da effettuare/attività riparatoria/eventuale programma di mediazione penale.
      1. Documentazione da allegare all’istanza
        Alla richiesta è necessario allegare eventuale documentazione attestante quanto dichiarato, in particolare per quanto attiene alla disponibilità dell’Ente per lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità e alle modalità previste o già effettuate per il risarcimento del danno. (Se la documentazione attinente il risarcimento non è immediatamente disponibile al momento della richiesta, sarà cura dell’interessato produrla successivamente all’UEPE, in tempo utile per l’elaborazione del programma).
  2. Verifica preliminare sulla ammissibilità delle istanze
    Ricevuta l’istanza, il Giudice valuta l’ammissibilità della richiesta di sospensione del procedimento penale con messa alla prova e informa l’UEPE territorialmente competente circa l’esito della valutazione disponendo l’invio all’UEPE del verbale contenente comunicazione della data di rinvio (adempimento a cura della cancelleria), ovvero la dichiarazione di inammissibilità.
    In caso di positiva delibazione, l’udienza di rinvio sarà fissata non prima di 3-4 mesi, per consentire all’UEPE di procedere con gli adempimenti richiesti (elaborazione dell’indagine sociale e del programma di trattamento) salvo casi ed esigenze particolari.
     
  3. L’UEPE, ricevuta l’istanza compiutamente redatta con tutte le indicazioni richieste:
    • rilascia con immediatezza attestazione dell’avvenuta richiesta di elaborazione del programma da parte dell’utente ;
    • nel caso in cui l’istanza venga formulata in fase di indagini preliminari, richiede al difensore di comunicare all’UEPE, non appena possibile, le informazioni relative all’Autorità giudiziaria procedente e alla data dell’udienza.
       
  4. L’UEPE, ricevuta dal Giudice la comunicazione della data di rinvio e contestuale richiesta di indagine e di elaborazione del programma, procede ad effettuare l’indagine ed elabora la proposta di Programma di trattamento, inviandola al Giudice competente e consegnando copia del solo programma di trattamento al Difensore oltre che al Pubblico ministero competente per la formulazione del parere ex 464 ter C.P.P.
     
  5. Programma di trattamento
    Il Programma di trattamento viene elaborato sulla base della traccia predisposta dalla Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna (allegato) parzialmente integrata a livello regionale per essere adottata in via sperimentale.
    I Programmi di trattamento sono elaborati , in accordo con i diretti interessati, con modalità individualizzate, calibrando le prescrizioni in relazione alle caratteristiche personali e socio- familiari degli stessi.
    In linea generale non si prevede di inserire nel Programma di trattamento prescrizioni orarie o limitazioni alla circolazione sul territorio, salvo specifiche valutazioni orientate a prevenire la commissione di nuovi reati ed a tutelare la persona offesa.
    Il Programma di trattamento specifica nel dettaglio gli impegni e le responsabilità che l’interessato accetta di sostenere nel corso della misura, anche sotto il profilo della revisione critica e della riparazione rispetto alle condotte poste in essere.
    La proposta di Programma, condivisa formalmente con l’interessato che vi apporrà la sua firma, verrà trasmessa al Giudice competente ed al Pubblico ministero competente insieme all’indagine socio-familiare (informazioni e valutazioni), nella quale saranno evidenziate anche le eventuali criticità che potrebbero essere tradotte dal Giudice in limiti o divieti durante il periodo di messa alla prova.
    5.1 Elementi del programma di trattamento
    Lavoro di Pubblica Utilità
    Elemento fondamentale risulta essere l’attivo coinvolgimento dell’utente per fornire documentazione ed ogni altro elemento utile allo svolgimento dell’indagine ed all’elaborazione del programma, risultando imprescindibile che sia l’utente a contattare l’Ente per lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità, le cui modalità , ivi compresa l’articolazione giornaliera, verranno comunicate dall’utente stesso all’UEPE per condividerne il contenuto nella Proposta di Programma per la messa alla prova. Ciò sulla falsariga della già pluriennale buona prassi adottata con i Tribunali dell’Umbria per il Lavoro di Pubblica Utilità (art. 186 Codice della Strada), alla quale si rinvia per quanto compatibile.
    In attesa della stipula delle Convenzioni da parte dei Tribunali di cui all’art 8 della L. 67/2014, si indicano agli utenti gli Enti convenzionati con i Tribunali dell’Umbria per i L.P.U ex Codice della Strada, ovvero la possibilità di acquisire anche presso altri Enti o Associazioni la disponibilità all’accoglienza, fermo restando l’adempimento dell’obbligo assicurativo.
    Tale obbligo può essere assolto anche dallo stesso soggetto che chiede la messa alla prova, nel caso in cui l’onere assicurativo costituisca per l’Ente un ostacolo all’espressione di disponibilità all’accoglienza.
    Mediazione
    Per quanto riguarda la mediazione, considerato che il territorio umbro non dispone al momento di risorse specifiche rivolte agli adulti, l’UEPE richiede una disponibilità dell’imputato nei casi in cui vi sia una vittima identificata del reato. In tal caso verrà valutata in base alla tipologia di reato ed alla situazione socio-familiare del soggetto, la disponibilità di strutture pubbliche quali consultori familiari, centri di mediazione familiare, ovvero si proporrà in alternativa un adempimento di carattere riparatorio concordato con l’imputato, rinviando alla decisione del Giudice sul singolo caso.
    Riparazione/ Risarcimento del danno
    Riguardo ad eventuali adempimenti riferiti al risarcimento del danno, l’UEPE acquisirà agli atti la documentazione prodotta dall’interessato rispetto alle azioni risarcitorie eventualmente intraprese o concluse, ovvero la sua disponibilità ad intraprendere azioni risarcitorie e/o riparatorie, anche sotto forma di attività di volontariato, rappresentandone gli elementi nel contesto dell’indagine sociale.
    L’attività di volontariato può essere svolta in tali casi presso lo stesso Ente dove si svolge il Lavoro di Pubblica Utilità. 
     
  6. Il Giudice, sentite le parti,valutato il programma di trattamento ed effettuate le eventuali modifiche o integrazioni, decide con Ordinanza circa la sospensione del procedimento penale con messa alla prova, indicando, in caso di accoglimento, il periodo di sospensione del procedimento e la durata della messa alla prova; rinvia poi ad altra udienza per la valutazione dell’esito della stessa.
     
  7. Fase attuativa
    In caso di accoglimento dell’istanza, a cura della cancelleria del Giudice competente, il provvedimento sarà trasmesso all’UEPE presso il quale dovrà essere sottoscritto il suddetto verbale di accettazione.
    In analogia alla prassi di cui all’art.47 Ordinamento penitenziario (affidamento in prova al servizio sociale), l’imputato si recherà all’UEPE entro 10 gg. dalla comunicazione del provvedimento per la sottoscrizione del verbale dalla data del quale decorre la messa alla prova.
    Copia del suddetto verbale sarà inviata al Giudice competente.
     
  8. Fase esecutiva
    Durante la messa alla prova l’UEPE locale controllerà l’attuazione del Programma di trattamento con le modalità proprie del servizio e relazionerà al Giudice periodicamente e alla conclusione della misura (entro la data stabilita per l’udienza di valutazione della messa alla prova).
    8.1 - Modifiche temporanee
    Eventuali modifiche temporanee degli impegni previsti nel Programma di trattamento potranno essere disposte dall’Autorità Giudiziaria competente, su istanza di parte debitamente motivata ed inoltrata dall’UEPE con parere.
    8.2 - Revoca o riduzione del periodo di messa alla prova
    L’UEPE locale potrà proporre al Giudice la revoca o la riduzione del periodo di messa alla prova secondo quanto stabilito dalla normativa vigente (art.141 ter disposizioni attuazione Cpp.).
    8.3 - Proroga del termine per gravi motivi
    Il termine per l’adempimento del Programma di trattamento può essere prorogato su istanza di parte dall’Autorità giudiziaria competente non più di una volta e solo per gravi motivi, ai sensi e nei modi di cui all’art.464 quinquies Cpp..
     
  9. Durata della messa alla prova
    Al fine di uniformare il più possibile le indicazioni relative alla durata della messa alla prova e fornire a tutti gli operatori un quadro di riferimento indicativo e non vincolante dei limiti temporali, si sono suddivisi i reati per fasce omogenee di pena, nei limiti della pena edittale massima prevista per i reati per i quali l’istituto è applicabile.
    Il periodo massimo di durata della messa alla prova è stato individuato in 18 mesi a fronte di una previsione di legge di 24 mesi, per mantenere la possibilità di proroga da parte del Giudice ove necessario, così come previsto.
    Rimane comunque riservata al Giudice la determinazione della durata della messa alla prova in relazione al caso singolo, soprattutto in relazione a quei reati per i quali vi è una rilevante divaricazione tra minimo e massimo edittale e che si presentino di disvalore modesto.

FASCIA A)
Contravvenzioni punite con la sola ammenda: periodo di messa alla prova da 15 giorni a 1 mese.
FASCIA B)
Contravvenzioni punite con pena alternativa o congiunta o delitti puniti con la sola multa: periodo di messa alla prova da 1 a 4 mesi.
FASCIA C)
Delitti puniti con la reclusione non superiore a 2 anni: periodo di messa alla prova da 4 a 6 mesi.
FASCIA D)
Delitti puniti con la reclusione da 2 a 3 anni: periodo di messa alla prova da 6 a 8 mesi.
FASCIA E)
Delitti puniti con la reclusione da 3 a 4 anni: periodo di messa alla prova da 8 a 12 mesi.
FASCIA F)
Delitti puniti con la reclusione superiore a 4 anni (reati a citazione diretta a giudizio) : periodo di messa alla prova da 12 a 18 mesi.

Spoleto/Perugia, 7 maggio 2015

IL PRESIDENTE del Tribunale di Spoleto
Emilia BELLINA

IL PROVVEDITORE REGIONALE dell’amministrazione penitenziaria per l’Umbria
Ilse RUNSTENI

IL PRESIDENTE del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Spoleto
Paolo FELIZIANI