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Convenzione tra Casa di reclusione femminile, Ufficio esecuzione penale esterna di Venezia e l’Associazione "La gabbianella e altri animali" per collaborazioni e interventi a favore dei figli delle detenute e della loro relazione con le madri - 25 marzo 2015

25 marzo 2015

CONVENZIONE

tra

la Direzione della Casa di Reclusione Donne Venezia
l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Venezia Treviso Belluno
l’Associazione Onlus “La gabbianella e altri animali”

VISTO:

la Legge 26 luglio 1975, n. 354 recante le norme sull’ordinamento penitenziario, e successive modifiche, prevede:

  • all’art. 17 “la finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni pubbliche e private all’azione rieducativa.”
  • All’art. 11 comma 9 “Alle madri è consentito tenere presso di sé i figli fino all’età di tre anni. Per la cura e l’assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili nido.”

la Legge n. 62/2011, “Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.” che detta ulteriori norme per la tutela dei minori con madri detenute:
«Art. 285-bis c.p.p. - (Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri). - 1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di eta' non superiore a sei anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice puo' disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano»

Considerato che l’art. 3 della “Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo”- New York 1989- ratificata ai sensi della Legge n.176/1991 (artt. 28 e 45 L. 354/75; artt. 19 e 61 D.P.R. 230/2000) tutela i minori presenti in Istituto ispirandosi al principio del “Superiore interesse del minore”.

la Legge n.184/83, modificata con Legge n. 149/01, prevede all’art. 1, comma 1, il diritto del minore alla propria famiglia, all’art. 2 il diritto alla sua tutela attraverso l’affidamento familiare o l’inserimento presso una comunità di accoglienza, qualora la famiglia crei pregiudizio evolutivo;

la Legge n.285/97 detta gli orientamenti per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e l’adolescenza ed esprime indirizzi in ordine alla realizzazione di attività di aiuto alla crescita per i bambini e i ragazzi e di supporto della funzione educante degli adulti che se ne occupano;

il D.P.R. n. 230/2000, riguardante il regolamento recate norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, prevede:

  • all’art.1 “il trattamento rieducativo (…) è diretto a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale”
  • all’art.19, comma 6: “sono assicurati ai bambini all’interno degli istituti attività ricreative e formative, proprie della loro età. I bambini inoltre, con l’intervento dei servizi pubblici territoriali o del volontariato, sono accompagnati all’esterno con i consenso della madre per lo svolgimento delle attività predette, anche presso gli asili nido esistenti nel territorio” e al comma 7 che “ quando i bambini debbono essere separati dalle madri detenute o internate per aver superato i limiti di età stabiliti dalla legge o per altre ragioni (….) la Direzione dell’istituto, in tempo utile per le necessarie iniziative, segnala il caso agli enti per l’Assistenza all’infanzia e all’ufficio esecuzione penale esterna che assicurano (…) il mantenimento di costanti rapporti tra la madre e il bambino.”
  • all’art. 68 “la Direzione dell’Istituto promuove la partecipazione della comunità esterna all’azione rieducativa, avvalendosi dei contributi di privati cittadini e delle istituzioni o associazioni pubbliche o private”;
  • Le Direzioni degli Istituti Penitenziari, ai sensi della Circolare 9 ottobre 2003 n. 359316043 del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento - Ufficio IV “Osservazione e trattamento intramurale”), predispongono annualmente un "Progetto d'Istituto" nel quale devono essere indicate - tra le diverse opportunità trattamentali - le attività che si intendono consolidare o sviluppare per garantire il mantenimento o il recupero dei rapporti della persona detenuta con la famiglia che assume "un imprescindibile valore ai fini della rieducazione e reintegrazione sociale, [. . .] curando in particolare la definizione di una progettualità che miri al recupero del ruolo genitoriale, quale elemento fondante di un progetto di cambiamento";

CONSIDERATO CHE

  • La Casa di Reclusione Donne di Venezia ha una sezione a custodia attenuata – denominata ICAM - che ospita le detenute madri con i loro figli, sostenendo il ruolo genitoriale e coordinando i propri interventi con le altre istituzioni per garantire la frequenza degli asili nido e delle scuole per l’infanzia comunali ai bambini ospitati nella struttura;
  • L’UEPE di Venezia Treviso e Belluno promuove le condizioni per favorire il ripristino, il sostegno e miglioramento della relazione madre-bambino, in collaborazione con i servizi per la tutela dei minori ed il servizio affidi ed il privato sociale; si attiva, se la detenuta è madre ed ha la prospettiva di usufruire di una misura alternativa, per il sostegno della genitorialità attraverso un percorso di riavvicinamento della donna e del figlio fuori del carcere; si avvale della collaborazione della Casa Giovanni XXIII della Curia Patriarcale di Venezia per l’accoglienza di donne in misura alternativa o in permesso ex art. 30 L. 354/75 o dimesse dal carcere, anche al fine di favorire spazi di incontro adeguati tra la donna detenuta madre ed i figli;
  • L’Associazione “La Gabbianella e Altri Animali” ONLUS è un’associazione senza scopo di lucro che persegue i seguenti scopi statutari: sostenere le persone e le famiglie fragili attraverso ogni forma di aiuto, volto a permettere loro di dare ai propri figli le cure materiali e morali di cui i bambini hanno bisogno; un’attenzione particolare è offerta alle mamme ristrette ed ai bambini che le seguono nella detenzione in carcere, ai bambini che sono rimasti privi della loro famiglia, in maniera definitiva o provvisoria e quindi bisognosi rispettivamente di adozione o di affidamento, alle famiglie affidatarie che vengono sostenute ed aiutate; tutelare i diritti dell’infanzia, come sanciti dalla convenzione di New York e dalle leggi del nostro paese e, in modo particolare, il diritto alla continuità degli affetti; richiedere modifiche legislative e normative, laddove questo appaia necessario. Insieme alla Casa di reclusione femminile di Venezia e all’UEPE di Venezia Treviso e Belluno, è componente del Gruppo Inter-istituzionale “Minori in carcere con le madri”, istituito presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia;

La Casa Reclusione Donne di Venezia, l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Venezia e L’Associazione “La Gabbianella e Altri Animali” hanno ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, formalizzare con il presente atto le linee comuni di indirizzo e la disponibilità alla collaborazione andando a consolidare in tal modo una reciprocità di intenti

il giorno 25 marzo 2015 in Venezia, presso la Direzione della Casa di reclusione Donne di Venezia

tra

LA CASA DI RECLUSIONE DONNE DI VENEZIA,
rappresentata in quest’atto dalla Direttrice dott.ssa Gabriella Straffi,

L’ UFFICIO ESECUZIONE PENALE ESTERNA
DI VENEZIA, TREVISO E BELLUNO,
rappresentata in quest’atto dalla Direttrice dott.ssa Chiara Ghetti,

L’ASSOCIAZIONE “LA GABBIANELLA E ALTRI ANIMALI”
rappresentata in quest’atto dalla Presidente dott.ssa Carla Forcolin,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

La Direzione della Casa di Reclusione Donne, nel rispetto dei propri compiti istituzionali:

  • Sostiene la tutela, in collaborazione con l’U.E.P.E e con l’Associazione “La gabbianella e altri animali” della relazione madre-bambino, attraverso azioni concrete e percorsi individualizzati, nel rispetto delle indicazioni date dalle autorità e dai servizi competenti (Tribunale per i Minorenni, Servizi socio assistenziali e sanitari), coordinando le proprie azioni con tutti gli operatori coinvolti.
  • Assicura, all’interno dell’istituto e indipendentemente dalla posizione giuridica delle persone recluse, il trattamento penitenziario e il rispetto della dignità umana, secondo i principi costituzionali e ai sensi dell’art. 1 Legge 26 luglio 1975 n. 354.
  • Predispone gli strumenti necessari affinché venga mantenuta in capo alla persona delle donne detenute, la titolarità e la facoltà di esercizio di tutti quei diritti loro derivanti dalla legge, art. 4 Legge 26 luglio 1975 n. 354.
  • Garantisce l’immediata presa in carico delle detenute nuove giunte, indipendentemente dalla loro posizione giuridica, segnalando tempestivamente, anche per vie brevi, nel rispetto delle competenze dei vari Servizi, le situazioni che richiedono interventi urgenti, in particolare se coinvolgono minori, artt. 13 e 14 Legge 26 luglio 1975 n. 354 – artt. 22 e 23 D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230.
  • Predispone e coordina, a partire dalla fase iniziale dell’esecuzione penale, l’osservazione scientifica della personalità, art. 13 co. 2 Legge 26 luglio 1975 n. 354 – artt. 27 e 28 D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230.
  • Individua, con l’apporto di tutti i soggetti coinvolti nell’osservazione, un programma individualizzato di trattamento per le donne condannate con sentenza definitiva, favorendo, ove possibile e con il contributo dell’UEPE, i percorsi trattamentali esterni - art. 13 Legge 26 luglio 1975 n. 354 – art. 29 D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230.
  • Garantisce, per quanto di competenza dell’Istituto, l’attuazione concreta del programma di trattamento individuato in sede di equipe dal G.O.T., artt. 13, 80, 82, Legge 26 luglio 1975 n. 354 – artt. 59, 60, 61 D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230.
  • Si impegna ad assicurare agli operatori dell’U.E.P.E. e dei vari Servizi la possibilità di effettuare colloqui con le detenute in spazi idonei.
  • Favorisce e tutela con particolare attenzione, anche attraverso la predisposizione di appositi spazi, gli incontri con i familiari, con particolare riguardo alla presenza di minori e agli incontri madre/bambino - artt. 18, 28 e 45 Legge 26 luglio 1975 n. 354 - artt. 37, 38, 38 e 61 D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230.
  • Favorisce l’organizzazione delle uscite e dell’accompagnamento dei bambini presenti all’ICAM all’esterno della struttura, per poter frequentare gli asili nido e le scuole comunali, parchi e giardini, attività sportive, attività o eventi presso biblioteche, ludoteche, feste e altro.
  • Condivide, con l’Associazione “La gabbianella e altri animali”, nell’ambito di periodiche riunioni, i progetti trattamentali delle detenute che riguardano la relazione mamma-bambino.
  • Informa le madri della possibilità che l’Associazione “La gabbianella e altri animali” offra un servizio di accompagnamento dei figli presso la struttura, affinchè possano trascorrere momenti con la madre all’interno dell’ICAM.
  • Favorisce le attività di accompagnamento dei bambini all’esterno, nell’ambito del progetto individuato per la mamma e il bambino, nel rispetto delle indicazioni fornite dai Servizi competenti.
  • Condivide, nell’ambito delle riunioni periodiche con tutti gli operatori del G.O.T., i patti di responsabilità da proporre alle madri.
  • Garantisce azioni di supervisione e controllo, coordinando gli interventi con l’U.E.P.E., su tutte le attività svolte all’interno dell’Istituto dalla scuola pubblica, dal privato sociale e dalle associazioni di volontariato, con particolare riferimento a tutte le azioni e i progetti che coinvolgono i minori.

Articolo 2

l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Venezia, Treviso e Belluno:

  • Contribuisce a realizzare percorsi di trattamento, riabilitazione e reinserimento sociale per persone condannate e che si trovano in stato di libertà, in misura alternativa o in misura dei sicurezza o in detenzione.
  • Promuove le condizioni per favorire il ripristino, il sostegno e miglioramento della relazione madre-bambino, in collaborazione con i servizi per la tutela dei minori ed il servizio affidi ed il privato sociale.
  • Contribuisce a creare le condizioni affinchè la pena possa essere scontata in misura alternativa alla detenzione.
  • Si attiva, se la detenuta è madre ed ha la prospettiva di usufruire di una misura alternativa, per il sostegno della genitorialità attraverso un percorso di riavvicinamento della donna e del figlio fuori del carcere.
  • Ha stipulato, unitamente alla Casa Reclusione Donne, un protocollo per l’attuazione del Progetto di accoglienza di donne detenute con figli con l’Istituto Provinciale per l’infanzia S. Maria della Pietà.
  • Si avvale della collaborazione della Casa Giovanni XXIII della Curia Patriarcale di Venezia per l’accoglienza di donne in misura alternativa o in permesso ex art. 30 L. 354/75 o dimesse dal carcere, anche al fine di favorire spazi di incontro adeguati tra la donna detenuta madre ed i figli.
  • E’ membro attivo dell’Unità di Valutazione per l’inserimento nel pensionato sociale del Comune di Venezia destinato a donne lavoratrici ex detenute o poste in misura alternativa alla detenzione (Casa Giudecca).

Articolo 3

L’Associazione “La gabbianella e altri animali”:

  • Riceverà dalla Direzione della Casa di reclusione le informazioni strettamente necessarie a rapportarsi efficacemente alla madre e al bambino.
  • Si impegna a rispettare il progetto individuato insieme - su indicazione dei servizi competenti - con la Direzione della Casa di reclusione, che comprende le attività che l’Associazione può offrire, in particolare rispetto alla frequenza dell’asilo nido e della scuola per l’infanzia.
  • Insieme alla Direzione della Casa di reclusione e all’UEPE, espone i contenuti del progetto alle madri favorendone la partecipazione, la condivisione o la proposta di eventuali modifiche nell’interesse del bambino.
  • Nell’ambito del progetto individuato, l’Associazione “La gabbianella e altri animali” si impegna a svolgere le seguenti azioni:
    1. accompagnare regolarmente i bambini ospiti dell’ICAM, nei limiti delle risorse disponibili, all’asilo nido e alla scuola materna comunali;
    2. effettua uscite coi bambini che vivono nell’ICAM nei giorni festivi, e uscite in spiaggia nella stagione estiva, raccontando brevemente alle mamme ad ogni ritorno come si è comportato il bambino;
    3. favorisce gli incontri tra mamme e figli che vivono all’esterno e tra bambini e padri (o altre figure parentali ed amicali importanti che non possano presentarsi in carcere ad incontrarli);
    4. favorisce l’incontro tra i bambini ospiti dell’ICAM, i compagni di scuola, gli amici del parco, gli altri bambini che abitano nel quartiere e che frequentano la spiaggia;
  • Coordina i propri interventi con i progetti trattamentali elaborati dal GOT.
  • Concorda con il GOT la possibilità di sospendere l’erogazione del servizio di accompagnamento, qualora la madre non rispetti il progetto che prevede per il bambino la regolarità nella frequenza dell’asilo nido o della scuola materna. In tal caso la riunione del GOT sarà convocata entro sette giorni.

Articolo 4

La Direzione della Casa di Reclusione Donne si impegna a rendere possibile lo svolgimento delle attività organizzate dall’Associazione “La gabbianella e altri animali”, sia tramite la messa a disposizione di spazi idonei allo scopo, sia organizzando periodici incontri istituzionali di coordinamento con gli operatori coinvolti nei vari interventi.

Articolo 5

Il presente atto avrà validità a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e rimarrà in vigore fino a richiesta di modifica o disdetta di uno dei soggetti firmatari.

Articolo 6

Al termine di ogni anno viene previsto un incontro di verifica tra i soggetti firmatari al fine di valutare congiuntamente i risultati della collaborazione formalizzata tramite il presente atto.

Venezia, 25 marzo 2015

CASA DI RECLUSIONE FEMMINILE VENEZIA
IL DIRETTORE
Dr.ssa Gabriella Straffi

U.E.P.E. DI VENEZIA TREVISO BELLUNO
IL DIRETTORE
Dr.ssa Chiara Ghetti

ASSOCIAZIONE ONLUS “LA GABBIANELLA E ALTRI ANIMALI”
IL PRESIDENTE
Dr.ssa Carla Forcolin