Hai cercato:
  • ufficio:  strutture minorili  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Accordo tra Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Firenze e Unità Organizzativa del Servizio Sociale del comune di Livorno e il comune di Collesalvetti - 25 gennaio 2012

25 gennaio 2012

 

Accordo tra U.S.S.M. di Firenze e U.O.S.S. del comune di Livorno e il comune di Collesalvetti

 

Premesso:

  • che l'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni (U.S.S.M.) è un ufficio periferico con competenza regionale del Dipartimento Giustizia Minorile, e che con gli altri servizi minorili periferici, I'Istituto Penale per i Minorenni (I.P.M.) e il Centro di Prima Accoglienza (C.P.A.).dipende gerarchicamente e funzionalmente dal Centro Giustizia Minorile (C.G.lvI.) Toscana ed Umbria con sede in Firenze, d'ora in avanti indicati per brevità con le sigle;
     
  • che nel quadro dei compiti istituzionali previsti dalla normativa vigente ed in particolare dalla legge istitutiva del Tribunale per i minorenni, Legge 1404/1934, da quella istitutiva del Servizio Sociale per i minorenni, Legge n.1085/1962, dall'Ordinamento Penitenziario, Legge n. 354/1975, dal relativo Regolamento di Esecuzione, D.P.R. 230/2000, dalle Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, D.P.R. n. 448/1988 e dalle relative norme di attuazione, D. Lgs 272/1989, il Servizio Sociale interviene, con piena autonomia tecnico-professionale nell'ambito della competenza penale del Tribunale per i minorenni, per i giovani, residenti nel territorio della Regione Toscana (con esclusione provincia di Massa Carrara), fino ai ventuno anni che hanno riportato denunce tra i 14 e i 18 anni di età e per la competenza civile nelle situazioni previste dalla L.64/1994 (sottrazione internazionale) e dalla L.66/1996 (abusi sessuali);
     
  • che l'U.S.S.M. svolge interventi finalizzati, nelle diverse fasi processuali, alla conoscenza delle condizioni e delle risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di contribuire, anche con ipotesi progettuali, al processo di decisione dell'Autorità Giudiziaria minorile;
     
  • che attiva percorsi di crescita e responsabilizzazione del minore;
     
  • che svolge interventi di aiuto sostegno e controllo nella fase di attuazione dei provvedimenti della magistratura;
     
  • che l'U.S.S.M. svolge la funzione di garante dell'unitarietà e personalizzazione del progetto socio-educativo, nei diversi istituti giuridici e concorre all'attuazione degli interventi di protezione giuridica del minore e di prevenzione e recupero della devianza in applicazione della normativa vigente, con l'obiettivo di promuovere benessere e sviluppo dell'adolescente, di promuovere interventi nella comunità locale e di implementare interazioni e sinergie tra sistemi;
     
  • che l'U.S.S.M. per la propria operatività ha adottato delle procedure interne e linee guida per salvaguardare l'unitarietà ed oggettività delle azioni professionali;
     
  • che il Dipartimento per la Giustizia Minorile ha disposto, con nota 9616 del 23 marzo 2011, le Linee di orientamento Tecniche Operative.

E

  • che, nelle more di operatività della Società della Salute l'Unità Organizzativa dell'Ente Locale, Comune di Livorno e il Comune di Collesalvetti ha competenza in materia di minori e giovani, anche soggetti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile, nell'ambito della competenza amministrativa e civile, come previsto dalla normativa nazionale a partire dal D.P.R. n. 616/1977 (art. 23 lettera c), sino alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali disegnato dalla Legge quadro di riforma dell'assistenza, n. 328/2000;
     
  • che la Regione Toscana con la legge n. 72/1997 ha riaffermato la centralità dell'Ente locale in materia ed ha dedicato particolare attenzione ai diritti dei minori (art. 3), agli interventi in loro favore (artt. 52 e 53). All'art. 54, comma 1, recita "gli interventi a favore dei minori a cui sono stati applicati provvedimenti amministrativi o giudiziari adottati ...omissis..., per l'attuazione delle misure dell'autorità giudiziaria di cui all'art. 25 del R.D. 1404/1934, sono disposti dall'ente titolare delle funzioni in materia di assistenza sociale nel cui territorio si manifesta l'esigenza di attuare le misure protettive, o dall'ente gestore delle medesime funzioni", in ossequio alla Legge n. 142/1990, che disciplina la programmazione e l'organizzazione dei servizi e degli interventi socio-assistenziali svolti dalle Regioni, dettando i principi e assegnando agli EE. LL., ed in particolar modo ai Comuni, l'esercizio delle funzioni assistenziali;
     
  • che, sia il D.P.R.448/88, recante disposizioni sul processo penale minorile, sia il D.L.G.S 272/1989, attuativo del D.P.R.448/88 sottolineano l'importanza della collaborazione tra Servizio Sociale della Giustizia e Servizi territoriali (artt.27 e 28);
     
  • che il R.D. n. 1404/19134, istitutivo dei Tribunali per i minorenni e convertito nella legge n. 835/1935, all'art. 25 prevede per i moniri che diano manifeste prove di irregolarità della condotta e del carattere, che i Servizi di protezione e assistenza dell'infanzia e dell'adolescenza possano riferire al tribunale per i minorenni e questi, con decreto motivato dispone, tra le altre misure, anche l'affidamento al servizio sociale minorile;
     
  • che la Legge n. 39/1975, all'art. 23, prevede che "fino a che non sia specificamente provveduto in materia, le norme vigenti che, sancendo diritti revidenziali, assistenziali e pensionistici, ne limitino la durata alla minore età della persona cui sono collegati o ne prevedano la cessazione con il conseguimento della maggiore età della medesima, restano operanti sino al compimento del ventunesimo anno di età del soggetto".

Visti

  • i protocolli d'Intesa e l'Accordo Operativo sottoscritti in data 27 gennaio 2010 tra Ministero della Giustizia, Regione Toscana, Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziana e Centro per la Giustizia Minorile per la Toscana e l'Umbria, volti alla tutela del diritto alla salute e a salvaguardare interventi unitari e di collaborazione sia per l'area penale interna che esterna;
     
  • la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 505 del 20 giugno 2011 "Tutela della salute dei minori: modalità operative per la presa in carico dei minori sottoposti a procedimento penale".

Valutata I'opportunità di

  1. formalizzate e consolidare il rapporto di collaborazione già sperimentato dal Servizio Sociale Territoriale e dall'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni, individuando forme di collaborazione condivise, un linguaggio tecnico professionale comune e prassi operative omogenee e strutturate, tali da valorizzare il comune ambito d'intervento rappresentato dalla tutela minorile, nello specifico percorso del circuito penale, evitando sovrapposizioni e disfunzioni tra i due Servizi;
  2. garantire a tutti i minori e/o giovani una presa in carico qualitativamente e professionalmente completa ed unitaria;
  3. fomire all'Autorità Giudiziaria procedente, anche attraverso una risposta congiunta visto il presente accordo, tutte le informazioni utili e necessarie per l'adozione delle misure ritenute idonee a non interrompere i processi educativi in atto dei minori e/o giovani sottoposti a procedimento penale;

si concorda

di formalizzare il presente Accordo tra Comune di Livorno, Comune di Collesalvetti e C.G.M. per la Toscana, individuando quali organi tecnici di attuazione l'Unità Organizzativa del Servizio Sociale del Comune di Livorno e del Comune di Collesalvetti e I' U.S.S.M. di Firenze. La Procedura allegata e parte integrante dell'Accordo.

Si stabilisce altresi

che il presente Accordo abbia durata sperimentale di 18 mesi dalla sua sottoscrizione al termine dei quali potrà essere definita una collaborazione stabile. Il periodo di sperimentazione consente di procedere in itinere alle modifiche metodologiche che si rendessero necessarie per il miglioramento delle prassi operative avvalendosi degli esiti di periodiche verifiche effettuate secondo modalità specifiche all'interno dei singoli Servizi.

In tal senso si prevede anche la possibilità, qualora uno degli enti organizzi percorsi auto-formativi e/o formativi, di apertura alla partecipazione degli operatori dell'altro Servizio, in numero di volta in volta concordato, nonché di ipotizzare spazi per una formazione congiunta e progettualità specifiche.

Visto ed approvato il 25 gennaio 2012

IL DIRIGENTE CGM Toscana e Umbria
Giuseppe Centomani

IL DIRIGENTE U.O.S.S.
Giovanni Bencini

IL DIRETTORE U.S.S.M. Firenze
Anna Amendolea

IL RESPONSABILE Staff Servizio Sociale Prof.le
Susanna Malfanti