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Protocollo operativo tra il Tribunale di sorveglianza di CATANZARO e l’Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna per la Calabria - 9 aprile 2019

9 aprile 2019

PROTOCOLLO OPERATIVO

TRA

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI CATANZARO
E
UFFICIO INTERDISTRETTUALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA PER LA CALABRIA DI CATANZARO

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro

e

il Direttore dell’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Calabria di Catanzaro,

Convenendo che la collaborazione fra gli Uffici possa essere avvantaggiata dalla condivisione di prassi concordate per ciò che attiene al mandato istituzionale dei rispettivi Uffici;

Ritenendo opportuno ottimizzare le risorse disponibili di entrambi gli Uffici;

Dovendo garantire il pieno accesso dei soggetti condannati a fruire dei diritti a loro riconosciuti;

Vista l’attuale e contingente carenza di organico degli Uffici Uepe della Regione ed in attesa delle assunzioni conseguenti all’espletamento del concorso in itinere, al fine di non pregiudicare l’attività del Tribunale dei Sorveglianza e soprattutto la trattazione dei procedimenti più datati;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

per la collaborazione tra il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, l’UIEPE di Catanzaro e gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna di competenza territoriale del Tribunale di Sorveglianza:

  1. il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, d’ora in poi Tribunale, farà richiesta dell’indagine socio-familiare agli Uffici di Esecuzione Penale Esterna, d’ora in poi Uepe, del distretto della Corte di appello di Catanzaro , competente, almeno sei mesi dalla data prevista per l’udienza;
  2. il Tribunale ,ove siano presenti a fascicolo , aggiunge alla richiesta di inchiesta il numero di cellulare dell’istante ovvero il nominativo del legale e suoi recapiti, onde permettere un più agevole reperimento della persona oggetto dell’indagine da parte dell’Uepe;
  3. ad ogni buon conto gli istanti saranno invitati al primo colloquio presso l’ UEPE, in maniera che della convocazione resti prova (raccomandata A/R, comunicazione FF.OO, relata di notifica e quant’altro) in caso di non presentazione presso l’Ufficio per il colloquio iniziale con l’assistente sociale incaricato, prodromico alla indagine sociofamiliare;
  4. il Tribunale in forza della nota del Sig. Capo del Dipartimento del DGMC n.ro 585 del 28/2/2019 autorizza il rilascio di accesso agli UEPE al sistema SIUS;
  5. gli UEPE si impegnano a far pervenire al Tribunale di Sorveglianza la relazione di regola dieci giorni prima dell’udienza, esclusivamente per posta certificata o attraverso il protocollo Calliope;
  6. per condanne superiori ai 18 mesi di pena inflitta la relazione socio-familiare sarà predisposta nel modello PEA, così come attualmente in uso all’UIEPE, corredata dalla proposta di Programma di trattamento e per le condanne al di sotto dei 18 mesi di pena inflitta , l’UIEPE predisporrà una relazione breve, secondo il modello che si allega alla presente convenzione, corredata dalla proposta del Programma di trattamento contenente notizie sintetiche e utili per la valutazione della richiesta presentata dai condannati;
  7. nel Programma di trattamento verranno indicate le reali necessità relative a comprovate esigenze in merito ad orari e spostamenti (per motivi di salute, lavoro, giustizia, familiari), accertate durante la fase d’indagine socio-familiare;
  8. allo stato, atteso il gravoso carico di lavoro degli Uepe del territorio non supportato da adeguate risorse di personale, il Tribunale non richiederà di norma, agli Uepe, di svolgere l’inchiesta socio-familiare nei casi in cui il procedimento di sorveglianza riguarda persona condannata a pena inflitta inferiore a sei mesi, fatti salvi casi particolari;
  9. le richieste di indagine socio-familiare da parte del Tribunale di Sorveglianza, saranno caso per caso corredate da adeguata documentazione connessa alla tipologia di reato;
  10. per i soggetti richiedenti affidamento ex art. 94 DPR 309/90, solo per quelli in Comunità, e con programma terapeutico comunitario, già in atto, l'indagine socio-familiare richiesta all’UIEPE sarà “sintetica" ovvero svolta anche tramite un solo colloquio e senza visita domiciliare, ciò in virtù del fatto che in tal caso l’apporto del SerD e della Comunità Terapeutica è decisivo, poiché centrato sulla storia tossicomanica del soggetto. Inoltre , le istanze degli affidati in comunità devono essere sottoscritte dagli interessati;
  11. le Ordinanze di concessione dell’Affidamento al Servizio Sociale dovranno contenere la prescrizione di presentarsi presso gli Uepe entro 10 giorni dalla notificazione dell’Ordinanza per la sottoscrizione, per accettazione degli obblighi e delle prescrizioni;
  12. gli Uepe allegheranno, in sede di trasmissione del verbale di sottoposizione degli obblighi dell’affidamento in prova al servizio sociale ovvero, anche, nel caso di concessione della detenzione domiciliare, all’Ufficio di Sorveglianza competente, la relazione redatta per il tribunale ovvero ogni altro atto ritenuto utile per una migliore conoscenza del caso da parte del magistrato di sorveglianza;
  13. le parti prevedono incontri semestrali per il miglioramento della qualità del lavoro e per la condivisione di buone pratiche;
  14. il presente accordo, in base a quanto disposto dal Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità sulla trasparenza degli atti amministrativi, sarà trasmesso, a carico dell’UIEPE di Catanzaro, per la sua pubblicazione alla redazione del sito www.giustizia.it
  15. il presente protocollo ha valore sperimentale per la durata di un anno, onde provvedere ad una riformulazione laddove si ritenesse necessario;
  16. circa le deroghe temporanee, urgenti, autorizzate dal direttore dell’Uepe , ai sensi del comma 4. 5 dell’articolo 47 della legge 354/75 , il Tribunale si riserva formulare, a breve, ipotesi di autorizzazioni non delegabili all’Uepe e la tempistica delle autorizzazioni in relazione alla pena espiata in misura alternativa;
  17. del presente accordo è parte integrante il verbale redatto in data odierna;
  18. il protocollo, composto da 18 articoli compreso il presente, è valido anche per gli Uepe di Cosenza e Crotone, per la sede di Vibo Valentia, oltre che per la sede regionale di Catanzaro;

Letto, confermato, sottoscritto

Catanzaro, 9 aprile 2019

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro
Maria Antonietta Onorati

Il Direttore dell’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Calabria
Emilio Molinari