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Protocollo d’intesa tra - Tribunale e Comune di Roma su Sportello Famiglia Spazio Ascolto - 16 ottobre 2018

16 ottobre 2018

Protocollo d’intesa Sportello Famiglia Spazio Ascolto

Tra

ROMA CAPITALE - con sede in Piazza del Campidoglio, 1 - Roma C.F 02438750586, rappresentata dalI'Assessora alla Persona, Scuola e Comunità solidale Dott.ssa Laura Baldassarre domiciliata per le proprie funzioni presso la sopraindicata sede istituzionale;

e

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA - PRIMA SEZIONE CIVILE - AREA DELLA FAMIGLIA E DEI DIRITTI DELLA PERSONALITÀ; con sede legale in Roma, Viale Giulio Cesare 54/b, Cod. fise. 80418640589, rappresentato dal Presidente di Sezione di Tribunale Dott. Francesco Monastero, domiciliato per le proprie funzioni presso la sopraindicata sede;

premesso che:

Roma Capitale e il Tribunale Ordinario Di Roma - Prima Sezione Civile - Area della Famiglia e dei Diritti della Personalità, di seguito indicate come “le Parti”, secondo le proprie specifiche competenze, operano in attuazione dei principi enunciati dalla Costituzione della Repubblica italiana a tutela dei diritti dei minori e della famiglia;

Roma Capitale, garantisce la massima trasparenza e visibilità dell'azione amministrativa, fornendo ampia pubblicità degli atti e delle informazioni al fine di favorire la partecipazione degli appartenenti alla comunità cittadina, singoli o associati, secondo i principi stabiliti dalla legge; i Municipi rappresentano le rispettive comunità, ne curano gli interessi e ne promuovono lo sviluppo nell'ambito dell'unità di Roma Capitale;

i Municipi esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento sul decentramento amministrativo;

il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia, dell’Infanzia ha realizzato dal 2012, in collaborazione con il Tribunale Ordinario di Roma, il Servizio Sportello Famiglia e Spazio Ascolto la cui gestione è stata affidata con procedura ad evidenza pubblica a soggetti esterni, in attuazione del Protocollo di Intesa stipulato con Tribunale Ordinario di Roma per la realizzazione del progetto “Sportello Famiglia Spazio Ascolto” allora finanziato dai fondi previsti dalla legge 285/97.

considerato che:

negli ultimi anni si è assistito ad un progressivo aumento del fenomeno della disgregazione familiare e delle separazioni e dei divorzi di coppie con figli, con un forte incremento delle situazioni di grave conflittualità tra i coniugi rispetto all’affidamento ed alla relazione con i figli medesimi;

da tale fenomeno deriva la presenza delle cosiddette “famiglie ricomposte” ovvero nuclei costituiti da partners con figli propri generati in seno a precedenti rapporti e figli appartenebti alla nuova coppia laddove talora si riscontrano situazioni di particolare criticità;

in tale contesto le istituzioni, anche nel rispetto delle convenzioni internazionali, debbano farsi carico del disagio del minore e della sua famiglia, e che questo quadro trova ampia conferma nella realtà romana;
nell’esperienza maturata in seno allo Sportello “Famiglia” e dal confronto tra le diverse professionalità che in tale ambito si misurano quotidianamente con il conflitto familiare, emerge l’esigenza comune di individuare strumenti condivisi, per dare ai soggetti coinvolti risposte che consentano di superare la fase del conflitto e raggiungere un nuovo equilibrio di vita aH’interno delle famiglie in via di separazione;

l’approcciarsi in modo diretto al disagio della famiglia in fase di separazione o divorzio impone inoltre a tutte le figure professionali interessate un modo di operare che tenga conto del tasso di sofferenza e di disagio degli adulti e soprattutto delle persone di minore età .Obiettivo primario di tutti è fare in modo che i genitori possano continuare a svolgere il loro ruolo, evitando che le loro difficoltà e conflitti si ripercuotano sui figli;

la legislazione nazionale e internazionale si è evoluta nel senso del pieno riconoscimento del diritto dei bambini e degli adolescenti ad una crescita e ad uno sviluppo corretto e compiuto, ed è quindi necessario che gli operatori giuridici e dei servizi pongano attenzione particolare alla loro tutela;

nella realtà romana l’Istituzione Giudiziaria (Tribunale per i Minorenni, Tribunale Ordinario) e Comune di Roma Capitale; pur con ruoli, competenze e mandati diversi, hanno da tempo iniziato un percórso comune che ha preso avvio con la realizzazione, nel 2012 di Sportelli e Presidi presso il Tribunale Ordinario e il Tribunale per i Minorenni;

tali esperienze sono state oggetto di apprezzamento sia da parte degli operatori sociali sia dei magistrati operanti in questo settore;

l’utenza ha percepito l’utilità e la positività di tale approccio;

il Tribunale Ordinario per effetto della Legge 219/2012 ha visto demandato ai giudice della Sezione Famiglia molteplici procedimenti in precedenza di competenza del Tribunale per i Minorenni.

il Presidente del Tribunale Ordinario di Roma, con nota prot. 18276 del 2015, ha formulato richiesta per la prosecuzione del Servizio stesso in considerazione dell’utilità del servizio per l’utenza afferente il Tribunale Ordinario - Prima Sezione Civile - Famiglia;

il Dipartimento, sulla base di tale richiesta, alla scadenza del termine di affidamento del servizo al soggetto attuatore dello “Sportello Famiglia” ha ridefinito il servizio medesimo dandone continuità con personale specializzato interno all’Amministrazione Capitolina.

ritenuto che:

al fine di continuare ad assicurare adeguate risposte agli utenti, consolidando la positiva esperienza rappresentata dallo Sportello di cui trattasi, si ritiene necessario provvedere alla stipula di un accordo di collaborazione per la gestione dello Sportello Famiglia presso il Tribunale Ordinario di Roma - Prima sezione Civile - Famiglia.

viste le normative di riferimento:

  • Legge 24 ottobre 1980, n. 742. Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione delle persone di minore età, adottata a L'Aja il 5 ottobre 1961;
  • Legge 27 maggio 1991, n. 176. Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, sottoscritta all'ONU il 20 novembre 1989;
  • Legge 31 dicembre 1998, n. 476. Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minorenni e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla Legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minorenni stranieri;
  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - 2000/C 364/01;
  • Legge 20 marzo 2003, n. 77. Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996;
  • Costituzione della Repubblica Italiana artt. 2, 3, 30 e 31;

Codice Civile

  • Art. 244. Termini dell'azione di disconoscimento;
  • Art. 247. Legittimazione passiva;
  • Art. 273. Azione nell'interesse del minore o dell'interdetto;
  • Art. 274. Ammissibilità dell'azione;
  • Art. 279. Responsabilità per il mantenimento e l'educazione;
  • Art. 320. Rappresentanza e amministrazione;
  • Art. 321. Nomina di un curatore speciale;
  • Art. 333. Condotta del genitore pregiudizievole ai figli;
  • Art. 342-ter Contenuto degli ordini di protezione;
  • Titolo X. Della tutela e dell'emancipazione;
  • Titolo XI. Dell'affiliazione e dell'affidamento;
  • Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie - Artt. 43 e 44;

Codice di Procedura Civile

  • Art. 78 Curatore speciale;
  • Art. 79 Istanza di nomina del curatore speciale;
  • Art. 80 Provvedimento di nomina del curatore speciale;
  • Art. 732. Provvedimenti su parere del giudice tutelare;
  • Art. 736-bis. Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari;

Codice Penale

  • Art. 120. Diritto di querela;
  • Art. 121. Diritto di querela esercitato da un curatore speciale;
  • Titolo XI. Dei delitti contro la famiglia;
  • Titolo XII. Dei delitti contro la persona;

Codice di procedura penale

  • Art. 33-bis. Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale;
  • Art. 190-bis. Requisiti della prova in casi particolari;
  • Art. 282-bis. Allontanamento dalla casa familiare;
  • Art. 331. Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio;
  • Art. 380. Arresto obbligatorio in flagranza;
  • Art. 392. Casi;
  • Art. 398. Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio;
  • Art. 472. Casi in cui si procede a porte chiuse;
  • Art. 498. Esame diretto e controesame dei testimoni;
     
  • D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Attuazione della delega di cui altari. 1 della Legge 22 luglio 1975, n. 382;
  • Legge 4 maggio 1983, n. 184. Diritto del minore ad una famiglia;
  • Legge 28 agosto 1997, n. 285 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza";
  • Legge 23 dicembre 1997, n. 451. Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia;
  • D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
  • D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394. Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286;
  • D.P.C.M. 9 dicembre 1999, n. 535. Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minorenni stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e2-bis, del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
  • Legge 8 novembre 2000, n. 328. Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
  • D.P.C.M. 14 febbraio 2001. Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie;
  • Legge 28 marzo 2001, n. 149. Modifiche alla Legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo Vili del libro primo del codice civile;
  • Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. - Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali;
  • D.P.R. 14 maggio 2007, n. 103. Regolamento recante riordino del l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248;
  • Legge 10 dicembre 2012, n. 219 - Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali;

Roma Capitale con Deliberazione deH’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013, ha disposto di adeguare il proprio Statuto ai principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, disponendo all’art. 2, comma 8, dello stesso che “Roma Capitale tutela i diritti delle bambine e dei bambini uniformandosi alla Convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza [...]”;

Roma Capitale con Memoria di Giunta del 27 gennaio 2017 ha dato avvio al percorso partecipativo per la stesura del Piano Sociale Cittadino, dedicando particolare attenzione al tema delle “persone di minore età”. Nella suddetta Memoria di Giunta si legge “sulla base delle più avvalorate ricerche e dei modelli applicativi nazionali verrà promossa una nuova stazione dei diritti delle bambine/i e dei ragazzi/e che vivono sul territorio cittadino rafforzando la presenza di soggetti istituzionali indipendenti (Garanti delle bambine/i)...”

Roma Capitale in data 5 aprile 2018, con Deliberazione di Assemblea Capitolina, ha aderito al Programma Internazionale dell'UNICEF denominato "Città amiche delle bambine e dei bambini" ed ha adottato il Documento Programmatico "Costruzione di una città amica delle bambine e dei bambini. Nove passi per l'azione".

Tanto premesso, considerato e ritenuto si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Oggetto

Per quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto, Roma Capitale ed il Tribunale Ordinario di Roma, di seguito semplicemente “le Parti”, con il presente Protocollo si impegnano a proseguire la collaborazione per II mantenimento e perfezionamento del Servizio Sportello Famiglia Spazio Ascolto per tutelare i minorenni nel superamento delle fasi di conflittualità, ponendo l’accento sul riconoscimento delle risorse e delle potenzialità residue delle figure genitoriali e orientando le famiglie segnalate dal tribunale verso percorsi di mediazione e/o sostegno alla genitorialità presenti nel territorio.

Art. 2 - Ubicazione dello sportello

Lo Sportello Famiglia Spazio Ascolto è situato presso la sede del Tribunale Ordinario di Roma -1 Sezione Civile - Famiglia, sito in Roma, via Giulio Cesare 54b.

Art. 3 - Destinatari

Le persone destinatarie del servizio sono:

  1. Coppie che presentano un’elevata conflittualità;
  2. Figli minorenni di coppie con elevata conflittualità in fase di separazione.

Art. 4 - Attività dello sportello

Le attività che si realizzeranno durante il periodo di decorrenza del presente accordo si concretizzeranno in:

  1. Segretariato sociale rivolto alle coppie con figli nelle situazioni di separazione conflittuale, da svolgersi in sedi idonee e attrezzate con office automation (Fax .Computer in rete con linea internet) messe a disposizione del Tribunale Ordinario di Roma;
  2. Integrazione degli interventi, a favore delle persone di minore età al centro di conflittualità familiari con i servizi del territorio, con i “centri per le famiglie” e con le scuole di appartenenza;
  3. Attivazione della reta allargata familiare in sostegno ai minorenni;
  4. Collaborazione con la Magistratura della I Sez civile-Famiglia;
  5. Collaborare con i Giudici per l’individuazione condivisa di metodologie comuni che riducano la conflittualità contenendo il numero dei casi da affidare ai Servizi Sociali territoriali.

L’invio delle persone di minore età e delle famiglie allo Sportello Famiglia avviene attraverso la segnalazione
dell’Autorità Giudiziaria in particolare del Tribunale Ordinario.

Art. 5 - Impegni delle parti

Le Parti concorrono a garantire la realizzazione delle attività a favore dei soggetti di cui all'alt 3 e dettagliate all’art. 4 assumendo i seguenti impegni:
Roma Capitale:

  1. garantisce la presenza di un Assistente Sociale ovvero di altra figura professionale allo scopo qualificata per l'espletamento delle attività assegnate allo “Sportello Famiglia Spazio Ascolto” per il tempo necessario a mantenere aperto Sportello medesimo dalle 9,00 alle 14,00 dal lunedì al venerdì.
  2. si impegna a prevedere, nel Piano Sociale Cittadino di Roma Capitale, lo “Sportello Famiglia Spazio Ascolto” come azione di sistema permanente;
  3. si impegna a prevedere una maggiore diffusione di “Centri per le famiglie” nel territorio di Roma Capitale;

Il Tribunale Ordinario di Roma:

  1. adibisce e mette a disposizione un locale idoneo alle attività dello sportello opportunamente attrezzato con telefono, fax, Stampante e PC collegato alla rete internet e accesso alla PEC Posta Elettronica Certificata;
  2. fornisce informazioni, attraverso le modalità che si riterranno più opportune, ai Servizi Sociali, anche territoriali, sulle questioni pendenti, per il tramite dell’Assistente Sociale incaricato ovvero di altra figura professionale allo scopo qualificata per l'espletamento delle attività assegnate allo “Sportello Famiglia Spazio Ascolto”;
  3. facilita in caso di urgenza, il rapporto tra i Giudici incaricati e il servizio affidatario;
  4. individua un Giudice delegato quale referente dello Sportello Famiglia.

Le metodologie d'intervento sono stabilite congiuntamente dalle parti e contenute in un apposito Protocollo operativo da sottoscriversi separatamente a cura delle Direzioni amministrative competenti, aperto alle adesioni di altri enti ed organismi, individuati congiuntamente dalle parti, eventualmente interessati a collaborare alle attività ivi previste.

Art. 6 - Durata

Il presente Protocollo d’Intesa ha la durata di 3 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione. Alla sua scadenza potrà essere rinnovato mediante espressa e concorde dichiarazione delle parti, da sottoscrivere congiuntamente.

Art. 7 - Corrispettivi

Le Parti concordano di attivare la collaborazione non prevedendo per la stessa alcun corrispettivo. Ciascuna delle Parti sostiene gli eventuali costi per lo svolgimento delle attività che il presente accordo pone in capo alla propria competenza.

Art. 8 - Relazioni tra le Parti

Le Parti operano unicamente in proprio nome e per conto non potendosi ritenere autorizzata nessuna azione o l'assunzione di obbligazioni economico - finanziarie in nome e/o per conto dell’altra Parte.
Segnatamente le parti concordano che nessun obbligo verso terzi può insorgere in mancanza di un’apposita intesa da formalizzarsi con atto scritto e firmato dalle Parti.

Art. 9 - Riservatezza

Le Parti si impegnano a condividere le informazioni in loro possesso necessarie al buon esito della collaborazione e a mantenere sulle stesse la massima riservatezza, impegnandosi a non rivelare o altrimenti rendere disponibili a terzi le informazioni riservate e a non utilizzare le medesime per fini diversi da quelli stabiliti dal presente Accordo.
I soggetti incaricati dello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione osservano le norme sul segreto d’ufficio, nonché le prescrizioni contenute nel Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. - Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali.

Art. 10 - Comunicazione

  1. Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo saranno ritenute come debitamente effettuate se redatte in forma scritta e consegnate di persona al rappresentante dell’altra Parte o se trasmesse a mezzo posta elettronica certificata ovvero se consegnate alle strutture addette alla recezione qui di seguito preventivamente identificate:
    • Roma Capitale - Dipartimento Politiche Sociali - sua sede;
    • Tribunale Ordinario di Roma - Prima Sezione Civile - Area della Famiglia e dei Diritti Della Personalità -
    • sua sede;
    • Sportello Famiglia Spazio Ascolto - sua sede.
    • Servizi Sociali territoriali - loro sedi presso i Municipi capitolini.
  2. Gli indirizzi e gli interlocutori ai quali le comunicazioni devono essere inviate possono essere modificati da ciascuna delle Parti previa comunicazione scritta all’altra.

Roma, 16 ottobre 2018

Per il Tribunale Ordinario di Roma
Prima Sezione Civile - Area della Famiglia e dei Diritti Della Personalità
il presidente di sezione
Francesco Monastero

Per Roma Capitale
l'assessore alla persona, scuola e comunità solidale
Laura Baldassarre

 

 

Protocollo Operativo ex art. 5 del Protocollo d’intesa d’Intesa tra Roma Capitale e il Tribunale Ordinario di Roma - Prima Sezione Civile - Area della Famiglia e dei Diritti della Personalità
per la realizzazione dello Sportello Famiglia Spazio Ascolto

ROMA CAPITALE - con sede in Piazza del Campidoglio, 1 - Roma C.F 02438750586, rappresentata dal Direttore
f. f. del Dipartimento Politiche sociali Dott.ssa Michela Micheli e dall'Assessora alla Persona, Scuola e Comunità solidale Dott.ssa Laura Baldassarre, domiciliate per le proprie funzioni presso la sopraindicata sede istituzionale

e il

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA -con sede legale in Roma, Viale Giulio Cesare 54/b, Cod. fise. 80418640589, rappresentato dal Presidente Dott. Francesco Monastero, domiciliato per le proprie funzioni presso la sopraindicata sede;

Premesse

Roma Capitale e il Tribunale Ordinario Di Roma , di seguito, le Parti, hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa per la realizzazione dello Sportello Famiglia presso il Tribunale Ordinario di Roma, di seguito Protocollo;
risulta .necessario specificare che I’ Assistente Sociale addetto allo “Sportello Famiglia Spazio Ascolto” sia a totale carico di Roma Capitale, compresi gli oneri indiretti quali le coperture assicurative obbligatorie per Responsabilità civile e INAIL, senza oneri per l'Amministrazione giudiziaria;

all'intemo del suddetto Protocollo è previsto, aH'art. 5, che le metodologie d’intervento possano essere stabilite congiuntamente dalle parti mediante un Protocollo operativo da sottoscriversi separatamente a cura delle Direzioni amministrative competenti di seguito Protocollo operativo;

Tanto premesso, si conviene quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

Le premesse del presente Protocollo operativo, costituiscono parté integrante e sostanziale del presente atto e del Protocollo sottoscritto da Roma Capitale ed il Tribunale Ordinario di Roma, per il mantenimento e miglioramento del servizio Sportello Famiglia Spazio Ascolto diretto a tutelare i minorenni nel superamento delle fasi di conflittualità, ponendo l’accento sul riconoscimento delle risorse e delle potenzialità residue delle figure genitoriali e orientando le famiglie segnalate dal Tribunale verso percorsi di mediazione e/o sostegno alla genitorialità presenti nel territorio.

Art. 2 - Impegni delle parti

Le Parti chiariscono e comunque convengono che gli impegni assunti da Roma Capitale di cui all’art. 5 lett. a) del Protocollo riguardano anche gli oneri indiretti.

In particolare sono a totale carico di Roma Capitale I corrispettivi dell'Assistente Sociale ovvero di altra figura professionale allo scopo qualificata per l'espletamento delle attività assegnate allo “Sportello Famiglia Spazio Ascolto" per il tempo necessario a mantenere aperto Sportello medesimo dalle 9,00 alle 14,00 dal lunedì al venerdì, comprese le coperture assicurative obbligatorie per Responsabilità civile e INAIL, senza oneri per l'Amministrazione giudiziaria.

Art. 3 - Modifiche

Le parti potranno integrare o modificare congiuntamente, come previsto dall’art. 5 del Protocollo, le metodologie d’intervento mediante successivi Protocolli operativi, da sottoscriversi separatamente a cura delle Direzioni amministrative competenti.

Roma, 16 ottobre 2018

Per il Tribunale Ordinario di Roma
Prima Sezione Civile - Area della Famiglia e dei Diritti Della Personalità
il presidente di sezione
Francesco Monastero

Per Roma Capitale
l'assessore alla persona, scuola e comunità solidale
Laura Baldassarre

Il Direttore del Dipartimento Politiche Sociali di Roma Capitale f.f.
Michela Micheli