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Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di UDINE e il Comune di Manzano - 12 agosto 2019, 5 agosto 2020 e 15 luglio 2022

15 luglio 2022

TRIBUNALE DI UDINE

 


CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ

ai sensi dell' art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n°274, degli artt. 186 e 187 del D.Lgs.30 aprile 1992 n. 285, dell'art.73 comma 5 bis del DPR 309/1990, dell'art. 165 del codice penale e dell'articolo 2 del D.M. 26 marzo 2001

Premesso:

  • che, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 22 agosto 2000, n° 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  • che, a norma degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada) il giudice del Tribunale può sostituire la pena detentiva e pecuniaria, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del d. Lgs. N. 274/2000;
  • che a norma dell'art.73, comma 5 bis del DPR 309/1990 (Testo unico sugli stupefacenti) il giudice del tribunale può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quelle del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del decreto legislativo n. 274/2000, secondo le modalità ivi previste;
  • che a norma dell'articolo 165 del Codice penale il giudice del Tribunale può concedere la sospensione condizionale della pena subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa;
  • che con decreto ministeriale del 26 marzo 2001 sono state introdotte norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
  • che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001 stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma l, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • che il Ministero della Giustizia con nota del 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
  • che il Comune di Manzano con deliberazione n. 91 del 11.07.2022 ha approvatolo schema di convenzione di che trattasi;
  • che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo;

TRA

Il Tribunale di Udine, Codice fiscale 80016640304 nel seguito indicato come Tribunale, nella persona del Presidente, dott. Paolo Corder, domiciliato per la carica in Largo Ospedale Vecchio n. 1,

E

Il Comune di Manzano, C.F. 00548040302, nel seguito indicato come Comune, nella persona del Sindaco sig Piero Furlani, domiciliato per la carica in Via Natisone, 34 Manznano.

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Il Comune consente che un numero massimo di 12 (dodici) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità residenti nel Comune di Manzano ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo n. 274/2000, degli art. 186 e 187 del decreto legislativo n. 285/1992, dell'art. 73 comma 5 bis del DPR 309/1190 e dall'articolo 165 del Codice penale, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori dì pubblica utilità svolgeranno, presso le strutture del Comune, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall’art. 1 del d.m. 26 marzo 2001 (G.U. n.80 del 5/4/2001):

b) prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie e pinacoteche;

d) prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;

e) altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato

I soggetti nei cui confronti la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità è stata applicata ai sensi degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 potranno effettuare inoltre prestazioni nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale.

Il Comune si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell’elenco delle prestazioni alla cancelleria del tribunale e all’ufficio di esecuzione penale esterna,

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto con la sentenza di condanna, nella quale il Giudice di Pace, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, e il Giudice del Tribunale, indica le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

Art. 4

Il Comune, tramite i propri dirigenti, si riserva di individuare, prima dell'avvio dei singoli inserimenti, le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

Tale individuazione verrà fatta in relazione all'attinenza tra le tematiche determinate all'art. 2 e i relativi Servizi dell'Ente.

I coordinatori individuati potranno avvalersi di loro collaboratori per impartire le istruzioni di lavoro.

Il Comune si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.

L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo dei funzionario di servizio sociale incaricato di seguire l'andamento dell’esecuzione della pena sostitutiva per ciascuno dei soggetti ammessi.

Art. 5

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

E' obbligatoria ed è a carico del Comune l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi

Il Comune provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Il Comune si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Art. 6

E' fatto divieto al Comune di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Art. 7

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 8

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la presente convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento del Comune.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, alla scadenza perderà efficacia e dovrà essere rinnovata.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del d.m. 26 marzo 2001, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli affari penali ed agli Uffici dei Giudici di Pace del circondario.

 Manzano- Udine, il 15.07.2022

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di Manzano
Piero Furlani

Il Presidente del Tribunale
 Paolo Corder

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ PER MESSA ALLA PROVA

ai sensi dell’art. 168-bis del codice penale e dell’art. 141-ter disp. att. c.p.p.(art. 2 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88)

Premesso:

  • che nei casi previsti dall'art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento dì una prestazione di pubblica utilità;
  • che ai sensi del 168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
  • che con decreto ministeriale dell’8 giugno 2015, n. 88 sono state introdotte norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
  • che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1 del citato decreto ministeriale;
  • che il Ministro della Giustizia con nota del 9 settembre 2015 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
  • che il Comune di Manzano con deliberazione n. 91 del 11.07.2022 ha approvatolo schema di convenzione di che trattasi
  • che l'ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento ed è disponibile ad accogliere lavoratori di pubblica utilità alle condizioni e per le mansioni meglio precisate di seguito;

TRA

Il Tribunale di Udine, Codice fiscale 800 166 40 304, nel seguito indicato come Tribunale, nella persona del Presidente, dott. Paolo Corder, domiciliato per la carica in Largo Ospedale Vecchio n. 1,

E

Il Comune di Manzano, C.F.00548040302, nel seguito indicato come Comune, nella persona del Sindaco sig. Piero Furlani, domiciliato per la carica in Manzano, Via Natisone,34

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Il Comune consente che un numero massimo di 5 (cinque) persone, residenti nel Comune di Manzano, nei cui confronti la messa alla prova è stata subordinate alla prestazione del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 168 bis del codice penale, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

Il Comune informerà periodicamente la cancelleria del Tribunale e l'Ufficio di esecuzione penale esterna di Udine sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari. 

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori dì pubblica utilità svolgeranno, presso le strutture del Comune, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del DM 8/6/2015, n. 88:

prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;

  1. prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto;

Il Comune si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell’elenco delle prestazioni alla cancelleria del tribunale e all’ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 3

E' fatto divieto al Comune di corrispondere alle persone che svolgono il lavoro di pubblica utilità una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Art. 4

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento redatto dall’ufficio di esecuzione penale esterna e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Art. 5

Il Comune, tramite i propri dirigenti, si riserva di individuare, prima dell’avvio dei singoli inserimenti, le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

Tale individuazione verrà fatta in relazione all’attinenza tra le tematiche determinate all’art. 2 e i relativi servizi dell’Ente.

I coordinatori potranno avvalersi di loro collaboratori per impartire le istruzioni di lavoro.

Il Comune si impegna a comunicare tempestivamente all’ufficio di esecuzione penale esterna i nominativi di tali persone ed eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.

L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo dei funzionario di servizio sociale incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti ammessi.

Art. 6

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, Il Comune si impegna ad assicurare il rispetto delle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuale, l'integrità fisica e morale delle persone ammesse, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

E' obbligatoria ed è a carico del Comune l'assicurazione delle persone ammesse al lavoro di pubblica utilità contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Il Comune provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Il Comune si impegna altresì a che le persone ammesse al lavoro di pubblica utilità possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Art. 7

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova ed ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

I referenti segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del DM 8 giugno 2015, n 88. In tal caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'are. 464-quinquies del codice di procedura penale.

Il Comune consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.

I referenti, al termine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l’assolvimento degli obblighi dell’imputato all’ufficio di esecuzione penale esterna, che effettuerà le comunicazioni previste dall'art. 141-ter, commi 4 e 5, del decreto legislativo 28 luglio 1988, n. 271 all'autorità giudiziaria competente.

Art. 8

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la presente convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento del Comune.

Art. 9

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 8 giugno 2015, n. 88 e dalle norme che disciplinano il lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 10

La presente convenzione avrà la durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, alla scadenza perderà efficacia e dovrà essere rinnovata.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati, agli Uffici dei Giudici di Pace del circondario, all’Ufficio di esecuzione penale esterna di Udine, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli affari penali, anche per la pubblicazione sul sito internet del Ministero, ai sensi dell’art. 5 del DM 8 giugno 2015, n. 88.

 Manzano - Udine, il 15.07.2022

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di Manzano
Piero Furlani

Il Presidente del Tribunale
Paolo Corder

 

TRIBUNALE DI UDINE

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ PER MESSA ALLA PROVA
ai sensi dell’art. 168-bis del codice penale e dell’art. 141-ter disp. att. c.p.p.

(art. 2 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88)

Premesso:

  • che nei casi previsti dall'art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento dì una prestazione di pubblica utilità;
  • che ai sensi del 168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
  • che con decreto ministeriale dell’8 giugno 2015, n. 88 sono state introdotte norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
  • che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1 del citato decreto ministeriale;
  • che il Ministro della Giustizia con nota del 9 settembre 2015 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
  • che il Comune di Manzano con deliberazione n. 66 del 13 luglio 2020, esecutiva, ha approvatolo schema di convenzione di che trattasi;
  • che l'ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento ed è disponibile ad accogliere lavoratori di pubblica utilità alle condizioni e per le mansioni meglio precisate di seguito;

TRA

Il Tribunale di Udine, Codice fiscale 800 166 40 304, nel seguito indicato come Tribunale, nella persona del Presidente, dott. Paolo Corder, domiciliato per la carica in Largo Ospedale Vecchio n. 1,

E

Il Comune di Manzano C.F. 00548040302, nel seguito indicato come Comune, nella persona del Sindaco sig. Piero Furlani, domiciliato per la carica in Manzano in Via Natisone, 34

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Il Comune consente che un numero massimo di 5 (cinque) persone nei cui confronti la messa alla prova è stata subordinate alla prestazione del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 168 bis del codice penale, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

Il Comune informerà periodicamente la cancelleria del Tribunale e l'Ufficio di esecuzione penale esterna di Udine sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari. 

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori dì pubblica utilità svolgeranno, presso le strutture del Comune, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del DM 8/6/2015, n. 88:

  • prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
  • prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.

Il Comune si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell’elenco delle prestazioni alla cancelleria del tribunale e all’ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 3

E' fatto divieto al Comune di corrispondere alle persone che svolgono il lavoro di pubblica utilità una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Art. 4

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento redatto dall’ufficio di esecuzione penale esterna e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Art. 5

Il Comune, tramite i propri dirigenti, si riserva di individuare, prima dell’avvio dei singoli inserimenti, le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

Tale individuazione verrà fatta in relazione all’attinenza tra le tematiche determinate all’art. 2 e i relativi servizi dell’Ente.

I coordinatori potranno avvalersi di loro collaboratori per impartire le istruzioni di lavoro.

Il Comune si impegna a comunicare tempestivamente all’ufficio di esecuzione penale esterna i nominativi di tali persone ed eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.

L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario di servizio sociale incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti ammessi.

Art. 6

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune si impegna ad assicurare il rispetto delle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuale, l'integrità fisica e morale delle persone ammesse, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

E' obbligatoria ed è a carico del Comune l'assicurazione delle persone ammesse al lavoro di pubblica utilità contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Il Comune provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Il Comune si impegna altresì a che le persone ammesse al lavoro di pubblica utilità possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Art. 7

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova ed ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

I referenti segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del DM 8 giugno 2015, n 88. In tal caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'are. 464-quinquies del codice di procedura penale.

Il Comune consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.

I referenti, al termine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l’assolvimento degli obblighi dell’imputato all’ufficio di esecuzione penale esterna, che effettuerà le comunicazioni previste dall'art. 141-ter, commi 4 e 5, del decreto legislativo 28 luglio 1988, n. 271 all'autorità giudiziaria competente.

Art. 8

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la presente convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento del Comune.

Art. 9

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 8 giugno 2015, n. 88 e dalle norme che disciplinano il lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 10

La presente convenzione avrà la durata, a decorrere dalla data di sottoscrizione, fino all’11 agosto 2022.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati, agli Uffici dei Giudici di Pace del circondario, all’Ufficio di esecuzione penale esterna di Udine, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli affari penali, anche per la pubblicazione sul sito internet del Ministero, ai sensi dell’art. 5 del DM 8 giugno 2015, n. 88.

Udine - Manzano, il 5 agosto 2020

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Piero Furlani

Il Presidente del Tribunale
dott. Paolo Corder

 

TRIBUNALE DI UDINE
 
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ

ai sensi dell’ art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n° 274, degli artt. 186 e 187 del D.Lgs.30 aprile 1992 n. 285, dell’art.73 comma 5 bis del DPR 309/1190, dell’art. 165 del codice penale e dell’articolo 2 del D.M. 26 marzo 2001


Premesso:

che, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 22 agosto 2000, n° 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;


che, a norma degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada) il giudice del Tribunale può sostituire la pena detentiva e pecuniaria, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del d. Lgs. N. 274/2000;

che a norma dell'art.73, comma 5 bis del DPR 309/1990 (Testo unico sugli stupefacenti) il giudice del tribunale può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quelle del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del decreto legislativo n. 274/2000, secondo le modalità ivi previste;

che a norma dell'articolo 165 del Codice penale il giudice del Tribunale può concedere la sospensione condizionale della pena subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa;
che con decreto ministeriale del 26 marzo 2001 sono state introdotte norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001 stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma l, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministero della Giustizia con nota del 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che il Comune di Manzano (UD) con deliberazione della Giunta Comunale n.101 del 15.07.2019 ha approvato lo schema di convenzione di che trattasi;

che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo;

TRA

Il TRIBUNALE DI UDINE, Codice fiscale 80016640304, nel seguito indicato come Tribunale, nella persona del Presidente, dott. Paolo Corder, domiciliato per la carica in Largo Ospedale Vecchio n. 1,

E

Il COMUNE DI MANZANO, Codice fiscale 00548040302, nel seguito indicato come Comune, nella persona del Sindaco pro-tempore sig. Piero Furlani, domiciliato per la carica in via Natisone n.34 a Manzano (UD);

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Il Comune consente che un numero massimo di 12 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, residenti nel Comune di Manzano, ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo n. 274/2000, degli art. 186 e 187 del decreto legislativo n. 285/1992, dell'art. 73 comma 5 bis del DPR 309/1190 e dall'articolo 165 del Codice penale, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori dì pubblica utilità svolgeranno, presso le strutture del Comune, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall’art. 1 del d.m. 26 marzo 2001 (G.U. n.80 del 5/4/2001):

b) prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;

d) prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;

e) altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato;

I soggetti nei cui confronti la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità è stata applicata ai sensi degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 potranno effettuare inoltre prestazioni nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale.

Il Comune si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell’elenco delle prestazioni alla cancelleria del tribunale e all’ufficio di esecuzione penale esterna,

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto con la sentenza di condanna, nella quale il Giudice di Pace, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, e il Giudice del Tribunale, indica le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

Art. 4

Il Comune, tramite i propri dirigenti, si riserva di individuare, prima dell'avvio dei singoli inserimenti, le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.
Tale individuazione verrà fatta in relazione all'attinenza tra le tematiche determinate all'art. 2 e i relativi Servizi dell'Ente.
I coordinatori individuati potranno avvalersi di loro collaboratori per impartire le istruzioni di lavoro.

Il Comune si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.
L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo dei funzionario di servizio sociale incaricato di seguire l'andamento dell’esecuzione della pena sostitutiva per ciascuno dei soggetti ammessi.

Art. 5

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
E' obbligatoria ed è a carico del Comune l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi
Il Comune provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.
Il Comune si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Art. 6

E' fatto divieto al Comune di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Art. 7

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 8

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la presente convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento del Comune.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del d.m. 26 marzo 2001, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli affari penali ed agli Uffici dei Giudici di Pace del circondario.

Udine - Manzano, 12 agosto 2019

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Tribunale
Paolo Corder

Il Sindaco del Comune di Manzano
Piero Furlani