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Convenzione tra Dipartimento amministrazione penitenziaria, Ufficio esecuzione penale esterna e Università degli studi di Torino - 4 ottobre 2012

4 ottobre 2012

Premesso

che al fine di agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati dall'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997,n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficiodi coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della Legge 31 dicembre 1962,n. 1859

tra

II Ministero della Giustizia- Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria- Direzione Generale Esecuzione Penale Esterna - Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Torino e Asti rappresentato dal Direttore Dott.ssa Angela Maria Reale

e

l'Università degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze Politiche, Corso di Laurea in Servizio Sociale, rappresentata dal Presidente del Corso di Laurea in Servizio Sociale Prof. Franco Prina si conviene quanto segue

Art. 1

L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Torino e Asti (d'ora in poi "U.E.P.E.") el 'Università degli Studi di Torino (d'ora in poi "Università"), ai sensi dell'ari. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196, definiscono con la presente convenzione le modalità di collaborazione  reciproche per l'effettuazione dei tirocini degli studenti della Facoltà di Scienze Politiche - Corso di Laurea in Servizio Sociale.

Art. 2

All'inizio di ciascun Anno Accademico l'Università e l'U.E.P.E. predispongono un piano comune che prevede il numero di tirocinanti da ammettere nell'Ufficio.L'U.E.P.E. comunica i nominativi degli assistenti sociali supervisori che seguiranno gli studenti nel percorso formativo e di orientamento.

Art. 3

Le modalità concrete di svolgimento del tirocinio sono definite concordemente tra l'U.E.P.E. e l'Università, al fine di consentire un corretto inserimento dei tirocinanti nell'U.E.P.E. e di garantire un coordinamento tra gli aspetti teorici e gli aspetti pratici, nel rispetto della normativa vigente. E' competenza della sede universitaria l'impostazione, la progettazione generale e la valutazione complessiva del tirocinio.

Art. 4

L'Amministrazione Penitenziaria si riserva di valutare l'idoneità del tirocinante attraverso l'acquisizione della documentazione di rito, richiesta per l'ammissione ai pubblici uffici.

Art. 5

Per l'ammissione al tirocinio presso PU.E.P.E., lo studente dovrà avere sostenuto gli esami relativi alle materie, previste nel piano di studi, che l'Università e l'U.E.P.E. riterranno propedeutiche all'espletamento del tirocinio stesso.

Art. 6

Lo svolgimento del tirocinio è seguito da un tutor designato dall'Università in veste di responsabile didattico - amministrativo, e da un assistente sociale (o più) dell'U.E.P.E. in veste di supervisore.

Art. 7

Per ciascun tirocinante inserito nell'U.E.P.E., è predisposto un progetto formativo di orientamento contenente:

  • il nominativo del tirocinante;
  • il nominativo del tutor dell'Università e dell'assistente sociale supervisore, oltreall'indicazione della struttura presso la quale si svolge il tirocinio;
  • obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna;
  • gli estremi identificativi dell'assicurazione per responsabilità civile

Art. 8

Nella prima fase del tirocinio saranno previste attività formative, a cura del Direttoredell'U.E.P.E. o suo delegato, mirate all'acquisizione di elementi normativi e tecnico organizzativi propedeutici ali'inserimento operativo nell'Ufficio.

Art. 9

Durante lo svolgimento delle attività il tirocinante è tenuto a:

  • svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, secondo lemodalità indicate dal tutor e dal supervisore;
  • rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
  • mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, alle informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio ed in particolare all'anonimato relativo agli utenti del servizio.

Art. 10

L'U.E.P.E. si impegna a

  1. far svolgere i tirocini senza alcun onere a carico dell'Università, fatto salvo quantoprevisto dall'art. 11 della presente convenzione
  2. autorizzare i dipendenti assistenti sociali a svolgere la funzione di supervisore dei tirocinanti in orario di lavoro;
  3. garantire la partecipazione dei supervisori ad appositi momenti formativi, organizzati in collegamento tra U.E.P.E. e Università;
  4. favorire la partecipazione del personale ad attività di aggiornamento, seminari,convegni organizzati dall'Università, anche d'intesa con l'U.E.P.E.

Art. 11

L'Università si impegna a:

  1. fornire supporti culturali e didattici per le attività di tirocinio degli studenti
  2. prevedere la partecipazione dei supervisori del tirocinio e/o di funzionaridell'amministrazione penitenziaria alle attività di formazione, programmazione e verifica che la sede universitaria promuove in ordine al tirocinio;
  3. rendere disponibili la biblioteca ed il materiale didattico dell'Università aisupervisori;
  4. fornire a titolo gratuito al personale dell'U.E.P.E:
  • docenze all'interno di iniziative di aggiornamento professionale organizzatedall'U.E.P.E.;
  • la possibilità di partecipare ad iniziative di formazione organizzatedall'Università;
  • garantire la copertura assicurativa dei tirocinanti, stipulando apposita polizza presso l'INAIL relativamente ad infortuni, invalidità e morte sopravvenute a causa dellosvolgimento del tirocinio, e presso compagnie assicurative operanti nel settore relativamente alla responsabilità civile per danni che gli studenti dovessero arrecare a persone o cose durante il periodo del tirocinio.

L'Università esonera l'Amministrazione penitenziaria da ogni responsabilità per ogni evento che possa pregiudicare o comunque recare nocumento ai tirocinanti.

Art. 12

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'U.E.P.E. si impegna a segnalare l'evento agli istituti assicurativi ed all'Università entro i termini previsti dalla normativa vigente, facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dall'Università.

Art. 13

Se si ravvisi la necessità di effettuare una ricerca nell'ambito del tirocinio, è precedentemente richiesta apposita autorizzazione all'Ufficio Esecuzione Penale Esterna del Provveditorato Regionale competente per territorio

Art. 14

In caso d'inosservanza di quanto previsto dall'art. 9, nonché qualora lo svolgimento del tirocinio contrasti con le necessità organizzative dell'U.E.P.E., la direzione dello stesso può revocare in qualsiasi momento, previa comunicazione, l'autorizzazione a svolgere l'attività.L'Università ha facoltà di interrompere il tirocinio, con le stesse modalità, qualora l'esperienza non risponda alle esigenze formative del tirocinante.

Art. 15

II tirocinio di formazione ed orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d della leggen. 196/97 non costituisce rapporto di lavoro e non rientra nel rapporto di apprendistato,regolato dagli art. 2130 e segg. del c.c.

Art. 16

La presente convenzione è valida fino alla conclusione del prossimo Anno Accademico. All'inizio di ogni successivo Anno Accademico, le parti, in occasione dell'incontro previsto alr'art. 2, effettuano una verifica congiunta della convenzione. Il verbale dell'incontro sottoscritto dalle parti vale quale conferma annuale della stessa.Ciascuna delle parti può presentare una disdetta scritta della convenzione almeno tre mesi prima dell'inizio del nuovo anno accademico. I tirocini in corso sono in ogni caso completati.

Art. 17

La presente convenzione è esente da I.V.A. ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 633/72. Le spese di eventuale registrazione sono a carico dell'Università.Torino.

Il Presidente del corso di laurea in Servizio Sociale - Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Torino 
prof. Franco Prina

II Direttore dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Torino e Ast
dott.ssa Angela Maria Reale

 

Il 1 ottobre 2013 ai sensi dell'art. 16 della Convenzione è stata rinnovata la Convenzione firmata in data 4.10.2012 per l'anno accademico 2013-2014