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Convenzione per la realizzazione di tirocini curriculari - tra il Ministero della giustizia e la Scuola Superiore Sant’Anna - 1 luglio 2016

1 luglio 2016

logo del Ministero della giustiza e della scuola superiore di Sant'Anna

CONVENZIONE

TRA

Ministero della Giustizia
(di seguito denominato “Ministero”)

E

Scuola Superiore Sant’Anna
(di seguito denominata “Scuola”)

“Realizzazione di tirocini curriculari da parte di allievi dei corsi di studio attivati dalla Scuola presso il Ministero”


Vista la Convenzione Quadro tra il Ministero della giustizia e la Conferenza dei Rettori delle Università italiane del 27 gennaio 2016;

Viste le Linee-guida in materia di tirocini approvate dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013;

Considerato che la delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 199 del 18 luglio 2013, varata in attuazione delle Linee guida, esclude l’applicabilità delle stesse ai tirocini curriculari;

Considerato altresì che la Scuola ritiene di estremo interesse e utilità la possibilità offerta dal Ministero della giustizia agli studenti universitari e dei master di effettuare periodi di tirocinio presso il Ministero

SI CONVIENE QUANTO SEGUE


Art. 1

Oggetto della presente convenzione è la realizzazione di tirocini curriculari da parte di allievi dei corsi di studio attivati dalla Scuola (corsi ordinari, lauree magistrali attivate in convenzione, master universitari, perfezionamento e dottorato di ricerca) presso il Ministero, allo scopo di agevolarne le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro in una P.A.


Art. 2

Il progetto di tirocinio può essere attivato su richiesta della Scuola attraverso la proposizione di candidature di propri allievi, ovvero attraverso la proposizione di offerte di tirocinio da parte del Ministero.
Il Ministero e la Scuola individueranno, ciascuno nel proprio ambito, un Referente per lo svolgimento di attività di analisi e di coordinamento dell’attività formativa.


Art. 3

Il progetto di tirocinio dovrà contenere la descrizione dell’attività formativa offerta (job description) dall’Ufficio ospitante, l’anagrafica del tirocinante, del tutor universitario e del
tutor designato dal Ministero, le modalità di svolgimento, la durata del periodo di tirocinio, nonché gli estremi identificativi della copertura assicurativa di cui al successivo art. 4.
La scheda del progetto (allegato 1) dovrà essere sottoscritta dal tutor universitario della Scuola, dal tutor designato dal Ministero e dal tirocinante.
L’attività svolta dal tirocinante verrà valutata a fine periodo dal tutor del Ministero attraverso la scheda di valutazione (allegato 2) che verrà trasmessa all’Ufficio di Gabinetto per il successivo inoltro alla Scuola.
Gli allegati 1 e 2 sono parte integrante della presente convenzione.


Art. 4

Lo svolgimento del tirocinio non dà diritto ad alcun compenso o trattamento previdenziale o assicurativo da parte della pubblica amministrazione.
La Scuola assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL (mediante la speciale forma di “gestione per conto” dello Stato – codice posizione INAIL 3144) nonché per la responsabilità civile. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della struttura ospitante e rientranti nel progetto formativo purché preventivamente autorizzate.


Art. 5

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a:

  • svolgere le attività previste dal progetto formativo;
  • rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
  • mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, alle informazioni o alle conoscenze acquisite;
  • attenersi alle norme di comportamento in vigore sul luogo di lavoro.

Al riguardo il tirocinante dovrà ottemperare alle disposizioni recate dai codici etici in vigore presso l’amministrazione ed alle disposizioni in materia di trasparenza ed anticorruzione.
La partecipazione del tirocinante ad attività fuori dalle sede del Ministero è consentita, previa comunicazione al tutor della Scuola, il quale attiverà la tutela assicurativa di cui all’art. 4.
L’attività di formazione del tirocinante sarà seguita e controllata dal tutor del Ministero, responsabile per l’attuazione del progetto; il tirocinante avrà come referente diretto il tutor
del Ministero, che risponderà al Referente per la parte organizzativa e formativa del tirocinio.
Il tutor del Ministero dovrà segnalare tempestivamente al tutor universitario della Scuola ogni spostamento e/o incidente occorso al tirocinante durante il tirocinio, compresi gli eventuali viaggi di trasferimento nell’ambito delle attività oggetto di tirocinio, trasmettendo la necessaria documentazione, per conoscenza, anche al Referente del Ministero.


Art. 6

Al termine del tirocinio, il Ministero rilascerà al tirocinante - che avrà completato il 70% del periodo di tirocinio - un’attestazione dell’attività svolta, sulla base della scheda di valutazione di cui all’art.4.
Ai tirocini curriculari di cui alla presente convenzione preferenziale non si applica la normativa di cui all’art.37, co.4, 5 ed 11, d.l. 98/11, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 e di cui all’art.73, co.12 e ss., d.l. 69/13, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98), come modificato dagli articoli 50 e 50-bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114).

 

Art. 7

Il tirocinio curriculare non può in alcun modo configurarsi come rapporto di lavoro, né può dar luogo ad aspettative di futuri rapporti lavorativi. Non sono inoltre configurabili pretese del tirocinante in ordine ai contenuti, alle modalità e ai risultati del tirocinio.

 

Art. 8

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall’interpretazione o esecuzione della presente convenzione.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo in questo modo, le parti indicano esclusivamente il Foro di Roma quale Foro competente per la risoluzione di qualunque controversia.


Art. 9

L’imposta di bollo sull’originale informatico è assolta dal soggetto promotore.
La convenzione entra in vigore dalla data della firma ed ha una durata triennale, con rinnovo tacito salvo disdetta o variazione scritta da comunicarsi da una delle parti.
La presente sostituisce ogni altra convenzione in materia di tirocini eventualmente in essere con questo Ministero.

Roma, 1° luglio 2016

per il Ministero della giustizia
Il Capo di Gabinetto
Giovanni Melillo

per la Scuola Superiore Sant’Anna
Il Rettore
Pierdomenico Perata


Allegati