Hai cercato:
  • argomento:  lavoro di pubblica utilità  Annulla la faccetta selezionata
  • territorio:  distretti giudiziari  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di ANCONA e il Comune di Staffolo - 4 giugno 2020

4 giugno 2020

Ministero della Giustizia
TRIBUNALE DI ANCONA

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 168 bis c.p., art. 464 bis c.p.p.  E art.  2 , comma 1 del d.m. 8 giugno 2015 n. 88 del ministro della giustizia

premesso

Che nei casi previsti dall'art. 168 bis c.p., su richiesta dell'imputato, il Giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di Esecuzione Penale esterno, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

che Ai sensi dell'art. 168 bis  comma 3 c.p. il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operino in Italia, di assistenza sociale, sanitaria  e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;

che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014 n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015 n. 88 del Ministro della Giustizia l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o su delega di quest'ultimo con il  Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art.1, comma 1, del citato decreto ministeriale;

che il Ministro della Giustizia ha delegato con l'atto allegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2 comma 1 del D.M. 88/2015 per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis del codice penale;

che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

Tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,

TRA

Il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona della dott.ssa Francesca Miconi, Presidente f.f. del Tribunale di Ancona, giusta la delega di cui in premessa

E

L’Ente Comune  di Staffolo, (d’ora in poi, per brevità, Comune) con sede in Staffolo in  Via XX Settembre n. 14,  Codice Fiscale e Partita IVA 00193620424, nella persona del legale rappresentante Sindaco pro-tempore Geom. Sauro Ragni

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L’ente consente che n. 3 soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività  per l'adempimento  degli obblighi previsti dall'art. 168 bis codice penale.

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l’attività lavorativa sono complessivamente 7  dislocate sul territorio come da elenco allegato.

L'ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno presso le strutture dell'ente le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2 comma del DM 88/2015:

  1. di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze Armate o dalle Forze di Polizia;
  2. di lavoro inerenti a specifiche competenze e professionalità del soggetto.

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenza di vita del richiedente, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'Ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione in qualsiasi forma per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia a quanto stabilito dal D.M. 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

L'Ente garantisce la conformità della propria sede alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e si impegna ad assicurare la predisposizione di misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal D.Lvo 9/4/2008 n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo la responsabilità civile verso terzi dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità sono a carico dell'ente che provvederà in caso di eventuale sinistro ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti l'ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L’ente comunicherà all’UEPE il nominativo dei referenti incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.

In ogni caso, l’ente individua sin d'ora il referente nella persona  del Geom. Fernando Orbisaglia Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Staffolo.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente  anche per le vie brevi, all'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno inoltre con tempestività le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera trasmettendo la documentazione  sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3 comma 6 del D.M. In tal caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 quinquies del codice di procedura penale.

L'ente consentirà l'accesso presso la propria sede ai funzionari dell'ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.

L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L’Ente si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all’ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 4 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente con le modalità previste dall'art. 141 ter commi 4 e 5 del D.Lvo 28/7/98 n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.

L'ente potrà recedere dalla presente convenzione prima del termine di cui all'art. 9 in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4 comma 3 del DM 88/2015.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d’intesa fra i contraenti. Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni alla disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo di messa alla prova.

Copia della presente convenzione viene trasmessa al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell’elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria – direzione generale degli affari penali e al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – direzione generale dell'esecuzione penale esterna, nonché all'Ufficio di esecuzione penale esterna competente.

Il Rappresentante dell’Ente

Il Sindaco
Geom. Sauro Ragni

Il Presidente f.f.
Dott.ssa Francesca Miconi

 

ELENCO SEDI DI SVOLGIMENTO ATTIVITA’ LAVORATIVA:

  • Edificio adibito a sede comunale in Via XX Settembre n. 14;
  • Magazzino comunale in Via M. L. King;
  • Scuola dell’Infanzia in Via Roma n. 63
  • Scuole primaria e secondaria di 1° grado in Viale Europa n. 3
  • Viale Belvedere in Piazzale dei Martiri;
  • Giardini pubblici di Viale Europa;
  • Aree verdi in località Coste.

Ancona, 4 giugno 2020