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Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di TRIESTE e l’Associazione di Promozione Sociale Si Può Fare - 29 giugno 2020

29 giugno 2020

Prot. n. 316/int/2020
dd.29 giugno 2020

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE

Convenzione per lo svolgimento della “messa alla prova” ai sensi degli artt. 168 bis codice penale, 464 bis codice di procedura penale, 2, comma 1, del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia.

Premesso

che nei casi previsti dall’art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell’imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall’Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all’espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

che ai sensi dell’168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria  e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato;

che ai sensi dell’art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell’art. 2, comma 1, del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministero della Giustizia, l’attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale;

che il Ministro della Giustizia, con l’atto allegato (doc. 1), ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall’art. 2, comma 1, del DM 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell’art. 168 bis codice penale;

che l’Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,

tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del dott. Piervalerio Reinotti, nato a Torino l’ 8 agosto 1951, Presidente del Tribunale di Trieste, giusta la delega di cui alla premessa e la signora Maria Pia Namer, nata a Trieste il 21 maggio 1949, Presidente dell’Associazione di Promozione Sociale “SI PUO’ FARE”

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L’Ente consente che n. 2 soggetti svolgano contemporaneamente presso le proprie strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, per l’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 168 bis del codice penale.

La sede presso la quale potrà essere svolta l’attività lavorativa è sita in Trieste, Opicina, Via di Basovizza n. 29/13.

L’ente informerà questa presidenza (presidenza.tribunale.trieste@giustizia.it), nonché l’ufficio di esecuzione penale esterna, sulla disponibilità di ulteriori posti di lavoro presso i propri centri per favorire una tempestiva modifica della convenzione già in essere.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento  del lavoro di pubblica utilità nell’ambiot della “messa alla prova” presteranno, presso le strutture dell’Ente, le seguenti attività:

  • Lavori di giardinaggio
  • Pulizia
  • cucina

attività rientranti nei settori di impiego indicati dall’art. 2, comma 4, del D.M. n. 88/2015.

L’Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell’elenco delle prestazioni, a questa presidenza per favorire una tempestiva modifica della convenzione già in essere, e all’ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 3

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e nell’ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l’orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita del richiedente, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L’ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell’imputato e dell’ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l’esecuzione dell’attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell’attività lavorativa, da sottoporre all’approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all’Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 ed alle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

L’Ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l’integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell’ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti, l’ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L’ente comunicherà all’UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all’ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l’eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d’opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall’art. 3, comma 6, del decreto ministeriale. In tale caso, d’intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell’art. 464 – quinquies del codice di procedura penale.

L’ente consentirà l’accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell’Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l’attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l’orario di lavoro, nonché la visione e l’eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall’equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l’ente si impegna a predisporre.

L’ufficio di esecuzione penale esterna informerà l’ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l’andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L’ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all’ufficio di esecuzione penale esterna.

I referenti indicati all’art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l’assolvimento degli obblighi dell’imputato, all’ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all’autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall’art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 6

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell’ente.

L’ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all’art. 8, in caso di cessazione dell’attività.

Art. 7

Nell’ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell’ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’attività di lavoro, l’ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 4, comma 3, del DM n. 88/2015.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni cinque a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d’intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell’elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia – dipartimento dell’organizzazione giudiziaria – direzione generale degli affari penali e al dipartimento dell’amministrazione penitenziaria – direzione generale dell’esecuzione penale esterna, nonché all’ufficio di esecuzione penale esterna competente.

Il Rappresentante dell’Ente
Maria Pia Namer

Il Presidente del Tribunale
Piervalerio Reinotti

 

Prot. n. 315/int/2020
dd.29 giugno 2020

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE

CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO N. 274 E DEL DM 26 MARZO 2001

Premesso

  • che, a norma dell’art.54 del D.L. vo 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’ imputato, e nelle ipotesi previste dall’art. 52 e 55 del D.L. vo citato la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  • che l’art. 2 della legge 11 giugno 2004, n. 145 nel modificare l’art. 165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività;
  • che l’art. 73, comma 5 bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, inserito dall’art. 4 bis, comma 1, lett. g), del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, nella L. 21 febbraio 2006, n. 49, prevede che il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
  • che l’art. 224 bis del D.L. vo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del presente codice, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
  • che l’art. 186, comma 9 bis, del D.L. vo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120, prevede che la pena detentiva o pecuniaria possa esser sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di una attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
  • che l’art. 187, comma 8 bis, del D.L.vo del D.L. vo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120, prevede che “Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309”;
  • che l’art. 6, comma 7, della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive) stabilisce che con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 il giudice può disporre la pena accessoria di cui all’art 1, comma 1-bis, lettera a, del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;
  • che l’art. 2, comma 1, del DM 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del D.L. vo 28 agosto 2000, n. 274, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale, nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • che le norme sopra citate affidano il controllo sull’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità soltanto all’autorità di pubblica sicurezza per la misura sostitutiva applicata ai sensi del D.L. vo 28 agosto 2000, n. 274 e per l’attività non retribuita a favore della collettività ai sensi della legge 11 giugno 2004, n. 145, mentre nel caso di beneficio concesso ai sensi dell’art. 73, comma 5 bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 o degli artt. 186 e 187 del D. L. vo del D.L. vo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), così come modificati dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120, il controllo può essere demandato all’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.);
  • che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni con provvedimento del 16 luglio 2001;
  • che l’Associazione di Promozione Sociale “SI PUO’ FARE”, presso la quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra gli enti indicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo.

Tutto ciò premesso

tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del dott. Piervalerio Reinotti, nato a Torino l’ 8 agosto 1951, Presidente del Tribunale di Trieste, giusta la delega di cui alla premessa e la signora Maria Pia Namer, nata a Trieste il 21 maggio 1949, Presidente dell’Associazione di Promozione Sociale “SI PUO’ FARE”

si conviene e stipula quanto segue:                                        

Art.1
Attività da svolgere

L’Ente o l’associazione/organizzazione di assistenza sociale e di volontariato consente che n. 2 soggetti condannati a svolgere lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme indicate in premessa   prestino contemporaneamente la loro attività non retribuita in favore della collettività presso le proprie strutture.

La sede presso la quale potrà essere svolta l’attività lavorativa è sita in Trieste, Opicina, Via di Basovizza n. 29/13.

L’Ente o l’associazione/organizzazione di assistenza sociale e di volontariato informerà questa presidenza (presidenza.tribunale.trieste@giustizia.it), nonché l’ufficio di esecuzione penale esterna, sulla disponibilità di ulteriori posti di lavoro presso le proprie sedi per favorire una tempestiva modifica della convenzione già in essere.

L’Ente o l’associazione/organizzazione di assistenza sociale e di volontariato specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’art. 1 del DM 26 marzo 2001, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

  • lavori di giardinaggio
  • pulizia
  • cucina

L’Ente o l’associazione/organizzazione di assistenza sociale e di volontariato si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell’elenco delle prestazioni, a questa presidenza per favorire una tempestiva modifica della convenzione già in essere, e all’ufficio di esecuzione penale esterna.

Art.2
Modalità di svolgimento

L’attività non retribuita in favore della collettività è svolta secondo le modalità indicate nella sentenza o nel decreto penale di condanna, nei quali il giudice, a norma delle disposizioni normative citate in premessa, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove il lavoro stesso viene eseguito, nonché il termine, decorrente dalla data di notifica, entro il quale deve avere inizio.

L'interessato o il suo difensore è tenuto a produrre la dichiarazione di disponibilità dell’Ente o dell’associazione/organizzazione di assistenza sociale e di volontariato, dichiarazione che contiene nelle grandi linee il piano d'impiego del condannato ed il tempo di preavviso di cui necessita la struttura.

Lo svolgimento dell'attività è definito nel dettaglio da apposito "accordo individuale" sottoscritto dal condannato e dall'incaricato dell'Ente o l’associazione/organizzazione di assistenza sociale e di volontariato, utilizzando il fac-simile allegato alla presente convenzione (doc. 2) e sarà trasmesso all'Organo deputato al controllo e al Giudice, che verificherà la adeguatezza del piano.

Nell’accordo saranno evidenziati la data di inizio dell'attività lavorativa e la presumibile data di conclusione, la sede di impiego, l'articolazione dell'orario di lavoro e dei giorni lavorativi per settimana e le mansioni prevalenti.

Il referente dell'Ente o dell’associazione/organizzazione di assistenza sociale e di volontariato, avrà cura di rilevare la presenza del soggetto anche con acquisizione della firma in entrata ed in uscita, e, nel caso di qualsiasi variazione inerente la prestazione dell'attività invierà relazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza o all'U.E.P.E competente per il controllo in tempo reale, al fine di consentire all'Organo di controllo di riferire al Giudice che ha applicato la sanzione.

Art. 3
Autorità individuata per il controllo

Il Giudice individua nella sentenza o nel decreto penale di condanna l'Organo incaricato per il controllo (Autorità di Pubblica Sicurezza ovvero Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna) e ne dà comunicazione alla struttura ospitante.

All'organo incaricato per il controllo viene trasmessa copia della sentenza o del decreto penale di condanna e della convenzione con l'Ente.

Art. 4
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

L’Ente o l’associazione/organizzazione di assistenza sociale e di volontariato, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. 26 marzo 2001, individua la persona incaricata di garantire gli adempimenti di cui agli articoli 5) 6) 7) e 8) della presente convenzione, di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni, avendo cura di comunicare tempestivamente a questa presidenza eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi dei soggetti incaricati di coordinare le prestazioni per favorire una tempestiva modifica della convenzione già in essere.

Il coordinatore segue il condannato durante il periodo di inserimento e segnala, come precisato nell’art. 7, eventuali inadempienze all'Organo incaricato per il controllo del condannato nella sentenza o nel decreto penale di condanna.

Art. 5
Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente o l’associazione/organizzazione di assistenza sociale e di volontariato si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto prevede l’art. 54, comma 2, del D. L. vo 28 agosto 2000, n. 274.

Art. 6
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

E’ fatto divieto all’Ente o all’associazione/organizzazione di assistenza sociale e di volontariato di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività svolta.

L’Ente o l’associazione/organizzazione di assistenza sociale e di volontariato si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Inoltre garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l’integrità dei soggetti condannati a svolgere lavoro di pubblica utilità, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell’ente o dell’associazione/organizzazione di assistenza sociale e di volontariato, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti, l’ente o l’associazione/organizzazione di assistenza sociale e di volontariato potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 7
Violazione degli obblighi

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 4) della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati medesimi, hanno l'obbligo di comunicare senza ritardo all'Autorità di Pubblica Sicurezza ovvero all' Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente per il controllo le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo l'art. 56 del D.L. vo 28 agosto 2000, n. 274, allegando alla comunicazione le eventuali giustificazioni prodotte.

L'Autorità competente per il controllo informerà il Giudice.

Art. 8
Relazione sul lavoro di pubblica utilità svolto

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 4) della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione, che verrà inviata all'Autorità competente per il controllo (Autorità di Pubblica Sicurezza ovvero Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna), al fine di documentare l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

L'Autorità individuata per il controllo invierà tale relazione al Giudice che ha applicato la sanzione.

Art. 9
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente o associazione/organizzazione di assistenza sociale e di volontariato.

L’ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all’art. 8, in caso di cessazione dell’attività.

Art. 10
Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di anni cinque a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d’intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell’elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia – dipartimento dell’organizzazione giudiziaria – direzione generale degli affari penali e al dipartimento dell’amministrazione penitenziaria – direzione generale dell’esecuzione penale esterna, nonché all’ufficio di esecuzione penale esterna competente.

Il Rappresentante dell’Ente
Maria Pia Namer

Il Presidente del Tribunale
Piervalerio Reinotti