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Convenzione tra il Ministero della giustizia e l'Associazione della Croce Rossa Italiana - 26 settembre 2018 - rinnovo 4 settembre 2023

17 aprile 2024

 

Emblema del Ministero della giustizia e logo Croce rossa italiana

 

CONVENZIONE

tra

Ministero della Giustizia

e

Croce Rossa Italiana

“Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova”

PREMESSO   che la legge 28 aprile 2014, n. 67 ha introdotto l'art. 168 bis del Codice penale in base al quale, su richiesta dell’imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, tenuto conto del programma di trattamento predisposto dall’Ufficio di esecuzione penale esterna;

PREMESSO   che la concessione della messa alla prova è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, che consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato;

PREMESSO   che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del Decreto del Ministro della giustizia 8 giugno 2015, n. 88, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta anche sulla base di convenzioni con Amministrazioni che hanno competenza nazionale;

PREMESSO   che ai sensi dell’art. 2, comma 4, del decreto 8 giugno 2015, n. 88 nelle convenzioni sono specificate le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilità possono essere adibiti. Nella fattispecie, tali mansioni sono quelle di cui alle lettere a) prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio – sanitarie nei confronti di persone alcoldipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri; b)prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali; e) lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia; f) prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto;

PREMESSO   che l’Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

PREMESSO   che la legge di bilancio 2017, al comma 86 dell’art. 1, modifica il comma 312 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ed estende l’operatività del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche per i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità in quanto imputati con sospensione del procedimento per messa alla prova (art. 168 bis c.p.). Operatività del Fondo dapprima confermata, per gli anni 2018 e 2019, dalla legge di bilancio 2018, all’art. 1, comma 181, e, successivamente, resa stabile, a decorrere dal 2020, dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124.

TUTTO CIÒ PREMESSO

QUALE PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE CONVENZIONE

Il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del Ministro Carlo Nordio, e l’Associazione della Croce Rossa Italiana (CRI), nella persona del Presidente Nazionale Rosario Maria Gianluca Valastro

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

La Croce Rossa Italiana sottoscrive la presente Convenzione che, in forza del Principio di Unità e dell’art. 9.1 del vigente Statuto, deve intendersi vincolare sia l’Associazione, comprensiva dei propri Comitati Regionali, sia i Comitati Territoriali, che, in ragione della propria autonomia giuridica, aderiscono mediante comunicazione di adesione. In esecuzione alla presente Convenzione la Croce Rossa Italiana mette a disposizione, anche attraverso i Comitati di cui sopra, almeno n. 1.071 posti per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis Codice penale.

I Comitati Regionali e Territoriali CRI aderenti (di seguito Comitati) e, quindi, presso i quali potrà essere svolta l’attività lavorativa gratuita, sono ad oggi complessivamente n. 253, per un totale n. 313 sedi di servizio, dislocate su tutto il territorio nazionale come da elenco allegato, passibile di aggiornamento in esito a successive adesioni da parte di ulteriori Comitati che l’Associazione si impegna a promuovere mediante diffusione della presente convenzione presso i Comitati stessi.  

I suddetti Comitati provvederanno ad aggiornare costantemente i Tribunali e gli uffici di esecuzione penale esterna territorialmente competenti sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso le proprie strutture per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso i Comitati, le attività di seguito delineate, che rientrano nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, lettere a), b), e), f) del D.M. 88/2015.

In particolare:

a) prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio – sanitarie nei confronti di persone alcoldipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri; b) prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali; e) lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia; f) prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.

Tali attività saranno meglio declinate sul territorio in considerazione delle specifiche competenze della Croce Rossa Italiana, con il coinvolgimento degli uffici di esecuzione penale esterna, previsto al comma 3 del medesimo art. 2 del D.M. 88/2015.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle comprese all’art. 2, comma 4, lettere a), b), e), f) del DM n. 88/2015, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di esecuzione penale esterna territorialmente competente, che redige il programma di trattamento, si impegna a conciliare le esigenze della persona sottoposta alla messa alla prova con quelle della Croce Rossa Italiana, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto ai Comitati di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

I Comitati, ciascuno per quanto di propria competenza, garantiscono la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegnano ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati ai lavori di pubblica utilità, sono a carico dei Comitati, che provvedono, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

I Comitati potranno beneficiare del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previsto all’art. 1, comma 86 della legge di bilancio 2017 e reso stabile, a decorrere dal 2020, dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124 per la copertura assicurativa INAIL dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità in quanto imputati con sospensione del procedimento per messa alla prova (art. 168 bis c.p.).

Art. 5

I Comitati comunicheranno all'ufficio di esecuzione penale esterna territorialmente competente il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa di ciascuno degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del Decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464-quinquies del Codice di procedura penale.

I Comitati consentiranno l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che i Comitati si impegnano a predisporre.

L'ufficio di esecuzione penale esterna territorialmente competente informerà i Comitati sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

I Comitati si impegnano, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti alla cancelleria del competente tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna che insiste sullo stesso territorio.

Al solo fine di consentire un adeguato monitoraggio delle attività da parte dell’Associazione, ma senza che da ciò ne consegua qualsivoglia assunzione di responsabilità in capo a quest’ultima rispetto alle obbligazioni assunte dai singoli Comitati Territoriali, l’Associazione nominerà un referente nazionale a cui i Comitati territoriali dovranno comunicare l’eventuale recesso dalla convenzione, l’eventuale adesione alla stessa oltre che le variazioni dei nominativi dei referenti nominati dai Comitati territoriali stessi e/o eventuali ulteriori variazioni che possano avere un effetto rispetto ai rapporti instaurati in ragione della presente convenzione. Nel caso di nuova adesione e/o recesso sarà cura del referente nazionale darne notizia al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità – Direzione Generale per l’Esecuzione penale esterna e di Messa alla prova, per la trasmissione successiva al Ministero, ai Tribunali e agli Uffici di esecuzione penale esterna territorialmente competenti.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti all’assolvimento degli obblighi dell'imputato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1898, n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'Associazione/Comitati Regionali e Comitati Territoriali CRI in ragione dei rispettivi ambiti di responsabilità ai sensi dell’art. 20.3 del vigente Statuto CRI.

L’Associazione e i Comitati potranno recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all’art. 10, in caso di cessazione dell’attività oggetto della presente convenzione che dovrà essere tempestivamente comunicata dai referenti.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dei Comitati, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del D.M. n. 88/2015.

Art. 9

Per la pianificazione strategica degli interventi, nonché la realizzazione degli obiettivi del presente accordo è costituito un Comitato paritetico di gestione composto da rappresentanti individuati da ciascuna delle parti.

La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e senza alcun onere per le parti.

Art. 10

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e sarà considerata tacitamente rinnovata, salvo comunicazione scritta di disdetta da una delle parti entro due mesi dalla scadenza.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione Generale degli Affari Interni e al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova, nonché agli Uffici di esecuzione penale esterna.

La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Roma, 4 settembre 2023

Ministero della Giustizia
Il Ministro 
Carlo Nordio 

Croce Rossa Italiana
Il Presidente
Rosario Maria Gianluca Valastro

 

convenzione 26 settembre 2018
aggiornata al 31 luglio 2023

Emblema del Ministero della giustizia e logo Croce rossa italiana

Ministero della Giustizia

CONVENZIONE

tra

Ministero della Giustizia

e

Associazione della Croce Rossa Italiana
C.F./P.IVA 13669721006 con sede legale in Roma alla Via Toscana n. 12, 00187
 

“Svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova”

PREMESSO che la legge 28 aprile 2014, n. 67 ha introdotto l'art. 168 bis del codice penale in base al quale, su richiesta dell’imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, tenuto conto del programma di trattamento predisposto dall’Ufficio di esecuzione penale esterna;

PREMESSO che la concessione della messa alla prova è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, che consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato;

PREMESSO che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del Decreto del Ministro della giustizia 8 giugno 2015, n. 88, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta anche sulla base di convenzioni con Amministrazioni che hanno competenza nazionale;

PREMESSO che ai sensi dell’art. 2, comma 4, del decreto 8 giugno 2015, n. 88 nelle convenzioni sono specificate le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilità possono essere adibiti. Nella fattispecie, tali mansioni sono quelle di cui alle lettere a) prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio – sanitarie nei confronti di persone alcoldipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri; b) prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali; e) lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia; f) prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto;

PREMESSO che l’Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

PREMESSO che la legge di bilancio 2017, al comma 86 dell’art. 1, modifica il comma 312 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ed estende l’operatività del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche per i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità in quanto imputati con sospensione del procedimento per messa alla prova (art. 168 bis c.p.). La legge di bilancio 2018, all’art. 1 – comma 181, conferma l’operatività del Fondo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali anche per gli anni 2018 e 2019.

TUTTO CIÒ PREMESSO

QUALE PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE CONVENZIONE

Il Ministero della Giustizia, per il tramite del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità (DGMC), che interviene nella persona del Presidente Gemma Tuccillo, Capo del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità (DGMC) e l’Associazione della Croce Rossa Italiana, nella persona del Segretario Generale e Procuratore speciale Dott. Flavio Ronzi:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

La Croce Rossa Italiana sottoscrive la presente Convenzione che, in forza del Principio di Unità e dell’art. 9.1 del vigente Statuto, deve intendersi vincolare sia l’Associazione, comprensiva dei propri Comitati Regionali, sia i Comitati Territoriali, che, in ragione della propria autonomia giuridica, aderiscono mediante comunicazione di adesione. In esecuzione alla presente Convenzione la Croce Rossa Italiana mette a disposizione, anche attraverso i Comitati di cui sopra, almeno n. 354 posti per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis codice penale.
I Comitati Regionali e Territoriali CRI aderenti (di seguito Comitati) e, quindi, presso i quali potrà essere svolta l'attività lavorativa gratuita, sono ad oggi complessivamente n. 103, per un totale di n. 111 sedi di servizio, dislocati su tutto il territorio nazionale come da elenco in Allegato 1 (omissis), passibile di aggiornamento in esito a successive adesioni da parte di ulteriori Comitati che l’Associazione si impegna a promuovere mediante diffusione della presente convenzione presso i Comitati stessi.
I suddetti Comitati, provvederanno ad aggiornare costantemente i Tribunali e gli uffici di esecuzione penale esterna territorialmente competenti sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso le proprie strutture per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso i Comitati, le attività di seguito delineate, che rientrano nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, lettere a), b), e), f) del D.M. 88/2015.
In particolare:
a) prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio – sanitarie nei confronti di persone alcoldipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri; b) prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali; e) lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia; f) prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.
Tali attività saranno meglio declinate sul territorio in considerazione delle specifiche competenze della Croce Rossa Italiana, con il coinvolgimento degli uffici di esecuzione penale esterna, previsto al comma 3 del medesimo art. 2 del D.M. 88/2015.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle comprese all’art. 2, comma 4, lettere a), b), e), f) del DM n. 88/2015, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
L'ufficio di esecuzione penale esterna territorialmente competente, che redige il programma di trattamento, si impegna a conciliare le esigenze della persona sottoposta alla messa alla prova con quelle della Croce Rossa Italiana, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.
Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto ai Comitati di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

I Comitati, ciascuno per quanto di propria competenza, garantiscono la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegnano ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati ai lavori di pubblica utilità, sono a carico dei Comitati, che provvedono, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.
I Comitati potranno beneficiare del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previsto all’art. 1, comma 86 della legge di bilancio 2017 e confermato per gli anni 2018 e 2019 all’art. 1 – comma 181 della legge di bilancio 2018, per la copertura assicurativa INAIL dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità.

Art. 5

I Comitati comunicheranno all'ufficio di esecuzione penale esterna territorialmente competente il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa di ciascuno degli imputati, e di impartire le relative istruzioni. I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.
Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del Decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464-quinquies del Codice di procedura penale.
I Comitati consentiranno l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che i Comitati si impegnano a predisporre.
L'ufficio di esecuzione penale esterna territorialmente competente informerà i Comitati sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.
I Comitati si impegnano, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti alla cancelleria del competente tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna che insiste sullo stesso territorio.
Al solo fine di consentire un adeguato monitoraggio delle attività da parte dell’Associazione, ma senza che da ciò ne consegua qualsivoglia assunzione di responsabilità in capo a quest’ultima rispetto alle obbligazioni assunte dai singoli Comitati Territoriali, l’Associazione nominerà dei referenti da individuarsi all’interno dei singoli Comitati Regionali.
I Comitati Territoriali dovranno comunicare ai detti referenti l’eventuale recesso dalla convenzione, l’eventuale adesione alla stessa oltre che le variazioni dei nominativi dei referenti nominati dai Comitati territoriali stessi e/o eventuali ulteriori variazioni che possano avere un effetto rispetto ai rapporti instaurati in ragione della presente convenzione. Nel caso di nuova adesione e/o recesso sarà cura di questi ultimi darne notizia al Ministero, ai Tribunali ed agli uffici di esecuzione penale esterna territorialmente competenti.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1898, n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell’Associazione/Comitati Regionali e Comitati Territoriali CRI in ragione dei rispettivi ambiti di responsabilità ai sensi dell’art. 20.3 del vigente Statuto CRI.
L’Associazione e i Comitati potranno recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art 10, in caso di cessazione dell'attività che dovrà essere tempestivamente comunicata dai referenti.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dei Comitati, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del D.M. n. 88/2015.

Art. 9

Per la pianificazione strategica degli interventi, nonché la realizzazione degli obiettivi del presente accordo è costituito un Comitato paritetico di gestione composto da rappresentanti individuati da ciascuna delle parti.
La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e senza alcun onere per le parti.

Art. 10

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione Generale della giustizia penale e al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova, nonché agli Uffici di esecuzione penale esterna.

La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972.
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Roma, 26 settembre 2018

Ministero della Giustizia
Il Capo Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità
Gemma Tuccillo

Associazione della Croce Rossa Italiana
Il Segretario Generale
Flavio Ronzi