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Protocollo operativo per lo svolgimento della messa alla prova ai sensi della legge n. 67/2014 tra il Tribunale di Campobasso e l’Ufficio di esecuzione penale esterna di Campobasso-Isernia - 24 marzo 2016

24 marzo 2016

Protocollo operativo per lo svolgimento della messa alla prova ai sensi della legge n. 67/2014


Visti gli art 168 bis, 168 ter c.p. 464 bis, 464 ter, 464 quater, 464 quinquies, 464 sexies, 464 septies, 464 octies, 464 nonies c.p.p. e 141 ter introdotti dalla legge n.67 del 28 aprile 2014,

TRA

il dott. Scarlato Gian Piero, Coordinatore della Sezione Penale, a tanto delegato dal Presidente del Tribunale di Campobasso, ed il Direttore dell’U.E.P.E., dott.ssa Annamaria Di Nunzio, si conviene e si stipula quanto segue:


Art. 1

La richiesta di elaborazione di un programma di trattamento finalizzata alla sospensione del procedimento penale con messa alla prova, presentata all’U.E.P.E. di Campobasso - Isernia dall’interessato o dal procuratore speciale, deve contenere:

  1. dati anagrafici dell’indagato/imputato;
  2. recapito telefonico e indirizzo e-mail;
  3. indicazioni relative allo svolgimento di attività lavorativa - stato di disoccupazione - inabilità lavorative riconosciute;
  4. indicazioni relative all’eventuale risarcimento eseguito, offerto o proposto in favore della persona offesa o la disponibilità ad aderire ad un programma di mediazione penale, qualora fattibile;
  5. indicazioni specifiche per l’individuazione del procedimento: numero di iscrizione nel R.G. delle notizie di reato; numero del procedimento penale; fatti per cui si procede; Tribunale competente;
  6. data dell’udienza e giudice davanti al quale il richiedente è chiamato a comparire;
  7. indicazione sintetica della situazione personale e familiare;
  8. dichiarazione di disponibilità dell’Ente presso il quale svolgere il lavoro di pubblica utilità o, in mancanza, l’impegno a reperire l’Organismo entro un tempo utile alla definizione della pratica.

L’U.E.P.E. rilascia all’indagato/imputato o al difensore, l’attestazione di avvenuta richiesta di elaborazione del programma di trattamento, da presentare all’Autorità Giudiziaria procedente.
In tale attestazione, l’U.E.P.E. avrà cura di includere il numero di procedimento penale cui fa riferimento la richiesta.


Art. 2

L’U.E.P.E. attenderà la preliminare verifica del Giudice, alla prima udienza utile, sull’ammissibilità dell’istanza. In caso di positiva valutazione, il Giudice richiederà l’elaborazione del programma di trattamento all’U.E.P.E. fissando un’udienza successiva, a distanza di almeno 3 mesi, prorogabili su richiesta dell’U.E.P.E. per giustificati motivi, udienza comunicata all’U.E.P.E. mediante la notifica del verbale di udienza a mezzo pec.

 

Art. 3

L’U.E.P.E., d’intesa con il soggetto, e con la sua attiva partecipazione, predispone il programma di trattamento, che sarà dallo stesso sottoscritto. Qualora l’utente non prenda e mantenga con l’U.E.P.E. i contatti necessari per l’elaborazione del programma, ne sarà data comunicazione al Tribunale entro la data dell’udienza. Il programma di trattamento è trasmesso al Tribunale, a cura dell’U.E.P.E., unitamente alla relazione di servizio sociale, nella quale possono essere evidenziati gli elementi ritenuti utili per consentire al Giudice di disporre eventuali ulteriori prescrizioni.

 

Art. 4

Il Giudice, ricevuto il programma di trattamento, può approvarlo o modificarlo secondo il suo giudizio. Determina, inoltre, la durata della messa alla prova adeguandola al caso singolo e tenendo conto, in linea di massima, delle seguenti fasce:
FASCIA A) contravvenzioni punite con la sola ammenda: periodo di messa alla prova da 15 giorni a 1 mese;
FASCIA B) contravvenzioni punite con pena alternativa o congiunta o delitti puniti con la sola multa: periodo di messa alla prova da 1 a 4 mesi;
FASCIA C) delitti puniti con la reclusione non superiore a due anni: periodo di messa alla prova da 4 a 6 mesi;
FASCIA D) delitti puniti con la reclusione da due a tre anni: periodo di messa alla prova da 6 a 8 mesi;
FASCIA E) delitti puniti con la reclusione da tre a quattro anni: periodo di messa alla prova da 8 a 12 mesi;
FASCIA F) delitti puniti con la reclusione superiore a quattro anni: periodo di messa alla prova da 12 a 18 mesi.

 

Art. 5

Il provvedimento di sospensione del procedimento penale con messa alla prova, emesso dal Tribunale e da quest’ultimo inviato all’U.E.P.E., deve prevedere l’obbligo per l’indagato/imputato di recarsi all’U.E.P.E. entro quindici giorni dalla data dell’udienza, per la sottoscrizione del verbale. La misura, e quindi i termini di cui al comma quinto dell’art. 464 quater C.P.P., decorrono dal momento della sottoscrizione del verbale di messa alla prova da parte del soggetto presso l’U.E.P.E..
Copia del medesimo verbale è immediatamente trasmessa a cura dell’U.E.P.E. al Tribunale che ha disposto la misura.
L’U.E.P.E. segnalerà al Giudice la mancata presentazione dell’interessato entro il suddetto termine o eventuali ritardi per giustificati motivi.
Il Tribunale comunica all’U.E.P.E. anche l’eventuale rigetto dell’istanza di messa alla prova.

 

Art. 6

Durante la fase di esecuzione della prova, l’U.E.P.E. svolge gli interventi necessari con le modalità previste dall’art.72 della legge n. 354/1975 e riferisce al giudice, con cadenza trimestrale, sull’andamento del programma e sul comportamento tenuto dall’affidato.
Propone, altresì, eventuali modifiche ritenute necessarie in corso di esecuzione della misura e comunica tempestivamente le trasgressioni di cui viene a conoscenza, che potrebbero determinare la sospensione della prova.
Redige, inoltre, la relazione finale.
Al termine del periodo fissato, il Giudice valuta in udienza l’esito della prova e, in caso positivo, dichiara l’estinzione del reato e trasmette il relativo provvedimento all’U.E.P.E..
Il Giudice può revocare anticipatamente la misura, con ripresa del processo, per grave e reiterata trasgressione del programma di trattamento o delle prescrizioni.

 

Art. 7

Le comunicazioni tra gli Uffici firmatari del presente protocollo avverranno attraverso le seguenti caselle pec:

Campobasso, 24 marzo 2016

Annamaria Di Nunzio
Gian Piero Scarlato