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Protocollo tra Tribunale, Procura della Repubblica, Consiglio dell'Ordine degli avvocati e della Camera penale e Ufficio esecuzione penale esterna di PADOVA per l'applicazione dell'istituto della messa alla prova - 12 gennaio 2016

12 gennaio 2016

TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SETTORE PENALE

Premessa

Il presente protocollo è stato elaborato a seguito di alcuni incontri tra il presidente della Sezione Penale, i giudici della sezione penale, il coordinatore della sezione GIP/GUP, un sostituto procuratore in rappresentanza della Procura della Repubblica, avvocati in rappresentanza del Consiglio dell'Ordine e della Camera penale e il dirigente, o suoi delegati, dell' UEPE di Padova e Rovigo.

L'obiettivo degli incontri è stato quello di offrire agli organi istituzionali che sottoscrivono il protocollo indicazioni operative in ordine all'applicazione della disciplina della messa alla prova introdotta con la legge 67/2014.

Sono state così elaborate le previsioni di seguito riportate non vincolanti, prive dunque valenza che possa interferire sulla autonomia di interpretazione delle norme da parte dei giudici, ritenute concordemente utili per favorire la celerità al procedimento di ammissione, funzionali alle esigenze distinte dei soggetti coinvolti, nel rispetto del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, idonee a evitare disparità di trattamento, coerenti alle finalità della legge.

Tanto premesso le istituzioni qui rappresentate concordano le seguenti modalità operative

A) PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA A UEPE

  1. L'indagato/imputato personalmente o a mezzo di difensore munito di procura speciale con sottoscrizione dell'indagato/imputato autenticata, presenta la richiesta di elaborazione di un programma all'UEPE territorialmente competente, preferibilmente per posta elettronica certificata (all'indirizzo uepe.padova@giustiziacert.it) o per posta ordinaria.
     
  2. L'UEPE rilascerà attestazione di avvenuta presentazione dell'istanza che verrà poi depositata avanti all'Autorità Giudiziaria che procede. In caso di invio tramite PEC la risposta del sistema vale come ricevuta che potrà essere presentata avanti gli Uffici Giudiziari.
    La richiesta deve contenere:
    1. dati anagrafici dell'indagato/imputato: residenza e/o domicilio effettivo, recapito telefonico;
    2. nomina, se già effettuata, del difensore con recapito dello stesso;
    3. documentazione attestante lo svolgimento di attività lavorativa o lo stato di disoccupazione, eventuali inabilità lavorative o patologie invalidanti (al fine di evitare l'elaborazione di programmi in concreto non sostenibili);
    4. documentazione inerente la proposta di risarcimento alla p.o. o l'avvenuto risarcimento, anche parziale; ovvero le motivazioni di fatto e/o di diritto (ad es. nel caso di reati senza p.o.) che giustifichino l'assenza di risarcimento;
    5. dichiarazione di disponibilità o indisponibilità (in tal caso precisandone le motivazioni) dell'indagato/imputato a promuovere la mediazione penale con la persona offesa;
    6. sommaria enunciazione del fatto con indicazione delle norme violate, dell'ufficio giudiziario competente, di numero di R.G.N.R. e, se esistente, di RG GIP/DIB con indicazione della prima data di udienza, se già fissata.
      Devono essere allegate copie degli atti rilevanti del procedimento penale ,ed in particolare verbali di arresto, querele e denunce, atti di interrogatorio, atti contenenti l'imputazione e quant'altro necessario consentire l'adeguata comprensione dei fatti oggetto del procedimento.
    7. dichiarazione con la quale l'imputato/indagato si rende disponibile a svolgere, nel periodo di messa alla prova, un lavoro di pubblica utilità indicando, ove possibile, anche il numero di ore per giornata e la/e giornata/e in cui può svolgere il lavoro di pubblica utilità presso un ente convenzionato con il Tribunale- in base a quanto previsto dal recente DM 11.6.2015, potrà essere anche un ente già convenzionato per lo svolgimento del LPU ai sensi dell'art. 54 Dec Lvo. 274/2000-
  3. Ove possibile, sarà allegata la dichiarazione di disponibilità dell'Ente presso il quale svolgere il lavoro di pubblica utilità; in caso contrario, la stessa sarà acquisita durante la fase dell'indagine socio-familiare.

B) RICHIESTA AL GIUDICE

  1. Nel caso di giudizio direttissimo, a seguito di arresto in flagranza, la richiesta al giudice precederà l'inoltro della richiesta a UEPE; in conseguenza, la documentazione sopra elencata sarà allegata all' istanza da presentare a UEPE a seguito di rinvio disposto dal giudice; la relativa ordinanza, con la data di rinvio, andrà comunicata dalla Cancelleria all'UEPE.
  2. Nel corso delle indagini, ex art. 464 ter cpp, ovvero entro i termini previsti ex art. 464 bis co. Il c.p.p., l'indagato/imputato personalmente o il suo difensore, munito di procura speciale con sottoscrizione autenticata, presentano al giudice la richiesta di messa alla prova depositando, (preferibilmente almeno 5 giorni prima dell'ud ienza ove già fissata):
    1. copia della richiesta di elaborazione del programma di messa alla prova, con attestazione di presentazione all'UEPE, comprensiva degli allegati;
    2. autocertificazione dell'imputato, ai sensi dell'art. 76 DPR 445/2000, sul fatto di non avere pendenti altre richieste di sospensione del procedimento per messa alla prova o altro procedimento in corso già sospeso ex art.464 quater cpp.
      A cura della cancelleria dovrà essere comunque essere acquisito certificato penale aggiornato.
  3. Il giudice sentite le parti valuta l'ammissibilità della richiesta ( ove in fase di indagini, previ adempimenti previsti ex art. 464 ter cpp); in caso di positiva delibazione, rinvierà ad altra udienza, fissata a distanza di sei mesi, con contestuale declaratoria di sospensione della prescrizione ex art. 159 comma 1 n. 3, per consentire la predisposizione del programma.
  4. Il provvedimento del Giudice contenente l'esito della delibazione sulla ammissibilità dovrà essere in ogni caso immediatamente comunicato a cura della Cancelleria all'UEPE via mai I nonché alle parti se assenti.
  5. Ricevuta comunicazione dell'ammissione alla messa alla prova, l'UEPE predispone il programma di trattamento con le prescrizioni previste che trasmetterà poi all'autorità giudiziaria almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata; la documentazione in  allegato alla domanda sarà consegnata in originale alla difesa che provvederà a depositarla al giudice.

C) SCHEMA DEL PROGRAMMA DI TRATTAMENTO
PROVVEDIMENTI E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

  1. Il programma trattamentale elaborato d'intesa prevede in ogni caso:
    1. la presa in carico da parte dell'UEPE con previsioni di contatti con cadenze temporali specificate;
    2. l'obbligo dell'imputato/indagato di mantenere il domicilio indicato, o comunque di informare preventiva mente UEPE di eventuali necessità di trasferimento; il domicilio sarà tale da assicurare le esigenze di tutela della parte offesa, (cfr. art. 464 quater co 3 cpp);
    3. lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità secondo modalità concordate, per una durata che sarà poi conclusivamente stabilita dal giudice con il provvedimento di sospensione ex artt. 464 quater ovvero 464 ter co 2 cpp.
      Nel programma sarà inoltre proposto un monte ore settimanali di LPU, raccordato alle specifiche condizioni personali, familiari e sociali del richiedente, per consentire al giudice di determinare la durata complessiva del LPU proporzionata all'impegno prestato e alla complessiva durata della sospensione del procedimento.
    4. prescrizioni comportamentali e altri impegni specifici, individuati previa indagine sociofamiliare, reputati idonei a favorire il reinserimento sociale dell'indagato/imputato, e ad elidere o attenuare le conseguenze del reato (fra le quali: osservanza del programma di cura elaborato dai servizi specialistici - SerD" CSM, etc -; risarcimento del danno, condotte riparatorie, mediazione con la parte offesa, attività di volontariato, eventuale obbligo di dimora notturno, o divieto di frequentazione di locali pubblici o da gioco, in caso di dipendenze).
       
  2. Il giudice, ricevuto il piano di trattamento, potrà integrarlo e inserire altre prescrizioni, anche all'esito delle informazioni chieste d'ufficio.
     
  3. Il giudice, ritenuto il programma idoneo, disporrà la sospensione del processo con messa alla prova, indicando il periodo di sospensione nonché il termine (eventualmente proroga bile non più di una volta e solo per gravi motivi ex art. 464 quinquies cpp) e la durata del lavoro di pubblica utilità con un minimo di 4 ore settimanali.
    L'udienza di verifica sarà fissata non prima di tre mesi dalla conclusione della messa alla prova.
     
  4. Entro 15 giorni dall'udienza, l'indagato/imputato dovrà sottoscrivere il verbale di messa alla prova avanti all'UEPE, al quale l'ordinanza di ammissione alla messa alla prova sarà immediatamente comunicata via fax; dal momento della sottoscrizione decorre il termine di sospensione.
     
  5. L'ordinanza sarà comunicata anche all'UPGSP della Questura ove il programma contenga prescrizioni comportamentali che limitino la libertà personale.
     
  6. UEPE dovrà prontamente comunicare al giudice l'eventuale omessa sottoscrizione.
     
  7. UEPE informa il giudice dell'andamento del programma con cadenza non superiore a tre mesi (art. 141 ter co 4 disp. Att. cpp) se necessario proponendo modifiche o la revoca del programma in esito alla sua grave e reiterata trasgressione; la revoca potrà essere disposta da giudice, sentite le parti, previa apposita udienza fissata anche prima della fine del periodo di sospensione.
    Tutte le ordinanze emesse dal giudice a modifica o revoca della messa alla prova saranno comunicate tempestivamente a UEPE.
     
  8. Alla scadenza del periodo di prova e comunque almeno 15 giorni prima della udienza fissata, UEPE trasmette al giudice una relazione dettagliata sul decorso e sull'esito della prova .
     
  9. All'udienza fissata il giudice, ex art.464 septies cpp, dichiara estinto il reato se la prova ha avuto esito positivo, ovvero dispone che il procedimento riprenda il suo corso, se l'esito è stato negativo dandone comunicazione a UEPE.

AI fine di fornire a tutti gli operatori un quadro di riferimento dei limiti temporali della sospensione del procedimento e favorire l'applicazione dell'istituto coerente con principi di equità e eguaglianza sostanziale, sono proposte le seguenti fasce non vincolanti (anche in ragione della frequenza del LPU) raccordate alla tipologia di reati e alle diverse pene edittali massime previste per i reati ai quali l'istituto è applicabile:
FASCIA A)
Contravvenzioni : periodo di messa alla prova da 1 a 4 mesi
FASCIA B)
Delitti puniti con la reclusione non superiore a 2 anni: periodo di messa alla prova da 4 a 6 mesi
FASCIA C)
Delitti puniti con la reclusione da 2 a 3 anni : periodo di messa alla prova da 6 a 8 mesi
FASCIA D)
Delitti puniti con la reclusione da 3 a 4 anni: periodo di messa alla prova da 8 a 12 mesi
FASCIA E)
Delitti puniti con la reclusione superiore a 4 anni: periodo di messa alla prova da 12 a 24 mesi

MODULISTICA ALLEGATA
Istanza da presentare all'UEPE competente, ossia quello del domicilio effettivo dell'imputato o indagato che richiede la messa prova, con l'indicazione della documentazione necessaria individuata in modo da facilitare "Ie indagini e considerazioni" di cui all'art. 141 ter disp. atto c.p .p 

Padova, 12 gennaio 2016

Il presidente del tribunale
Sergio Fusaro
Il Procuratore della Repubblica
Matteo Stuccilli
Il Presidente della Sezione Penale
Alessandro Apostoli Cappello
Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Francesco Rossi
Il Presidente della Camera Penale
Pietro Someda
Il Direttore dell'Ufficio Penale Esecuzione Esterna
Antonella Reale