Hai cercato:
  • argomento:  carcere e probation  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Protocollo per lo svolgimento della messa alla prova ai sensi della legge 67/2014 tra il presidente del Tribunale di BOLOGNA e l’Ufficio di esecuzione penale esterna di Bologna e Ferrara - 12 maggio 2015

12 maggio 2015

MINISTERO della GIUSTIZIA

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Ufficio di Esecuzione Penale Esterna Bologna Ferrara

e

Tribunale di Bologna

Premesso che è entrata in vigore la legge 67/2014 del 28 aprile 2014 che istituisce la sospensione del procedimento penale con messa alla prova;

considerato quanto previsto dall’Art. 141- ter cpp (“Attivita' dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova”);

preso atto degli incontri avvenuti tra il Presidente del Tribunale e la Direzione dell’UEPE

tenuto conto delle lettere circolari emesse dalla Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria

tutto ciò premesso tra

Il Presidente del Tribunale di Bologna dott. Francesco Scutellari
e
il Direttore dell’UEPE dott.ssa Maria Paola Schiaffelli

si conviene e si stipula quanto segue:

ART 1

La competenza dell’UEPE Bologna Ferrara, ai sensi della norma, riguarda gli imputati o gli indagati che risiedono/domiciliano nella provincia di Bologna, o che intendano eseguire la messa alla prova nel territorio di cui trattasi.

L’UEPE di Bologna Ferrara ai sensi dell’art.141 c.p.p., riceve dall’imputato personalmente o tramite il difensore in forza di procura speciale, la richiesta di elaborazione di un programma di trattamento che deve essere corredata di:

  1. dati anagrafici dell’assistito;
  2. autocertificazione relativa alla residenza o al domicilio;
  3. recapito telefonico;
  4. indicazioni relative allo svolgimento di attività lavorativa - stato di disoccupazione - inabilità lavorative riconosciute;
  5. eventuale documentazione proveniente dai servizi sociali o sanitari che consenta di ritenere superabili condizioni che potrebbero essere considerate ostative all’ammissione al beneficio, quali lo stato di tossico-alcoldipendenza o la presenza di patologie;
  6. dichiarazione di assenza di condizioni ostative che di fatto non consentano di attivare la copertura assicurativa indispensabile allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità (es: straniero extracomunitario privo di permesso di soggiorno; inabilità assoluta a prestare attività lavorativa) ;
  7. indicazioni relative all’eventuale risarcimento alla persona offesa/proposta di risarcimento alla persona offesa/proposta adesione ad un programma di mediazione penale;
  8. R.G. notizia reato/capo di imputazione/; riferimenti ufficio giudiziario procedente;
  9. eventuale data udienza.
  10. Dichiarazione di disponibilità dell’Ente ad accogliere l’interessato per lo svolgimento del LPU (acquisibile anche nel corso del procedimento);

L’UEPE rilascia all’imputato/indagato o al difensore, l’attestazione di richiesta di programma di trattamento, documento che lo stesso presenterà all’Autorità Giudiziaria procedente.

ART 2

Il Tribunale di Bologna nel corso della prima udienza, ricevuta l’attestazione di richiesta di sospensione del procedimento con richiesta del beneficio di messa alla prova, presentata all’UEPE da parte dell’indagato/imputato, verifica l’ammissibilità della domanda rispetto ai seguenti elementi:

  1. che non ricorrano le condizioni per una pronuncia ex art. 129 c.p.p.;
  2. che sussistano i presupposti di ammissibilità di cui agli artt. 464 quater e 168 bis c.p.p. (si tratti di procedimento per reati puniti con pena edittale pecuniaria o detentiva non superiore nel massimo a quattro anni o dei delitti di cui al comma 2 dell'art. 550 ; l’imputato abbia espresso il suo consenso; l’imputato non sia stato già ammesso alla messa alla prova; non ricorra uno dei casi di cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 c.p.)
  3. che possa essere prevedibile - tenuto conto del reato contestato e della personalità dell’imputato , nonché delle altre informazioni a disposizione (es. tipo e durata disponibilità fornita per svolgere LPU, eventuali dichiarazioni spontanee dell’imputato/indagato condotte riparatorie o risarcitorie in corso)- che questi “si asterrà dal commettere ulteriori reati”.

Al fine di uniformare il più possibile le indicazione relative alla durata della messa alla prova e fornire un quadro di riferimento dei limiti temporali, si sono suddivisi i reati per fasce ,così come da allegato elenco, facendo riferimento alla pena edittale massima prevista per i reati per i quali l’istituto è applicabile.
La valutazione di ammissibilità soggettiva, corredata dall’individuazione della suddetta fascia temporale,sarà trasmessa da parte del Giudice del Tribunale di Bologna all’UEPE per la richiesta di formulazione del programma di trattamento per la successiva udienza; la cancelleria ne darà comunicazione tempestiva all’UEPE all’indirizzo segreteria.uepe.bologna@giustizia.it .
La fissazione dell’udienza successiva, nel rispetto dei termini della prescrizione e delle attività da espletare a cura dell’UEPE, è fissata di regola a distanza di almeno 3/ 4 mesi.

ART 3

L’UEPE, avvalendosi dell’attivo coinvolgimento dell’utente - manifestato nel fornire documentazione ed ogni altro elemento utile allo svolgimento dell’indagine ed all’elaborazione del programma di trattamento (come da fac simile allegato), nonchè nel produrre attestazione rilasciata da uno degli Enti Convenzionati con il Tribunale, presso cui svolgere il Lavoro di Pubblica Utilità, trasmette in tempo utile per l’udienza comunicata dal Tribunale di Bologna, il programma di trattamento di cui al fac-simile allegato, elaborato “d’intesa con il soggetto”
Il programma di trattamento redatto con il consenso dell’imputato/indagato, è elaborato sulla base degli elementi indispensabili e necessari per costruire e condividerne con l’utente il contenuto, in considerazione della diversità dei soggetti ed escludendo, di massima, prescrizioni orarie o limitazioni alla circolazione sul territorio.
Il programma di trattamento viene firmato dal soggetto per condivisione formale e viene trasmesso, a cura dell’UEPE, al Tribunale Bologna, insieme all’indagine socio-familiare, nella quale possono essere evidenziate anche le eventuali criticità che potrebbero essere tradotte dal Giudice in limiti o divieti durante il periodo di messa alla prova.
Il programma conterrà indicazione dell’eventuale necessità di un ulteriore periodo di osservazione allo scadere del LPU in accordo con l’imputato.

ART 4

Il Tribunale di Bologna, ricevuto il piano di trattamento, lo recepisce, ai sensi di legge,in Ordinanza e può integrarlo e inserire, tra l’altro, le prescrizioni concernenti la riparazione del danno, le condotte riparatorie e/o la eliminazione delle conseguenze dannose del reato e valuta l’ opportunità di prevedere percorsi di mediazione.
In caso di accoglimento dell’istanza e di approvazione del programma di trattamento, nel provvedimento emesso dal Tribunale Bologna viene dato obbligo all’imputato/indagato di recarsi all’UEPE entro 10 giorni dalla data dell’udienza, per la sottoscrizione del verbale.
Copia del medesimo verbale viene trasmessa, a cura dell’UEPE, con immediatezza, al Tribunale di Bologna e all’Ente convenzionato per il Lavoro di Pubblica Utilità.
Il Tribunale di Bologna comunica all’UEPE anche l’eventuale rigetto dell’istanza di messa alla prova.
L’UEPE riferisce al giudice, con cadenza almeno trimestrale, sull’andamento del programma, sul comportamento tenuto, sulle proposte di modifica e sulle eventuali trasgressioni che potrebbero determinare la sospensione della prova. Redige inoltre la relazione finale .
Nella fase di esecuzione, il giudice riceve dall’UEPE le informazioni sull’andamento del programma, dispone le eventuali modifiche e, se necessario, i provvedimenti di revoca, in caso di grave inosservanza delle prescrizioni o di commissione di nuovi reati non colposi.

ART 5

Le comunicazioni tra gli Uffici firmatari della presente convenzione avverranno attraverso le caselle di posta elettronica

gip.tribunale.bologna@giustizia.it e
dib.tribunale.bologna@giustizia.it per il Tribunale di Bologna e

segreteria.uepe.bologna@giustizia.it o
uepe.bologna@giustiziacert.it per l’ UEPE di Bologna.

Bologna, li 12 maggio 2015

Il Presidente del Tribunale di Bologna
Dott. Francesco Scutellari

Il Direttore dell’UEPE Bologna
Dott.ssa Maria Paola Schiaffelli

 

 

LE FASCE DETERMINATE DAI TRIBUNALI DI MODENA – FIRENZE – MILANO
Fasce Tribunale di Modena Tribunali di Milano - Firenze
FASCIA A - Contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda 10 gg -1 mese 15 gg 1 mese
FASCIA B - Contravvenzioni punite con pena alternativa o congiunta - Delitti puniti con la pena della sola multa 1 mese- 3 mesi 1 mese- 3/4 mesi
FASCIA C - Delitti puniti con la pena della reclusione non superiore a 2 anni 3 mesi- 5 mesi 4 mesi 6 mesi
FASCIA D - Delitti puniti con la pena della reclusione da 2 a 3 anni 5 mesi – 8 mesi 6 mesi -8 mesi
FASCIA E - Delitti puniti con la pena della reclusione da 3 a 4 anni 8 mesi -10 mesi 8 mesi -12 mesi
FASCIA F - Delitti puniti con la pena della reclusione superiore a quattro anni (talune ipotesi di cui all'art. 550 comma 2 c.p.p.) 10 mesi – 16 mesi 12 mesi -18 mesi

Allegati