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Protocollo tra Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Venezia, Dipartimento delle Dipendenze Ulss 12 Veneziana per accordo operativo di condivisione delle buone prassi - 31 dicembre 2011

31 dicembre 2011

Ministero della Giustizia
Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Venezia, Treviso e Belluno
Azienda U.L.S.S. 12 Veneziana Dipartimento Dipendenze

Protocollo Operativo

tra

Ministero della Giustizia
Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Venezia, Treviso e Belluno

e

Az. U.L.S.S. 12 Veneziana
Dipartimento delle Dipendenze

Gruppo di Lavoro
Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Venezia, Treviso e Belluno
Direttore Dott.ssa Chiara Ghetti
Responsabile di Area Servizio Sociale Giuseppa Maria Russo
Assistenti Sociali: Chiara Carraro - Dott.ssa Isabella Coniglio - Orietta Gavagnin - Patrizia Menetto
SerD di Venezia e SerD di Mestre
Direttore Dott. Alessandro Pani
Responsabile UOS Area Penitenziaria SerD Venezia Dott.ssa Marina Paties
Assistenti Sociali SerD Venezia: Dott.ssa Nadia Brunello - Ines Grandi - Dott Alberto Manzoni - Francesca Zane (UOS Area Penitenziaria)
Assistenti Sociali SerD Mestre: - Luisa Possiedi - Fausta Ronchini - Annunziata Salluce

PREMESSA

La stesura di un protocollo tra l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Venezia, Treviso e Belluno (di seguito riportato UEPE) e il Dipartimento delle Dipendenze dell’Az. Ulss 12 Veneziana (di seguito riportato DdD) ha l’obiettivo di raggiungere un accordo operativo finalizzato, per quanto di rispettiva competenza, ad evidenziare e condividere le buone prassi esistenti, in relazione ai momenti di contatto tra i due servizi nelle fasi gestionali delle diverse esecuzioni penali.
Sono state prese in considerazione le seguenti normative di riferimento, approfondendo le rispettive ricadute operative e gli spazi di possibile integrazione:

  • L. 354/75 e successive modifiche e integrazioni
  • DPR 309/90 artt. 90, 94, 120 c. 7 e 121
  • DM 12/7/1990 n. 186
  • DPR 230/2000: Nuovo Regolamento Penitenziario
  • L. 119/2001
  • L. 251/2005
  • L. 241/2006
  • DGR Veneto 12/6/2007, n. 1796
  • Codice di Procedura Penale artt. 200 e 201
  • Codice Penale artt. 362 e 365

Il lavoro è iniziato nel 2010 e ha visto inizialmente il confronto tra i due Servizi per le Dipendenze (di seguito riportato Ser.D.) presenti nel territorio dell’Ulss 12 Veneziana: Ser.D. Venezia Centro Storico e Ser.D. Mestre Terraferma. Entrambi i Servizi fanno parte del D.d.D.
Si è coinvolta anche la UOS Area Penitenziaria del Ser.D. di Venezia, operante all’interno dei due Istituti Penali del territorio (Carcere Circondariale e Casa Reclusione Donne).
Una bozza di protocollo è stata successivamente discussa con l’U.E.P.E. in più incontri, confrontandosi sulle problematiche operative più frequenti e riscontrate nell’esperienza passata, in relazione alle singole persone richiedenti una misura alternativa e al loro successivo percorso.
Il confronto è stato esteso al Tribunale di Sorveglianza di Venezia.
Raggiunta una condivisione sulle tipologie d’intervento di seguito riportate, si è pervenuti successivamente alla definizione del seguente protocollo.

Il protocollo disciplina il rapporto tra U.E.P.E. e D.d.D per l'erogazione coordinata ed integrata degli interventi socio-sanitari a favore di persone sottoposte a provvedimento giudiziario, definendone modalità e procedure tese ad organizzare il raccordo tra i due servizi nelle diverse fasi operative.

A) FASE PROPEDEUTICA ALL’UDIENZA PRESSO IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

A.1) Persona che ha presentato istanza di Affidamento Terapeutico ex art. 94 DPR 309/90 ed è seguita dal Ser.D. con programma terapeutico in corso:
Si evidenzia l'esigenza di confrontarsi tra Servizi ed il diretto interessato sugli elementi di ammissibilità alla concessione della misura alternativa richiesta, in relazione alla situazione penale.
Risulta fondamentale, inoltre, approfondire in termini di risorse e criticità la situazione sociale e sanitaria dell’interessato, al fine di poter calibrare e personalizzare la proposta di istanza e di programma trattamentale e terapeutico da presentare al Tribunale di Sorveglianza, per non interrompere il percorso terapeutico in atto.
Tali valutazioni saranno effettuate attraverso colloqui con l’utente (ognuno nel proprio ambito di servizio) e contatti fra gli operatori di riferimento.
La sintesi degli elementi clinici con le indicazioni di programma verrà inoltrata dal Ser.D. all’U.E.P.E. e al Tribunale di Sorveglianza, previa formale richiesta inviata per via telematica.

A.2) Persona che ha presentato istanza di misure alternative diverse da quelle previste dal DPR 309/90, con una pregressa presa in carico da parte del Ser.D.
Per un corretto espletamento dell’indagine socio-familiare, richiesta dal Tribunale di Sorveglianza, l’U.E.P.E. dovrà fornire elementi anche sull’attualità o meno dell’uso di sostanze (droghe-alcool) e/o sull’esito di eventuali programmi terapeutici già effettuati.
A tal fine l’U.E.P.E. richiederà formalmente la collaborazione del Ser.D., dopo aver acquisito la liberatoria da parte del soggetto, della quale verrà fatta menzione nella richiesta.
Verranno prese in considerazione dal Ser.D. solo le situazioni in cui l’eventuale uso di sostanze rientra nell’arco temporale degli ultimi 5 anni.
L’U.E.P.E. potrà invitare inoltre il soggetto a riprendere i contatti con il Ser.D. al fine di sottoporsi ad eventuale valutazione e/o monitoraggio, informandolo che la mancanza di elementi riguardo l’attualità dell’uso di sostanze potrebbe incidere negativamente sulla decisione del Tribunale di Sorveglianza.
Qualora l’interessato prenda contatto col Ser.D., questi procederà ad effettuare gli interventi ritenuti opportuni, rilasciando alla fine all’U.E.P.E. relazione attestante l’esito degli interventi effettuati.
Se invece l’interessato non intenda riprendere contatto col Ser.D., tale decisione verrà riferita al Tribunale di Sorveglianza.

A.3) Persona che ha presentato istanza di un Affidamento ex DPR 309/90 dichiarando di fare o aver fatto uso di sostanze stupefacenti, ma che non è mai stata in carico al Ser.D.
Quando la persona non si è mai dichiarata tossicodipendente e/o alcoldipendente precedentemente alla richiesta di misura alternativa, si ritiene necessario che entrambi i servizi esplicitino all’utente che il presupposto all’accoglimento dell’istanza è la certificazione di tossicodipendenza o alcoldipendenza rilasciata, dopo le necessarie valutazioni cliniche, dal servizio sanitario pubblico (Ser.D).
L’U.E.P.E. si impegna a fornire puntuali informazioni in merito ai requisiti per l’ottenimento del beneficio.
In presenza di uno stato di dipendenza, i due servizi collaboreranno, secondo le specifiche competenze, per la formulazione del programma.
Nel caso non sussista uno stato di dipendenza, il Ser.D. avrà cura di trasmettere all’U.E.P.E. comunicazione circa l’assenza dei presupposti clinici per una certificazione di tossicodipendenza.

A.4) Persona che presenta istanza di misure alternative diverse da quelle previste ai sensi del DPR 309/90, non si è mai presentata al Ser.D., ma fa emergere nell’ambito dei colloqui con gli operatori U.E.P.E. delle problematiche connesse all’abuso di sostanze stupefacenti e/o alcool, in relazione o meno al reato.
L’U.E.P.E. nel corso dei colloqui contestualizza l'informazione all’interno della storia del soggetto e sulla base del suo percorso pregresso e delle condizioni di vita attuali valuta l’opportunità di un confronto preliminare sul caso col Ser.D.
Se da questo confronto emergono le condizioni per un invio, questo avverrà secondo le modalità previste al punto A.2
La possibilità di predisporre una presa in carico sarà successiva alla presenza delle condizioni cliniche, come stabilite dalla DGR Veneto n. 1796/2007.

A.5) Persone in carico al Ser.D. che chiedono l’affidamento ordinario o la detenzione domiciliare
La concessione di misure diverse da quelle previste dal DPR 309/90 si basa su presupposti giuridici diversi rispetto alla condizione di tossicodipendenza e fanno riferimento a particolari condizioni di salute, familiari, sociali, lavorative e giuridiche.
Pertanto nel caso la persona chieda un affidamento ordinario o la detenzione domiciliare ed abbia in corso un programma di sostegno con il Ser.D., l’U.E.P.E. concorda con l’interessato di poter prendere contatti con gli operatori di riferimento, al fine di formalizzare le modalità di collaborazione.
Il Ser.D., previa acquisizione di liberatoria da parte dell’interessato e su richiesta formale dell’U.E.P.E., invierà il programma di sostegno attualmente in corso e relazione sull’andamento dello stesso.

B) FASE ESECUTIVA

B.1) Esecuzione affidamento in casi particolari (art. 94, D.P.R. 309/90 e succ. modifiche)
Il Tribunale di Sorveglianza emette l'Ordinanza di Affidamento al servizio sociale ex art. 94 DPR 309/90 contenente le prescrizioni.
Il soggetto sottoscrive le prescrizioni presso l’U.E.P.E. davanti al Direttore. L’Ordinanza ha effetto se l’interessato sottoscrive il verbale in cui sono dettate le prescrizioni; dalla data di sottoscrizione del verbale decorre l’esecuzione della misura.
Il relativo verbale contiene prescrizioni che determinano anche la modalità di esecuzione del programma terapeutico per il quale è stato concesso l’Affidamento e le forme di controllo per accertare che il soggetto prosegua il programma di recupero.
L’U.E.P.E. è tenuto a relazionare trimestralmente al Magistrato di Sorveglianza sull’andamento della misura.
Il Magistrato può in ogni tempo chiedere informazioni all’U.E.P.E. e, sulla base di queste, procedere eventualmente alla modifica delle prescrizioni.
La modifica delle prescrizioni va chiesta inviando al Magistrato di Sorveglianza un’istanza sottoscritta dal soggetto e accompagnata da una nota redatta dall’U.E.P.E. che evidenzia le motivazioni e le necessità che sono alla base della richiesta.
Il Ser.D. collabora fornendo periodicamente le informazioni sull’andamento del programma terapeutico concordato con il soggetto, anche tramite incontri congiunti e relazioni scritte, affinché il Magistrato di Sorveglianza possa verificarne l’esecuzione.

B.2) Esecuzione di altre misure alternative (per cui non è espressamente prevista dal DPR 309/90 la competenza del Ser.D.).
Nel caso di concessione da parte del Tribunale di Sorveglianza della Detenzione Domiciliare e dell’Affidamento ordinario e, da parte del Magistrato di Sorveglianza, dell’Esecuzione della pena presso il domicilio ex L. 199/2010, in riferimento al programma di sostegno concordato come al punto A.5), possono essere previsti incontri congiunti tra i due servizi per momenti di verifica e invio di relazioni (a seguito di richiesta formale) sull’andamento del programma complessivamente inteso e comunque in base alle prescrizioni fissate dal Tribunale di Sorveglianza e contenute nell’ordinanza.

B.3) Persone dimesse dagli Ospedali Psichiatrici Giudiziari e in misura di sicurezza non detentiva, domiciliate nel territorio dell’Az. ULSS 12 Veneziana
Per le modalità di collaborazione si rimanda al protocollo già in atto tra il Dipartimento delle Dipendenze e il Dipartimento di Salute Mentale, cui l’U.E.P.E. farà riferimento.

Il presente protocollo, prodotto in duplice copia originale, fatte salve modifiche di legge, ha la durata di un anno dalla data di sottoscrizione; sarà monitorato con incontri semestrali di verifica; allo scadere dell’anno, si rinnoverà tacitamente, salva comunicazione in senso contrario con preavviso di almeno un mese, da parte di uno dei firmatari.

Ministero della Giustizia
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Venezia, Treviso e Belluno
Il Direttore
Dott.ssa Chiara Ghetti

Azienda U.L.S.S. 12 Veneziana
Dipartimento delle Dipendenze
Il Direttore
Dott. Massimo Fusello

Venezia, dicembre 2011