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Accordo d'intesa tra la Regione Lombardia e il Ministero della giustizia per il reciproco scambio di personale - 1 gennaio 2006

1 gennaio 2006

 

PREMESSO

che è interesse delle due amministrazioni individuare una procedura comune che faciliti l'interscambio di esperienze e la mobilità del proprio personale;

che la mobilità intercompartimentale avviene a condizione che sia prevista da disposizione normativa che la consenta;

che in materia di trattamento giuridico ed economico del personale del comparto ministeri trova allo stato applicazione la disposizione di cui alla "norma finale" all'allegato A al C.C.N.L. 2006/2009 che prevede che fino alla stipula del contratto collettivo integrativo di amministrazione trovano applicazione le disposizioni previste dal C.C.N.L. 1998/2001 in materia di classificazione del personale e di conseguente inquadramento giuridico ed economico;

che l'articolazione del Ministero della Giustizia interessata dalla procedura di cui al presente accordo è l'Amministrazione Giudiziaria;

VISTI

l'articolo 30 della legge 30 marzo 2001 n. 165

l'articolo 26 del C.C.N.L. 2006/2009 del personale del comparto dei ministeri

si conviene e si stipula la presente

INTESA
 
Art. 1
Premessa
  1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
  2. Sulla base della reciproca volontà di perseguire una migliore distribuzione del proprio personale di ruolo e nella finalità complessiva di un utilizzo razionale delle risorse pubbliche, il Ministero della Giustizia e la Regione Lombardia manifestano con la presente intesa la volontà di attivare forme di scambio di personale nell'ambito delle strutture organizzative allocate sul territorio regionale.
Art. 2
Oggetto dell'Intesa

La Regione Lombardia e il Ministero della Giustizia si impegnano:

  1. a favorire la mobilità del personale senza limitazione di area/categoria nell'ambito delle professionalità e dei contingenti numerici consentiti dai propri piani occupazionali e dalle risorse finanziarie ad essi riservate;
  2. a favorire lo scambio temporaneo di personale a scopo di arricchimento professionale nell'ambito di ruoli professionali di reciproco interesse, con oneri a carico degli enti di appartenenza degli interessati. In fase di avvio, gli ambiti di rilevante interesse ai fini dell'arricchimento professionale sono così individuati:
    • per il Ministero della Giustizia, nell'ambito dell'area funzionale C, posizioni economiche C2 e C1 (area terza del C.C.N.L. 2006/2009 del comparto dei ministeri) dell'Amministrazione Giudiziaria
    • per la Regione Lombardia, nell'ambito delle professionalità di supporto all'Avvocatura Regionale e alle funzioni giuridiche di staff all'attività amministrativa, nell'ambito delle posizioni economiche e giuridiche di categoria D.
Art. 3
Modalità di attuazione
  1. La mobilità del personale fra Ministero di Giustizia - Amministrazione Giudiziaria e Regione Lombardia, e viceversa, di cui alla lettera a) del precedente articolo 2 avverrà nella forma della mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.lgs 165/2001. Il personale viene avviato dall'Amministrazione di provenienza presso l'amministrazione di destinazione, per un periodo di formazione a suo carico non superiore a tre mesi. Tale periodo ha scopo formativo propedeutico al passaggio nell'organizzazione dell'ente ricevente e, nel caso in cui non si realizzi il successivo trasferimento, costituisce, comunque, un momento di accrescimento delle competenze professionali di cui si giova l'Amministrazione cedente. Esso costituisce anche un momento di valutazione del personale da parte dell'Amministrazione ricevente, al fine di verificare l'idoneità dello stesso allo svolgimento delle mansioni attribuite nelle nuove funzioni. In caso di valutata inidoneità, il responsabile della gestione del personale dell'ufficio ricevente può motivatamente chiedere, prima della scadenza del periodo formativo, che non si proceda al trasferimento dell'interessato.
  2. Al fine di avviare la procedura di cui al comma precedente, l'Amministrazione che richiede personale dell'altra Amministrazione firmataria della presente intesa presenta una richiesta alla struttura competente in materia di gestione del personale (Direzione Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi del Ministero della Giustizia oppure Unità Organizzativa di Personale e Organizzazione della Regione Lombardia), indicando il numero di persone per le quali avviare la procedura, gli uffici e le sedi con l'indicazione dei posti da coprire mediante la mobilità, il profilo professionale e la posizione economica del personale interessato, nonché i requisiti culturali e professionali richiesti.
  3. Lo scambio temporaneo di personale a scopo di arricchimento professionale di cui alla lettera b) del precedente articolo 2 avverrà nella forma dello stage formativo per un periodo di mesi 6, prorogabile una volta sola per altri 6 mesi.
  4. Al fine di avviare la procedura di cui al comma precedente, l'Amministrazione che intende avviare il progetto di formazione per il proprio personale avanza richiesta all'altra Amministrazione firmataria della presente intesa che autorizza lo stage formativo entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
  5. Ciascuna Amministrazione individuerà secondo il proprio ordinamento le modalità che riterrà più opportune per l'individuazione del personale da dedicare all'attuazione della presente intesa. In ogni caso, il personale che sarà trasferito dovrà essere in possesso dei requisiti previsti per l'accesso nei ruoli dell'amministrazione ricevente. La valutazione del possesso di tali requisiti sarà compiuta dal responsabile del personale dell'ufficio ricevente.
  6. Il personale trasferito acquisirà nella nuova amministrazione il trattamento economico previsto secondo le disposizioni vigenti nei rispettivi ordinamenti.
Art. 4
Durata - Disposizione di prima applicazione
  1. La presente convenzione ha la durata di 2 anni dalla data di sottoscrizione.
  2. Le prime procedure ai sensi di cui alla presente intesa saranno attivate dall'amministrazione che vi avrà interesse entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente patto.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
(Dr. Roberto Formigoni)
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(Sen. Clemente Mastella)