Protocollo d'intesa tra Uffici giudiziari distretto Corte d’appello di Reggio Calabria per modalità uniche nei casi di procedimenti per abusi sessuali o maltrattamenti su minori; procedimenti in concorso con minorenni; procedimenti a tutela di minori figli di indagati/imputati/condannati; procedimenti relativi a minori e loro familiari sottoposti a protezione - 21 marzo 2013

21 marzo 2013

Titolo completo: Protocollo d'Intesa tra gli Uffici Giudiziari del Distretto della Corte d’Appello di Reggio Calabria per concordare modalità operative, di coordinamento e comunicazione nei casi di:1) procedimenti relativi ad abusi sessuali o maltrattamenti  in pregiudizio di minori; 2) procedimenti penali relativi a reati commessi in concorso da soggetti minorenni e maggiorenni; 3)  procedimenti civili a tutela di minori figli di soggetti indagati/imputati/condannati per reati di cui all’art. 51 comma ter bis c.p.p. e altro; 4) procedimenti civili relativi a minori e a nuclei familiari sottoposti a misure di protezione  

Gli Uffici Giudiziari del Distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria, sulla base del progetto predisposto dal gruppo di studio composto dai magistrati:

  • dr. Ottavio Sferlazza, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria f.f.;
  • dr. Giuseppe Creazzo, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi;
  • dr. Michele Prestipino Giarritta, Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Reggio Calabria;
  • dr. Roberto Di Bella, Presidente del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria; 
  • dr. Carlo Macrì, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria;
  • dr. Francesca Stilla, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria;
  • dr. Salvatore Cosentino, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri f.f.;

al fine di coordinare l’operato dei rispettivi Uffici Giudiziari nei procedimenti riguardanti abusi sessuali o altri reati in danno di minori, nei procedimenti penali per reati commessi in concorso da maggiorenni e minorenni, nonché per l’adozione di misure civili a tutela di minori figli di esponenti della criminalità organizzata o di minori sottoposti a misure di protezione concordano quanto segue: 

Procedimenti penali e civili concernenti abusi sessuali/maltrattamenti in danno di minori

1) Gli Uffici inquirenti svolgeranno le indagini relative a procedimenti per reati di abusi sessuali o di altro genere in danno di minori avvalendosi dei nuclei di Polizia Giudiziaria composti da personale specializzato o, in mancanza, ritenuto idoneo ad affrontare i problemi attinenti alla materia in esame. Qualsiasi attività della Polizia Giudiziaria in materia sarà proceduta da contatti con un magistrato della Procura addetto al relativo gruppo specializzato o, in caso d’urgenza, con il P.M. di turno, che appena possibile ne informerà il collega che assumerà la direzione delle indagini.

L’indagine svolta dalla Polizia Giudiziaria dovrà sempre prevedere la consultazione e il coordinamento continui da parte del Pubblico Ministero, al fine di evitare qualunque pregiudizio per il minore ed assicurare le cautele di rito per un corretto sviluppo dell’attività istruttoria.

Gli Uffici aderenti al Protocollo d’intesa (in particolare, quelli inquirenti) solleciteranno – con gli strumenti ritenuti opportuni (circolari, ordini o altro) – i soggetti previsti dall’art. 331 c.p.p. ad una comunicazione particolarmente sollecita in caso di reati commessi in pregiudizio di minori. 

2) Il Pubblico Ministero darà tempestiva comunicazione della notizia di reato al Tribunale per i Minorenni, così come previsto dall’art. 609 decies c.p. (per i reati di violenza sessuale, di sfruttamento della prostituzione minorile, di pornografia minorile etc.), al fine di stimolare l’eventuale apertura di un procedimento civile a tutela del minore abusato, nonché per tutte le altre eventuali determinazioni di competenza del Tribunale per i Minorenni. In tali casi, ricevuta la notizia di abuso ai danni del minore, il Tribunale per i Minorenni provvederà a trasmettere gli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni per sue richieste in ordine all’apertura del procedimento, fatta eccezione per i casi urgenti, nei quali il Tribunale adotterà d’ufficio i provvedimenti che riterrà necessari (ex art. 336 terzo comma c.c.). 

Al fine di stabilire reciproche comunicazioni tra gli Uffici, il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni e il giudice delegato del procedimento aperto presso il Tribunale per i Minorenni, nel corso delle rispettive attività istruttorie, trasmetteranno tempestivamente copia degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale ogni volta in cui saranno venuti a conoscenza di un reato in danno di minore.

Analoga comunicazione sarà operata, nella pendenza dei procedimenti di separazione o divorzio, dal tribunale ordinario. 

3) Nelle informazioni che si scambieranno i vari uffici, l’Autorità Giudiziaria specificamente interessata (Procura della Repubblica o Tribunale per i Minorenni) segnalerà le cautele da assumere ai fini della segretezza e dell’efficacia delle indagini preliminari in corso ovvero delle procedure di natura civile in corso (affidamenti familiari riservati, affidamenti preadottivi e adozioni). In particolare:

  • gli Uffici Giudiziari Minorili e la Procura della Repubblica si consulteranno in ordine all’adozione di eventuali provvedimenti che, pur nell’ottica della salvaguardia del minore interessato, potrebbero inficiare il risultato delle indagini (in particolar modo laddove le stesse siano volte ad impedire la reiterazione del reato, anche nei confronti di altri minori);
  • sarà garantita l’assoluta riservatezza sul luogo in cui il minore abbia trovato eventuale ricovero provvisorio (abitazioni di parenti o di altri soggetti, centri di accoglienza, strutture sanitarie etc.), al fine di evitare interferenze di ogni genere sul medesimo;
  • al fine di assicurare il segreto sulla identità e la residenza della famiglia affidataria o adottiva del minore, saranno predisposte le cautele necessarie per qualunque notifica o citazione della persona offesa che si trovi in luogo riservato, come per esempio l’effettuazione di tali atti presso il domicilio o la residenza del tutore o del curatore speciale. Tale segretezza sarà assicurata anche dopo la chiusura delle indagini preliminari, nonché dopo la conclusione del processo, salvo che il Tribunale per i Minorenni disponga diversamente. 

4) Al fine di garantire la rapida consultazione e lo scambio (anche informale) di dati informativi tra i magistrati dei diversi Uffici, soprattutto nelle fasi iniziali dell’istruttoria che segue alla presentazione della denuncia o dell’acquisizione della notitia criminis, gli uffici interessati si scambieranno informazioni mediante trasmissione di copia degli atti rispettivamente compiuti, mantenendo le cautele segnalate al punto 3), al fine di evitare provvedimenti che possano compromettere le esigenze di indagine (relative all’acquisizione e alla genuinità degli elementi di prova) e, nel contempo, quelle di tutela del minore abusato. Il circuito informativo non dovrà essere limitato alla comunicazione iniziale, ma riguarderà tutte le attività ulteriori relative a fatti rilevanti e ai provvedimenti emessi[1]

5) Sempre al fine di apprestare la massima tutela (cautelare e successiva alla condanna del reo) dei minori coinvolti in abusi o maltrattamenti etero o intrafamiliari e ridurre il rischio di pressioni, minacce o ritorsioni provenienti dagli autori di tali reati o anche solo il rischio di frequenti incontri con essi, saranno utilizzati tutti gli strumenti processuali e sostanziali previsti dalla disciplina vigente[2].

In caso di allontanamento dal nucleo familiare maltrattante le diverse Autorità Giudiziarie si confronteranno, ancor prima di adottare il provvedimento, anche in ordine alle modalità di visita e d’incontro del minore con i suoi congiunti, al fine di garantire un’adeguata tutela del minore medesimo e di evitare il pericolo di inquinamento probatorio. 

6) Gli Uffici procedenti dovranno curare che l’audizione del minore avvenga il minore numero di volte possibile al fine di evitare la sottoposizione del medesimo a diversi e traumatici esami; soluzione da preferire appare quella dell’audizione limitata ad un unico incidente probatorio nel corso del procedimento penale, i cui atti saranno utilizzabili nel relativo dibattimento nonché nel procedimento civile davanti al Tribunale per i Minorenni o a diversa autorità giudiziaria. 

Gli Uffici procedenti dovranno, inoltre, curare che l’audizione avvenga sempre con l’ausilio di professionisti competenti (psicologo o psichiatra infantile) garantendo al minore l’assistenza affettiva e psicologica da parte di familiari (eventualmente diversi da quelli coinvolti nella vicenda di maltrattamento e/o abuso) o persone idonee indicate dal medesimo minorenne, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell’assistenza e del supporto delle vittime dei reati indicati dall’art. 609 decies primo comma c.p. e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, che saranno ammessi dall’autorità giudiziaria che procede, previo consenso del minorenne. In ogni caso al minorenne è assicurata l’assistenza di operatori dei Servizi Minorili dell’Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti degli enti locali, come previsto dall’art. 609 decies, commi 2 e 3, c.p.. Il tribunale per i minorenni – data la sua funzione, che permette un contatto diretto con strutture pubbliche e private specializzate – provvederà a fornire elenchi periodicamente aggiornati di strutture e professionisti disponibili a collaborare con i singoli Uffici Giudiziari.

I minorenni vittime dei reati previsti dagli art. 572, 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’art. 600 quater.1, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 609 undecies e 612 bis c.p. dovranno essere sentiti mediante la c.d. audizione protetta (come previsto dagli articoli 398 comma V bis e 498 comma quattro ter c.p.p.), con tutte le cautele necessarie ad evitare contatti, anche solo visivi, con l’indagato o imputato. L’audizione protetta avverrà, ove possibile, usufruendo di apposita aula adeguatamente attrezzata con telecamere a circuito chiuso (con le opportune precauzioni tecniche, volte a celare alla vista gli strumenti di audio-video comunicazione), che sarà quanto prima predisposta presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria. Tale sala sarà accessibile a tutti gli Uffici giudiziari del Distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria, secondo la concreta disponibilità.

La richiesta di incidente probatorio dovrà di regola riguardare non soltanto l’audizione del minore p.o., ma anche la contestuale perizia psichiatrica/psicologica in ordine alla capacità di testimoniare e all’attendibilità dal punto di vista psichiatrico-forense del medesimo (così come ripetutamente raccomandato dalla Suprema Corte di Cassazione[3]). In tal modo potranno essere acquisiti tutti gli elementi utili per una compiuta valutazione della deposizione testimoniale evitando defatiganti e, spesso, inutili accertamenti a distanza di tempo dai fatti. Per i motivi esplicitati, anche al fine di consentire una valutazione degli aspetti relativi alla comunicazione non verbale del soggetto escusso, l’esame del minore p.o. dovrà preferibilmente essere video-registrato.

In via residuale (in quanto l’ipotesi dell’unico incidente probatorio è quella da preferirsi), se sorge la necessità di disporre una perizia psicologica nel procedimento civile e analoga esigenza si pone nel procedimento penale, potrebbe emergere un problema di coordinamento tra le varie iniziative istruttorie, con i connessi rischi di sovrapposizione se non di responsi peritali di segno diverso.

In tali casi, deve ritenersi riservata al procedimento penale la perizia sulla capacità di testimoniare del bambino e sulla compatibilità tra eventuali indicatori di disagio sul piano psico-affettivo e l’ipotesi che egli sia stato vittima di abuso; per contro, il tribunale per i minorenni o la diversa autorità giudiziaria interessata (tribunale ordinario) potranno disporre una consulenza tecnica sulla condizione psicoevolutiva del minore, sulla personalità dei genitori e sulla qualità delle relazioni intrafamiliari, al fine di assumere le più opportune iniziative in merito all’affidamento.

Gli uffici giudiziari interessati si coordineranno al fine di far convergere la nomina sugli stessi professionisti sia nel procedimento penale che in quello civile (gli artt. 222 e 197 c.p.p. non sembrano stabilire, al riguardo, alcuna incompatibilità), preferibilmente affidando congiuntamente l’incarico ad un neuropsichiatria infantile e ad uno psicologo, che dovranno essere professionisti diversi da quelli che garantiscono l’assistenza in udienza ai sensi dell’art. 609 decies c.p.. Il coordinamento dovrà essere assicurato anche in sede di liquidazione degli onorari al fine di contenere gli eventuali costi a carico dell’Erario. 

Va, a tal proposito, ricordata la norma dell’art. 236 c.p.p., che consente l’acquisizione nel procedimento penale della consulenza tecnica disposta dal Tribunale per i Minorenni, delle relazioni sociali o dei provvedimenti civili adottati, intesi come atti utili a valutare la personalità della persona offesa. Del pari, per l’acquisizione indicata può essere utilizzata la disposizione di cui all’art. 234 c.p..

7) Fermo restando che l’ipotesi dell’unico incidente probatorio è quella da preferirsi, qualora sorga la necessità di assumere preventivamente informazioni dal minore nel corso delle indagini preliminari e nell’istruttoria civile minorile si procederà, di regola, ad audizione congiunta da parte del p.m. e del giudice delegato presso i locali del T.M.. In tali casi dovrà essere garantita al minore la necessaria assistenza psicologica con la nomina di un esperto in psicologia infantile (psicologo o neuropsichiatra infantile)[4] e l’audizione congiunta dovrà essere, ove possibile, video-registrata. Il coordinamento dovrà essere assicurato anche in sede di liquidazione degli onorari al fine di contenere i costi a carico dell’Erario.

In ogni caso, nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 600, 600bis, 600 ter, 600 quater 1, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 609 undecies del codice penale, quando devono assumersi sommarie informazioni da persone minori, la polizia giudiziaria e il pubblico ministero dovranno avvalersi dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero[5]

8) Gli accertamenti di tipo medico (ad es. esame ginecologico) saranno di regola limitati, nei casi di assoluta necessità, al procedimento penale – ed esperiti con incidente probatorio ovvero con accertamento tecnico irripetibile ex art. 360 c.p.p. - previa consultazione con il Tribunale per i Minorenni, cui verranno trasmessi gli atti compiuti per l’utilizzazione nel procedimento civile ivi instaurato. In tali casi il minore dovrà essere affiancato da personale idoneo ai sensi dell’art. 609 decies c.p.. 

9) Per acquisire riscontri alle dichiarazioni della p.o., qualora ne ricorrano i presupposti di legge, si procederà ad attività di intercettazione telefonica o ambientale, in quanto tale mezzo di ricerca della prova può consentire verifiche immediate e, nel contempo, consentire agli uffici giudiziari minorili di adottare tempestivi interventi a tutela, specie nelle ipotesi di abusi intrafamiliari, senza attendere l’esito del processo penale. In sede di ricerca dei riscontri si procederà alla necessaria attività di perquisizione e consequenziale sequestro degli indumenti indossati dalla presunta vittima e dall’indagato, con la specifica finalità di acquisire materiale biologico utile per un’eventuale comparazione[6]

10) Il Pubblico Ministero - che abbia avuto segnalazione di una situazione di conflitto di interessi tra il minore sottoposto ad abuso/maltrattamento ed il genitore esercente la potestà genitoriale - provvederà tempestivamente, con richiesta al giudice per le indagini preliminari, ad instaurare il procedimento di nomina del curatore speciale per la querela, previsto e disciplinato dagli artt. 121 c.p. e 338 c.p.p..Il curatore dovrà essere scelto, preferibilmente, tra avvocati che abbiano competenza o esperienza specifica in materia, inseriti in apposito elenco da predisporre in collaborazione tra gli Uffici Giudiziari interessati, previa consultazione del competente Consiglio dell’Ordine degli avvocati. 

Al fine di evitare la nomina di diversi curatori speciali – ad esempio nel procedimento penale e in quello civile instaurato dinanzi al tribunale per i minorenni - gli uffici interessati dovranno scambiarsi le informazioni opportune al fine di far convergere la nomina su una medesima persona, che potrà svolgere la funzione nell’uno e nell’altro procedimento, con possibilità di assumere contestualmente – se avvocato - la difesa tecnica. 

Il tribunale per i minorenni provvederà a fornire elenchi periodicamente aggiornati di professionisti disponibili a collaborare con i singoli Uffici Giudiziari.  

11) Gli Uffici giudicanti aderenti al protocollo assegneranno una corsia preferenziale ai procedimenti penali concernenti tali reati al fine di contenere il rischio di possibili decisioni disarmoniche tra la sede penale e quella civile, nonché il protrarsi per tempi non congrui di situazioni familiari ambigue e gravemente destabilizzanti l’equilibrio psico-fisico dei minori coinvolti (ad esempio, lunghi periodi di permanenza in case di accoglienza o presso famiglie affidatarie, con confusione di ruoli educativi e punti di riferimento affettivi).   

12) Gli Uffici giudiziari aderenti al protocollo svolgeranno l’attività giurisdizionale connessa alla materia con la massima attenzione, al fine di tutelare la riservatezza del minore e di evitare la diffusione – attraverso la stampa o altri mezzi di comunicazione – di notizie che consentano l’identificazione della persona offesa dal reato, con riferimento non solo ai diretti dati personali del minore, ma anche ad altri elementi che ne possano facilitare il riconoscimento (residenza, scuola frequentata e altro).

 

Procedimenti penali per reati commessi in concorso da minorenni e maggiorenni

Nell’ipotesi in cui si proceda nei confronti di indagati maggiorenni e minorenni per i delitti di cui agli articoli 572, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 601,602, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 609 undecies e 612 bis del codice penale, commessi in concorso di persone ex art. 110 c.p., si procederà (compatibilmente con le rispettive esigenze di indagine dei diversi uffici inquirenti) ad un unico incidente probatorio[7], con la presenza di tutte le parti interessate e alla redazione di un unico verbale, affinché le dichiarazioni rese dal minore vittima di reato o dalla persona offesa maggiorenne siano utilizzabili in entrambi i procedimenti. In tali casi è necessario che si rispettino le cautele prima indicate e che gli uffici giudiziari competenti (Procura ordinaria e Procura per i minorenni) procedano in maniera coordinata alle attività indicate nel paragrafo che precede e, in particolare, a quelle di cui ai punti 6), 7), 8) e 9).

Per economia processuale, tale opzione sarà privilegiata, ove concretamente possibile, in qualunque tipo di procedimento penale a carico di maggiorenni e minorenni per reati commessi in concorso, nel momento in cui si renda indispensabile assumere la prova con le forme dell’incidente probatorio[8].

Nelle situazioni indicate l’incidente probatorio potrebbe svolgersi, con la presenza di tutte le parti interessate e la formazione di un unico verbale da utilizzarsi in entrambi i procedimenti penali, presso l’aula dibattimentale del tribunale per i minorenni di Reggio Calabria.

Per garantire la medesima esigenza, appare inoltre opportuno – precipuamente nei procedimenti per reati di cui all’art. 51 comma ter bis c.p.p. (quando la fonte probatoria è prevalentemente costituita dai contenuti di intercettazioni telefoniche/ambientali) – che le Autorità Giudiziarie interessate (in special modo, g.i.p./g.u.p ordinario e g.i.p./g.u.p. presso il tribunale per i minorenni) procedano alla nomina del medesimo perito per la trascrizione delle intercettazioni in atti. Tale soluzione – che dovrà essere proceduta da un costante scambio di informazioni tra gli uffici interessati, con consequenziale coordinamento in sede di liquidazione – consentirà di ridurre l’importo complessivo degli onorari “a vacazione” a carico dell’Erario, spesso inutilmente duplicati con la nomina di distinti periti.

Gli uffici inquirenti (p.m. ordinario e p.m. minorile) si scambieranno continuamente informazioni in ordine allo stato delle indagini e dei procedimenti, con reciproca trasmissione di atti rilevanti (ad esempio, sentenze definitive e non) e producibili nei relativi processi ex artt. 234, 236 e 238 bis c.p.p., salvo imprescindibili esigenze di tutela del segreto investigativo.

Tali comunicazioni dovranno anche riguardare la destinazione dei corpi di reato o di altri beni sequestrati contemporaneamente nei distinti procedimenti penali, al fine di evitare fraintendimenti (frequentemente si è verificato, nella prassi giurisdizionale, di non potere disporre un esame sugli oggetti sequestrati in quanto già distrutti o restituiti) e limitare il dispendio economico nelle c.d. custodie onerose.

Nei procedimenti penali per i reati indicati dall’art. 51 comma ter bis c.p.p. gli uffici inquirenti (Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e Procuratore della Repubblica Distrettuale, previo coordinamento del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello) valuteranno la possibilità di destinare in applicazione, in supporto del p.m. minorile, per la celebrazione dell’udienza preliminare e del dibattimento nel processo penale minorile, il sostituto procuratore (distrettuale) che ha coordinato le indagini.

Il necessario coordinamento tra i diversi uffici inquirenti dovrà avvenire sin dalle prime fasi d’indagine, allorquando risulti la presenza di indagati maggiorenni e minorenni per lo stesso reato. In tali casi, sarà cura degli uffici inquirenti interessati coordinarsi al fine di assicurare il mantenimento del segreto istruttorio in ordine agli atti ritenuti sensibili e la loro contemporanea discovery (ad esempio, con la contestuale esecuzione di ordinanze cautelari a carico di indagati maggiorenni e minorenni).

  

Provvedimenti civili a tutela di minori figli di soggetti indagati/imputati/condannati per i reati di cui all’art. 51 comma ter bis c.p.p. e altro

La struttura essenzialmente familiare delle organizzazioni criminali insistenti nel Distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria e il coinvolgimento sempre più frequente dei minorenni in attività delinquenziali, rendono pressante l’esigenza di interventi coordinati nei confronti di alcune “famiglie” del territorio di giurisdizione, con l’avvio di procedimenti civili minorili in parallelo o in esito a quelli penali.

In altri termini, le significative assenze educative (per detenzione o latitanza) di determinati soggetti, la connivenza dei loro congiunti e la trasmissione di modelli culturali deteriori ai figli minori – i quali sono spesso coinvolti in attività illecite o, comunque, costretti a subire un pesante condizionamento di vita, con grave ripercussione sul loro sviluppo psico-fisico - suggeriscono un raccordo tra la Procura della Repubblica DDA, gli altri uffici inquirenti del Distretto e gli uffici giudiziari minorili (Procura della Repubblica e Tribunale per i Minorenni), finalizzato alla segnalazione di tutte le situazioni di concreto “pregiudizio familiare”, con l’obiettivo di attivare le necessarie iniziative a tutela.

Tali interventi – da adottare nel rispetto della normativa interna e internazionale in materia[9] - potranno consistere, nei casi di riscontrato pregiudizio, in provvedimenti di limitazione o decadenza dalla potestà genitoriale ex artt. 330 e ss. del codice civile e/o in misure amministrative per minori con condotta irregolare ai sensi dell’art. 25 del R.D.L. 20 luglio 1934 n. 1404, con affidamento etero-familiare, a strutture comunitarie o ai Servizi Sociali dei medesimi. 

Tali misure avranno l’obiettivo di fornire ai minori coinvolti adeguate tutele e, nel contempo, offrire loro percorsi formativi e culturali funzionali ad una regolare crescita psico-fisica, con l’ulteriore finalità di evitare la definitiva strutturazione criminale.

Nell’ambito di tali procedure il Tribunale per i Minorenni potrà, altresì, impartire ai genitori e a minori interessati le necessarie prescrizioni volte al recupero sociale e delle competenze educative (imponendo anche la frequentazione di corsi di educazione alla legalità, da istituire – di concerto con le agenzie territoriali specialistiche e con la partecipazione di magistrati del Distretto, di personale della Questura di Reggio Calabria e di altre personalità idonee - nei locali confiscati alle organizzazioni criminali e altrove).

L’inottemperanza di tali prescrizioni potrà essere sanzionata con più drastici interventi sull’esercizio della potestà genitoriale (decadenza e allontanamento della prole dal contesto familiare) e, ricorrendone i presupposti, con segnalazione alla Procura della Repubblica ordinaria per la corrispondente violazione delle disposizioni di cui agli artt.  388, 570, 572 c.p. e 650 c.p..

Quanto alle concrete modalità operative, il momento di trasmissione degli atti agli uffici giudiziari minorili (in specie, al Procuratore della Repubblica per i Minorenni, in quanto soggetto legittimato ad avanzare le richieste di cui agli artt. 330 e ss. c.c. e altro) deve essere rimesso alla valutazione discrezionale del P.M. ordinario, che avrà cura di tutelare il segreto investigativo e trasmettere soltanto gli atti utili per le connesse procedure civili (richieste e ordinanze cautelari, richieste di rinvio a giudizio, sentenze definitive e non). In linea di massima, possono indicarsi come momenti utili per la segnalazione sopra indicata: a) il deposito dell’ordinanza cautelare da parte del g.i.p. competente (con avvenuta discovery degli atti su cui si fonda); b) la richiesta di rinvio a giudizio; c) la deliberazione della sentenza.

Gli uffici interessati si scambieranno informazioni mediante trasmissione di copia degli atti rispettivamente compiuti e anche in modo informale, specialmente nella fase preliminare, al fine di selezionare in quali casi attivare – sempre nel rispetto dell’autonomia delle diverse AA.GG. – il circuito comunicativo sopra indicato. In particolare, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni provvederà, prima di avanzare le richieste di competenza, ad assumere ulteriori informazioni (in ordine alla situazione personale e familiare dei minori coinvolti) delegando le agenzie territoriali interessate. Il circuito informativo non dovrà essere limitato alla comunicazione iniziale, ma riguardare tutte le attività ulteriori relative a fatti rilevanti e ai provvedimenti emessi.

Nei casi in cui alla sentenza di condanna del soggetto maggiorenne (che sia genitore di prole minore) conseguono le pene accessorie di cui agli artt. 32 (interdizione legale) e 34 c.p. (decadenza dalla potestà dei genitori e sospensione dall’esercizio della stessa), anche se è stata concessa la sospensione condizionale della pena, l’attivazione del circuito comunicativo sopra descritto è obbligatoria[10]; pertanto, il pubblico ministero dovrà trasmettere gli atti del procedimento o l’estratto della sentenza al giudice civile competente (tribunale per i minorenni o tribunale ordinario) per le iniziative a tutela. 

Nei casi di decadenza dalla potestà genitoriale per provvedimenti del Tribunale per i Minorenni e/o di decadenza/sospensione della stessa quale pena accessoria alla sentenza di condanna per i reati previsti dall’art. 51 comma ter bis c.p.p. e altro si provvederà a segnalare il caso al giudice tutelare competente per l’apertura della tutela.

In tali casi, la tutela (rappresentanza legale del minore) potrà essere affidata - in assenza di soggetti idonei e disponibili in ambito familiare – ad un avvocato scelto tra professionisti di comprovata esperienza in materia, inseriti in apposito elenco da predisporre in collaborazione tra gli Uffici Giudiziari interessati, previa consultazione del competente Consiglio dell’Ordine degli avvocati e, in ulteriore subordine, al Questore.

 

Nei casi di custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri di prole di età non superiore a sei anni o di loro sottoposizione al regime degli arresti domiciliari nelle ipotesi di cui all’art. 275 comma quarto c.p.p. (nel testo risultante dall’art. 1, co. 1 legge 62/2011), gli uffici giudiziari interessati (Procura Ordinaria e Procura Minorile) si coordineranno con l’obiettivo di attivare le iniziative necessarie a contemperare le esigenze cautelari del procedimento penale in corso e quelle (parimenti meritevoli di tutela) dei minori ad intrattenere le relazioni indispensabili per il normale sviluppo psico-fisico (frequenza scolastica e di ambiti ricreativi, rapporti con altri familiari e operatori dei Servizi Sociali delegati dal tribunale per i minorenni, visite pediatriche etc.), con corrispondente modulazione del regime coercitivo del genitore.

 

Procedimenti civili relativi a minori e a nuclei familiari sottoposti a misure di protezione.

Poiché i provvedimenti di decadenza e limitazione della potestà genitoriale emessi potrebbero essere revocati, ricorrendone anche gli altri presupposti, nei casi di collaborazione proficua con le AA.GG. e di sottoposizione a misure di  protezione, sarà cura dell’Ufficio Giudiziario inquirente fornire, anche al fine di consentire il ricongiungimento familiare, agli Uffici Giudiziari Minorili le informazioni necessarie (in specie, al Procuratore della Repubblica per i Minorenni) per l’adozione dei provvedimenti sopra indicati e per la notifica/esecuzione degli stessi.

In altri termini, in caso di sottoposizione a misure di protezione del genitore dichiarato decaduto o limitato nella potestà genitoriale sarà compito del Procuratore della Repubblica ordinario segnalare tale evenienza al Procuratore della Repubblica per i Minorenni, che potrà valutare di richiedere al Tribunale per i Minorenni la reintegrazione nella potestà genitoriale ai sensi dell’art. 332 c.c. al fine di favorire il ricongiungimento familiare nella località protetta.

Viceversa, ogni volta che soggetti minori, nei cui confronti è stata avanzata una proposta di speciali misure di protezione, siano affidati a persone non incluse nella proposta stessa o che rifiutano di sottoporsi alle misure, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, ricevuta la relativa informazione dalla Commissione Centrale per la definizione e applicazione delle misure di protezione ai sensi dell’art. 9 D.M. 13 maggio 2005, n. 138, adotterà ogni iniziativa urgente a tutela.

In ogni caso, sarà cura del Procuratore della Repubblica (ordinario) segnalare, con le modalità prima indicate e con le cautele ritenute opportune, ogni potenziale situazione di pregiudizio/pericolo per i minorenni tale da richiedere, ancor prima della sottoposizione a misure di protezione degli stessi e/o dei genitori, provvedimenti urgenti da parte degli Uffici giudiziari minorili.

 

Disposizioni finali

Il presente protocollo d’intesa sarà sottoposto a revisione periodica, da effettuarsi previa riunione a cadenza almeno biennale fra tutti i rappresentanti degli uffici aderenti ovvero anche a cadenza temporale inferiore, qualora uno degli uffici interessati presenti proposta motivata di modifica.

Ogni modifica dovrà essere adottata con le stesse modalità e forme di adozione del presente protocollo.

 

Reggio Calabria, 21 marzo 2013

Il Presidente della Corte di Appello di Reggio Calabria
(dr. Giovanni Battista Macrì)

Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Reggio Calabria
(dr. Salvatore Di Landro)

Il Presidente del Tribunale di Reggio Calabria
(dr. Luciano Gerardis)

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria f.f.
(dr. Ottavio Sferlazza)

Il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria
(dr. Roberto Di Bella)

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria
(dr. Carlo Macrì)

Il Presidente del Tribunale di Palmi
(dr. Grazia Maria Arena)

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi
(dr. Giuseppe Creazzo)

Il Presidente del Tribunale di Locri
(dr. Giovanni Maria Filocamo)

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri f.f.
(dr. Salvatore Cosentino)

Note:

nota 1 Particolare rilevanza assumono: a) la trasmissione di copia del verbale delle dichiarazioni eventualmente rese dal minore al Pubblico Ministero nel corso delle indagini preliminari ovvero al g.i.p. in sede di incidente probatorio (ciò al fine di evitare che si proceda ad un’ulteriore e spesso superflua audizione del minore in tenera età); b) la richiesta e l’esecuzione di incidente probatorio; c) la richiesta e l’applicazione (nonché le successive modifiche o estinzione) di misure cautelari nei confronti dell’indagato, anche al fine di prevedere la possibile incidenza di tali provvedimenti sulla situazione familiare e sulle esigenze di tutela del minore (caso esemplare appare, nel caso di abusi intrafamiliari, l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, da eseguirsi necessariamente in domicilio diverso rispetto a quello rappresentato dall’abitazione del minore); d) le sentenze di condanna e o di assoluzione del presunto reo (per l’eventuale reintegro nella potestà genitoriale, se in precedenza limitata o sospesa), nonché i provvedimenti di inizio o di cessazione dell’esecuzione della pena detentiva ovvero di modifica della stessa con una misura alternativa alla detenzione o con una sanzione sostitutiva; e) i provvedimenti di allontanamento del minore dall’abitazione familiare e/o di affidamento provvisorio al Servizio Sociale disposti dal Tribunale per i Minorenni, con indicazione della struttura pubblica o del nucleo familiare presso cui il minore sia stato collocato, affinché il Pubblico Ministero possa contattare gli operatori (assistenti sociali, case famiglia etc.) per realizzare esigenze di collaborazione nel corso delle indagini preliminari (precipuamente al momento dell’audizione del minore).

nota 2 Ci si riferisce in particolare: a) all’applicazione delle forme di tutela cautelare, quali l’allontanamento dalla casa familiare ovvero gli ordini di protezione contro gli abusi familiari, introdotte nel sistema processuale penale con l’art. 1 della legge 4 aprile 2001 n. 154, contro la violenza nelle relazioni familiari (art.282 bis e 282 ter c.p.p.); b) all’uso della misura cautelare del divieto e di obbligo di dimora (art. 283 c.p.p.), che consente al giudice di impartire apposite prescrizioni (per esempio il divieto della persona di allontanarsi dalla propria abitazione in alcune ore del giorno), idonee ad evitare occasioni di contatto con i minori; c) all’uso della misura cautelare per il c.d. reato di stalking (art. 612 bis c.p.) se commesso in pregiudizio di minori; d) all’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore (facoltà prevista dagli artt. 330 e 333 c.c.); e) all’uso della misura di prevenzione personale del divieto di avvicinarsi a determinati luoghi frequentati abitualmente da minori, di cui all’art. 6 del dlg.s 6 settembre 2011, n. 159, nel testo risultante dalla legge n. 172/2012; f) alla misura di sicurezza della libertà vigilata, nell’ambito della quale il giudice deve imporre prescrizioni idonee ad evitare le occasioni di reiterazione del reato (art. 228 comma secondo c.p.); g) all’adozione da parte del giudice civile delle misure di protezione contro gli abusi familiari previste dagli artt. 2 e 3 della legge 4 aprile 2001 n. 154.

nota 3 Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, in tema di valutazione probatoria:

  • la deposizione della persona offesa dal reato, anche se quest’ultima non è equiparabile al testimone estraneo, può essere da sola assunta come fonte di prova, ove venga sottoposta ad un’indagine positiva sulla credibilità soggettiva e oggettiva di chi l’ha resa (v. Cass. Pen Sez. 3, n. 5003 del 7.11.2006);
  • la valutazione del contenuto delle dichiarazioni del minore –parte offesa in materia di reati sessuali, in considerazione delle complesse implicazioni che la materia comporta, deve contenere un esame sia dell’attitudine psico-fisica del teste ad esporre vicende in modo utile ed esatto sia della sua posizione psicologica rispetto al contesto delle situazioni interne ed esterne.
    Al riguardo, è ritenuto proficuo l’uso dell’indagine psicologica, che concerne due aspetti fondamentali: l’attitudine del minore a testimoniare, sotto il profilo intellettivo ed affettivo, e la sua credibilità:
  • il primo consiste nell’accertamento della sua capacità di recepire le informazioni, di raccordarle con altre, di ricordarle e di esprimerle in una visione complessa, da considerare in relazione all’età, alle condizioni emozionali, che regolano le sue relazioni con il mondo esterno, alla qualità e natura dei rapporti familiari; 
  • il secondo – da tenere distinto dall’attendibilità della prova, che rientra nei compiti esclusivi del giudice – è diretto ad esaminare il modo in cui la giovane vittima ha vissuto ed ha rielaborato la vicenda in maniera da selezionare sincerità, travisamento dei fatti e menzogna (v. Cass., sez. 3, 3.10.1997, n. 862, Ruggeri).

nota 4 L’esperto non può essere qualificato come ausiliario del giudice in senso tecnico, in quanto con questa espressione si vuole fare riferimento al cancelliere o ad altro funzionario assimilato che svolge attività di segretario o assistente dell’autorità procedente (artt. 125,126, 135 e 136 c.p.p.). Ne discende che l’esperto in psicologia o psichiatria infantile che abbia partecipato all’assunzione delle sommarie informazioni rese dal minorenne alla p.g. o al p.m. non può essere considerato incompatibile con l’ufficio di testimone nell’eventuale fase dibattimentale (ex multis, Cass. pen. sez. III, 3 dicembre 2010, n. 249406; Cass. pen.sez. III, 7 aprile 2010, n. 247869; Cass. pen. sez.III, 9 ottobre 2008, n. 237156). 

nota 5 Cfr. gli articoli 351 comma 1 ter e 362 c.p.p.comma 1 bis del c.p.p., nel testo modificato dalla L. 1° ottobre 2012, n. 172.

nota 6 A tal fine è utile rammentare le facoltà consentite agli organi inquirenti dagli artt. 224 bis, 349 bis e 359 bis c.p.p..

nota 7 Anche al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 392 comma 1 c.p.p. , nei termini suggeriti dall’art. 5, comma 1, lett. G) della L. 1°ottobre 2012 n. 172

nota 8 In tal modo si eviterà la superflua - e spesso controproducente (specialmente nei procedimenti per i reati di cui agli art. 51 terzo comma bis c.p.p.) - duplicazione di attività probatoria (testimonianze, perizie etc.), con contenimento dei costi a carico dell’Erario (spese per la trascrizione della riproduzione fonografica d’udienza, onorari per periti, indennità e rimborso spese per testimoni etc.).

nota 9 Tra le quali la convenzione stipulata a New York nel 1989, ratificata dall'Italia con la Legge n. 176 del 1991, che tra l’altro ha statuito: “ In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente “ (art. 3, comma 1 ), che può comportare “la separazione dai suoi genitori quando maltrattano o trascurano il fanciullo” (art. 9), la cui “educazione deve avere come finalità il rispetto dei diritti dell’uomo, delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite.. dei valori nazionali del paese nel quale vive  e.. deve essere idonea a preparare il fanciullo ad assumere la responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza….(art. 29)” .

nota 10 V. gli articoli 34, quarto comma, c.p. (“Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, quando sia concessa la sospensione condizionale della pena, gli atti del procedimento vengono trasmessi al tribunale per i minorenni, che assume i provvedimenti più opportuni) e 662, primo comma, c.p.p.(“Per l’esecuzione delle pene accessorie…nei casi previsti dagli artt.32 e 34 del codice penale, il pubblico ministero trasmette l’estratto della sentenza al giudice civile competente)