Protocollo d'intesa tra l’Ufficio locale di esecuzione penale esterna di PADOVA e il Centro di giustizia riparativa e mediazione penale dell’organizzazione di volontariato Koinè - 28 marzo 2019

28 marzo 2019

Protocollo d’intesa tra l’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Padova e Rovigo ed il Centro di Giustizia Riparativa e Mediazione Penale dell’Organizzazione di volontariato Koinè  – 28 marzo 2019

Premesso che

L’Ufficio Esecuzione Penale Esterna ( di seguito denominato U.L.E.P.E.) di Padova e Rovigo intende attuare una proficua collaborazione istituzionale al fine di garantire interventi di Giustizia Riparativa sul territorio di Padova e provincia e Rovigo e provincia:

Vista

La legislazione internazionale, nazionale in materia di giustizia riparativa, mediazione, sostegno alle vittime di reato e integrazione tra servizi, ed in riferimento a:

  • La raccomandazione n. R (92)16 - Consiglio d’Europa, 1992 – relativa alle Regole Europee  sulle Sanzioni e Misure alternative alla detenzione, laddove sancisce che tali misure devono perseguire lo scopo di sviluppare in chi ha commesso un reato il senso delle proprie responsabilità nei confronti della società e, in particolare, nei confronti delle vittime.
  • La Risoluzione (27) della Dichiarazione di Vienna delle Nazioni Unite del 2000, che prevede l'introduzione di strategie di intervento a livello nazionale, regionale e internazionale a supporto delle vittime di reato, quali la mediazione e gli istituti d i giustizia riparativa;
  • La Risoluzione (28) della Dichiarazione di Vienna delle Nazioni Unite del 2000, che promuove lo sviluppo di politiche di giustizia riparativa, di procedure e di programmi che sviluppino il rispetto dei diritti, del bisogni e degli interessi delle vittime, degli autori di reato, della comunità e di tutte le parti;
  • La Risoluzione 2000/12 del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite, che detta i principi base sull'uso dei programmi di giustizia riparativa in materia penale;
  • La Raccomandazione 87(20) del Consiglio d’Europa che incoraggia specificamente “lo sviluppo di procedure di degiurisdizionalizzazione e di ricomposizione del conflitto (mediation) da parte dell’organo che esercita l’azione penale, al fine di evitare ai minori la presa in carico da parte del sistema della giustizia penale e le conseguenze che ne derivano”.
  • La Raccomandazione agli Stati membri del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, R(99) n.19 – Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, anno 1999 – che contiene le linee guida sulla mediazione in materia penale, l'invito a diffonderne l'impiego, come alternativa al processo penale, nel corso del processo e lungo tutto il percorso penale e definisce la mediazione come il “procedimento che permette alla vittima e al reo di partecipare attivamente, se vi consentono liberamente, alla soluzione delle difficoltà derivanti dal reato, con l’aiuto di un terzo indipendente (mediatore);
  • La Raccomandazione n. 22 del 1999 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, che contiene l'invito, nel rispetto delle tradizioni giuridiche e del principi costituzionali degli Stati membri, a fare ricorso, nei casi appropriati, a procedimenti semplificati e a forme di componimento stragiudiziale, alternativi all'azione penale, allo scopo di evitare sia il processo penale completo, sia II ricorso alla detenzione, al fine di ridurre il sovraffollamento negli istituti di pena;
  • La Declaration of Basic principles  on the use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters, O.N.U. 2000, che definisce riparativo ogni procedimento “in cui la vittima e il reo, nonché altri eventuali soggetti o membri della comunità lesi da un reato, partecipano attivamente insieme alla risoluzione delle questioni emerse dall’illecito, generalmente con l’aiuto di un facilitatore”
  • La Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione alle vittime di reato, disciplina le garanzie a difesa della vittima nel contesto dei servizi di giustizia riparativa, definendo la stessa come qualsiasi procedimento “che permetta alla vittima e all’autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentano liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato, con l’aiuto di un terzo imparziale”.
  • Le linee di azione e indirizzo degli "Stati generali sull'esecuzione penale" istituiti con d. m. 8 maggio 2015 e d. m. 9 giugno 2015;
  • Gli Stati Generali dell'Esecuzione Penale: Tavolo tematico n. 13 - Giustizia ripartiva, mediazione e tutela delle vittime del reato;
  • Gli Stati Generali dell'Esecuzione Penale: Documento finale, Parte sesta - La giustizia riparativa;
  • Il DPR 448/88 che prevede, all’art 28, nell’ambito della messa alla prova, che il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato.
  • La Legge 354/75 - Ordinamento penitenziario – all’art. 47, comma 7, nell’ambito della misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova al servizio sociale, che prevede che l’affidato si adoperi in favore della vittima del suo reato.
  • Il Capo II della Legge 28 aprile 2014, n. 67 contenente "Deleghe al governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e net confronti degli irreperibili", in particolare gli artt. 3 e seguenti, i quali, modificando le norme dei codici penale e di procedura penale, prevedono l'introduzione dell'istituto di sospensione del processo con messa alla prova anche nel caso di reati specifici a carico di persone adulte;

Considerato che

  • Per giustizia riparativa si intende ormai concordemente un modello alternativo di giustizia che vede coinvolti la vittima, l’autore di reato e la comunità della ricerca di soluzioni agli effetti del conflitto generato dal fatto delittuoso, allo scopo di promuovere la ripresa o l’avvio di un dialogo tra le parti, la loro eventuale riconciliazione, la riparazione, anche simbolica, del danno ed il rafforzamento del senso di sicurezza collettivo.
  • La giustizia riparativa prospetta il superamento della logica della punizione a partire da una lettura del reato inteso non più soltanto come illecito commesso contro la società che ne ha previsto la sanzione, ma principalmente nella sua dimensione relazionale, come frattura di un legame esistente, o come evento critico dal quale potrebbe prendere avvio la costruzione di un legame sino ad allora reso impossibile dalla mancanza di un reciproco riconoscimento.
  • La Giustizia Riparativa si realizza, in ogni fase del procedimento penale, attraverso interventi innovativi, quali la mediazione, ed altri più tradizionali, quali il risarcimento, la restituzione, la riparazione diretta a favore della vittima e la riparazione dei confronti della comunità, attraverso l’impegno in attività di Utilità Sociale.
  • A livello europeo è aumentata l’attenzione nei confronti delle esigenze e dell’esperienza vissuta dalle vittime di reato, e gli stati membri vengono sollecitati a definire servizi loro dedicati e a incentivare la formazione degli operatori che entrano in contatto con le persone offese.
  • La Direttiva 2012/29 dell’Unione Europea prevede che alla vittima di reato siano offerte specifiche attività, quali: l’accoglienza e le informazioni sui servizi, l’orientamento, le informazioni sui diritti, I percorsi specialistici.
  • Attraverso gli interventi propri della Giustizia Riparativa si persegue una maggiore attenzione alla vittima ed ai suoi bisogni e la responsabilizzazione dell’autore di reato verso il singolo e/o la collettività danneggiati.
  • Nella disciplina di cui alla legge 28 aprile 2014, n. 67 è previsto che la messa alla prova comporta, ai sensi dell'art. 168-bis c p., la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato;
  • La messa alla prova prevede l'affidamento dell'imputato al servizio sociale per lo svolgimento di un programma che, ex art. 464-bis C.p.p., "in ogni caso prevede", tra l'altro, "le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa";
  • Alla richiesta di sospensione del processo con messa alla prova l'imputato dovrà allegare il programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'Ufficio di esecuzione penale esterna (U.L.E.P E) di riferimento;
  • Gli U.L.E.P.E., in base alle disposizioni contenute nell'art. 141-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del c.p.p., nello svolgere le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova, hanno il compito di riferire specificamente al giudice, tra le altre cose, "sulla possibilità di svolgere attività riparatorie, nonché sulla possibilità di svolgimento di attività di mediazione, anche avvalendosi a tal fine di centri o strutture pubbliche o private presenti sul territorio";
  • L’Ente ecclesiastico Casa denominata residenza di San Bartolomeo (cd. Antonianum) di Padova, sin dall’anno 2015, ha promosso numerosi interventi sul territorio padovano volti alla sensibilizzazione della cittadinanza e all’individuazione di un gruppo di persone interessate a intraprendere un percorso di formazione in materia di giustizia riparativa. Al contempo l’Ente si è occupato della diffusione e della sensibilizzazione sui temi della giustizia riparativa, in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova, anche verso la magistratura e gli assistenti sociali dell’Uepe di Padova;
  • L’ente ecclesiastico ha organizzato, negli anni 2017-2018, in collaborazione con l’Ufficio di Giustizia Riparativa della Caritas di Bergamo, un percorso formativo seguendo l'impostazione e i principi della mediazione umanistica che si rifanno agli insegnamenti di Jacqueline Morineau, co-finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo;
  • Il percorso formativo cui hanno partecipato i mediatori penali ha avuto una durata di oltre 200 ore, secondo quanto individuato dal Tavolo 13 degli Stati Generali del Ministero della Giustizia e rispondente alle linee guida previste dalla Direttiva 2012/29/UE e dalla Raccomandazione del Consiglio d’Europa n. R(99)19;
  • L’ organizzazione di volontariato Koinè, di cui sono soci fondatori i mediatori penali formati durante il corso sopra descritto, ha fondato nel territorio di Padova un Centro di Giustizia Riparativa e Mediazione penale con la finalità principale di mettere a disposizione del territorio percorsi di mediazione penale che forniscano supporto alle vittime di reati e favoriscano la riparazione delle conseguenze dannose del reato.

Ritenuta

opportuna la collaborazione tra l’Organizzazione di volontariato Koinè e la Direzione U.L.E.P.E. di Padova e Rovigo in considerazione della possibilità di proporre, in via sperimentale, la partecipazione a percorsi di mediazione penale ad un numero sempre maggiore di persone coinvolte in procedimenti penali e di favorire in questo modo lo sviluppo delle pratiche di giustizia riparativa sul territorio di competenza dell’U.L.E.P.E. di Padova e Rovigo, promuovendo nel contempo la cultura della comunicazione e della gestione non violenta dei conflitti;

Tutto ciò premesso

L’UFFICIO ESECUZIONE PENALE  ESTERNA DI PADOVA E ROVIGO

E

IL CENTRO DI GIUSTIZIA RIPARATIVA E MEDIAZIONE PENALE DI PADOVA

concordano quanto segue:

  • l'U.L.E.P.E. di Padova e Rovigo, nei procedimenti di definizione del programma di trattamento, informa gli imputati/indagati/condannati della possibilità di prevedere, all'interno dello stesso, l'avvio di un percorso di Mediazione Penale, in virtù dell'accordo con il Centro per la Giustizia Riparativa e di mediazione penale di Padova, al fine di mettere in atto condotte volte a promuovere la conciliazione con la parte offesa e la riparazione delle conseguenze del reato;   
  • l’ organizzazione di volontariato Koinè mette a disposizione dell'U.L.E.P.E. le risorse del Centro per la Giustizia Riparativa e di mediazione penale per l'attivazione di percorsi di mediazione tra persona offesa e imputato/indagato/condannato a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente protocollo;   
  • il Centro per la Giustizia Riparativa e di mediazione penale di Padova e Rovigo, dopo aver verificato l'assenza di condizioni ostative, attiva il tentativo di mediazione, producendo al termine dello stesso un documento relativo all'esito della procedura;   
  • il Centro per la Giustizia Riparativa e di mediazione penale di Padova e l'U.L.E.P.E. di Padova e Rovigo  adottano le linee operative specifiche del servizio (Allegato l al presente protocollo), definite anche al fine di garantire l'adempimento di tutti gli obblighi relativi al trattamento dei dati personali e alla tutela dei diritti delle vittime di reato, oltre che la fruibilità e l'efficienza del servizio;
  • il Centro per la Giustizia Riparativa e di mediazione penale di Padova e l'U.L.E.P.E. di Padova e Rovigo  si impegnano inoltre a collaborare, anche insieme ad altri soggetti istituzionali (Tribunale, Ente Locale), attraverso eventuali ulteriori iniziative congiunte, alla sensibilizzazione degli utenti e della cittadinanza tutta al tema della Giustizia Riparativa;   
  • l'andamento dell'attività di mediazione sarà periodicamente monitorato in modo congiunto, con cadenza trimestrale, così da poter eventualmente concordare ulteriori azioni nell'ambito del servizio;  
  • il Centro per la Giustizia Riparativa e di mediazione penale di Padova si impegna a formare gli Operatori U.L.E.P .E. della sede di Padova e Rovigo in merito alle modalità con le quali fornire all'utente la presentazione del servizio;
  • le linee operative (Allegato l), considerate le caratteristiche sperimentali dell'accordo, possono essere modificate in ogni momento su accordo congiunto sottoscritto da entrambe le parti.  

Padova, 28 marzo 2019

PER L'U.L.E.P.E. DI PADOVA
IL DIRETTORE
Dott.ssa Cristina Selmi

PER L'ODV KOINÈ
IL PRESIDENTE
Dott. Carlo del Cillia

IL COORDINATORE DEL CENTRO
Dott. Marco di Benedetto

 

ALLEGATO

Linee Operative per l'erogazione del servizio di Mediazione Penale tra il Centro di Giustizia Riparativa e Mediazione Penale di Padova e l'U.L.E.P.E. di Padova e Rovigo

Prerequisiti

Nel rispetto dei principi generali della Mediazione Penale, il Centro di Giustizia Riparativa e di Mediazione Penale di Padova opera nella sussistenza dei seguenti prerequisiti all'assunzione del caso:

  • Volontarietà
  • Gratuità
  • Riservatezza

Procedura operativa

L'invio e il trattamento dei casi avviene attraverso la presente modalità, quale schema di riferimento.

Qualora l’U.L.E.P.E. ritenga utile e fattibile una mediazione tra l’imputato/indagato/condannato, presi in carico dall’Ufficio, e la vittima del reato, la propone allo stesso e qualora questi presti il consenso invia al Centro per la Giustizia Riparativa una comunicazione con i dati e i documenti necessari – unitamente alla sottoscrizione di consenso dell'indagato/imputato/condannato – affinché il Centro possa procedere nel contattare le parti e verificare la loro disponibilità alla mediazione.

Il Coordinatore del Centro per la Giustizia Riparativa o un suo delegato individuano il mediatore di riferimento per il caso specifico, il quale organizza un incontro di verifica con il soggetto richiedente onde verificare l'insussistenza di condizioni ostative all'assunzione del caso, quali l'impossibilità di una piena comprensione del linguaggio, una precaria o compromessa condizione psichica o altri elementi specifici che possano risultare critici per la presa in carico e lo sviluppo del percorso di mediazione, nonché l’effettiva volontà della persona di procedere nel percorso.

Al buon esito dello stesso, il mediatore di riferimento attiva il contatto con la/le controparte/i individuata/e per la mediazione e verifica la disponibilità effettiva di questi nonché la sussistenza dei prerequisiti e l'assenza di condizioni ostative.

Completata positivamente questa fase, prosegue il percorso di mediazione con l’individuazione degli altri due mediatori che andranno a comporre l’equipe di mediazione e con l’incontro/gli incontri di mediazione.

Al termine del percorso di mediazione, il Centro per la Giustizia Riparativa redige un documento di esito del percorso che provvede a trasmettere all’U.L.E.P.E.

Trattamento dei dati

Il Centro per la Giustizia Riparativa e di Mediazione Penale di Padova si impegna a garantire una corretta conservazione dei dati relativi ai casi trattati, siano essi provenienti da organi del Ministero della Giustizia o da privati cittadini che facciano parte del percorso di mediazione, secondo la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.