Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e messa alla prova, tra il Tribunale e l’Amministrazione Provinciale di MODENA - 12 giugno 2015

12 giugno 2015

TRIBUNALE DI MODENA
e
PROVINCIA DI MODENA

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DELL’ART. 8 DELLA LEGGE 28 APRILE 2014 N. 67 E DELL’ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

Premesso che

  1. la legge 28 aprile 2014 n. 67, pubblicata sulla G.U. n. 100 in data 2 maggio 2014 ed entrata in vigore il 17 maggio 2014 ha introdotto l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova;
  2. il nuovo istituto consente all’imputato di reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni di reclusione – nonché per i delitti specificamente individuati nell’art. 550 co. 2 c.p.p. – di richiedere la messa alla prova che consiste – anche – nello svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
  3. a norma dell’art. 464quater c.p.p. il Giudice dispone, su richiesta dell’imputato e con il programma di trattamento predisposto dall’UEPE competente per territorio, la messa alla prova con sospensione del processo;
  4. tale istituto prevede condotte riparatorie risarcitorie e l’affidamento del richiedente al servizio sociale ma soprattutto lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità che consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato (art. 168bis co. 3 c.p.);
  5. in data 10 giugno 2015 è stato emesso il regolamento del Ministro della Giustizia previsto dall’art. 8 della legge n. 67 del 2014, che disciplina il lavoro di pubblica utilità e stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  6. il predetto regolamento prevede che nelle convenzioni debbano essere specificate le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilità posso essere adibiti (art. 2) e che comunque esse debbano rientrare nelle seguenti tipologie: per finalità sociali e socio-sanitarie; per finalità di protezione civile; per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale; per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale ed archivistico; per la manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici; infine, inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto;
  7. il Ministro della Giustizia con l’allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;

considerato che

l’ente presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 168bis c.p. e dall’art. 54 del D. Lvo 274/00,

si stipula

la presente convenzione (di seguito “la Convenzione”) tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dr. Vittorio Zanichelli, Presidente del Tribunale ordinario di Modena, giusta la delega di cui in premessa (di seguito “il Tribunale”) e l’Amministrazione Provinciale di Modena nella persona del legale rappresentante sig. Gian Carlo Muzzarelli (di seguito “l’Ente”):

Art. 1
Attività da svolgere

L’Ente consente che gli imputati, ammessi con ordinanza pronunciata dal Giudice ex articolo 464quater codice procedura penale (c.p.p.) alla messa alla prova con svolgimento del lavoro di pubblica utilità, prestino presso le proprie strutture la loro attività non retribuita in favore della collettività.
In conformità con quanto previsto dall’articolo 2 del decreto ministeriale citato in premessa, l’Ente specifica che l’attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto prestazioni presso le diverse Aree dell’Ente; in particolare sono previste:

  • per tutte le Aree: attività amministrativa (anche informatica) per archiviazione, riordino ed elaborazione dati, attività a carattere prevalentemente esecutivo di supporto ai commessi che svolgono lavori di portineria e logistici, attività di supporto al personale addetto a servizi di astanteria, centralino e informazioni, nel caso di soggetti con specifiche competenze, attività tecniche sia d’ufficio sia all’esterno di supporto-affiancamento al personale tecnico;
  • per l’Area Lavori Pubblici:attività a carattere prevalentemente esecutivo o di carattere tecnico manuale comportanti anche l’utilizzo di strumenti ed arnesi di lavoro in affiancamento-supporto al personale dei servizi manutenzione scuole, edilizia e viabilità in genere (strade / ciclabili) per attività conservative e operative di messa in sicurezza e manutenzione di strade ed edifici pubblici del territorio provinciale,   
  • per l’Area Territorio e supporto tecnico ai Comuni-Protezione Civile: attività di supporto-affiancamento al personale per attività operative di manutenzione, controllo e logistica che potranno interessare tutto il territorio provinciale e che potranno effettuarsi anche presso il centro di Coordinamento Provinciale di Protezione Civile di Marzaglia (Mo).

Art. 2
Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dagli imputati in conformità con quanto disposto nell’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova pronunciata dal Giudice e nella quale verrà indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, con riferimento a quanto indicato all’art.1.
L’articolazione della prestazione lavorativa gratuita dovrà tenere conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato.
La prestazione, inoltre, è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

I soggetti indicati dal comma 4 del D.M. 10 giugno 2015 di coordinare la prestazione lavorativa dell’imputato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni sono:

  • il Direttore Generale della Provincia di Modena (di seguito “il Coordinatore”);
  • i Dirigenti pro tempore della Provincia di Modena, responsabili dei Servizi appartenenti ai settori indicati in precedenza, per le attività da svolgere presso le rispettive strutture dell’Ente, con specifico incarico di coordinare l’attività del singolo imputato affidato alla struttura, di impartire le istruzioni, di provvedere alle verifiche di cui all’art. 6 della presente convenzione e di provvedere alla redazione della prevista relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall’imputato, da trasmettersi al Coordinatore cui compete la trasmissione della medesima all’UEPE di Modena

L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei responsabili indicati di volta in volta.

Art. 4
Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dell’imputato, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.
L’imputato impegnato in attività che richiedono l’uso di dispositivi di sicurezza e/o protezione individuale, è tenuto a dotarsene secondo le istruzioni fornite dall’Ente, che provvederà a riscontrarne la conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
L’Ente si impegna altresì a che gli imputati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere agli imputati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. E' obbligatoria ed è a carico dell’Ente ospitante l'assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L’Ente ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’UEPE le eventuali violazioni degli obblighi inerenti la prestazione lavorativa dell’imputato (ad es., se egli, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.) e che possono comportare la revoca della messa alla prova ex art. 168 quater c.p..
Al termine del programma di lavoro previsto, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare all’UEPE, che ha predisposto il programma di trattamento nel quale si inserisce la prestazione di lavoro gratuita, e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall’imputato.

Art. 7
Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Ente.

Art. 8
Durata della Convenzione

La Convenzione avrà la durata di anni 3 a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti.
Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 6 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale per gli affari penali per la pubblicazione sul sito Internet del Ministero della Giustizia.

Modena, lì 12 giugno 2015

Per il Tribunale di Modena:   
Il Presidente
Vittorio Zanichelli

Per la Provincia di Modena:
Il Presidente
Gian Carlo Muzzarelli