Protocollo operativo tra Ministero della giustizia, Regione Lombardia e Tribunali di Sorveglianza di Brescia e Milano – 10 luglio 2014

10 luglio 2014

  • Considerato che in premessa le parti impegnate nel presente Accordo ritengono fondamentale nell’attuale fase del sistema penitenziario italiano consolidare le intese a vario titolo e da tempo intercorrenti fra il Provveditorato Regionale della Lombardia e la Regione Lombardia, prevedendo forme di collaborazione che permettano di realizzare in modo ancor più puntuale le previsioni costituzionali in tema di reinserimento delle persone in esecuzione penale;
  • Visto il D.P.R. 309/90 – Testo Unico in materia di stupefacenti
  • Visti l’art.15 della Legge nr. 241 del 1990 in tema di accordi pubblici;
  • Visto l’art. 2 della Legge nr. 354 del 1975 e l’art. 4 del DPR nr. 230 del 2000;
  • Vista la Legge Regionale 14.05.2005 nr. 8;
  • Vista la Legge 26.10.2010 nr. 199

Il Ministro della Giustizia, On. Andrea Orlando, il Presidente della Regione Lombardia, Avv. Roberto Maroni e i Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza di Milano, Pasquale Nobile De Santis, e di Brescia, Monica Lazzaroni, stipulano il presente accordo finalizzato a sostenere l’incremento dei percorsi di inclusione sociale a favore dei soggetti sottoposti a privazione o limitazione della libertà e dei progetti di pubblica utilità.

ART. 1
MISURE FINALIZZATE AL RECUPERO ED AL REINSERIMENTO DI SOGGETTI CON PROBLEMI CORRELATI ALLA TOSSICODIPENDENZA

Al fine di dare piena attuazione ai principi sottesi alla normativa vigente in materia di tossicodipendenza, primariamente rivolti alla riabilitazione ed alla risocializzazione dei soggetti con diagnosi di dipendenza, anche attraverso specifici programmi di recupero, le parti si impegnano reciprocamente a:

  • favorire la collaborazione fra i propri servizi (ASL – Dipartimenti e Servizi Dipendenze, Aziende Ospedaliere, Istituti Penitenziari e Uffici di Esecuzione Penale Esterna) e gli ulteriori servizi del territorio deputati all’accoglienza dei soggetti sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria per la predisposizione di percorsi personalizzati finalizzati al reinserimento sociale;
  • individuare congiuntamente, nell’ambito della collaborazione interistituzionale, i soggetti tossicodipendenti potenzialmente idonei all’inserimento nell’ambito di un percorso terapeutico;
  • considerare come presi in carico i soggetti attualmente presenti sul territorio regionale, anche se con residenzialità diversa, contenendo invece l’ingresso altri detenuti da fuori Regione in modo da contribuire ad arginare contemporaneamente il fenomeno del sovraffollamento negli Istituti Penitenziari Lombardi;
  • predisporre un apposito piano di azione regionale finalizzato alla definizione delle modalità e delle prassi operative per favorire l’applicazione delle misure alternative speciali per consentire l’attivazione di percorsi terapeutici rivolti alla popolazione detenuta che presenti problematiche correlate alle dipendenze patologiche.

In particolare :

  • Regione Lombardia si impegna ad adottare misure idonee all’aumento delle possibilità ricettive delle comunità residenziali anche di tipo terapeutico, in accordo con gli Enti Locali territorialmente coinvolti, idonee ad ospitare agli arresti domiciliari o in misura alternativa, soggetti attualmente in esecuzione penale in carico presso i servizi penitenziari della Regione;
  • il Ministero della Giustizia, per il tramite del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e della sua articolazione regionale (PRAP) si impegna in totale continuità con le prassi contemplate dalla vigente normativa e da tempo adottate a non inserire in provvedimenti di trasferimento i detenuti individuati per l’inserimento comunitario, fatte salve eccezionali motivazioni ed a potenziare, anche con il contributo della Cassa delle Ammende, progetti condivisi con la Regione Lombardia e con gli Enti territoriali finalizzati alla realizzazione di quanto sopra già descritto;
  • i Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza di Brescia e Milano si impegnano a favorire la fissazione delle udienze per la trattazione dei casi, analizzando con carattere di urgenza le istanze per le quali sia già predisposto specifico programma terapeutico, prevista e verificata la possibilità di ingresso in comunità terapeutica.

ART. 2
INSERIMENTI PER IL LAVORO ALL’ESTERNO

Al fine di implementare sul territorio regionale i percorsi di inclusione sociale, con particolare riguardo al lavoro esterno anche a titolo volontario e con particolare riferimento alle logiche di giustizia riparativa, come previsto dalla recente riforma dell’art. 21 dell’Ordinamento Penitenziario, la Regione Lombardia si impegna a promuovere ed incentivare presso i Comuni della Regione la sottoscrizione di appositi accordi volti al sostegno delle attività a favore delle vittime di reato che potranno vedere la compartecipazione del Ministero della Giustizia, anche attraverso finanziamenti della Cassa delle Ammende.

ART. 3
STRUMENTI OPERATIVI

Al fine dell’attuazione del presente protocollo sarà istituito un tavolo tecnico tra Regione Lombardia, Provveditorato Regionale e Tribunali di Sorveglianza, per la definizione delle procedure operativa da attuarsi presso i rispettivi servizi del territorio.

ART. 4
PROGRAMMAZIONE

Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente protocollo le Parti si impegnano all’inizio di ogni esercizio finanziario a condividere le previsioni di spesa nelle materie di rispettiva competenza attinenti l’attuazione del presente Accordo, al fine di elaborare una programmazione comune che tenga conto delle linee programmatiche dello stesso, degli ulteriori finanziamenti che potrebbero provenire da altri Enti e dal Fondo Sociale Europeo, dei percorsi trattamentali interni agli Istituti, delle opportunità di lavoro presenti all’interno e all’esterno degli istituti e del lavoro o dei progetti di pubblica utilità, al fine di realizzare interventi mirati e finalizzati all’umanizzazione della pena, ad aumentare le opportunità di attività all’interno delle strutture, ad aumentare le opportunità di accesso alle misure alternative, ridurre il numero dei detenuti e favorire il reinserimento sociale.

ART. 5
DURATA

Il presente protocollo ha durata triennale con decorrenza dalla data della sua sottoscrizione ed è suscettibile di rinnovo tra le parti.

ART. 6
MONITORAGGIO

Il tavolo tecnico di cui al precedente art.3 del presente assicura altresì la definizione delle procedure di monitoraggio del presente protocollo operativo.

Roma, 10 luglio 2014

Il Ministro della Giustizia
Andrea Orlando

Il Presidente della Regione Lombardia
Roberto Maroni

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Brescia
Monica Lazzaroni

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano
Pasquale Nobile De Santis