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Borse di studio per figli personale archivi notarili - 10 maggio 2019 - Concorso per anno accademico 2017/2018 o scolastico 2018/2019

Ministero della Giustizia
Ufficio Centrale degli Archivi Notarili

IL DIRIGENTE GENERALE

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visti gli artt. 4, comma 2 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive integrazioni e modificazioni;

Considerata l'opportunità di indire, nel quadro degli interventi assistenziali a favore del personale, il concorso per il conferimento di borse di studio per l'anno accademico 2017/2018 o scolastico 2018/2019 ai figli degli impiegati di ruolo dell'Amministrazione degli Archivi Notarili, in attività di servizio, nonché agli orfani del personale medesimo;

DECRETA

Art. 1

  1. E' indetto un concorso, per titoli, per l'assegnazione delle seguenti borse di studio per l'anno accademico 2017/2018 o scolastico 2018/2019 ai figli degli impiegati di ruolo dell'Amministrazione degli Archivi Notarili in attività di servizio, nonché agli orfani del personale medesimo:
    1. n. 6 borse di studio da Euro 515 ciascuna per gli studenti che nell'anno accademico 2017/2018 (sessione estiva ed autunnale del 2018 e straordinaria del 2019) abbiano conseguito una laurea triennale o specialistica, presso una Università o Istituto di istruzione superiore, statale o legalmente riconosciuto;
    2. n. 18 borse di studio da Euro 413 ciascuna per gli studenti che nell'anno accademico 2017/2018 abbiano frequentato le Università o Istituti Superiori, statali o legalmente riconosciuti;
    3. n. 30 borse di studio da Euro 258 ciascuna per gli studenti che nell'anno scolastico 2018/2019 abbiano frequentato le scuole secondarie superiori statali, pareggiate, legalmente riconosciute o paritarie;
    4. n. 9 borse di studio da Euro 207 ciascuna per gli studenti che nella sessione unica dell'anno scolastico 2018/2019 abbiano superato l'esame di licenza media inferiore previsto dagli articoli 183 e 186 del D. L.vo 16 aprile 1994 n. 297;
    5. n. 14 borse di studio da Euro 155 ciascuna per gli studenti che nell'anno scolastico 2018/2019 abbiano frequentato la scuola secondaria di primo grado (media inferiore) statale, pareggiata, legalmente riconosciuta o paritaria;
    6. n. 8 borse di studio da Euro 83 ciascuna per gli studenti che nell'anno scolastico 2018/2019 abbiano frequentato la quinta classe di una scuola primaria statale, parificata, legalmente riconosciuta o paritaria, ed abbiano conseguito il passaggio al successivo grado della scuola dell'istruzione obbligatoria.
  2. L'ammontare per borse di studio eventualmente non attribuite per mancanza di concorrenti in alcune delle predette categorie, verrà assegnato nelle altre categorie soddisfacendo prima gli aventi titolo della categoria e), poi quelli della d), successivamente quelli delle categorie c), b) ed a) infine quelli della categoria f). .
  3. L’importo che eventualmente residuerà dopo il conferimento delle borse di studio ai sensi dei commi precedenti, verrà utilizzato per attribuire, ai candidati delle categorie da a) a d) una maggiorazione pari al 50 per cento per chi raggiunge la media di dieci decimi, del 30 per cento per chi raggiunge la media di nove decimi e del 20 per cento per chi raggiunge la media di otto decimi.
  4. Qualora le suddette maggiorazioni non potessero essere attribuite per intero, verranno proporzionalmente ridotte.

Art. 2

  1. Possono partecipare al presente concorso:
    1. i figli degli impiegati che alla data del 16 settembre 2019 rivestono la qualifica di dipendente di ruolo dell'Amministrazione degli Archivi Notarili;
    2. gli orfani del personale deceduto in attività di servizio nell'Amministrazione degli Archivi Notarili.
  2. I candidati di cui al punto 1.a) devono essere a carico del dipendente, o del coniuge alla data della pubblicazione del presente bando ad eccezione dei laureati (per i quali è sufficiente la convivenza alla data del conseguimento del diploma di laurea).
  3. Non hanno diritto a partecipare all’assegnazione delle borse di studio i figli degli impiegati che si trovano in posizione di comando (art. 51 del CCNL sottoscritto il 12 febbraio 2018), di fuori ruolo o di disponibilità.

Art. 3

  1. Le borse di studio messe a concorso con il presente bando non sono cumulabili con altre borse, assegni, premi, posti gratuiti in collegi e convitti concessi da Amministrazioni dello Stato, da Enti Pubblici o privati, da fondazioni o aziende.
  2. Per ogni nucleo familiare non potrà essere assegnata più di una delle borse di studio messe a concorso col presente bando; peraltro nel caso in cui, dopo l'attribuzione di tutte le borse di studio ai sensi dei precedenti articoli, vi è ancora un importo residuo, questo verrà proporzionalmente attribuito ai secondi figli aventi diritto, per un massimo di due borse di studio per nucleo familiare.
  3. Nessuna borsa di studio potrà essere attribuita qualora il reddito complessivo lordo del nucleo familiare superi Euro 55.000.
  4. Qualora partecipino al concorso due o più figli appartenenti ad uno stesso nucleo familiare, il richiedente dovrà produrre altrettante domande ed in ciascuna di esse indicare a quale dei figli desidera sia data la preferenza nel conferimento del beneficio. In mancanza di tale dichiarazione, provvederà l’Amministrazione.
  5. Sono esclusi dal concorso gli studenti ripetenti e quelli universitari fuori corso.
  6. I candidati alle borse di studio di cui alla lettera a) dell'art. 1 devono aver conseguito la laurea con un punteggio non inferiore a 88/110.
  7. I candidati di cui alla lettera b) del medesimo art. 1 devono aver superato nell'anno accademico 2017/2018, entro l’ultima sessione utile e con una media non inferiore a 21/30 tutti gli esami prescritti dalla Facoltà o indicati dal piano di studi individuale approvato dal Consiglio di Facoltà.
  8. I candidati iscritti con il nuovo ordinamento didattico delle Università (D.M. 509/1999) e coloro che hanno ottenuto il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, devono aver acquisito Crediti Formativi Universitari (CFU) pari a un numero annuale di 60;
  9. I candidati di cui alla lettera c) del precedente art. 1 devono aver - nella sessione estiva o unica dell'anno scolastico 2018/2019 - riportato una media di almeno 7/10 ovvero 70/100 negli scrutini finali o negli esami delle singole classi di istruzione secondaria di secondo grado contemplati dal vigente ordinamento scolastico. Nel computo della media non si terrà conto dei voti riportati in condotta, in religione e in educazione fisica.
  10. I candidati di cui alla lettera d) del ripetuto art. 1 devono aver riportato almeno il giudizio di buono.
  11. I candidati di cui alle lettere e) ed f) del ripetuto art. 1 infine devono aver conseguito l'idoneità per il passaggio alla classe successiva o al successivo grado della scuola dell'istruzione obbligatoria.
  12. I candidati di cui alle lettere a) e b) e quelli di cui alle lettere c), d), e) ed f) non devono aver superato alla data del 16 settembre 2019 rispettivamente il ventiseiesimo ed il ventunesimo anno di età.
  13. Il candidato che ha percepito la borsa di studio per il diploma di laurea triennale (laurea breve) non può più percepire analoga borsa in caso di conseguimento di laurea specialistica; conserva peraltro il diritto a partecipare al concorso per l’assegnazione delle borse di cui alla lettera b) dell’art.1.

Art. 4

  1. La domanda di partecipazione al concorso deve contenere le generalità complete dell'istante e del candidato, l’indicazione precisa della categoria per la quale è prodotta, e deve essere sottoscritta dal dipendente o dall'orfano; se l'orfano è minorenne la domanda deve essere sottoscritta da chi esercita la potestà.
    La domanda, indirizzata al Ministero della Giustizia - Ufficio Centrale Archivi Notarili- Via Padre Semeria 95, Roma, deve essere presentata all’Ufficio dal quale il richiedente dipende entro il 16 settembre 2019, sotto pena di decadenza.
  2. Gli orfani dei dipendenti devono presentare le domande agli archivi notarili distrettuali nel cui territorio hanno la residenza anagrafica.
  3. Il Capo dell'Archivio Notarile che riceve le domande le annota a protocollo e le trasmette subito, singolarmente, con posta elettronica certificata all’indirizzo prot.ucan©giustiziacert.it (specificare nell’oggetto della PEC e della nota di trasmissione: Borse di studio anno 2019 e il nominativo del dipendente).

Art. 5

Alle domande di partecipazione al concorso per le borse di studio dovranno essere allegati i seguenti documenti:

  1. la dichiarazione resa dall'interessato, come da unito schema, ai sensi dell’art. 46 del Testo Unico emanato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, dalla quale risulti:
    1. lo stato di famiglia dell’istante;
    2. la professione di ciascun componente del nucleo familiare e l'ammontare dei redditi dagli stessi posseduti, nonché l’ammontare del reddito complessivo lordo relativo al predetto nucleo familiare quali risultano dalla dichiarazione dei redditi per le persone fisiche per l'anno 2018; tale dichiarazione deve essere sottoscritta dai titolari dei redditi in essa indicati;
    3. se il concorrente fruisca per lo stesso anno scolastico o accademico di altra borsa di studio, assegno, premio o posto gratuito in collegio o convitto concesso da Amministrazioni dello Stato o da Enti Pubblici o privati, da fondazioni o aziende;
    4. l'impegno del dichiarante a comunicare immediatamente all'Ufficio Centrale degli Archivi Notarili l'eventuale assegnazione di altra borsa di studio per lo stesso anno accademico o scolastico;
  2. le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, secondo i modelli allegati, destinate ad attestare:
    1. l’atto di adozione, affiliazione o di riconoscimento qualora il concorrente sia figlio adottivo, affiliato o riconosciuto. Qualora l’interessato abbia già prodotto tale documento all'Amministrazione, dovrà farvi espresso riferimento.
    2. il conseguimento nell'anno accademico 2017/2018 (sessione estiva ed autunnale del 2018 e sessione straordinaria 2019) del diploma di laurea con l'indicazione della data e del voto riportato nell'esame finale. Dalla predetta dichiarazione dovrà altresì risultare la durata legale del corso di laurea e l'anno di corso in cui lo studente è stato iscritto nel 2017/2018;
    3. il corso e l’anno di iscrizione dello studente nell'anno accademico 2017/2018 con l'indicazione degli esami superati in detto anno, della data in cui sono stati superati, del voto conseguito in ciascuna materia e dei crediti acquisiti. La dichiarazione sostitutiva dovrà inoltre contenere il piano di studi approvato dal Consiglio di Facoltà (anche in allegato) e l'attestazione che lo studente ha superato tutti gli esami previsti in detto piano per l'anno di corso cui è stato iscritto nel 2017/2018 ovvero tutti quelli consigliati dalla Facoltà medesima per il suddetto anno, nonché tutti gli esami fondamentali previsti per gli anni di corso già frequentati;
    4. il voto riportato in ogni materia negli scrutini finali o negli esami della sessione estiva o unica dell'anno 2018/2019 dallo studente che si trovi nelle condizioni di cui alla lettera c) dell’art.1.1 (per quanto concerne le classi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado);
    5. il giudizio riportato nella sessione unica dell'anno scolastico 2018/2019 dallo studente che si trovi nelle condizioni di cui alla lettera d) dell’art.1.1;
    6. il giudizio finale di ammissione alla classe successiva o al successivo grado della scuola di istruzione obbligatoria (relativamente alle classi prima e seconda della scuola secondaria di primo grado ed alla quinta classe della scuola primaria).

Le attestazioni relative ai certificati di cui ai precedenti numeri 4, 5 e 6 devono contenere la espressa dichiarazione che il candidato non ha frequentato da ripetente.

L'istanza e le dichiarazioni sostitutive di cui innanzi sono esenti da imposta di bollo e da tassa di concessione governativa.

Art. 6

  1. Le domande presentate tardivamente o con documentazione incompleta o non rispondente esattamente alle norme del presente bando non saranno in alcun modo prese in considerazione.
  2. Le autocertificazioni dovranno essere rilasciate secondo la normativa vigente in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000), con la consapevolezza delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni false e mendaci (artt. 75 e 76 D.P.R. citato).
  3. Saranno effettuati controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (artt. 71 e 72 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa – D.P.R. 445/2000). Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsità in atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle sanzioni penali e disciplinari previste.

Art. 7

1. Le borse di studio saranno assegnate mediante distinte graduatorie, ottenute sommando i seguenti punteggi:

a) profitto scolastico o accademico

Per il profitto scolastico o accademico viene assegnato un punteggio in decimi corrispondente alla media dei voti riportati dal candidato.
Per i candidati licenziati dalla scuola secondaria di primo grado inferiore, al giudizio di "buono" viene attribuita la votazione di 7/10, al giudizio di "distinto" viene attribuita la votazione di 8/10, al giudizio di "ottimo" la votazione di 9/10.
Si prescinde dal profitto scolastico per gli alunni delle classi prima e seconda della scuola secondaria di primo grado inferiore e della quinta classe di scuola primaria, per i quali è previsto soltanto un giudizio finale di ammissione.

b) posizione economica del dipendente.

Per la posizione economica del dipendente viene attribuito un punteggio variabile in relazione al reddito del nucleo familiare secondo il seguente schema:

  • Reddito superiore a Euro 42.000 punti 1,00
  • da Euro 36.000 a Euro 42.000 punti 1,25
  • da Euro 31.000 a Euro 36.000 punti 1,50
  • da Euro 26.000 a Euro 31.000 punti 1,75
  • da Euro 21.000 a Euro 26.000 punti 2,00
  • da Euro 15.000 a Euro 21.000 punti 2,25
  • da Euro 10.000 a Euro 15.000 punti 2,50
  • da Euro 5.000 a Euro 10.000 punti 3,00
  • fino a Euro 5.000 punti 4,00

Per reddito si intende l'ammontare complessivo lordo dei redditi del nucleo familiare.

c) carico di famiglia.

Vengono attribuiti punti 0,25 per ogni componente del nucleo familiare.
A tal fine si considerano facenti parte del nucleo familiare il dipendente, il coniuge non legalmente separato, nonché i figli a carico di esso dipendente o del coniuge.
Ai fini del punteggio sono esclusi dal nucleo familiare i figli maggiorenni che percepiscono un reddito superiore ai 2.840,51 Euro al lordo degli oneri deducibili (art.12 comma 2 TUIR D.P.R. 22.12.86 n.917 e successive modifiche).

2. A parità di punteggio, nell'ambito di ciascuna graduatoria, saranno preferiti nell'ordine:

  1. gli orfani del dipendente;
  2. i figli del dipendente con reddito inferiore;
  3. i figli del dipendente con maggiore carico di famiglia;
  4. i figli del dipendente più anziano di età.

Art. 8

  1. Le borse di studio saranno erogate in unica soluzione e verranno pagate agli impiegati ovvero agli eredi o loro rappresentanti legali.
  2. La spesa di Euro 22.961 farà carico all'art. 150 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione degli Archivi Notarili per l'anno finanziario 2019.

Roma, 10 maggio 2019

Visto Ufficio Centrale del Bilancio n. 268 del 14 maggio 2019

Il Direttore generale
Renato Romano