PROGETTI DI FORMAZIONE DI ECCELLENZA - Finanziamento al fine di promuovere la cultura giuridica in materia di diritto penale internazionale e di tutela dei diritti umani - 13 luglio 2023 - Scheda di sintesi

pubblicazione del 25 ottobre 2023

Dipartimento per gli Affari di giustizia

Finanziamento di progetti di formazione di eccellenza al fine di promuovere la cultura giuridica in materia di diritto penale internazionale e di tutela dei diritti umani

 

La Commissione, esaminati i singoli progetti di formazione presentati da enti o associazioni di diritto privato e richiamati gli obiettivi generali e gli ambiti di intervento indicati all’art. 2, considerati i punteggi attribuibili in relazione a ciascun parametro indicati dall’art. 9 dell’avviso pubblico, attribuisce all’unanimità a ciascun progetto il punteggio di cui all'ALLEGATO 1 (prot. m_dg.DAG.25/10/2023.0005846)

Per la categoria enti pubblici di ricerca attribuisce all’unanimità a ciascun progetto il punteggio di cui all'ALLEGATO 2  (prot. m_dg.DAG.25/10/2023.0005846)


LE DELIBERE della Commissione di valutazione:

Delibera n 1  prot. m_dg.DAG.25/10/2023.0005849

Delibera n 2  prot. m_dg.DAG.25/10/2023.0005850

Delibera n 3  prot. m_dg.DAG.25/10/2023.0005851

Delibera n 4  prot. m_dg.DAG.25/10/2023.0005853

Delibera n 5  prot. m_dg.DAG.25/10/2023.0005854

Delibera n 6  prot. m_dg.DAG.25/10/2023.0005855

Delibera n 7  prot. m_dg.DAG.25/10/2023.0005856

Delibera n 8  prot. m_dg.DAG.25/10/2023.0005857

Delibera n 9  prot. m_dg.DAG.25/10/2023.0005859

Delibera n 10  prot. m_dg.DAG.25/10/2023.0005860

Delibera n 11  prot. m_dg.DAG.25/10/2023.0005861
 

Verbale 23 ottobre 2023 di insediamento e delle operazioni prot. m_dg.DAG.25/10/2023.0005846

 

 

pubblicazione del 13 luglio 2023

Dipartimento per gli Affari di giustizia

Finanziamento di progetti di formazione di eccellenza al fine di promuovere la cultura giuridica in materia di diritto penale internazionale e di tutela dei diritti umani


Avviso 13 settembre ore 11.45 - Proroga termine di presentazione delle domande di finanziamento

OGGETTO: Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di formazione di eccellenza al fine di promuovere la cultura giuridica in materia di diritto penale internazionale e di tutela dei diritti umani. Pubblicato in data 13 luglio 2023 di cui all’oggetto. Proroga termine di presentazione delle domande di finanziamento.

Il Capo Dipartimento

VISTO l’Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di formazione di eccellenza al fine di promuovere la cultura giuridica in materia di diritto penale internazionale e di tutela dei diritti umani, pubblicato in data 13 luglio 2023;

VISTO il termine indicato dall’Art. 6 del predetto avviso, ai sensi del quale “Le proposte progettuali definite secondo quanto richiesto dall’allegato 1 (Formulario per la presentazione del progetto e scheda finanziaria) devono essere trasmesse a decorrere dal 16 agosto 2023 del presente Avviso sul sito web del Ministero della giustizia (Sezione bandi) entro e non oltre le ore 12.00 del 13 settembre 2023, a pena di inammissibilità”;

CONSIDERATO che il termine scade a ridosso della pausa estiva e che appare opportuno, in funzione dell'impiego più proficuo delle risorse messe a disposizione, allargare la platea dei partecipanti, si rende necessario prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle domande fino al

15 ottobre 2023,

confermando in ogni altra parte il testo dell’avviso pubblicato in data 13 luglio 2023;

DETERMINA

DI PROROGARE il termine per la presentazione delle proposte progettuali, secondo le modalità specificamente indicate nell’avviso pubblico di cui all’oggetto, fino al 15 ottobre 2023, confermando in ogni altra parte il testo dell’avviso pubblicato in data 13 luglio 2023.

Roma, 13 settembre 2023

il Capo Dipartimento
Luigi Birritteri

 


Le proposte progettuali possono essere trasmesse
dal 16 agosto 2023 fino alle ore 12.00 del 13 settembre 2023
 

 

Art. 1
(Oggetto e finalità dell’Avviso)

  1. Il presente Avviso pubblico disciplina, per l’annualità 2023, le modalità di partecipazione alla procedura di selezione dei progetti di formazione di eccellenza al fine di promuovere la cultura giuridica in materia di diritto penale internazionale e di tutela dei diritti umani, in attuazione dell’articolo 1, comma 573 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un fondo da destinare al finanziamento dei predetti progetti.
  2. Il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 febbraio 2022, ha stabilito i criteri per l'accesso alle risorse del fondo.
  3. Il presente Avviso è finalizzato alla selezione di enti o associazioni di diritto privato e di enti pubblici di ricerca con pluriennale esperienza nella formazione e cooperazione con organismi e istituzioni internazionali.

Art. 2
(Obiettivi generali e ambiti d’intervento)

  1. Le proposte progettuali dovranno prevedere l’offerta di percorsi di formazione di eccellenza al fine di promuovere la cultura giuridica in materia di diritto penale internazionale e di tutela dei diritti umani e dovranno essere rivolte a magistrati, avvocati, ufficiali delle forze dell’ordine, dirigenti e funzionari pubblici.
  2. La metodologia didattica dovrà privilegiare l’approfondimento delle questioni su base casistica e stimolare il confronto di esperienze tra i partecipanti, con l’obiettivo formativo di valorizzare e diffondere una cultura delle discipline e degli istituti giuridici preposti ad assicurare l’effettività della tutela dei diritti umani e dei principi del diritto penale internazionale, anche nell’ambito dell’esecuzione penale, con particolare riferimento alle modalità per ricorrere agli organismi internazionali ed europei di tutela dei diritti, ai modelli di mediazione penale secondo i canoni della giustizia riparativa, agli strumenti volti a perseguire i responsabili di crimini internazionali, nonché alle modalità per rafforzare la cooperazione internazionale e per lo scambio di buone prassi in tali ambiti.
  3. I progetti potranno riguardare le seguenti aree tematiche preferenziali: crimini transnazionali; lotta ai traffici illegali nel Mediterraneo, poteri degli Stati rivieraschi e disciplina dell’alto mare; crimini d’odio e modelli regolativi; reati culturalmente orientati; cyber security; mediazione penale secondo i canoni della giustizia riparativa; violenza di genere e tutela dei soggetti vulnerabili; tutela dei minori; diritto alla vita e tutela della dignità umana; principio di giurisdizione universale, locus commissi delicti e nazionalità della vittima o dell’autore del reato; diritto dell’immigrazione.

Art. 3
(Risorse finanziarie e concessione del finanziamento)

  1. Per la presente iniziativa sono stati istituiti rispettivamente il capitolo 1388 «Fondo per il finanziamento di interventi formativi di eccellenza a cura di enti o di associazioni in materia di diritto penale internazionale e di tutela dei diritti umani» e il capitolo 1390 «Fondo per il finanziamento di interventi formativi di eccellenza a cura di enti di ricerca in materia di diritto penale internazionale e di tutela dei diritti umani» all'U.d.V. 1.4 - Programma "Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria" - entrambi con uno stanziamento pari ad euro 1.000.000 per ciascuno degli anni del triennio 2021/2023.
  2. Le risorse finanziarie saranno assegnate ai soggetti proponenti che saranno giudicati idonei sulla base del possesso dei requisiti di ammissibilità e sulla base della graduatoria risultante dal punteggio attribuito dalla Commissione di valutazione di cui all’art. 9 del presente Avviso.
  3. Il finanziamento verrà concesso nell’ordine di priorità determinato dalla graduatoria risultante dal punteggio attribuito dalla predetta Commissione di valutazione, nel limite delle risorse finanziarie stanziate, di cui al precedente comma 1.

Art. 4
(Requisiti di ammissione delle domande di finanziamento dei progetti di formazione)

  1. Ciascun ente o associazione non può presentare domanda di finanziamento per più di tre progetti di formazione.
  2. La realizzazione del progetto formativo non può avere una durata superiore ad un anno. Il relativo importo finanziabile non può superare la somma di euro 150.000 per singolo progetto.
  3. Costituiscono ulteriori requisiti per l’ammissione alla procedura di selezione dei progetti di formazione:
    1. la gratuità della fruizione dell'attività formativa per i destinatari, eccezion fatta per le spese di trasporto e di alloggio per i partecipanti ai corsi;
    2. lo svolgimento di attività formative di durata complessiva non inferiore a cento ore su base annua;
    3. la destinazione dell'attività formativa ad almeno due delle seguenti categorie professionali: magistrati, avvocati, ufficiali delle forze dell’ordine, dirigenti e funzionari pubblici;
    4. l’adozione di una metodologia didattica teorico-pratica e innovativa nella trattazione delle tematiche che possa, da un lato, favorire la crescita della consapevolezza culturale della centralità del tema della tutela dei diritti umani anche attraverso il rafforzamento della cooperazione internazionale e, dall’altro, contribuisca all’evoluzione dei modelli organizzativi adottati nelle strutture in cui operano i destinatari della formazione, al fine di rendere effettiva la tutela dei suddetti diritti ed efficace l’attivazione degli strumenti di azione giudiziaria in ambito internazionale;
    5. la previsione di seminari di alta formazione, di eventuali laboratori e/o stage e la realizzazione di almeno un seminario, anche in modalità ibrida o da remoto, di carattere internazionale per ciascun progetto;
    6. impiego di docenti di provata esperienza, anche a livello europeo ed internazionale, nel settore oggetto del presente Avviso, anche appartenenti alle medesime categorie professionali dei partecipanti ai corsi o componenti di organismi internazionali.

Art. 5
(Requisiti dei soggetti proponenti)

  1. Potranno partecipare in qualità di soggetto proponente esclusivamente:
    1. enti o associazioni di diritto privato in forma singola o associata;
    2. enti pubblici di ricerca in forma singola o associata;
  2. I requisiti dei soggetti proponenti, a pena di esclusione, sono i seguenti:
    1. dimostrare di aver svolto nell’ultimo biennio documentate attività di formazione, collaborazione, consulenza e cooperazione con organismi e istituzioni internazionali;
    2. essere costituiti in forma di atto pubblico oppure di scrittura privata autenticata o registrata, per gli enti di cui al comma 1 lettera a) del presente articolo;
    3. dichiarare a firma del proprio rappresentante legale, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, che l'ente o l'associazione non ha richiesto o percepito altro finanziamento da enti pubblici o privati, anche nella forma di sponsorizzazioni, per l'organizzazione del medesimo corso oggetto del progetto; per gli enti e le associazioni di diritto privato, la dichiarazione di cui al primo periodo attesta altresì che l'ente non è stato soggetto alle sanzioni previste dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o, comunque, a sanzioni che comportano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
    4. non è ammesso l’affidamento degli interventi finanziati a enti diversi dai sottoscrittori della convenzione di finanziamento.

Art. 6
(Modalità di presentazione della domanda di finanziamento)

  1. Le proposte progettuali definite secondo quanto richiesto dall’allegato 1 (Formulario per la presentazione del progetto e scheda finanziaria) devono essere trasmesse a decorrere dal 16 agosto 2023 fino alle ore 12.00 del 13 settembre 2023, a pena di inammissibilità.
  2. Per accedere al finanziamento di cui al presente Avviso, il formulario per la presentazione del progetto, debitamente compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante, con firma in corso di validità, deve essere inviato, tramite PEC intestata all’ente proponente, all’indirizzo PEC del Dipartimento prot.dag@giustiziacert.it
  3. Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicato “Avviso pubblico per progetti di formazione di eccellenza- DAG” relativo alla presente procedura e la denominazione del soggetto proponente.
  4. La domanda di partecipazione allegata al messaggio PEC dovrà essere esclusivamente in formato PDF e firmata digitalmente, con firma digitale in corso di validità, dal legale rappresentante del soggetto proponente, a pena di inammissibilità.
  5. Il messaggio PEC dovrà contenere, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:
    1. domanda di ammissione al finanziamento, compilata in ogni sua parte, firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente, redatta utilizzando lo schema di cui al Formulario di presentazione del progetto e scheda finanziaria (Allegato 1), che fa parte integrante del presente Avviso. In caso di presentazione in forma associata, la domanda dovrà essere presentata congiuntamente e sottoscritta digitalmente da ciascun componente dell’associazione;
    2. la relazione delle principali attività realizzate negli ultimi due anni dal soggetto proponente negli ambiti previsti nel presente Avviso;
    3. i curricula di tutti i docenti che si intende coinvolgere nel progetto;
    4. l’individuazione di un unico referente competente ad esprimere la volontà per conto del proponente per ogni aspetto relativo al progetto di formazione. Nel caso che il soggetto proponente sia aggiudicatario di più progetti di formazione tale individuazione dovrà avvenire per ciascuno di essi;
    5. una dichiarazione di impegno da parte del rappresentante legale dell’ente: a stipulare la convenzione di finanziamento entro trenta giorni dalla pubblicazione delle graduatorie sul sito web del Ministero della giustizia e a presentare la polizza fidejussoria di cui all’art. 11 comma 6 lettera a) del presente Avviso; a trasmettere una relazione trimestrale sullo stato di attuazione degli interventi finanziati dal progetto; a rendicontare la spesa e l’utilizzo dei fondi che saranno erogati con la stipula della convenzione di finanziamento e secondo le regole in essa contenute; a somministrare ai partecipanti alle attività progettuali le schede di valutazione ed a trasmetterle all’Ufficio del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia;
  6. Il presente Avviso ed i relativi allegati, ivi compresa la modulistica richiamata, sono resi disponibili sul sito web del Ministero della giustizia (Sezione bandi).
  7. Il Codice Unico di Progetto-CUP ai sensi della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e ss.mm. e ii. sarà richiesto direttamente dal Dipartimento per gli affari di giustizia e comunicato a ciascun beneficiario.

Art. 7
(Commissione di valutazione dei progetti)

  1. Al fine di provvedere al finanziamento dei progetti di formazione di cui al presente Avviso, presso il Ministero della giustizia è istituita una Commissione per la valutazione dei progetti, prevista e regolata dall’art. 2 del Decreto interministeriale del 3 febbraio 2022, e composta dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, che ne è presidente, e da quattro componenti, esperti in materia di diritto penale internazionale e di tutela dei diritti umani, designati rispettivamente dal Consiglio nazionale forense, dal Consiglio universitario nazionale, dalla Scuola nazionale dell’Amministrazione e dalla Scuola superiore della magistratura.

Art. 8
(Verifica di ammissibilità e fase di valutazione delle domande)

  1. La Commissione di valutazione, costituita ai sensi dell’art. 2 del decreto del 3 febbraio 2022, provvederà alla verifica della regolarità della presentazione delle domande pervenute, ai fini dell’ammissibilità delle stesse, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 del presente avviso, e compie ogni eventuale necessario approfondimento, anche attraverso audizioni, acquisizione di documenti e richieste di pareri. Ove necessario potrà, altresì, richiedere il parere dell’Agenzia per la valutazione del sistema universitario.
  2. Le domande ritenute ammissibili accederanno alla fase di valutazione nel merito.
  3. Le domande ritenute inammissibili verranno escluse con provvedimento che sarà comunicato all’ente proponente.

Art. 9
(Criteri adottati dalla Commissione)

  1. La Commissione valuta le proposte progettuali presentate ed elabora due graduatorie distinte, una per i progetti di formazione presentati da enti o associazioni di diritto privato ed un’altra per quelli presentati da enti pubblici di ricerca. Sono ammessi al finanziamento, nei limiti annuali degli stanziamenti previsti, i progetti che, in base alle rispettive graduatorie, riportino il più alto punteggio complessivo.
  2. Non possono comunque essere ammessi al finanziamento i progetti che, nella graduatoria, riportino un punteggio inferiore a 3 punti in relazione ai criteri di cui alle lettere a) e b) del comma 3 del presente articolo o un punteggio complessivo inferiore a 9 punti.
  3. La Commissione valuterà le proposte progettuali, secondo i seguenti criteri ed attribuendo a ciascun progetto i seguenti punteggi:
    1. valutazione del contenuto del progetto in relazione alla qualità delle azioni proposte, al grado di completezza, di innovazione e di coerenza del progetto rispetto agli obiettivi prefissati. È prevista una scala di valori da 1 a 5: inadeguato 1, sufficiente 2, adeguato 3, buono 4, ottimo 5;
    2. valutazione della metodologia didattica. È prevista una scala di valori da 1 a 5: inadeguato 1, sufficiente 2, adeguato 3, buono 4, ottimo 5 punti, in relazione all’adeguatezza della metodologia teorico-pratica prevista nel progetto con riferimento allo sviluppo o previsione di laboratori o stage, alle modalità di coinvolgimento dei destinatari, al livello di qualità delle azioni di rafforzamento della cooperazione internazionale ed alle soluzioni organizzative proposte;
    3. costo medio orario dell’attività formativa, tenuto conto del numero dei partecipanti: da 1 a 3 punti;
    4. organizzazione e logistica: da 1 a 3 punti in relazione al livello di organizzazione sul territorio ed al numero di sedi disponibili per l’erogazione delle attività progettuali, alle caratteristiche organizzative e tecniche offerte, quali orari, tempi, dotazione strumentale, previsione e qualità delle piattaforme utilizzate per i webinar e per il supporto ai partecipanti;
    5. numero dei partecipanti e delle relative categorie professionali di appartenenza: sino a 2 punti in relazione al numero dei partecipanti ed alle modalità di integrazione e interazione dei destinatari degli interventi progettuali.
  4. A parità di punteggio è accordata priorità ai progetti presentati da enti o associazioni che hanno svolto un periodo più lungo di attività di collaborazione, consulenza e cooperazione in materia di diritto penale internazionale e di tutela dei diritti umani con organismi e istituzioni internazionali.
  5. Nel caso di parità di punteggio per l’ultima posizione in graduatoria è preferito il progetto proveniente da un ente o associazione che non abbia presentato altro progetto ammesso al finanziamento.
  6. Le graduatorie sono approvate dalla Commissione con delibera motivata assunta all’unanimità.
  7. Il finanziamento verrà concesso nell’ordine determinato dalla graduatoria di merito dei progetti pervenuti, nel limite delle risorse stanziate, come previsto all’art. 3 del presente Avviso.
  8. Nell’eventualità in cui vi siano rinunce, il Dipartimento per gli affari di giustizia provvederà allo scorrimento della graduatoria. La rinuncia al finanziamento da parte del soggetto beneficiario dovrà essere comunicata espressamente con nota firmata dal legale rappresentante da inviare all’indirizzo di posta PEC prot.dag@giustiziacert.it
  9. Le graduatorie e il provvedimento di individuazione dei progetti ammessi al finanziamento saranno pubblicati sul sito web del Ministero della giustizia (Sezione bandi), entro tre giorni dalla loro adozione.

Art. 10
(Costi ammissibili)

  1. Saranno ritenuti ammissibili i costi documentati e riconducibili alla progettazione specifica e le spese effettivamente sostenute per:
    1. costi per il personale docente impiegato per lo svolgimento delle attività progettuali;
    2. costi del personale dedicato alle attività progettuali (es: attività seminariali, workshop, etc.);
    3. spese generali (spese di funzionamento compreso il personale adibito alle attività progettuali, coordinamento, progettazione, costi polizza fidejussoria);
    4. costi per servizi dedicati alle attività progettuali.

Art. 11
(Procedure di avvio, attuazione e rendicontazione dei progetti)

  1. Ai fini dell’erogazione delle risorse finanziarie, il rappresentante legale del soggetto beneficiario ammesso al finanziamento sarà tenuto a controfirmare digitalmente la relativa Convenzione nei termini previsti.
  2. La Convenzione dovrà essere restituita all’Amministrazione entro il termine di 15 giorni dalla data di invio da parte del Dipartimento per gli affari di giustizia, pena la decadenza dal beneficio.
  3. L’avvio e la conclusione delle attività progettuali dovranno avvenire nei termini indicati nella Convenzione. Ciascuna convenzione avrà una durata massima di dodici mesi.
  4. Eventuali proroghe del termine finale previsto nelle singole convenzioni, senza oneri aggiuntivi per il Dipartimento per gli affari di giustizia, dovranno essere espressamente autorizzate.
  5. Eventuali modifiche progettuali che non alterino le impostazioni e le finalità del progetto ammesso al finanziamento e in ogni caso senza ulteriori oneri aggiuntivi dovranno essere preventivamente autorizzate dal Dipartimento per gli affari di giustizia a seguito di richiesta motivata del soggetto beneficiario.
  6. Per ciascuno dei progetti finanziati, il pagamento dell’importo aggiudicato verrà effettuato in due versamenti, così distinti:
    1. il primo versamento, pari al 70% del finanziamento, in seguito alla ricezione della dichiarazione di avvio delle attività, firmata digitalmente dal rappresentante legale dell’ente beneficiario del finanziamento. L’erogazione del primo versamento è subordinata, nel caso di soggetti di diritto privato, alla presentazione di idoneo contratto di fidejussione assicurativa o bancaria, stipulato a garanzia dell’importo da ricevere a titolo di anticipo recante l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
    2. il saldo finale, pari al 30%, a seguito della rendicontazione delle spese al termine del progetto e della consegna della relazione finale sull’attività svolta e sugli obiettivi raggiunti. Il saldo sarà erogato solo a seguito dell’esito positivo del controllo di regolarità amministrativo - contabile da parte del Dipartimento per gli affari di giustizia.
  7. Il Dipartimento per gli affari di giustizia si riserva di effettuare verifiche per accertare l’effettiva esecuzione degli interventi e delle attività e richiedere tutta la documentazione attestante le spese sostenute.
  8. Le spese sostenute dovranno essere rendicontate mediante la presentazione delle copie delle fatture e della documentazione contabile giustificativa degli importi spesi, quietanzate attraverso bonifico bancario o altro strumento comunque idoneo ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136.
  9. Tutta la documentazione amministrativo-contabile riferita al progetto deve essere trasmessa al Dipartimento per gli affari di giustizia, alla casella di posta elettronica certificata, dag@giustiziacert.it in formato digitale unitamente alla rendicontazione e conservata dal proponente in originale, attraverso modalità di archiviazione tali da agevolare le citate attività di verifica, per il periodo prescritto dalle vigenti disposizioni civilistiche e fiscali.

Art.12
(Revoca del contributo)

  1. L’Amministrazione si riserva di revocare il contributo finanziario concesso nel caso in cui il proponente incorra in un’irregolarità oppure in violazioni di leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti, nonché delle norme di buona amministrazione. Nel caso di revoca, il beneficiario è tenuto a restituire all’Amministrazione le somme percepite maggiorate degli interessi legali. In caso di mancata restituzione nel termine di 30 giorni dalla richiesta verranno avviate le procedure per la ripetizione delle somme. Per i soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) si procederà all’escussione della fidejussione.

Art. 13
(Trattamento dei dati)

  1. Tutti i dati personali raccolti dall’Amministrazione nell’ambito della presente procedura verranno trattati in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
  2. Il Titolare del trattamento è il Ministero della giustizia, con sede in Via Arenula, 70 – 00186 Roma.
  3. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia.
  4. I dati personali saranno raccolti e trattati con l’ausilio di strumenti elettronici e/o con supporti cartacei ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.
  5. Il trattamento risponde all’esclusiva finalità di espletare la presente procedura e tutti gli adempimenti connessi alla realizzazione degli interventi di cui al presente Avviso Pubblico.
  6. L’invio della domanda di contributo ai sensi del presente Avviso presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Art.14
(Modalità di invio dei quesiti)

  1. I soggetti interessati potranno inviare quesiti esclusivamente per il tramite dell’indirizzo di posta elettronica formazioneeccellenza.dag@giustizia.it indicando nella voce “Oggetto” l’articolo o gli articoli dell’Avviso sul quale si intende avere informazioni.
  2. Le risposte a quesiti di interesse generale saranno pubblicate, in forma anonima, sul sito web del Ministero della giustizia (Sezione bandi).

Roma, 13 luglio 2023

Il Capo del Dipartimento
Luigi Birritteri


 


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