Consulente tecnico d’ufficio – Procedimenti ex artt. 330, 333 c.c. – Liquidazione degli onorari

provvedimento 21 dicembre 2017

L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato riconduce la disciplina degli onorari e delle spese del consulente tecnico nominato dal magistrato sotto la previsione normativa dell’articolo 131 del d.P.R. n. 115 del 2002, con la conseguenza che gli stessi andranno prenotati a debito, secondo quanto sancito dal comma 3 del citato articolo 131. In mancanza di una espressa disciplina e in attesa di un auspicato intervento di modifica normativa (la cui opportunità si è già segnalata all’Ufficio legislativo), il provvedimento di liquidazione deve essere adottato dal magistrato, caso per caso, oltre che in applicazione delle regole del codice di rito, nel rispetto dei principi generali fissati dal d.P.R. n. 115 del 2002 in tema di spese del procedimento. Da ciò discende che, l’attività interpretativa del giudice, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, può condurre alle soluzioni più opportune, ivi inclusa quella di ipotizzare, solo ai fini della pronuncia sulle spese del giudizio, anche l’applicazione del principio della soccombenza.

 


Struttura di riferimento

Legislazione