Consulente tecnico – Onorari dovuti - Prenotazione a debito – Dichiarazione di incostituzionalità – Sentenza della Corte costituzionale n. 217 del 2019

provvedimento 23 ottobre 2019

La Corte costituzionale, con sentenza n. 217 dell’1 ottobre 2019, ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 131, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano «prenotati a debito, a domanda», «se non è possibile la ripetizione», anziché direttamente anticipati dall’erario”.

Tenuto conto di tale pronuncia, dunque, il provvedimento di liquidazione degli onorari del consulente di parte o dell’ausiliario del magistrato, nominato in un procedimento civile con parte ammessa al patrocinio a carico dello Stato, potrà prevedere il pagamento a carico dell’Erario quando la spesa sia eseguita nell’interesse della parte stessa, così come previsto dall’articolo 131, comma 1, del citato d.P.R. n. 115 del 2002 (in forza del quale, come noto, “per effetto dell’ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito ed altre sono anticipate dall’erario”); conseguentemente, l’ufficio procederà a porre in essere gli adempimenti relativi alla liquidazione della spesa tramite l’ufficio spese pagate dall’Erario, con annotazione del relativo importo sul foglio delle notizie. Preme infine rammentare che rimane comunque in vigore la disposizione dell’art. 133 del testo unico, in forza del quale “Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”.

Da ciò consegue che il provvedimento che definisce il giudizio, tenuto conto del principio generale della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., dovrà individuare la parte a carico della quale dovranno essere poste le spese del giudizio che, ove diversa da quella ammessa al patrocinio a carico dello Stato, sarà tenuta ad effettuare il pagamento a favore dello Stato.

Tale norma, infatti, è volta a fornire lo Stato di un titolo valido attraverso il quale procedere al recupero delle spese processuali anticipate e prenotate e debito per conto della parte ammessa al beneficio del patrocinio pubblico, ricordando che, sulla base dell’attuale sistema normativo (non intaccato dalla pronuncia della Corte costituzionale oggetto di disamina), il recupero dovrà avvenire secondo i criteri fissati dall’articolo 134 del d.P.R. n. 115 del 2002, tenuto conto di quanto già indicato nella nota di questa Direzione generale prot. DAG n. 16318 dell’8 febbraio 2011.


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