Contributo unificato - Mutamento del rito ai sensi dell’art. 667 c.p.c. – Pagamento del contributo unificato per la successiva fase di giudizio – È dovuto

provvedimento 15 ottobre 2020

In materia locatizia l’opposizione svolta dall’intimato introduce, ai sensi dell’art. 667 c.p.c., un procedimento a cognizione piena, con un nuovo ed autonomo rapporto processuale rispetto alla fase sommaria, stante l’adozione, da parte del giudice, dei provvedimenti di rilascio o inerenti ai pagamenti incontestati, e la prosecuzione del giudizio, previa ordinanza di mutamento del rito ex art. 426 c.p.c.

Pertanto, per le domande svolte a seguito di mutamento del rito resta dovuto, da parte del proponente, un autonomo contributo unificato, commisurato al valore della domanda; tale contributo spetta per intero, secondo i criteri di cui all’articolo 13, comma 1, d.P.R. n. 115/2002, oltre ad un nuovo importo forfettario di cui all’articolo 30 del d.P.R. n. 115 del 2002.


Struttura di riferimento

Provvedimento 15 ottobre 2020 - Contributo unificato in caso di mutamento di rito ex art. 667 c.p.c.


Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione generale della giustizia civile
UFFICIO I - AFFARI CIVILI INTERNI

 

 

Al sig. Presidente della Corte di Appello di Napoli


Oggetto: quesito in materia di contributo unificato in caso di mutamento di rito ex art. 667 c.p.c.
Rif. prot. DAG n. 82829.E del 17.04.2019

Con nota n. prot. 7886 del 14 aprile 2019, codesta Corte di Appello ha sottoposto il quesito formulato dal Tribunale di Napoli in merito all’entità del contributo unificato in caso di mutamento del rito disposto ai sensi dell’art. 667 c.p.c.

Il Presidente e il Dirigente amministrativo del Tribunale partenopeo chiedono di sapere se in alcuni giudizi (segnatamente alcuni procedimenti speciali del Libro IV, Titolo I c.p.c.), che “nascono come sommari ma che, a seguito di mutamento di rito, assumono valenza e forma processuale a cognizione piena”, sia applicabile il dimezzamento del contributo unificato solo per l’atto introduttivo, non anche per chi introduca una domanda riconvenzionale o chiamata in causa, o che svolga intervento autonomo; in relazione a ciò, si prospetta come l’instaurazione del procedimento a cognizione piena determini la nascita di un nuovo e autonomo giudizio con conseguente ampliamento del thema decidendum, tale da far ricadere questi ultimi atti “nel disposto dell’art. 14, c.3 del TUSG, con pagamento per l’intero del contributo unificato”.

Tanto premesso, appare corretta a questo Ufficio la soluzione prospettata dal Tribunale, circa la percepibilità per intero del contributo, nei casi di domanda riconvenzionale, chiamata di terzo e intervento autonomo svolte nell’ambito dei procedimenti locatizi a seguito di mutamento di rito ex art. 667 c.p.c.


Innanzitutto va chiarito che la risposta fornita da questa Direzione (già Direzione generale della giustizia civile) con nota prot. 3847 del 23.2.2018, citata da codesta Corte di Appello - circa l’applicabilità del contributo ridotto anche in favore di chi proponga domanda riconvenzionale, chiamata di terzo o intervento autonomo in procedimenti che già beneficiano del dimezzamento – si riferisce all’ipotesi di domande svolte nell’ambito di procedimenti speciali (quali indicati, tassativamente, dall’articolo 13 comma 3 del d.P.R. n. 114/2002) che nascono ed esauriscono i propri effetti nell’ambito del medesimo processo, unitariamente inteso, e per le quali si applicherà dunque il beneficio del dimezzamento (vd. risposta al “quesito 2”, nella citata nota).

Tale non appare essere il caso qui in esame, afferente la (distinta) ipotesi dell’instaurazione di domande a seguito del mutamento di rito ex art. 667 c.p.c. e la debenza (o meno) del contributo e relativa misura. Né pertinente appare il richiamo della C.d.A. al punto “2” della circolare 28 giugno 2005 n. 1-7176/U/44, perché inerente l’ipotesi in cui il locatore, nell’intimare lo sfratto, chieda nello stesso atto (cfr. art. 658 c.p.c.) e dunque nella stessa fase processuale l’ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti.

Ai fini della corretta soluzione appare dunque dirimente l’inquadramento dell’iter procedurale attenzionato nel quesito.


Al riguardo, si osserva che in materia locatizia l’opposizione svolta dall’intimato implica – secondo la previsione dell’art. 667 c.p.c. – l’inizio di un procedimento a cognizione piena, stante l’adozione da parte del giudice dei provvedimenti di rilascio, o inerenti i pagamenti non contestati, e la disposta prosecuzione del giudizio, previa ordinanza di mutamento del rito ex art. 426 c.p.c. In linea coi più consolidati indirizzi sulla natura del procedimento di sfratto e sui rapporti fra le relative fasi, il rito sommario viene dunque definito e il procedimento che gli succede, per effetto delle contestazioni dell’intimato, integra un giudizio a cognizione piena, determinandosi così la cessazione dell’originario rapporto processuale, con l’insorgenza di uno nuovo (così da Cass. civ. 1734/92, conf. 3268/78, in termini Cass. civ. n. 282/81 secondo cui “l’opposizione all’intimazione di licenza per finita locazione determina, ai sensi dell’art. 667 c.p.c., la conclusione del procedimento sommario per convalida e l’instaurazione di un autonomo processo a cognizione ordinaria”). Anche nelle sue più recenti pronunce, la Suprema Corte ha rimarcato come l’opposizione dell’intimato ai sensi dell’art. 665 c.p.c., nel determinare la conclusione del procedimento a carattere sommario, inneschi un nuovo e autonomo procedimento a cognizione piena, “alla cui base vi è l’ordinaria domanda di accertamento e di condanna, e nel quale le parti possono esercitare tutte le facoltà connesse alle rispettive posizioni, ivi compresa per il locatore la possibilità di proporre una domanda nuova, cosicché la “prosecuzione” va intesa come chiusura del procedimento a cognizione sommaria ed apertura di un giudizio a cognizione piena” (così da Cass. civ. ord. n.7423 del 23 marzo 2017; in termini l’ord. n. 8116 del 23 aprile 2020, evidenziante come l’efficacia di “cosa giudicata sostanziale” dell’ordinanza di convalida dello sfratto per morosità su questioni concernenti la risoluzione del contratto e il possesso di fatto della cosa di fatto, non precluda, “nell’autonomia dei rispettivi e correlativi diritti, né al locatore  di instaurare separato giudizio per il pagamento dei canoni né al conduttore di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo del pagamento e di eccepire e contrastare .. la misura di questi”).


Alla stregua di tali principi, si ritiene che le domande spiegate a seguito del mutamento ex art. 667 c.p.c. non estendano i propri effetti al procedimento sommario (per il quale sia stato già versato il contributo unificato di cui all’articolo 13, comma 3, del d.P.R. n. 115/2002 e l’importo forfettario di cui all’articolo 30, stesso Testo Unico), inserendosi nell’ambito di un distinto ed ulteriore procedimento, con conseguente obbligo per il proponente di versare un autonomo contributo unificato (commisurato al valore della domanda svolta nel proprio atto) e per intero, secondo i criteri fissati dall’articolo 13, comma 1, del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, oltre ad un nuovo importo forfettario.

Ad ulteriore supporto si rileva, in una logica interpretativa di sistema, che sebbene il caso al vaglio possa accostarsi in via procedurale alla fattispecie dell’opposizione a decreto ingiuntivo, per quest’ultima categoria è stato il legislatore a sancire espressamente, a termini dell’art. 13 comma 3 c.p.c., il dimezzamento del contributo unificato anche per la fase della opposizione, laddove analoga disposizione non si rinviene nella materia dei procedimenti di sfratto per morosità o finita locazione. 

Né sfugge come il contributo unificato - introdotto dall’art. 9 del d.P.R. n. 115/2002, in via sostitutiva di altre imposte, tasse e diritti - abbia pacifica natura di tributo, per il quale dunque non è invocabile un criterio di interpretazione analogica con riguardo a fattispecie agevolative: la norma di esenzione totale o parziale da una debenza tributaria, quale deroga sostanziale alla regola, costituzionalmente rilevante, del concorso alle spese pubbliche di ciascuno in ragione della propria capacità contributiva, avendo natura speciale è di stretta applicazione e non trova spazio al di fuori delle ipotesi specificamente e tassativamente indicate dalla normativa di riferimento (arg. da Cass. Civ. n. 14179/2019, 32955/2018, 14583/2014).

Deve dunque concludersi che, a fortiori in presenza di una netta dicotomia delle fasi del procedimento e dell’attivazione di un nuovo e autonomo rapporto processuale, il beneficio del dimezzamento del contributo unificato non sia estensibile al caso de quo, in assenza di una conforme previsione di legge.

Cordialmente.

Roma, 15 ottobre 2020

Il direttore Generale
Giovanni Mimmo