Spese di giustizia - Deposito a mezzo pec di atti di impugnazione nel processo penale - debenza diritti di copia ex art. 164 comma 3 disp. att. c.p.c. – persiste nel regime di cui all’art. 24 d.l.137/2020 come mod. con l. di conv. 176/2020

provvedimento 9 marzo 2021

La possibilità - recata nel sistema processuale penale con la normativa emergenziale di cui all’art. 24 del d.l. 137/2020 s.m.i., commi da 6-bis a 6-decies - di depositare in via telematica l’atto di impugnazione quale documento informatico digitalmente sotto-scritto dal difensore, tramite invio a mezzo pec all’ufficio che ha emesso l’atto impugnato, lascia ferma l’esistenza del fascicolo cartaceo in cui la cancelleria provvede ad inserire copia analogica dell’atto di gravame ricevuto tramite pec, non incidendo sulle norme processuali del codice di rito e sulle relative norme di attuazione, segnatamente non derogando al disposto dell’art. 164, disp. att. c.p.c. (“Deposito delle copie dell’atto di impugnazione e formazione dei relativi fascicoli”) che prevede la forma-zione di un determinato numero di copie analogiche dell’atto di impugnazione da inserire nel fascicolo cartaceo.

Pertanto, anche nel caso di gravame inoltrato secondo le modalità di cui all’art. 24, d.l. 137/2020, resta dovuto il pagamento dei diritti di copia in caso di copie dell’atto di impugnazione formate dalla cancelleria dell’ufficio giudiziario.


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