Servizi di cancelleria - Conversione della pena pecuniaria inesigibile – Estinzione della pena per avvenuta espiazione Chiusura delle partite di credito – presupposti

provvedimento 22 febbraio 2021

In tema di adempimenti finalizzati alla chiusura delle partite di credito su pene pecuniarie convertite ed espiate, vi è la necessità che la cancelleria dell’ufficio di sorveglianza, in quanto competente a conoscere tutta la procedura di conversione, comunichi all’ufficio recupero crediti l’avvenuta espiazione della sanzione sostitutiva, affinché quest’ultimo possa procedere alla chiusura della partita di credito sospesa; a seguito di ciò, il medesimo ufficio recupero crediti, per il tramite di Equitalia Giustizia s.p.a., sarà in grado di comunicare al concessionario e alla competente Ragioneria provinciale dello Stato le sopravvenute cause di sospensione od estinzione della riscossione, anche ai fini del discarico automatico.


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