Diritti di copia e di certificazione - Formula esecutiva telematica – diritti di copia

provvedimento 10 gennaio 2023

Alla luce dell’attuale contesto normativo, e in disparte di ogni considerazione in merito a quanto previsto dal d.lgs. n.149 del 10 ottobre 2022 di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 (recante “Delega al Governo per l'efficienza del processo civile”) in tema di titolo esecutivo, fino al 28 febbraio 2023 gli uffici potranno continuare a rilasciare le copie esecutive delle sentenze e degli altri provvedimenti di cui all’art.475 c.p.c. con la modalità telematica prevista dall’articolo 23, comma 9-bis, del d.l. 137 del 2020. Fino al 28 febbraio 2023, per le copie esecutive rilasciate dall’ufficio giudiziario in modalità telematica non è dovuto il versamento dei diritti di copia previsti dal d.P.R. n. 115 del 2002.


Struttura di riferimento

Provvedimento 10 gennaio 2023 - Risposta a quesito posto sul canale Filo diretto dal Dirigente amministrativo del Tribunale di Udine – Formula esecutiva telematica – diritti di copia - Rif. prot. DAG n. 4414.E del 10.01.2023


Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile

 

Al sig. Dirigente amministrativo del Tribunale di Udine

e, p.c.,

al sig. Presidente della Corte di appello di Trieste
al sig. Presidente del Tribunale di Udine


Oggetto: risposta a quesito posto sul canale Filo diretto dal Dirigente amministrativo del Tribunale di Udine – formula esecutiva telematica – diritti di copia
Rif. prot. DAG n. 4414.E del 10.01.2023

Con mail Filodiretto acquisita al prot. DAG n. 4414.E del 10.01.2023, il Dirigente amministrativo del Tribunale di Udine ha formulato un quesito volto a conoscere se dal 1° gennaio 2023 l’ufficio giudiziario potrà continuare a rilasciare la formula esecutiva in modalità telematica, così come previsto dall’art.23, comma 9-bis del d.l. 137/2020, e in caso affermativo, se dovrà percepire i diritti di copia previsti dal d.P.R. 115/2002.

Il quesito richiama la circolare emanata da questa Direzione generale, n. prot. 24494.U del 4.02.2021, in materia di rilascio telematico della copia esecutiva, con la quale, a seguito del parere dell’Ufficio legislativo, veniva disposto che nell’arco temporale di vigenza dell'articolo 23, comma 9-bis, del d.l. 137 del 2020, gli uffici avrebbero dovuto rilasciare le copie esecutive con modalità telematica senza richiedere il versamento dei diritti di copia previsti dal d.P.R. n. 115 del 2002.


Come noto, l’articolo 23, comma 9-bis, del d.l. 137 del 2020 prevede che la copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria di cui all'art. 475 c.c. può essere rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico previa istanza, da depositare in modalità telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento.

La vigenza di tale disposizione, emanata durante il periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, è stata prorogata dapprima fino al 31.12.2022 (in virtù dell’art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15) e, da ultimo, fino al 28 febbraio 2023, in virtù del recentissimo decreto-legge n.198 del 29 dicembre 2022 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”.


In particolare l’art.8, comma 8, del d.l. testé citato dispone: “Anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui all'articolo 221, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 23, commi 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e 9-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, continuano ad applicarsi, rispettivamente, alle udienze e alle camere di consiglio da svolgere fino al 30 giugno 2023 e alle formule esecutive rilasciate fino al 28 febbraio 2023, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.”


Ne consegue che, alla luce dell’attuale contesto normativo, e in disparte di ogni considerazione in merito a quanto previsto dal d.lgs. n.149 del 10 ottobre 2022 di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 (recante “Delega al Governo per l'efficienza del processo civile”) in tema di titolo esecutivo, fino al 28 febbraio 2023 gli uffici potranno continuare a rilasciare le copie esecutive delle sentenze e degli altri provvedimenti di cui all’art.475 c.p.c. con la modalità telematica prevista dall’articolo 23, comma 9-bis, del d.l. 137 del 2020.

Per il versamento dei diritti di copia, questione connessa al rilascio della copia esecutiva telematica, continuerà dunque a trovare applicazione il principio enunciato dall’Ufficio legislativo e riportato nella citata circolare di questa Direzione generale (n. prot. DAG 24494.U del 4 febbraio 2021), secondo cui "sulla base delle disposizioni vigenti i diritti di copia non sono certamente dovuti per l'estrazione della copia esecutiva da parte del difensore (o di altro soggetto abilitato), mentre d'altro lato in difetto di una specifica norma impositiva appare complesso sostenere che l'attività di formazione della copia esecutiva telematica da parte del cancelliere (che logicamente e cronologicamente precede l'estrazione) sia soggetta a tributo".


Pertanto, fino al 28 febbraio 2023, per le copie esecutive rilasciate dall’ufficio giudiziario in modalità telematica non è dovuto il versamento dei diritti di copia previsti dal d.P.R. n. 115 del 2002.

Tenuto conto della novità della questione esaminata, si invita il Presidente della Corte di appello di Trieste, a cui la presente nota è indirizzata per conoscenza, ad assicurare idonea diffusione della presente tra gli uffici del distretto.

Cordialità.

Roma, 10 gennaio 2023

Il Direttore generale
Giovanni Mimmo