Servizi di cancelleria - Ordinanza di inammissibilità dell’appello - Adempimenti di cui all’art. 28 D.M. n.334/1989

provvedimento 30 novembre 2020

Stante la natura dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello quale provvedimento inidoneo a divenire esecutivo, ma che, una volta divenuto irrevocabile, fa divenire esecutiva la sentenza impugnata, nel caso in cui il giudice di appello abbia ordinato l’inammissibilità dell’impugnazione, spetta alla cancelleria del giudice di appello – dopo che il medesimo giudice abbia disposto l’esecuzione del provvedimento impugnato – trasmettere senza ritardo l’intero fascicolo processuale (comprensivo del sottofascicolo dell’esecuzione provvisoria) al giudice di primo grado, che deve trasmettere al P.M. presso il medesimo giudice l’estratto esecutivo della sentenza e il sotto-fascicolo dell’esecuzione provvisoria.