Contributo unificato - Procedimenti relativi all’integrazione scolastica, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 – Pagamento del contributo unificato – Non è dovuto

provvedimento 20 luglio 2018

I procedimenti promossi dinanzi al giudice civile relativi all’integrazione scolastica per la garanzia del sostegno agli alunni con handicap fisici o sensoriali, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esenti dal pagamento del contributo unificato; sono dovuti, per contro, l’importo forfettario di cui all’art. 30 del d.P.R. n. 115 del 2002 e i diritti di copia, disciplinati dal medesimo testo unico delle spese di giustizia.


Struttura di riferimento

Provvedimento 20 luglio 2018 - quesito in ordine al pagamento del contributo unificato nei ricorsi diretti ad ottenere l’assegnazione di insegnanti di sostegno agli alunni diversamente abili ex art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104


Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile

(ex Direzione generale della giustizia civile - Ufficio I – Affari civili interni)

Al sig. Presidente della Corte di appello di Palermo
(rif. nota prot. 9076 del 12.06.2018)


Quesiti in materia di spese di giustizia

Oggetto: quesito in ordine al pagamento del contributo unificato nei ricorsi diretti ad ottenere l’assegnazione di insegnanti di sostegno agli alunni diversamente abili ex art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Rif. prot. DAG n. 6337.E del 10.1.2018, n. 12956.U del 19.1.2018, n. 41203.E del 28.2.2018, nn. 56445.U e 56614.U del 19.3.208 e n. 119358.E del 12.6.2018.


Sintesi dei quesiti

Con nota del 10 gennaio c.a. l’Associazione nazionale Comitato l’autismo parla ha trasmesso a questa Direzione generale una segnalazione (pervenuta anche per il tramite della Segreteria del Ministro) in ordine al comportamento tenuto dal tribunale di Palermo per l’iscrizione a ruolo generale dei procedimenti relativi all’integrazione scolastica per la garanzia del sostegno agli alunni con handicap fisici o sensoriali, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. L’Associazione ha evidenziato che, nei procedimenti in esame, il tribunale di Palermo, diversamente da altri uffici giudiziari del territorio nazionale (tra i quali sono citati quelli di Termini Imerese, Trapani, Agrigento, Sciacca, Milano e Roma), richiede il pagamento del contributo unificato previsto dall’articolo 13 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002.

Questa Direzione generale ha così avviato presso il tribunale di Palermo una verifica circa il modus operandi adottato dall’ufficio nell’ambito dei procedimenti in questione. Con nota prot. n. 3675 del 21.5.2018, il tribunale di Palermo ha trasmesso le osservazioni del dirigente amministrativo, dalle quali emerge che l’ufficio giudiziario “si è determinato ad una applicazione stricto iure” dell’articolo 10, comma 1, ultima parte, del d.P.R. n. 115 del 2002, in cui si prevede l’esenzione dall’obbligo di pagamento del contributo unificato per “il processo in materia di integrazione scolastica, relativamente ai ricorsi amministrativi per la garanzia del sostegno agli alunni con handicap fisici o sensoriali, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”. L’ufficio giudiziario ha inoltre evidenziato che, sebbene una tale “interpretazione restrittiva determina una disparità di trattamento tra i ricorsi per l’integrazione scolastica devoluti alla giurisdizione amministrativa e i ricorsi proposti dinanzi al giudice ordinario”, è altrettanto vero che si tratta di “norme tributarie per le quali sussiste un divieto di interpretazione analogica”.

Sulla base di tali considerazioni è stato dunque chiesto a codesta Corte di appello di valutare l’opportunità di inoltrare il quesito a questa Direzione generale. Codesta Corte ha fatto proprie le citate valutazioni del dirigente amministrativo del tribunale di Palermo e ha sottoposto il quesito a questa Direzione generale, senza però verificare il comportamento tenuto sulla materia in esame dagli altri uffici del proprio distretto (come pure richiesto dalla circolare di questa Direzione generale prot. DAG n. 67455.U del 14 aprile 2016 in tema di formulazione dei quesiti).


Osservazioni

Come noto l’art. 17, comma 8-bis, d.l. 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ha ampliato la previsione di esenzione dall’obbligo di versamento del contributo unificato contenuta nel primo comma dell’articolo 10 del d.P.R. n. 115 del 2002, disponendo che anche “il processo in materia di integrazione scolastica, relativamente ai ricorsi amministrativi per la garanzia del sostegno agli alunni con handicap fisici o sensoriali, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”, sia esente da tale obbligo.

Tale previsione normativa si aggiunge a quella contenuta nel secondo comma del medesimo articolo 10 del citato testo unico sulle spese di giustizia, in forza del quale “Non è soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa”.

L’articolo 10 del d.P.R. n. 115 del 2002 è norma di carattere generale (collocata nel Titolo I, Parte seconda, del Testo unico sulle spese di giustizia, rubricato “contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario”), che elenca i procedimenti per i quali non è dovuto il versamento del contributo unificato. Nella sua attuale formulazione la norma contiene una esplicita previsione di esenzione per i procedimenti connessi alla tutela dei figli, nel caso di presentazione di ricorsi amministrativi volti alla garanzia del sostegno agli alunni con handicap fisici o sensoriali, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (comma 1, ultima parte), nonché una generica previsione di esenzione, riferita in particolare ai procedimenti di competenza del giudice civile, ivi compreso il giudice tutelare (comma 2).

Deve inoltre rammentarsi che l’art. 46 delle disposizioni di attuazione al codice civile prevede che “Tutti gli atti della procedura della tutela, compresi l’inventari, i conti annuali e il conto finale, sono esenti da tasse di bollo e di registro. Sono del pari esenti da tasse di bollo e di registro gli atti previsti nel titolo XI del libro I del codice”, come pure che il successivo art. 46-bis dispone che “Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti dal titolo XII del libro primo del codice non sono soggetti all’obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo unificato previsto dall’articolo 9 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115”.

Dalla lettura delle norme sopra richiamate appare evidente l’attenzione del legislatore per tutti i procedimenti ricollegabili alla tutela della prole, prevedendosi per essi una particolare forma di esenzione fiscale.

Per meglio definire l’ambito di applicazione delle norme sopra richiamate appare opportuno compiere anche una breve disamina delle vicende che hanno interessato il riparto di competenze tra il giudice civile e il giudice amministrativo con riguardo ai procedimenti volti alla garanzia del sostegno agli alunni con handicap fisici o sensoriali.

Secondo l’orientamento tradizionale (Cass. civ., sez. un., ordinanza n. 9954 del 2009 e Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 21 aprile 2010, n. 2231), “appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la domanda avente ad oggetto il servizio di sostegno scolastico ai minori portatori di handicap e l’eventuale domanda di risarcimento del danno alla persona derivante da un servizio insufficiente, in quanto tale servizio non costituisce l’oggetto di un contratto di utenza di diritto privato tra l’istituto scolastico, obbligato alla prestazione, e i genitori del minore, ma è previsto dalla legge e consegue direttamente al provvedimento di ammissione alla scuola dell’obbligo, nell’ambito del potere discrezionale della P.A.”.

In tempi recenti, però, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno preso le distanze da questo indirizzo: in particolare, con la sentenza n. 25011 del 2014, la Cassazione ha affermato che, “l’omissione o le insufficienze nell’apprestamento, da parte dell’amministrazione scolastica, di quella attività doverosa” (rappresentata dalla predisposizione di un piano educativo individualizzato, contenente l’indicazione delle ore di sostegno necessarie ai fini dell’educazione e dell’istruzione) “si risolvono in una sostanziale contrazione del diritto fondamentale del disabile all’attivazione, in suo favore, di un intervento corrispondente alle specifiche esigenze rilevate, condizione imprescindibile per realizzare il diritto ad avere pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico: l’una e le altre sono pertanto suscettibili di concretizzare, ove non accompagnate da una corrispondente contrazione dell’offerta formativa riservata agli altri alunni normodotati, una discriminazione indiretta, vietata dall’art. 2 della legge 67 del 2006, per tale intendendosi anche il comportamento omissivo dell’amministrazione pubblica preposta all’organizzazione del servizio scolastico che abbia l’effetto di mettere la bambina o il bambino con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto agli altri alunni”. Partendo quindi dalla considerazione che il comportamento omissivo della pubblica amministrazione configura una discriminazione indiretta per l’alunno disabile, la suprema Corte ha ritenuto che sia corretto individuare in tale ipotesi la competenza del giudice ordinario, considerato che “l’art. 3 della legge n. 67 del 2006, oltre ad attribuire, a fronte di un comportamento discriminatorio, un’azione a favore del disabile, prevede altresì la procedura per far valere la tutela giurisdizionale, facendo rinvio all’art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011, che chiaramente individua nel giudice ordinario quello competente ad occuparsi della repressione di comportamenti discriminatori”.

Risolti almeno in parte gli aspetti propriamente processuali relativi ai procedimenti in esame, restano da affrontare gli aspetti di tipo fiscale relativi al pagamento del contributo unificato nei giudizi instaurati dinanzi al giudice ordinario civile.

Come detto nelle premesse, l’articolo 10, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede una esenzione di carattere generale per i procedimenti “comunque relativi alla prole”.

Questa Direzione generale, con alcune circolari emanate nell’immediatezza dell’entrata in vigore del d.P.R. n. 115 del 2002, ha affrontato il tema relativo all’ambito di applicazione della disposizione normativa in esame. Nella circolare n. 5, emanata dal Dipartimento per gli affari di giustizia in data 31 luglio 2002, è stato precisato che “l’esenzione dal versamento del contributo riguarda tutti i procedimenti comunque relativi alla prole intesa come persone minori d’età indipendentemente dal diverso giudice competente”. Con successiva nota del 29 settembre 2003, questa Direzione generale ha poi precisato che “l’art 10, comma 2, T.U. prevede, in maniera espressa, l’esenzione dal pagamento del contributo unificato per i procedimenti civili aventi comunque ad oggetto la prole senza fare alcun riferimento all’anticipazione forfettaria ex art. 30 T.U”.

Dalla lettura dell’articolo 10, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve quindi ritenersi che i procedimenti relativi all’integrazione scolastica per la garanzia del sostegno agli alunni con handicap fisici o sensoriali, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 – siano essi di competenza del giudice civile o proposti dinanzi al giudice amministrativo – devono considerarsi esenti dall’obbligo di pagamento del contributo unificato.

D’altro canto la ripartizione di competenza delineata dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 25011 del 2014 sopra richiamata[1], non può determinare un discrimine di tipo fiscale a seconda dell’autorità giudiziaria chiamata a pronunciarsi sulla domanda di sostegno all’insegnamento per alunni portatori di handicap fisici o sensoriali.

Orbene, sulla base delle considerazioni svolte, tenuto conto delle norme richiamate e delle circolari emanate sull’argomento da questa Direzione generale, deve concludersi che i procedimenti promossi dinanzi al giudice civile relativi all’integrazione scolastica per la garanzia del sostegno agli alunni con handicap fisici o sensoriali, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, siano esenti dall’obbligo di pagamento del contributo unificato; sono dovuti, per contro, l’importo forfettario di cui all’art. 30 del d.P.R. n. 115 del 2002 e i diritti di copia disciplinati dal medesimo testo unico sulle spese di giustizia.


Risposta al quesito

Orbene, riassumendo, si può rispondere al quesito in esame come a seguire:


Quesito: se debba essere versato il contributo unificato per i procedimenti relativi all’integrazione scolastica per la garanzia del sostegno agli alunni con handicap fisici o sensoriali, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.


Risposta: i procedimenti promossi dinanzi al giudice civile relativi all’integrazione scolastica per la garanzia del sostegno agli alunni con handicap fisici o sensoriali, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esenti dal pagamento del contributo unificato; sono dovuti, per contro, l’importo forfettario di cui all’art. 30 del d.P.R. n. 115 del 2002 e i diritti di copia disciplinati dal medesimo testo unico sulle spese di giustizia.

Roma, 20 luglio 2018

Il Direttore generale
Michele Forziati

[1] È il caso di evidenziare che la pronuncia della Suprema Corte in esame ha incontrato diverse obiezioni soprattutto da parte della magistratura amministrativa, che non sembra avere condiviso la ripartizione di competenze tra giudice ordinario e giudice amministrativo profilata nella sentenza citata.