Spese di giustizia - Art. 560 c.p.c., come modificato dal decreto-legge n. 59 del 2016 – Comunicazione del custode/delegato alla vendita immobiliare - Pagamento

provvedimento 27 marzo 2018

Le notifiche eseguite dal custode delegato alla vendita seguono la disciplina prevista dalla circolare del 9 giugno 2003 per i notai e non possono considerarsi esenti, ma l’erario deve provvedere a corrispondere gli importi delle spese o dei servizi prestati dall’ufficiale giudiziario, avendo la parte già assolto il proprio onere con una devoluzione avvenuta in precedenza attraverso il pagamento dell’importo forfettizzato di cui all’art. 30 del Testo Unico sulle spese di giustizia (giova ricordare che la circolare 9 giugno 2003, n. I/7853/44, emanata da questa Direzione generale e citata nel quesito in esame, ha chiarito che “per le notifiche richieste dal notaio, nell’ambito delle operazioni di vendita immobiliare delegate dal magistrato ai sensi degli artt. 591 bis e ss. c.p.c. deve essere osservato lo stesso regime delle notificazioni e comunicazioni richieste dal giudice dell’esecuzione nelle medesime procedure”.