Contributo unificato - Procedure esecutive per consegna e rilascio concluse con deposito del verbale di rilascio da parte dell’ufficiale giudiziario – Pagamento del contributo unificato – È dovuto

provvedimento 11 aprile 2018

Il procedimento esecutivo per consegna o rilascio sconta sempre il pagamento del contributo unificato (conferma circolare DAG prot. n. 65934 del 2012).


Provvedimento 11 aprile 2018 - Quesito - Contributo unificato nelle procedure esecutive per consegna e rilascio concluse con deposito del verbale di rilascio da parte dell'ufficiale giudiziario. Rif. prot. DAG n. 45442 del 6.03.2018


Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile

 

Al sig. Presidente della corte di appello di Lecce
(rif. 2789 del 2.03.2018)

e, p.c., all’Associazione forense di Lecce


Oggetto: quesito - contributo unificato nelle procedure esecutive per consegna e rilascio concluse con deposito del verbale di rilascio da parte dell'ufficiale giudiziario
Rif. prot. DAG n. 45442 del 6.03.2018


Sintesi del quesito

Con nota n. prot. 2789 del 2.03.2018, codesta corte di appello ha trasmesso le osservazioni svolte dall’Associazione forense di Lecce che, richiamando la circolare emanata da questa Direzione generale n. prot. 65934 del 14 maggio 2012, ritiene necessario impartire istruzioni alle cancellerie giudiziarie affinché non sia percepito il contributo unificato nelle procedure esecutive per consegna o rilascio che si definiscono con la sola consegna del verbale, redatto dall’ufficiale giudiziario, presso la cancelleria del tribunale territorialmente competente.

Preliminarmente, si fa presente che non è prassi della Direzione Generale della Giustizia Civile rispondere a quesiti posti da avvocati o utenti ma che è compito di questa articolazione ministeriale fornire risposte alle segnalazioni che giungono dagli uffici giudiziari.

Tuttavia, tenuto conto che nella nota sopra richiamata si fa riferimento alle disposizioni impartite con circolare emanata da questa Direzione generale e ad una sua possibile errata applicazione da parte degli uffici giudiziari, si ritiene necessario fornire i chiarimenti che seguono.


Osservazioni

Con la richiamata circolare prot. n. 65934 del 2012 questa Direzione generale, nell’esaminare le conseguenze, in termini di contributo unificato, della modifica normativa introdotta con l’art. 37, comma 6, lettera c), del decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito in legge n. 111 del

15 luglio 2011 (norma con la quale è stata abrogata l’esenzione prevista dall’art. 10, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 in favore dei procedimenti per consegna e rilascio, ora ricompresi nella previsione dell’articolo 13, comma 2, del medesimo d.P.R.), ha avuto modo di sottolineare che “Nelle procedure per consegna o rilascio, disciplinate dagli articoli 605 e seguenti del c.p.c., l’attività giurisdizionale è circoscritta alle sole ipotesi in cui nel corso dell’esecuzione sorgano difficoltà che non ammettono dilazione e ciascuna parte può chiedere al giudice dell’esecuzione l’adozione di provvedimenti temporanei (art. 610 c.p.c.)”, e che, solitamente, tali procedure esauriscono la loro funzione con l’intervento dell’ufficiale giudiziario e la redazione del relativo verbale.

Come precisato nella richiamata circolare, il legislatore, abolendo l’esenzione inizialmente prevista dall’articolo 10, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, ha disposto che per i procedimenti di consegna o rilascio fosse comunque dovuto “il pagamento del contributo indipendentemente dall’esercizio di una funzione giurisdizionale da parte del giudice dell’esecuzione”, di conseguenza “la cancelleria, ricevuto il verbale redatto dall’ufficiale giudiziario, formi il fascicolo ed iscriva a ruolo la procedura. A partire da questo momento, tenuto conto, peraltro, della prassi in uso presso parte degli uffici giudiziari, la cancelleria potrà richiedere il pagamento volontario del contributo nei confronti di chi ha dato inizio alla procedura per consegna o rilascio. Qualora l’ufficio giudiziario non ottenga il pagamento volontario del contributo unificato si procederà al recupero secondo la procedura ordinaria prevista dal Testo Unico sulle Spese di Giustizia”.

Ciò posto, poiché la procedura esecutiva per consegna e rilascio ha inizio, come noto, “con la notifica dell’avviso con il quale l’ufficiale giudiziario comunica, almeno dieci giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l’immobile, il giorno e l’ora in cui procederà” (art. 608, comma 1, c.p.c.), l’onere del versamento del contributo unificato non può che ricadere su colui che ha dato inizio alla procedura (“parte istante”), anche in considerazione del principio fissato dall’art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, in base al quale “ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede...”.

E’ inoltre opportuno evidenziare che l’articolo 611 c.p.c. dispone che “Nel processo verbale l'ufficiale giudiziario specifica tutte le spese anticipate dalla parte istante.
La liquidazione delle spese è fatta dal giudice dell'esecuzione con decreto a norma degli articoli 91 e seguenti che costituisce titolo esecutivo”, di conseguenza, l’intervento del giudice dell’esecuzione è previsto anche nelle ipotesi in cui la procedura esecutiva per consegna o rilascio si svolga senza contestazioni (art.610 c.p.c)

Infine si rammenta che l’articolo 14, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, individua solo la parte tenuta al versamento del contributo unificato mentre la debenza del pagamento si rinviene negli articoli 8, 9, 10 e 13 del citato Testo unico.

Sulla base delle considerazioni svolte deve ribadirsi l’interpretazione fornita da questa Direzione generale con la circolare n. 65934 del 2012 in ordine al pagamento del contributo unificato nelle procedure esecutive per consegna o rilascio.


Risposta al quesito

Orbene, riassumendo, si può rispondere al quesito in esame come a seguire:


Quesito 1: se sia sempre dovuto il versamento del contributo unificato nelle procedure esecutive per consegna o rilascio;


Risposta: il procedimento esecutivo per consegna o rilascio sconta sempre il pagamento del contributo unificato.

Roma, 11 aprile 2018

Il Direttore generale
Michele Forziati