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Dipartimento per gli affari di giustizia

Il Direttore generale

 

Visto il decreto datato 25 maggio 2026, con il quale è stato riconosciuto il titolo professionale conseguito in Polonia da Natalia Malgorzata Michalak, nata a Pleszew (Polonia) il 28 marzo 1981, cittadina italiana, quale titolo abilitante per l’iscrizione in Italia nell’albo dei giornalisti, elenco dei giornalisti professionisti, e dell’esercizio in Italia della relativa professione;


rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, nel terzultimo capoverso del dispositivo è stato indicato il settore “industriale” invece che “civile-ambientale”;


vista l’istanza dell’interessata, pervenuta in data 26 maggio 2026,


decreta


il decreto datato 25 maggio 2026, con il quale è stato riconosciuto il titolo professionale conseguito in Polonia da Natalia Malgorzata Michalak, nata a Pleszew (Polonia) il 28 marzo 1981, cittadina italiana, quale titolo abilitante per l’iscrizione in Italia nell’albo dei giornalisti, elenco dei giornalisti professionisti, è modificato come segue: nel quartultimo capoverso del dispositivo la durata del tirocinio erroneamente indicata “di 6 (sei) mesi” viene sostituito dalla corretta durata “di 18 (diciotto) mesi”.


Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 25 maggio 2026.


Roma, 28 maggio 2026                                                                    


Il Direttore generale
Sabrina Mostarda

 


Il Direttore generale
 

visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;


visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;


visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e successive integrazioni, contenente “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”;


visto il decreto ministeriale 17 novembre 2006, n. 304, che adotta il regolamento in materia di misure compensative per l’esercizio della professione di giornalista;


vista l’istanza di Natalia Malgorzata Michalak, nata a Pleszew (Polonia) il 28 marzo 1981, cittadina italiana, diretta a ottenere, ai sensi dell’art. 16 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il riconoscimento del titolo professionale conseguito in Polonia, ai fini dell’iscrizione nell’albo dei giornalisti, elenco dei giornalisti professionisti, e dell’esercizio in Italia della relativa professione;


considerato che l’interessata ha conseguito il diploma di laurea in  filologii polska – specialnosci komunicacja multimedialna  (filologia polacca – specializzazione in comunicazione multimediale) -  presso la  Universytet Im. Adama Mickiewicza di Poznam (Polonia) in data 28 giugno 2002, a compimento di un percorso di studi di 3 anni;


considerato altresì che l’istante ha conseguito il diploma di magister filologii polskiej w zakresie specjalnosci dziennikarskiej (filologia polacca con specializzazione giornalismo) presso l’ Universytet Im. Adama Mickiewicza di Poznam (Polonia) in data 30 giugno 2006, a compimento di un percorso di studi di 2 anni, che le ha conferito il titolo professionale di Magistra;


vista l’esperienza professionale prodotta;


visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, pervenuto con nota prot. DAG n. 105586.E del 20 maggio 2026;


considerato che, date le differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l’esercizio della professione di giornalista professionista e quella di cui è in possesso l’istante, risulta opportuno richiedere una misura compensativa;


visto l’art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, sopra citato,
 

decreta
 

al Natalia Malgorzata Michalak, nata a Pleszew (Polonia) il 28 marzo 1981, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale conseguito in Polonia, ai fini dell’iscrizione nell’albo dei giornalisti, elenco dei giornalisti professionisti, e dell’esercizio in Italia della relativa professione.


Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale, da svolgersi in lingua italiana sulle seguenti materie:
 

  1. Diritti, doveri, etica e deontologia dell’informazione
     
  2. Elementi di storia del giornalismo e della comunicazione di massa
     
  3. Elementi di storia moderna e contemporanea
     
  4. Elementi di sociologia e psicologia dell’opinione pubblica
     
  5. Norme giuridiche attinenti all’informazione: elementi di diritto pubblico; norme civili, penali e amministrative concernenti la stampa; ordinamento giuridico della professione di giornalista
     

In particolare, la prova scritta consisterà nella redazione di un articolo su argomenti di attualità scelti dal candidato tra quelli in numero non inferiore a sei (interno, esteri, economia-sindacato, cronaca, sport, cultura-spettacolo) proposti dalla Commissione, nonché sulla base dell’eventuale documentazione dalla stessa candidata fornita.


L’esame orale consiste nella discussione di brevi questioni vertenti sulle materie sopra indicate.


In alternativa, il riconoscimento è subordinato a un tirocinio di adattamento ex art. 7 del DM 304/2006 di 18 mesi.


Nel caso di scelta della prova attitudinale, il candidato dovrà presentare domanda al Consiglio nazionale, allegando il presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all’interessato, al recapito da questa indicato nella domanda.


La commissione rilascia all’interessato certificazione dell’avvenuto superamento dell’esame, al fine dell’iscrizione nell’albo dei giornalisti, elenco dei giornalisti professionisti.


Il tirocinio di adattamento, diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali sulle materie sopra riportate, ove oggetto di scelta del richiedente avrà la durata di 6 (sei) mesi e verterà sulle medesime materie della prova attitudinale.


Il richiedente presenterà domanda al Consiglio nazionale allegando il presente decreto, nonché attestazione di disponibilità del direttore dell’organo di informazione presso il quale si svolge il tirocinio. Il Consiglio nazionale vigilerà sull’effettivo svolgimento del tirocinio.


Esso consiste nello svolgimento di attività giornalistica continuativa e retribuita per uno o più organi di informazione, nazionali o locali, regolarmente registrati.


Il direttore o i direttori degli organi di informazione, a conclusione del tirocinio di adattamento, predispone una relazione motivata contenente la valutazione, favorevole o sfavorevole, dell'attività complessivamente svolta e ne rilascia copia all'interessato.


Roma, 25 maggio  2026

Il Direttore generale
Sabrina Mostarda