Decreti di riconoscimento titoli professionali conseguiti all'estero

aggiornamento: 26 marzo 2024


Al Ministero della giustizia compete il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all’estero per alcune professioni su cui esercita anche la vigilanza. I titoli possono essere stati conseguiti in ambito comunitario ed extra-comunitario da cittadini sia italiani che stranieri. Il decreto di riconoscimento del titolo consente, previo superamento di eventuali misure compensative, consistenti in un tirocinio di adattamento o in una prova attitudinale, di svolgere la relativa professione in Italia.
Per ottenere il riconoscimento di un titolo conseguito nell'ambito dell'Unione europea ai fini dell'esercizio di una professione in Italia, è necessario presentare domanda secondo il procedimento previsto dal d.lgs.n. 206/2007, che attua la direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. In attuazione del d.p.r. n. 394/1999 "Regolamento di attuazione del Testo Unico sull'immigrazione adottato con d.lgs. n. 286/1998", la normativa indicata viene applicata anche ai cittadini stranieri che ne facciano richiesta, in relazione a titoli conseguiti in ambito comunitario oppure in un Paese non appartenente all'Unione europea.
Sulla base di quanto disposto dall'articolo 32, comma 1, l. n. 69/2009, l'obbligo di pubblicità relativo ai decreti di riconoscimento dei titoli professionali di competenza del Ministero della giustizia conseguiti in un altro Paese è assolto con la pubblicazione web che sostituisce la pubblicazione dei decreti in Gazzetta Ufficiale. I decreti restano in linea 90 giorni.

 

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