Incentivi fiscali alle misure di degiurisdizionalizzazione

aggiornamento: 10 gennaio 2023

L'Agenzia delle Entrate con Risoluzione del 20 maggio 2016 ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d’imposta relativo agli incentivi fiscali alla degiurisdizionalizzazione, ai sensi dell’articolo 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132. 

RISOLUZIONE N. 40

 

Il decreto interministeriale 30 marzo 2017, (pubblicato nella GU - Serie Generale 1 aprile 2017 e registrato dalla Corte dei conti in data 31 marzo 2017), modifica il decreto interministeriale del 23 dicembre 2015, attuativo dell'articolo 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2015, n. 132.

Con il decreto 30 marzo 2017 sono aggiornate le previsioni in merito alle modalità di presentazione della richiesta di credito di imposta, in considerazione della stabilizzazione degli incentivi in esame disposta dall’articolo 1, comma 618, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

L’art. 21-bis del d.l. n. 83/2015 prevede che possono presentare domanda per il riconoscimento di credito d’imposta, commisurato al compenso e sino alla concorrenza di 250 euro, le parti che hanno corrisposto, nell'anno precedente la presentazione della domanda, ai sensi del d.l. n.132/2014, un compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita (Capo II del d.l. 132/2014) concluso con successo o di arbitrato concluso con lodo.

Le domande possono essere presentate dal 10 gennaio al 10 febbraio di ogni anno.

La procedura degli incentivi fiscali prevede l’accesso con l’identità digitale

La presentazione delle DOMANDE avviene ONLINE