Testo della Convenzione

Consiglio d’Europa
Serie dei trattati europei – n. 125

 

CONVENZIONE EUROPEA PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA


Strasburgo, 13.XI.1987


 
Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari della presente Convenzione,

Considerato che lo scopo del Consiglio d’Europa è realizzare una più stretta unione fra i suoi membri;

Riconoscendo che l’essere umano ha un dovere morale di rispettare tutte le creature viventi e consapevoli dei legami particolari esistenti fra l’essere umano e gli animali da compagnia;

Considerata l’importanza degli animali da compagnia per il loro contributo alla qualità della vita e quindi del loro valore per la società;

Considerate le difficoltà derivanti dalla grande varietà degli animali tenuti dagli esseri umani;

Considerati i rischi insiti nella sovrappopolazione animale per l’igiene, la salute e la sicurezza dell’essere umano e degli altri animali;

Considerato che la detenzione di esemplari di fauna selvatica come animali da compagnia non dovrebbe essere incoraggiato;

Coscienti delle diverse condizioni che regolamentano l’acquisizione, la detenzione, l’allevamento a titolo commerciale e non, la cessione e il commercio di animali da compagnia;

Consapevoli del fatto che le condizioni di detenzione degli animali da compagnia non consentono sempre di promuovere la loro salute e il loro benessere;

Constatando che gli atteggiamenti nei confronti degli animali da compagnia variano considerevolmente, in ragione talvolta dell’assenza di conoscenze o di coscienza;

Considerato che un atteggiamento e una pratica fondamentale comuni che si traducano in un comportamento responsabile da parte dei proprietari di animali da compagnia  sono non solo un obiettivo desiderabile ma anche realista,

Convengono quanto segue:


Capitolo I – Disposizioni generali

Articolo 1 – Definizioni

  1. Per animale da compagnia si intende ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall’uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e come compagnia.
  2. Per commercio di animali da compagnia si intende l’insieme delle transazioni effettuate in maniera regolare per quantitativi significativi ed a fini di lucro, che comportano il trasferimento di proprietà di tali animali.
  3. Per allevamento e custodia di animali da compagnia a fini commerciali si intendono l’allevamento e la custodia praticati principalmente a fini di lucro per quantitativi significativi.
  4. Per rifugio per animali si intende una struttura a fini non di lucro nella quale gli animali da compagnia possono essere tenuti in congruo numero. Qualora la legislazione nazionale e/o le norme amministrative lo consentano, tale istituto può accogliere animali randagi.
  5. Per animale randagio si intende ogni animale da compagnia senza alloggio domestico o che si trova all’esterno dei limiti dell’alloggio del suo proprietario o custode e che non è sotto il controllo o la diretta sorveglianza di alcun proprietario o custode.
  6. Per autorità competente si intende l’autorità designata dallo Stato membro.


Articolo 2 - Settore di applicazione e attuazione

  1. Ciascuna Parte si impegna ad adottare i necessari provvedimenti per dare effetto alle disposizioni della presente Convenzione per quanto riguarda:
    1. gli animali da compagnia tenuti da una persona fisica o giuridica in ogni alloggio domestico, in ogni esercizio commerciale, l’allevamento e la custodia a fini commerciali di tali animali, nonché in ogni rifugio per animali;
    2. se del caso, gli animali randagi.
  2. Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica l’attuazione di altri strumenti per la protezione degli animali o per la preservazione delle specie selvatiche in pericolo.
  3. Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica la facoltà delle Parti di adottare norme più rigorose al fine di assicurare la protezione degli animali da compagnia o l’applicazione delle seguenti disposizioni a categorie di animali che non sono espressamente citate nel presente strumento.


Capitolo II – Principi per la detenzione degli animali da compagnia

Articolo 3 - Principi fondamentali per il benessere degli animali

  1. E’ proibito causare inutilmente dolori, sofferenze o afflizioni ad un animale da compagnia.
  2. E’ proibito abbandonare un animale da compagnia.


Articolo 4 – Mantenimento

  1. Ogni persona che tenga un animale da compagnia o che abbia accettato di occuparsene sarà responsabile della sua salute e del suo benessere.
  2. Ogni persona che tenga un animale da compagnia o se ne occupi, deve procurargli una sistemazione e fornirgli cure ed attenzione che tengano conto dei suoi bisogni etologici secondo la sua specie e la sua razza ed in particolare:
    1. mettergli a disposizione, in quantità sufficiente, il cibo e l’acqua di cui ha bisogno;
    2. procurargli adeguate possibilità di esercizio;
    3. adottare tutte le ragionevoli misure per impedirgli di fuggire.
  3. Un animale non deve essere tenuto come animale da compagnia se:
    1. le condizioni di cui al paragrafo 2 di cui sopra non sono soddisfatte, oppure
    2. benché tali condizioni siano soddisfatte, l’animale non può adattarsi alla cattività.


Articolo 5 - Riproduzione

Qualsiasi persona la quale selezioni un animale da compagnia per riproduzione, deve tenere conto delle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali che possano mettere a repentaglio la salute ed il benessere della progenitura o dell’animale femmina.


Articolo 6 - Limiti di età per l’acquisizione

Nessun animale da compagnia deve essere venduto ai minori di 16 anni senza il consenso esplicito dei suoi genitori o delle altre persone che esercitano la responsabilità parentale.


Articolo 7 - Addestramento

Nessun animale da compagnia deve essere addestrato con metodi che possano pregiudicare la sua salute ed il suo benessere, in particolare costringendo l’animale ad oltrepassare le sue capacità o forza naturale, o utilizzando mezzi artificiali che causano ferite o dolori, sofferenze ed afflizioni inutili.


Articolo 8 - Commercio, allevamento e custodia a fini commerciali, rifugi per animali

  1. Qualsiasi persona la quale, al momento dell’entrata in vigore della Convenzione, eserciti il commercio o l’allevamento o la custodia di animali da compagnia a fini commerciali, o gestisca un rifugio per animali deve dichiararlo all’autorità competente entro un termine adeguato che sarà stabilito da ciascuna Parte.
    Qualsiasi persona la quale intenda esercitare una delle predette attività deve farne dichiarazione all’Autorità competente.
  2. Questa dichiarazione deve indicare:
    1. le specie di animali da compagnia che sono o saranno oggetto;
    2. la persona responsabile e le sue nozioni in materia;
    3. una descrizione dei locali ed attrezzature che sono o saranno utilizzati.
  3. Le suddette attività possono essere esercitate solamente se:
    1. la persona responsabile è in possesso delle nozioni e della capacità necessarie all’esercizio di tale attività, sia in conseguenza di una formazione professionale, sia di un’esperienza sufficiente per quanto riguarda gli animali da compagnia;
    2. i locali e le attrezzature utilizzate per l’attività soddisfano ai requisiti di cui all’articolo 4.
  4. L’Autorità competente stabilisce, in base alla dichiarazione effettuata in conformità con le disposizioni del paragrafo 1, se le condizioni di cui al paragrafo 3 sono soddisfatte o meno. Qualora non fossero sufficientemente soddisfatte, l’Autorità competente raccomanderà provvedimenti e vieterà l’inizio o il proseguimento dell’attività se ciò è necessario ai fini della protezione degli animali.
  5. L’Autorità competente deve, in conformità con la legislazione nazionale, controllare se le summenzionate condizioni sono soddisfatte o meno.


Articolo 9 - Pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni e manifestazioni analoghe

  1. Gli animali da compagnia non possono essere utilizzati per pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni o manifestazione analoghe a meno che:
    1. l’organizzatore non abbia provveduto a creare le condizioni necessarie per un trattamento di tali animali che sia in conformità con i requisiti dell’articolo 4 paragrafo 2 e che
    2. la loro salute ed il loro benessere non siano messi a repentaglio.
  2. Nessuna sostanza deve essere somministrata ad un animale da compagnia, nessun trattamento deve essergli applicato, né alcun procedimento utilizzato per elevare o diminuire il livello naturale delle sue prestazioni:
    1. nel corso di competizioni o
    2. in qualsiasi altro momento, qualora ciò possa mettere a repentaglio la salute ed il benessere dell’animale.


Articolo 10 - Interventi chirurgici

  1. Gli interventi chirurgici destinati a modificare l’aspetto di un animale da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non terapeutici debbono essere vietati, in particolare:
    1. il taglio della coda;
    2. il taglio delle orecchie;
    3. la recisione delle corde vocali;
    4. l’esportazione delle unghie e dei denti.
  2. Saranno autorizzate eccezioni a tale divieto solamente:
    1. se un veterinario considera un intervento non terapeutico necessario sia per ragioni di medicina veterinaria, sia nell’interesse di un singolo animale;
    2. per impedire la riproduzione.
    1. gli interventi nel corso dei quali l’animale proverà o sarà suscettibile di provare significativi dolori debbono essere effettuati solamente in anestesia e da un veterinario o sotto il suo controllo;
    2. gli interventi che non richiedono anestesia possono essere praticati da una persona competente in conformità con la legislazione nazionale.


Articolo 11 – Soppressione

  1. Solo un veterinario o altra persona competente può procedere alla soppressione di un animale da compagnia,  tranne che in casi di urgenza per porre fine alle sofferenze di un animale e qualora non si possa ottenere rapidamente l’intervento di un veterinario o di altra persona competente, o in ogni altro caso di emergenza contemplato dalla legislazione nazionale. Ogni soppressione deve essere effettuata con il minimo di sofferenze fisiche e morali in considerazione delle circostanze. Il metodo prescelto, tranne che in casi di urgenza, deve:
    1. sia indurre una perdita di coscienza immediata  e successivamente la morte;
    2. sia iniziare con la somministrazione di un’anestesia generale profonda seguita da un procedimento che arrechi la morte in maniera certa.
      La persona responsabile dell’uccisione deve accertarsi della morte dell’animale prima di eliminarne il corpo.
  2. Debbono essere vietati i seguenti metodi di soppressione:
    1. l’annegamento ed altri sistemi di asfissia, se non producono gli effetti di cui al paragrafo 1, comma b;
    2. l’utilizzazione di qualsiasi veleno o droga di cui non sia possibile controllare il dosaggio e l’applicazione in modo da ottenere gli effetti di cui al paragrafo 1;
    3. l’elettrocuzione a meno che non sia preceduta da un’immediata perdita di coscienza.


Capitolo III – Misure complementari riguardanti gli animali randagi

Articolo 12 - Riduzione del numero di animali randagi

Quando una Parte ritiene che il numero di animali randagi rappresenta un problema per detta Parte, essa deve adottare i provvedimenti legislativi e/o amministrativi necessari a ridurre tale numero mediante metodi che non causino dolori, sofferenze o afflizioni che potrebbero essere evitate.

  1. Tali misure debbono comportare che:
    1. se questi animali debbono essere catturati, ciò sia fatto con il minimo di sofferenze fisiche e morali in relazione alla natura dell’animale;
    2. nel caso che gli animali catturati siano tenuti o soppressi, ciò sia fatto in conformità con i principi stabiliti dalla presente Convenzione.
  2. Le Parti si impegnano a prevedere:
    1. l’identificazione permanente di cani e gatti con mezzi adeguati che causino solo dolori, sofferenze o afflizioni di poco conto o passeggere, come il tatuaggio abbinato alla registrazione del numero e dei nominativi ed indirizzi dei proprietari;
    2. di ridurre la riproduzione non pianificata dei cani e dei gatti promuovendo la loro sterilizzazione;
    3. di incoraggiare le persone che rinvengono un cane o un gatto randagio, a segnalarlo all’Autorità competente.


Articolo 13 - Eccezioni per quanto concerne la cattura, il mantenimento e l’uccisione

Eccezioni ai principi stabiliti nella presente Convenzione relative alla cattura, al mantenimento ed all’uccisione degli animali randagi saranno accolte solo se sono inevitabili nell’ambito dei programmi governativi di controllo delle malattie.


Capitolo IV – Informazione ed educazione

Articolo 14 - Programmi di informazione e di educazione

Le Parti si impegnano a promuovere lo sviluppo di programmi d’informazione e di educazione al fine di promuovere tra le organizzazioni e gli individui interessati al mantenimento, all’allevamento, all’addestramento, al commercio ed alla custodia di animali da compagnia, la consapevolezza e la conoscenza delle disposizioni e dei principi della presente Convenzione. In tali programmi dovrà in particolar modo essere richiamata l’attenzione sui seguenti punti:

  1. l’addestramento di animali da compagnia a fini commerciali o di competizione, da effettuarsi da parte di persone con conoscenze e competenze specifiche;
  2. la necessità di scoraggiare:
    1. il dono di animali da compagnia a minori di 16 anni senza l’espresso consenso dei loro genitori o di altre persone che esercitano la responsabilità parentale;
    2. il dono di animali da compagnia come premio, ricompensa, o omaggio;
    3. la procreazione non pianificata di animali da compagnia;
  3. le possibili conseguenze negative per la salute ed il benessere degli animali selvatici, del loro acquisto o inserimento come animali da compagnia;
  4. i rischi derivanti dall’acquisto irresponsabile di animali da compagnia che porta ad un aumento del numero degli animali non voluti ed abbandonati.


Capitolo V – Consultazioni multilaterali

Articolo 15 - Consultazioni multilaterali

  1. Le Parti procedono, entro un termine di cinque anni dall’entrata in vigore della Convenzione e successivamente ogni cinque anni, ed in ogni caso tutte le volte che una maggioranza dei rappresentanti delle Parti ne faccia richiesta, a consultazioni multilaterali in seno al Consiglio d’Europa al fine di esaminare l’attuazione della Convenzione nonché l’opportunità di una revisione o estensione di alcune sue disposizioni. Tali consultazioni si svolgeranno nel corso di riunioni convocate dal Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
  2. Ogni Parte ha diritto di nominare un rappresentante che partecipi a tali consultazioni. Ogni Stato membro del Consiglio d’Europa che non è Parte alla Convenzione ha diritto a farsi rappresentare a tali consultazioni da un osservatore.
  3. Dopo ogni consultazione, le Parti sottopongono al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa un rapporto sulla consultazione ed il funzionamento della Convenzione, includendovi, se lo ritengono necessario, proposte volte ad emendare gli articoli da 15 a 23 della Convenzione.
  4. Fatte salve le disposizioni della presente Convenzione, le Parti stabiliscono il regolamento interno delle consultazioni.


Capitolo VI - Emendamenti

Articolo 16 - Emendamenti

  1. Ogni emendamento agli articoli da 1 a 14, proposto da una Parte o dal Comitato di Ministri, sarà comunicato al Segretario Generale del Consiglio d’Europa che provvederà a trasmetterlo agli Stati membri del Consiglio d’Europa, ad ogni Parte, e ad ogni Stato invitato ad aderire alla Convenzione in conformità con le disposizioni dell’articolo 19.
  2. Ogni emendamento proposto in conformità con le disposizioni del paragrafo precedente, è esaminato, almeno due mesi dopo la data della sua comunicazione da parte del Segretario Generale, nel corso di una consultazione multilaterale nella quale l’emendamento può essere approvato da una maggioranza di due terzi delle Parti. Il testo approvato è comunicato alle Parti.
  3. Ogni emendamento entra in vigore alla scadenza di un periodo di dodici mesi dopo la sua approvazione in occasione di una consultazione multilaterale, a meno che una delle Parti non abbia notificato obiezioni.


Capitolo VII – Disposizioni finali

Articolo 17 - Firma, ratifica, accettazione, approvazione

La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa. Essa sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.


Articolo 18 – Entrata in vigore

  1. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue il termine di un periodo di sei mesi dopo la data in cui quattro Stati membri del Consiglio d’Europa avranno espresso il loro assenso ad aderire alla Convenzione conformemente alle disposizioni dell’articolo 17.
  2. Per ogni Stato membro che esprimerà il suo assenso successivamente, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue il termine di un periodo di sei mesi dalla data di deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.


Articolo 19 – Adesione di Stati non membri

  1. Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa potrà invitare ogni Stato non membro del Consiglio d’Europa ad aderire alla presente Convenzione, con decisone adottata con la maggioranza prevista dall’articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d’Europa e all’unanimità dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi diritti di partecipare al Comitato dei Ministri.
  2. Per ogni stato aderente la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue il termine di un periodo di sei mesi dalla data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.


Articolo 20 - Clausola territoriale

  1. Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, indicare quel o quei territori ai quali la presente Convenzione sarò applicata.
  2. Ogni Parte può, in ogni momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale, estendere l’applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore in tale territorio il primo giorno del mese che segue il termine di un periodo di sei mesi dopo la data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale.
  3. Ogni dichiarazione fatta in base ai due commi precedenti potrà essere ritirata, per quanto riguarda ogni territorio indicato in tale dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese che segue il termine di un periodo di sei mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.


Articolo 21 - Riserve

  1. Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, dichiarare di apporre una o più riserve riguardo l’articolo 6 o l’alinea a del paragrafo 1 dell’articolo 10. Non può essere espressa nessun altra riserva.
  2. Ogni Parte che abbia espresso una riserva in base al precedente paragrafo la può ritirare, in tutto o in parte, indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d’Europa. Il ritiro sarà effettivo alla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.
  3. La Parte che ha espresso una riserva riguardo una disposizione della presente convenzione non può richiedere l’applicazione della disposizione in questione da parte di un’altra Parte; essa può tuttavia, se la riserva è parziale o condizionata, richiedere l’applicazione della disposizione nella misura in cui essa stessa l’ha accettata.


Articolo 22 – Denuncia

  1. Ogni parte può, in ogni momento, denunciare la presente Convenzione indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
  2. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese che segue il termine di un periodo si sei mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.


Articolo 23 – Notifiche

Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e ad ogni Stato che abbia aderito alla presente Convenzione o che sia stato invitato a farlo:

  1. ogni firma;
  2. il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
  3. ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformità agli articoli 18, 19, 20;
  4. ogni altro atto, notifica o comunicazione riguardante la presente Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Strasburgo, il 13 novembre 1987, nella lingua francese e inglese, i cui due testi fanno parimente fede, in un solo esemplare, depositato presso gli archivi del Consiglio d’Europa.
Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa consegnerà copie certificate conformi a tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa e ad ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione.