XVIII LEG - ddl - Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 - Tutela della salute e misure di sostegno economico connesse all'emergenza COVID

aggiornamento: 18 gennaio 2021

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 27 ottobre 2020

Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 - Tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

 

Relazione illustrativa

Indice

 

Art. 1
 
1. È convertito in legge il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
 
 
 
Relazione illustrativa

 

 
TITOLO I – SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA
 
Articolo 1 – (Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive)
 
La disposizione normativa introduce il riconoscimento di un contributo a fondo perduto ai soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività prevalente nell'ambito dei settori economici che sono oggetto delle limitazioni previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati nel mese di ottobre 2020 al fine di contenere la diffusione dei contagi da COVID-19, esponenzialmente cresciuti nel corso di questi ultimi mesi.
Tali settori economici sono puntualmente individuati da codici ATECO riportati in una tabella allegata al decreto (allegato 1).
Al fine di rendere quanto più rapida possibile la corresponsione del contributo, la norma stabilisce che la somma venga accreditata direttamente sul conto corrente bancario o postale dei soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 25 del decreto-legge « Rilancio » (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), parametrando la somma da corrispondere ad una percentuale della somma già corrisposta in precedenza, il cui valore era stato determinato sulla base del calo di fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019.
 
Il contributo di cui all'articolo in esame spetta, inoltre, anche in assenza dei requisiti di fatturato sopra descritti, ai soggetti riportati nell'allegato 1 che abbiano attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.
 
La norma, inoltre, prevede il riconoscimento del contributo anche ai soggetti che non erano riusciti a presentare l'istanza ai sensi dell'articolo 25 del predetto decreto « Rilancio », nel corso dei sessanta giorni individuati dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020. Al riguardo, l'Agenzia delle entrate riaprirà la procedura web per consentire solo a tali soggetti di presentare la predetta istanza e, successivamente, calcolare la quota di contributo spettante sulla base dello stesso parametro utilizzato per i soggetti che avevano già ricevuto il precedente contributo.
 
In ogni caso, l'ammontare del contributo non può superare la somma di euro 150.000.
La norma, pertanto, contempla nella platea dei soggetti a cui spetta il nuovo contributo anche gli operatori individuati dall'articolo 25-bis del decreto-legge “Rilancio”.
 
Non possono accedere al ristoro i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020 e quelli che hanno cessato la partita IVA alla data del 25 ottobre 2020.
 
Viene demandata ad un nuovo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la regolamentazione tecnica della disposizione e, in particolare, la definizione dei termini e delle modalità per consentire la trasmissione delle istanze da parte dei soggetti che non avevano trasmesso la richiesta di contributo ai sensi dell'articolo 25 del decreto « Rilancio ».
Si applicano le disposizioni dell'articolo 25 del decreto « Rilancio » con riferimento al regime sanzionatorio e alle attività di controllo riferite ai contributi erogati sia ai soggetti che avevano già ricevuto il precedente contributo sia a quelli che presentano l'istanza per la prima volta.
Il contributo viene riconosciuto nell'ambito del « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 » previsto dalla Commissione europea.
 
Articolo 2 – (Rifinanziamento comparto del Fondo speciale di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295)
 
Il Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, affidato in forza di legge in gestione separata all'Istituto per il credito sportivo, può concedere garanzie per i mutui, concessi dalle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di società o associazioni sportive nonché di ogni altro soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente, finalità sportive. L'operatività del Fondo è iniziata nel 2015, successivamente all'emanazione del decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport del 24 dicembre 2014 approvativo dei criteri di gestione. Al 31 dicembre 2019 sono stati ammessi alla garanzia del Fondo n. 369 mutui di importo complessivo pari a € 125,1 milioni di euro, di cui il totale garantito dal Fondo è pari ad € 63,6 milioni di euro.
 
Il Fondo opera quasi esclusivamente con soggetti di natura dilettantistica (associazioni sportive dilettantistiche-ASD e società sportive dilettantistiche-SSD), enti morali e federazioni sportive, i quali sono titolari del 94,3 per cento dei mutui ammessi (un numero di 348 su 369).
 
L'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, ha disposto l'ampliamento, fino al termine dell'anno in corso, dell'operatività del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, amministrato in gestione separata dall'Istituto per il credito sportivo, mediante la previsione dell'ammissibilità ad esso dei finanziamenti per le operazioni di liquidità, che attualmente ne sono esclusi. Con la dotazione di euro 30 milioni destinati alle garanzie del Fondo per operazioni di liquidità, le garanzie attivabili sono 90 milioni di euro, stimando una ponderazione delle stesse sul Fondo di dotazione, in funzione alla rischiosità valutata, per un terzo del loro importo. Il comparto è stato incrementato di ulteriori 30 milioni di euro dall'articolo 31, comma 4-bis, del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
 
La proposta in esame concerne, quale ulteriore forma di agevolazione, il rifinanziamento anche del comparto del Fondo speciale di cui all'articolo 5 delle legge 24 dicembre 1957, n. 1295, amministrato in gestione separata dall'Istituto per il credito sportivo. Tale comparto è destinato alla concessione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti delle operazioni di liquidità secondo criteri di gestione stabiliti dal Comitato di gestione dei fondi speciali. Lo stanziamento di 5 milioni di euro del predetto comparto speciale è congruo per il totale abbattimento della quota interessi di 90 milioni di euro di finanziamenti di durata quinquennale al tasso fisso del 2 per cento.
 
Nella fase dell'emergenza pandemica da COVID-19 la prima e più urgente necessità dei soggetti che a vario titolo esercitano attività sportive è quella relativa alle esigenze di liquidità: pagamenti di fatture, salari, canoni di locazione, imposte, eccetera.
La misura suggerita si giustifica in considerazione del fatto che le misure di contenimento del contagio hanno pesantemente inciso sui ricavi dei soggetti operanti nel mondo dello sport.
La platea di riferimento interessata dal provvedimento è estremamente ampia, come si evince dai dati contenuti nel rapporto del Comitato olimpico nazionale (CONI) su « I numeri dello sport » riferito all'anno 2018, le società iscritte al registro CONI sono 110.409, mentre i rapporti di affiliazione che caratterizzano lo sport dilettantistico sono 139.917.
 
Articolo 3 – (Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche)
 
La norma intende garantire un adeguato supporto economico in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno subito le misure interdittive disposte dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25 ottobre 2020, consentendo il rifinanziamento degli interventi di sostegno adottati negli scorsi mesi (a seguito di procedure di evidenza pubblica), tenuto conto del servizio di interesse generale da esse svolto per la collettività e in particolare per le comunità locali e per i giovani. Al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e società sportive dilettantistiche determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'articolo istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il « Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche », con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite di spesa, e le cui risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate al Dipartimento per lo Sport.
 
Il fondo è destinato all'adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive. I criteri di ripartizione delle risorse così stanziate sono stabiliti con provvedimento del capo del Dipartimento per lo Sport che dispone la loro erogazione.
 
La norma intende garantire un adeguato supporto economico in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno subito le misure interdittive disposte dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, consentendo il rifinanziamento degli interventi di sostegno adottati negli scorsi mesi (a seguito di procedure di evidenza pubblica), tenuto conto del servizio di interesse generale da esse svolto per la collettività e in particolare per le comunità locali e per i giovani.
 
Articolo 4 – (Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa)
 
L'articolo prevede che le procedure esecutive per il pignoramento immobiliare, già sospese ai sensi dell'articolo 54-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, siano ulteriormente sospese fino al 31 dicembre 2020, rendendo, al contempo, inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
 
Articolo 5 – (Misure a sostegno degli operatori turistici e della cultura)
 
La norma dispone misure a sostegno degli operatori turistici e della cultura.
 
In particolare, il comma 1 incrementa di 100 milioni di euro, per l'anno 2020, il fondo di parte corrente per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo, di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
Il comma 2 incrementa di 400 milioni di euro, per l'anno 2020, il fondo di cui all'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, finalizzato al sostegno delle agenzie di viaggio e dei tour operator, nonché delle guide e degli accompagnatori turistici a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
 
Il comma 3 incrementa di 50 milioni di euro, per l'anno 2020, il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
 
Il comma 4 prevede che limitatamente ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli dal vivo, le disposizioni di cui all'articolo 88, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che disciplinano le condizioni per il rimborso dei biglietti a causa della sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta, si applicano anche a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 e fino al 31 gennaio 2021 e i termini per effettuare la relativa comunicazione decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
Il comma 5 reca gli oneri e la copertura finanziaria delle misure di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3.
Il comma 6 proroga al 2021 l'incentivo di cui all'articolo 176 del decreto-legge n. 34 del 2020 (la cosiddetta « Tax credit vacanze »), prevedendo che lo stesso è utilizzabile per una sola volta fino al 30 giugno 2021. Si precisa inoltre che, ai fini della concessione dell'agevolazione sono prese in considerazione le domande presentate entro il 31 dicembre 2020.
Il comma 7 reca oneri e copertura finanziaria della misura di cui al comma 6.
 
Articolo 6 – (Misure urgenti di sostegno all'export e al sistema delle fiere internazionali)
 
La disposizione prevede, ai commi 1 e 2, il rifinanziamento del « fondo 394 » (ovvero del fondo rotativo di cui al all'articolo 2, comma 1, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394) e del fondo istituito dall'articolo 72 del citato decreto-legge n. 18 del 2020, volto ad erogare cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese esportatrici che ottengono finanziamenti agevolati a valere sul predetto « fondo 394 ». Il rifinanziamento è indispensabile al fine di una prima risposta alle esigenze derivanti dalle numerose domande presentate dalle imprese a Simest Spa nel periodo successivo al 17 settembre 2020, data a partire dalla quale si sono applicati a questo strumento i più ampi margini di intervento resi possibili dal « temporary framework » della Commissione europea in materia di aiuti di Stato a seguito dell'emergenza da COVID-19.
 
Il comma 3 integra le disposizioni di sostegno alle fiere già previste nel decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in considerazione del carattere sistemico che assume il settore nell'ambito della strategia di internazionalizzazione del sistema economico italiano. Si prevede pertanto che il settore possa beneficiare delle misure di sostegno a ristoro dei costi fissi non coperti previsti dall'ultimo aggiornamento del « temporary framework » per gli aiuti di Stato emanato dalla Commissione europea. Inoltre, si estendono i benefici previsti per le fiere internazionali a quelle imprese la cui attività prevalente è l'organizzazione di fiere di rilievo internazionale. Nello specifico settore, infatti, alcuni enti fiera organizzano direttamente gli eventi fieristici, mentre altri enti lasciano tale aspetto a separate imprese, la cui rilevanza sistemica, ai fini dell'internazionalizzazione del sistema Paese è da considerarsi equivalente a quella degli enti fieristici stessi.
 
Articolo 7 – (Misure di sostegno alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)
 
Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia da COVID-19, la norma riconosce, in via straordinaria e urgente, contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nelle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », e successive modificazioni e integrazioni.
 
La disposizione demanda a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la definizione della platea dei beneficiari e dei criteri per usufruire dei benefici. All'attuazione della misura provvede l'Agenzia delle entrate, secondo le modalità previste dal medesimo decreto.
 
Articolo 8 – (Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)
 
La proposta è finalizzata ad estendere ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 il credito d'imposta per i canoni di locazione e di affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 al fine di offrire un ristoro e sostenere le imprese – indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente – dei settori indicati nella tabella allegata, la cui attività, a causa dell'evolversi della situazione epidemiologica, è stata sospesa con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020. Il credito d'imposta è calcolato sui canoni dovuti e versati per i richiamati mesi del 2020 e, relativamente al canone di dicembre, compete anche se il relativo versamento è effettuato nell'anno 2021.
 
Articolo 9 – (Cancellazione della seconda rata IMU)
 
L'abolizione del versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU), in scadenza entro il 16 dicembre 2020, introdotta dalla norma in commento, si aggiunge a quella già stabilita dall'articolo 78 del citato decreto-legge n. 104 del 2020, in considerazione di quanto contenuto nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, che ha disposto la sospensione o la limitazione dell'esercizio di diverse attività, in ragione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Attesa la numerosità delle attività interessate dall'abolizione del versamento della seconda rata dell'IMU, la norma rinvia all'elenco di attività economiche contenuto nell'allegato 1 annesso al presente decreto-legge.
Si evidenzia che l'abolizione riguarda i soli proprietari di immobili che siano al contempo anche gestori delle attività beneficiate, esercitate nei medesimi immobili.
A questo proposito si deve sottolineare che le nuove disposizioni non sono dirette a superare quanto già statuito dal citato articolo 78 che resta fermo per espressa dizione normativa.
Per cui, le fattispecie già contemplate dall'articolo 78, che non prevedono la condizione della corrispondenza tra il proprietario dell'immobile e il gestore dell'attività ivi esercitata, continuano ad applicarsi secondo tale disposizione, indipendentemente dal fatto che le stesse siano ricomprese nella tabella allegata al presente decreto e che la norma preveda in generale la suddetta condizione.
La norma mira a sostenere economicamente gli operatori dei vari settori interessati con l'esenzione di un'imposta il cui versamento graverebbe negativamente sulla liquidità degli stessi e pertanto – come già previsto per le altre attività beneficiate dall'articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020 – richiama il rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », e successive modificazioni.
Inoltre è previsto, per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'applicazione del beneficio, l'incremento del Fondo di cui all'articolo 177 del decreto-legge n. 34 del 2020 di 101,6 milioni di euro per l'anno 2020 e conseguentemente si dispone uno slittamento dei termini per l'adozione dei decreti di ristoro di cui al comma 5 del citato articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020 che possono essere adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
Articolo 10 – (Proroga del termine per la presentazione del modello 770)
 
La disposizione proroga il termine per la presentazione della dichiarazione prevista dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativa all'anno d'imposta 2019, al 10 dicembre 2020.
 
TITOLO II– DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO
 
Articolo 11 – (Finanziamento della prosecuzione delle misure di sostegno al reddito per le conseguenze dell'emergenza epidemiologica)
 
L'impianto contabile degli interventi adottati nel 2020 per fronteggiare le conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica è definito da ultimo dall'articolo 265, commi 8 e 9, del decreto-legge n. 34 del 2020, ove è previsto, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse, che gli stanziamenti programmati dai vari interventi adottati possano essere oggetto, a parità di effetto sui saldi, di diversa destinazione (comma 8) fra le varie misure (come anche già effettuato in corso d'anno) limitatamente all'esercizio 2020 e che solo qualora alla data del 15 dicembre 2020 quota parte di tali stanziamenti non siano utilizzati gli stessi vengano riversati in entrata al bilancio dello Stato (comma 9), al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati dal 2021. In coerenza con tale normativa sono stati pertanto costruiti i tendenziali di finanza pubblica contenuti nella Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza-Nadef 2020.
 
La disposizione in esame prevede, in deroga al complessivo impianto contabile degli interventi adottati nel 2020 per fronteggiare le conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica, la possibilità della conservazione in conto residui nella gestione del bilancio finanziario 2020, di 3.588,4 milioni di euro per l'anno 2020 con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, per il relativo utilizzo nell'esercizio successivo, ai fini di consentire l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 12 del presente decreto, nonché l'accesso anche nell'anno 2021 a integrazioni salariali nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
 
Articolo 12 – (Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione)
 
La disposizione prevede la concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di sei settimane collocate nel periodo tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.
I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 104 del 2020 collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle sei settimane previste al comma 1 della norma in esame.
 
Le sei settimane sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato interamente autorizzato l'ulteriore periodo di nove settimane di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, decorso il periodo autorizzato.
I datori di lavoro che presentano domanda per la concessione delle sei settimane hanno l'obbligo di versare un contributo addizionale calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. L'aliquota contributiva addizionale è differenziata sulla base della riduzione di fatturato registrato nei primi tre trimestri 2020 rispetto al fatturato relativo al corrispondente periodo del 2019, con le seguenti modalità:
 
– 18 per cento: per i datori di lavoro che non hanno avuto riduzione di fatturato;
– 9 per cento: per una riduzione di fatturato inferiore al 20 per cento.
 
Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subìto una riduzione di fatturato pari o superiore la 20 per cento.
Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono trattamenti sopra descritti è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), riparametrato e applicato su base mensile.
 
Articolo 13 – (Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive)
 
La proposta normativa prevede per i datori di lavoro che hanno la sede operativa nel territorio dello Stato, destinatari dei provvedimenti di limitazione o chiusura delle attività contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020.
I contributi sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
 
Articolo 14 – (Nuove misure in materia di Reddito di emergenza)
 
L'articolo, al comma 1, riconosce ulteriori due mensilità di Reddito di emergenza ai nuclei già beneficiari di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; al comma 2, inoltre, stabilisce l'erogazione di due mensilità ciascuna delle quali pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai nuclei familiari in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:
– valore del reddito familiare, nel mese di settembre 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020;
– assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all'articolo 15 del presente decreto-legge;
– possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e 3 dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020.
 
Articolo 15 – (Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo)
 
La disposizione prevede che ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo sia attribuita una nuova indennità una tantum.
In particolare, il comma 1 riconosce una indennità pari a 1.000 euro a favore delle stesse categorie di lavoratori di cui al citato decreto-legge n. 104 del 2020 ancora in sofferenza economica a causa del perdurare dell'epidemia da COVID-19.
 
Ai commi 2, 3, 5 e 6 si riconosce una indennità pari a 1.000 euro a favore delle stesse categorie di lavoratori di cui al citato decreto-legge n. 104 del 2020 che presentano determinati requisiti, principalmente estensivi, rispetto a quanto disciplinato dallo stesso decreto-legge n. 104.
Nel dettaglio, il comma 2 prevede che ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sia riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
Il comma 3 riconosce un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati tra i seguenti:
 
a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
 
Il comma 4 prevede che i soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, né titolari di pensione.
 
Il comma 5 riconosce un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali ove in possesso cumulativamente dei requisiti prescritti dal medesimo comma.
 
Il comma 6 riconosce un'indennità pari a 1.000 euro ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione. Si precisa che l'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Si stabilisce che la medesima indennità è erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.
 
Il comma 7 precisa che le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono cumulabili tra loro e non sono cumulabili con il reddito di emergenza (REM).
Il medesimo comma dispone che la domanda per le indennità di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 è presentata all'INPS entro il 30 novembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.
 
Il comma 8 prevede che le indennità sono erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 550 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
 
Il comma 9 dispone che decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge decade la possibilità di richiedere l'indennità di cui all'articolo 9 del citato decreto-legge n. 104 del 2020.
 
Articolo 16 – (Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)
 
La disposizione, al comma 1, prevede che al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da COVID-19, alle aziende appartenenti alle predette filiere, comprese le aziende produttrici di vino e birra, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa al mese di novembre 2020. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.
 
Ai sensi del comma 2, il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020.
 
Il comma 3 dispone che rimane ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
 
Il comma 4 dispone che l'esonero è riconosciuto sui versamenti che i datori di lavoro potenziali destinatari del beneficio devono effettuare entro il 16 dicembre 2020 per il periodo retributivo del mese di novembre 2020. Per i contribuenti iscritti alla « Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni » l'esonero è riconosciuto sul versamento della rata in scadenza il 16 novembre 2020 nella misura pari ad un dodicesimo della contribuzione dovuta per l'anno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.
 
Il comma 5 stabilisce che per i datori di lavoro per i quali la contribuzione dovuta per il periodo retributivo del mese di novembre 2020, ricadente nel quarto trimestre 2020, è determinata sulla base della dichiarazione di manodopera agricola occupata del mese di novembre da trasmettere entro il mese di dicembre 2020, l'esonero è riconosciuto sui versamenti in scadenza al 16 giugno 2021.
 
Il comma 6 prevede che l'INPS verifichi lo svolgimento da parte dei contribuenti delle attività identificate dai codici ATECO, nell'ambito delle filiere destinatarie dell'esonero.
 
Il comma 7 quantifica gli oneri e individua la copertura finanziaria.
Codici ATECO di riferimento:
– 01.xx.xx Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi;
– 02.xx.xx Silvicoltura e utilizzo di aree forestali;
– 03.xx.xx Pesca e acquacoltura;
– 11.02.10 Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.;
– 11.02.20 Produzione di vino spumante e altri vini speciali;
– 11.05.00 Produzione di birra;
– 46.21.22 Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina;
– 46.22.00 Commercio all'ingrosso di fiori e piante;
– 47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante;‬
– 47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti‬;
– 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole;
– 56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole;
– 81.30.00 Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole;
– 82.99.30 Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche.
 
Articolo 17 – (Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi)
 
La misura – che reitera per il mese di novembre 2020 la misura di sostegno economico già prevista dall'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dall'articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sia pure elevata nell'importo a 800 euro - si rende necessaria in quanto i compensi erogati nell'« esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche » e nello svolgimento di « rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche », unitariamente considerati all'interno dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono classificati dal legislatore tra i « redditi diversi ». Tale qualificazione normativa preclude, per i rapporti di lavoro in esame, la possibilità di imporre il pagamento dei contributi previdenziali della Gestione separata (cfr. circolare INPS n. 42 del 26 febbraio 2003).
 
I predetti lavoratori (le cui mansioni possono essere anche molto diversificate, includendo: tecnici, istruttori, atleti, collaboratori amministrativi e gestionali), in quanto non iscritti all'assicurazione obbligatoria e alla Gestione separata, rimarrebbero esclusi dall'erogazione della misura di aiuto accordata in favore di autonomi, professionisti e collaboratori coordinati e continuativi « iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ».
 
In ragione della particolarità del comparto lavorativo in esame e per ragioni di equità, si è ritenuto necessario escludere i soggetti percipienti altri redditi da lavoro.
 
Il numero complessivo delle associazioni e società sportive dilettantistiche presenti nel Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche, istituito per conferire il riconoscimento ai fini sportivi, ammonta a 120.801 unità.
 
Nell'ambito di questa platea, alla luce dei dati emersi dall'istruttoria svolta dagli uffici (in larga misura basati sul monitoraggio nel frattempo effettuato dalla società Sport e Salute S.p.A. in relazione alle domande presentate dai soggetti interessati all'erogazione dell'analoga misura prevista per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020), è prudenziale stimare che siano almeno 155.000 i soggetti che svolgono l'attività di collaboratore sportivo come esclusiva fonte di reddito, per un ammontare complessivo pari a 124 milioni di euro.
 
Ai fini del computo del numero dei collaboratori sportivi in esame, è utile ricordare che nel modello di certificazione unica che le associazioni e società dilettantistiche inviano annualmente all'Agenzia delle entrate, vengono indicati con la causale N tutti i compensi sportivi erogati ai sensi dell'articolo 67, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR). Ebbene, dai dati forniti dall'Agenzia delle entrare, è risultato che, nel 2019, il numero dei collaboratori sportivi è risultato pari a 429.238; mentre, nel 2018, gli stessi collaboratori erano 452.229. Ovviamente, i dati appena riferiti non equivalgono alla platea dei beneficiari della misura indennitaria in esame, la quale è ristretta a coloro che percepiscano i compensi di cui all'articolo 67, lettera m), del TUIR, quale unica fonte di reddito.
 
Il comma 5, in particolare, introduce una norma di interpretazione autentica finalizzata a risolvere alcune difficoltà attuative emerse in sede di erogazione dell'indennità in favore dei collaboratori sportivi per il mese di giugno 2020, con particolare riguardo al meccanismo di erogazione automatica previsto all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 settembre 2020, chiarendo che devono considerarsi « cessati a causa dell'emergenza epidemiologica » anche i rapporti di collaborazione sportiva cessati alla data del 31 maggio 2020 e che non siano stati successivamente rinnovati (la fattispecie riguarda la domanda presentata da circa 17.000 soggetti).
 
TITOLO III – MISURE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA E ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI
 
Articolo 18 – (Disposizioni urgenti per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta)
 
La situazione emergenziale che il Paese sta affrontando e lo scenario epidemico che si prospetta per il periodo autunno-invernale, caratterizzato da una trasmissibilità sostenuta e diffusa del virus SARS-CoV-2, rendono quanto mai necessario assicurare che la risposta dell'assistenza territoriale sia realizzata in tutte le sue potenzialità, anche attraverso l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. Si tratta di una misura urgente e assolutamente necessaria anche per allentare la pressione sui dipartimenti di prevenzione delle ASL e per ridurre i tempi di attesa dei numerosi assistiti che attendono di poter eseguire un tampone in quanto identificati quali « contatti stretti » di casi confermati di COVID-19. La disposizione destina risorse a tal fine per il 2020.
 
Articolo 19 – (Disposizioni urgenti per la comunicazione dei dati concernenti l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta)
 
L'articolo in questione si pone quale strumento per l'attuazione del precedente articolo che finanzia l'implementazione del sistema diagnostico del virus SARS-CoV-2, mediante il coinvolgimento dei medici di medicina generale (MMG) e dei pediatri di libera scelta (PLS) nella somministrazione dei tamponi antigenici rapidi.
In particolare, si definisce un sistema per la comunicazione dei dati « relativi alla salute » (id est i risultati di tamponi antigenici rapidi eseguiti) mediante il Sistema tessera sanitaria (TS).
La disposizione in esame definisce la possibilità di raccogliere dai MMG e dai PLS che somministreranno il tampone antigenico rapido le informazioni (per ciascun assistito) sui tamponi effettuati e i relativi esiti, rendendo immediatamente disponibili le informazioni sia all'assistito (in caso di esito positivo o negativo), anche mediante il fascicolo sanitario elettronico (FSE), sia alle ASL di competenza (in caso di solo esito positivo).
Si stabilisce che il referto elettronico sarà comprensivo dei dati di contatto, imprescindibili per adottare i provvedimenti di sanità pubblica (isolamento e quarantena), nonché per mettere in atto le operazioni di tracciamento dei relativi contatti e delle ulteriori informazioni che attualmente vengono raccolte tramite la piattaforma istituita per la sorveglianza epidemiologica presso l'Istituto superiore di sanità (ISS) all'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 640 del 27 febbraio 2020 (ad es. stato « sintomatico » o « asintomatico », « contatto stretto »...) e che sono necessarie allo svolgimento di tutte le funzioni in materia di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 sul territorio nazionale.
 
Resta fermo che sarà, conseguentemente, l'ASL a trasmettere i dati relativi ai casi di positività, acquisiti dai MMG e dai PLS, alle regioni e alle province autonome, che, a loro volta, li invieranno alla piattaforma istituita per la sorveglianza epidemiologica presso l'ISS.
 
Sarà, inoltre, reso immediatamente disponibile, in forma aggregata, al Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il numero dei tamponi rapidi effettivamente eseguiti, ai fini dello svolgimento dei compiti affidatigli in materia di approvvigionamento dei dispositivi necessari all'effettuazione dei test in questione.
 
Mentre, alla menzionata piattaforma istituita presso l'ISS, sarà comunicato dal Sistema TS il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati, aggregati per tipologia di assistito, con l'indicazione degli esiti, positivi o negativi. L'ISS provvederà, poi, al relativo invio al Ministero della salute che dei dati in questione si avvarrà, per l'espletamento dei compiti affidatagli in materia di prevenzione e controllo delle malattie infettive (cfr. articolo 47-ter decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300).
 
Si punta, in tal modo, a garantire la coerenza dei contenuti informativi dei diversi sistemi con tempestività.
Si prevede inoltre di disciplinare le modalità attuative delle disposizioni appena illustrate, con un decreto (di natura non regolamentare) dirigenziale, da adottare di concerto tra Ministero della salute e Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
 
Articolo 20 – (Istituzione del servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria)
 
Il metodo del tracciamento dei contatti (contact tracing) è da tempo utilizzato in sanità pubblica; in particolare in ambito epidemiologico, attraverso un metodo tradizionale, è già comunemente in uso presso i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali.
Tale sistema di tracciamento, effettuato in maniera tradizionale attraverso un'indagine epidemiologica (intervista al caso infetto relativamente alle persone con cui ha avuto contatti stretti nei giorni precedenti), è aggravato da ritardi e da limiti operativi perché ci si affida alla memoria del « caso positivo » per individuare i suoi contatti.
 
L'uso della tecnologia in questo campo rappresenta una importante opportunità poiché permette di sistematizzare e di velocizzare la trasmissione delle informazioni ad uso dei servizi sanitari sia per controllare la diffusione dell'epidemia e interrompere la catena di contagi sia per raccogliere dati e informazioni necessarie per le attività di programmazione sanitaria, consentendo di prevedere, con qualche giorno di anticipo, l'andamento del potenziale numero di contagi.
Peraltro, l'impiego delle tecnologie digitali per il tracciamento dei contatti di prossimità, anche noto come digital contact tracing, si è dimostrato già in diversi Paesi del mondo uno strumento di fondamentale utilità nella gestione dell'emergenza COVID-19 poiché rinforza le azioni di sanità pubblica volte a contenere la diffusione dell'infezione virale e a calibrare la risposta del servizio sanitario in base all'andamento dell'epidemia.
 
Inoltre, l'adozione di una applicazione unica nazionale per il tracciamento dei contatti, interoperabile anche a livello europeo, consente di individuare in maniera sempre più completa le persone potenzialmente esposte al virus COVID-19 anche nella mobilità tra Paesi dell'Unione eruropea e, attraverso le misure di sorveglianza sanitaria, interrompere l'eventuale catena di contagi « importati/esportati ».
 
Il decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, rappresenta la norma di riferimento per il Sistema di allerta COVID-19 basato sul contact tracing digitale.
 
Detta norma è stata aggiornata recentemente dall'articolo 2 del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, che, al fine di garantire la continuità operativa del sistema di allerta COVID, estende l'uso del sistema e il trattamento dei relativi dati, per le esigenze di protezione e prevenzione sanitaria, legate alla diffusione del COVID-19 anche a carattere transfrontaliero, fino al 31 dicembre 2021. Inoltre consente l'interoperabilità con le piattaforme che operano, con le medesime finalità, nel territorio dell'Unione europea.
 
L'applicazione IMMUNI, individuata come applicazione (APP) nazionale di contact tracing digitale, dal 1° giugno 2020 si può scaricare gratuitamente e volontariamente su telefoni iOS e Android dagli Store (App Store e Play Store) del Ministero della salute. In fase di installazione non sono richieste informazioni personali ad eccezione delle provincia in cui si vive. Ciò consente di sapere quanti utenti hanno scaricato l'APP e in quale regione sono. La APP non accede alla rubrica, non invia SMS e non chiede il numero di telefono all'utente. Per utilizzarla l'utente deve abilitare la funzione di Bluetooth che non è una funzione di geolocalizzazione ma permette contatti di prossimità.
 
Allo stato attuale gli obiettivi dell'APP sono:
 
– allertare l'utente del suo stato di rischio, nel caso in cui sia stato esposto a un possibile contagio attraverso un contatto con un paziente positivo al COVID-19;
– fornire all'utente informazioni necessarie per affrontare la situazione, ad esempio offrendo indicazioni sulla patologia e le azioni di sanità previste e invitandolo a contattare il proprio medico di medicina generale o il Dipartimento di prevenzione della propria ASL.
Una volta attivata, l'APP scambia codici generati randomicamente con altri dispositivi che hanno installato la stessa APP, grazie a segnali Bluetooth Low Energy. Questi codici non permettono di risalire all'identità dell'utente e restano residenti sul telefono. Lo scambio è bidirezionale: ogni smartphone invia il proprio codice randomico e riceve i codici randomici degli smartphone nelle vicinanze, salvandoli nella propria memoria interna.
 
Quando un utente IMMUNI risulta positivo al SARS-CoV-2, l'operatore sanitario del Dipartimento di prevenzione della ASL (o il medico di medicina generale), accedendo al sistema centrale di IMMUNI, attiva un codice monouso presente sul dispositivo del paziente per consentire il trasferimento dei codici registrati sul suo telefono. Se il paziente vuole effettuare il trasferimento di questi codici al sistema centrale, comunica all'operatore sanitario il codice presente sul suo telefono e quest'ultimo lo inserisce nel sistema e la lista dei codici randomici che lo smartphone ha registrato nei giorni precedenti viene caricata sul server al fine di inviare una notifica automatica agli utenti, con cui il caso positivo è stato a contatto, del rischio a cui sono stati esposti.
 
La notifica può contenere indicazioni sulle misure di prevenzione previste dal Ministero della salute e invitare a entrare in contatto con il proprio medico di medicina generale o il Dipartimento di prevenzione dell'ASL.
 
Il sistema IMMUNI rende possibile inviare una notifica ad un utente venuto a contatto con un altro utente risultato positivo del rischio di contagio senza che al sistema sia nota né l'identità del paziente positivo, né l'identità del contatto. Sarà poi volontà del contatto « rivelarsi » ai servizi sanitari regionali per la sorveglianza attiva prevista nel contact tracing tradizionale.
La grave situazione emergenziale che il Paese sta affrontando e lo scenario epidemico che si prospetta per il periodo autunno-inverno, caratterizzato da una trasmissibilità sostenuta e diffusa di SARS-CoV-2, rende quanto mai necessario non solo assicurare che la risposta dell'assistenza sia realizzata in tutte le sue potenzialità ma anche rafforzare le attività di tracciamento dei contatti (contact tracing) al fine di identificare rapidamente i focolai, isolare i casi ed applicare misure di quarantena dei contatti e contribuire a mantenere la trasmissione sotto controllo.
 
Pertanto, la norma che si illustra prevede che il Ministero della salute svolga attività di contact tracing e sorveglianza sanitaria nonché di informazione e accompagnamento verso i servizi di prevenzione e assistenza delle competenti aziende sanitarie locali. A tal fine, il Ministero della salute attiva un servizio nazionale di supporto telefonico e telematico alle persone risultate positive al virus SARS-Cov-2, che hanno avuto contatti stretti o casuali con soggetti risultati positivi o che hanno ricevuto una notifica di allerta attraverso l'applicazione IMMUNI, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, i cui dati sono resi accessibili per caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività. A tal fine i dati relativi ai casi diagnosticati di positività al virus SARS-Cov-2 sono resi disponibili al predetto servizio nazionale, anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria ovvero tramite sistemi di interoperabilità. Dispone, altresì, che il Ministro per la salute possa delegare la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del servizio al commissario straordinario per l'emergenza di cui all'articolo 122 del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, oppure provvedervi con proprio decreto.
Per le finalità dell'articolo 20 è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2020 e 3.000.000 di euro per l'anno 2021.
 
Articolo 21 – (Misure per la didattica digitale integrata)
 
La proposta normativa intende stanziare risorse nell'ambito del Fondo per l'innovazione digitale di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi di dispositivi e strumenti digitali utili per la didattica digitale integrata, in considerazione del perdurare della situazione emergenziale da COVID-19, che al momento ha imposto alle scuole secondarie di secondo grado il ricorso alla didattica digitale integrata per il 75 per cento dell'orario scolastico.
 
In particolare, la norma consente alle scuole l'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete.
 
Con decreto del Ministro dell'istruzione le risorse sono ripartite direttamente tra le istituzioni scolastiche, tenuto conto del numero di studenti di ciascuna e del contesto socio-economico delle famiglie.
Le istituzioni scolastiche provvedono agli acquisti di cui al comma 2 mediante ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero, qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono all'acquisto anche in deroga alle disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
 
Il Ministero dell'istruzione potrà anticipare alle istituzioni scolastiche in un'unica soluzione le somme assegnate, nel limite delle risorse disponibili e fermo restando il successivo svolgimento dei controlli a cura dei revisori dei conti delle scuole sull'utilizzo delle risorse finanziarie.
Ai fini dell'immediata attuazione della norma è anche prevista la possibilità del ricorso ad anticipazioni di tesoreria a favore delle istituzioni scolastiche, previa autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.
 
Articolo 22 – (Scuole e misure per la famiglia)
 
La disposizione reca modifiche all'articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, estendendo la possibilità di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile in favore del genitore lavoratore dipendente per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio minore di sedici anni convivente, e anche nell'ipotesi in cui sia disposta la sospensione dell'attività scolastica in presenza del figlio.
 
Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile è estesa la possibilità di astenersi dal lavoro anche nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni quattordici. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
 
Articolo 23 – (Disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale)
 
Il prolungarsi di una situazione di emergenza legata alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, ha imposto di intervenire ulteriormente con la previsione di strumenti processuali che consentano, per quanto è possibile, un esercizio della giurisdizione senza rischi per tutti gli operatori interessati e con la previsione di istituti idonei a consentire una gestione più flessibile anche nell'ambito penitenziario, oltre che di disciplinare lo svolgimento della elezione degli organi di rappresentanza degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia.
 
A questo scopo si è, in gran parte, recuperata l'esperienza maturata con l'applicazione di alcuni istituti disciplinati dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, segnatamente dall'articolo 83 e dagli articoli 123 e 124, tenendo conto del fatto che alcuni di essi, con la medesima finalità, sono già operativi (fino al 31 dicembre 2020) per effetto dell'articolo 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
 
Con l'articolo in esame, quindi, si è, in primo luogo, definito l'ambito temporale dell'intervento, raccordandolo a quello fissato dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, per lo stato di emergenza.
Inoltre, nello stesso articolo 1 si è precisato che l'intervento in esame non sostituisce, ma si coordina con quello previsto dall'articolo 221, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
 
Posto ciò, nel concreto, il comma 2 riprende nella sostanza il disposto dell'articolo 83, comma 12-quater, consentendo il compimento di indagini preliminari con collegamenti da remoto, con abilitazione all'utilizzo di questa modalità anche della polizia giudiziaria, semplificandone lo svolgimento.
Peraltro, si è anche ritenuto necessario stabilire che il difensore della persona sottoposta alle indagini possa opporsi a questa modalità, ove il compimento dell'atto preveda la sua presenza.
Al contempo si è chiarito che anche il giudice si possa avvalere delle medesime modalità, ma per il solo svolgimento dell'interrogatorio di cui all'articolo 294 del codice di procedura penale, in precedenza non specificamente disciplinato.
 
Con portata generale, al comma 3, si è parimenti ripetuta la previsione per cui le udienze dei procedimenti civili e penali alle quali è ammessa la presenza del pubblico possono essere celebrate a porte chiuse.
Con riferimento alla partecipazione alle udienza delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare (e, con estensione appositamente prevista per fare chiarezza circa dubbi emersi in applicazione della precedente previsione anche le persone fermate o arrestate), si è previsto un superamento dell'articolo 221, comma 9, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, che già ammette la partecipazione a distanza ma richiede sempre il consenso dell'interessato. Con la previsione del comma 4 si è previsto che la partecipazione da remoto mediante videoconferenze o collegamenti individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia possa sempre essere disposta.
 
Sempre rispetto alle udienze penali, con il comma 5, si ripete la norma già prevista dall'articolo 83, comma 12-bis, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, come contenuta nella sua applicabilità nel corso dei complessi iter legislativi che l'avevano caratterizzata, segnatamente prevedendo lo svolgimento dell'udienza da remoto, ma con esclusione delle udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, nonché le udienze di discussione dibattimentali e di giudizio abbreviato e, salvo il consenso delle parti, le udienze preliminari e dibattimentali.
 
Innovativa, e sempre in deroga al disposto dell'articolo 221, è la previsione di cui al comma 6, che legittima lo svolgimento dell'udienza cartolare per le udienze civili in materia di separazione consensuale di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile e di divorzio congiunto di cui all'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, se tutte le parti che avrebbero diritto a partecipare all'udienza vi rinunciano espressamente.
 
Ancora in deroga al disposto dell'articolo 221, comma 7, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, il comma 7 in esame prevede che il giudice possa partecipare all'udienza anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario.
Il comma 8 ripete, invece, una disposizione già prevista (in tema di udienze presso la Corte di cassazione) e così il comma 9 (in tema di possibilità di svolgere le camere di consiglio da remoto). Ambedue le previsioni erano già dettate dall'articolo 83, commi 12-ter e 12-quinquies.
 
Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale si è previsto che la Corte di cassazione proceda in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che una delle parti private o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale. Al riguardo si è ritenuto di dettare una norma transitoria che riguarda due fasce di procedimenti, quelli per i quali l'udienza di trattazione ricade entro il termine di venticinque giorni dall'entrata in vigore del decreto e quelli per i quali l'udienza ricade tra il ventiseiesimo e il quarantesimo giorno. Per i primi le previsioni di cui al presente comma non si applicano. Per i secondi si applicano, ma la richiesta di discussione orale deve essere formulata entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
 
Per quanto riguarda le deliberazioni collegiali, invece, si è previsto che, sia nei procedimenti civili che in quelli penali, possano essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Disposizione esclusa per il settore penale alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto.
 
Con il comma 10 si è espressamente ripetuta una previsione già dettata dal citato articolo 83 (comma 21), specificando che si applicano anche ai procedimenti relativi agli arbitrati rituali, alle commissioni tributarie e alla magistratura militare sia le norme ora previste che quelle dell'articolo 221 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, in quanto compatibili.
 
Articolo 24 – (Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze)
 
Con l'articolo in esame si effettua un intervento diretto a ridurre la necessità di accesso agli uffici giudiziari.
Infatti, per prima cosa, in deroga alla più complessa procedura di cui all'articolo 221, comma 11, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, già in vigore, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è previsto che il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali avvenga mediante deposito dal portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel decreto stesso.
 
Inoltre è previsto che con uno o più decreti del Ministro della giustizia, saranno indicati gli ulteriori atti per quali sarà reso possibile il deposito telematico nelle modalità sopra descritte.
Si prevede, inoltre, che gli uffici giudiziari nei quali sia reso possibile il predetto deposito telematico sono autorizzati all'utilizzo del medesimo portale senza necessità di ulteriore verifica o accertamento da parte del direttore generale dei servizi informativi automatizzati.
 
In generale, poi, il comma 4 stabilisce che per tutti gli atti, i documenti e le istanze comunque denominati diversi da quelli il cui deposito avviene mediante portale individuato dal direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è consentito il deposito mediante posta elettronica certificata.
È poi prevista una modalità di attestazione del deposito a cura della cancelleria per i depositi a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
 
Si prevede, infine, che per gli atti il cui invio è incluso nell'ambito di applicazione del provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, l'invio mediante PEC non sia consentito e non produca alcun effetto di legge.
 
Articolo 25 – (Misure urgenti relative allo svolgimento del processo amministrativo)
 
La disposizione introduce misure urgenti in materia di giustizia amministrativa per consentire lo svolgimento dei processi amministrativi durante l'ulteriore periodo di proroga della dichiarazione dello stato di emergenza, con la previsione di strumenti processuali che consentano un esercizio della giurisdizione senza rischi per gli operatori interessati, salvaguardando, al contempo, il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti e del difensore. In particolare, con riferimento alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei tribunali amministrativi regionali che si svolgono dal 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, si estende l'applicazione delle disposizioni dettate dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 28 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020, che disciplinano la discussione orale nelle udienze camerali o pubbliche mediante collegamento da remoto, a richiesta di tutte le parti costituite o su disposizione del giudice d'ufficio. In alternativa alla discussione possono essere depositate note di udienza.
 
Fino alla data del 31 gennaio 2021, si stabilisce che il decreto del Presidente del Consiglio di Stato previsto dal comma 1 dell'articolo 13 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, che definisce le regole tecnico-operative per la sperimentazione e la graduale applicazione degli aggiornamenti del processo amministrativo telematico, si applichi a prescindere dai pareri previsti dallo stesso articolo 13.
 
Nel periodo dal 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, fatto salvo quanto previsto dal comma 1, si stabilisce, altresì, che gli affari in trattazione passino in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati. Resta ferma la possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, in esito all'udienza cautelare, omesso ogni avviso. Si prevede che il giudice deliberi in camera di consiglio avvalendosi, se necessario, di collegamenti da remoto. Restano comunque fermi i poteri presidenziali di rinvio degli affari e di modifica della composizione del collegio.
 
Per le udienze pubbliche e le camere di consiglio che si svolgono tra il 9 e il 20 novembre 2020, si prevede, infine, che l'istanza di discussione orale, prevista al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 28 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020, possa essere presentata fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza pubblica o camerale.
 
Articolo 26 – (Disposizioni in materia di giudizio contabile nonché misure urgenti relative allo svolgimento delle adunanze e delle udienze del processo contabile durante l'ulteriore periodo di proroga dello stato di emergenza epidemiologica)
 
La norma, al comma 1, prevede che per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento e sui tempi delle attività istituzionali della Corte dei conti, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, le adunanze e le udienze dinanzi alla Corte dei conti alle quali è ammessa la presenza del pubblico si celebrino a porte chiuse ai sensi dell'articolo 91, comma 2, del codice di giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.
Il comma 2 modifica la disciplina prevista dal decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, in materia di semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali relative al personale della Corte dei conti. In particolare: la lettera a) proroga, fino al termine dell'emergenza epidemiologica in corso, il termine ivi previsto, e già fissato al 31 dicembre 2020; la lettera b) estende l'ambito di operatività della norma, non più limitato alle procedure concorsuali in corso; la lettera c) include nell'ambito di applicazione della norma anche le procedure concorsuali relative al personale di magistratura.
 
Articolo 27 – (Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario)
 
La disposizione prevede che nel processo tributario, sino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto venga autorizzato, con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale, da comunicare almeno cinque giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o una camera di consiglio.
 
In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione.
Esonera, su richiesta e previa comunicazione al Presidente di sezione interessata, componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la Commissione di appartenenza dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgere presso la sede della Commissione interessata.
Le modalità di svolgimento delle udienze da remoto sono disciplinate in conformità con le regole del processo tributario telematico.
 
Articolo 28 – (Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà)
 
Prevede che al condannato ammesso al regime di semilibertà possano essere concesse licenze con durata superiore a quella prevista dal comma 1 dell'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura. Prevede che, in ogni caso, la durata delle licenze premio non può estendersi oltre il 31 dicembre 2020.
 
Articolo 29 – (Durata straordinaria dei permessi premio)
 
Prevede che la durata fissata per legge dei permessi premio, nello stesso ambito temporale che va dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020, possa essere derogata, salvo per soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale, anche nel caso in cui abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti. Peraltro, rispetto ai delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza e ai delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, il cumulo non può essere sciolto quando sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione.
 
In particolare, il beneficio aggiuntivo opera per detenuti che già hanno dato prova di affidabilità per essere stati già assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, o ammessi all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, e aver già goduto di permessi.
Peraltro, la concessione dello speciale beneficio qui previsto avviene in presenza dei presupposti generali per l'accesso ai permessi premio e, quindi, solo a favore dei soggetti non pericolosi e che hanno tenuto una condotta regolare.
 
Articolo 30 – (Disposizioni in materia di detenzione domiciliare)
 
Con la disposizione si è ritenuto possibile recuperare ulteriormente il modello operativo già sperimentato con la legge 26 novembre 2010, n. 199, che già prevede la possibilità di eseguire le pene detentive di durata non superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, in luoghi esterni al carcere (ed esattamente presso l'abitazione o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza).
 
L'intervento del 2010 era mosso dalla necessità di ridurre le presenze di detenuti presso gli istituti penitenziari e alleggerire, in tal modo, sia il carico gravante sull'amministrazione, sia la stessa esecuzione della pena, in favore dei soggetti destinati alla detenzione extracarceraria e per tutti coloro che presso la struttura carceraria debbano continuare a permanervi.
Un'esigenza ripetuta al momento della conversione del decreto-legge n. 18 del 2020.
 
Oggi quelle esigenze si mostrano ancora impellenti alla luce del fatto indicato, per cui l'intero Paese è impegnato nello sforzo di far fronte a un'emergenza sanitaria che, all'interno degli istituti penitenziari, tanto più agevolmente può essere gestita quanto minore è la popolazione carceraria.
Peraltro, lo strumento utilizzato non elude il principio rieducativo per cui le pene irrogate debbano essere scontate, ma si limita a consentire l'esecuzione delle pene con una modalità che già l'ordinamento riconosce come strumento ordinario di esecuzione: ossia, appunto, la detenzione domiciliare (prevista dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354) e solo allorché la pena abbia una durata contenuta. L'esecuzione delle pene detentive non superiori a diciotto mesi presso il domicilio di cui all'articolato in esame si distingue, quindi, dalla detenzione domiciliare già prevista dall'articolo 47-ter della citata legge n. 354 del 1975, sia per la minor durata della pena da eseguire (non superiore a diciotto mesi, anziché a due anni o, in casi particolari, a quattro anni previste d'ordinario), sia per la diversità della procedura, sia per la diversità dei presupposti necessari per l'accesso all'istituto. In particolare, la procedura prevista (che rimane, salvo un intervento di semplificazione, quella di cui all'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, le cui norme sono richiamate) stabilisce che la misura sia applicata dal magistrato di sorveglianza oltre che su istanza dell'interessato, per iniziativa della direzione dell'istituto penitenziario oppure del pubblico ministero.
 
Peraltro, nel primo caso, che presuppone che il condannato sia già detenuto in carcere, allo scopo di non gravare, in questo momento di estrema complicazione, l'amministrazione penitenziaria di compiti e attività onerosi, si è previsto che la direzione dell'istituto non debba trasmettere al magistrato di sorveglianza una relazione sulla condotta tenuta durante la detenzione (come previsto dalla citata legge n. 199 del 2010), ma che debba solo indicare il luogo esterno di detenzione (abitazione o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza), dopo aver previamente verificato la sua idoneità, l'attestazione di tutti i presupposti, anche ostativi, che la legge introduce, nonché l'effettivo consenso prestato dal condannato all'applicazione di procedure di controllo.
 
L'eliminazione della relazione sul complessivo comportamento tenuto dal condannato durante la detenzione è dovuta alla necessità di semplificare gli incombenti, ma anche alla considerazione che gli unici elementi rilevanti (che infatti debbono essere comunicati al magistrato di sorveglianza, al quale rimarrà solo la valutazione di gravi motivi ostativi) sono quelli indicati come preclusivi dal comma 1, tra i quali vi sono anche aspetti rilevanti circa il comportamento tenuto in carcere: ossia l'essere sottoposti al regime di sorveglianza particolare di cui all'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, l'essere destinatari di un procedimento disciplinare per le violazioni specifiche di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21, del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, nonché l'aver preso parte ai tumulti e alle sommosse verificatesi negli istituti penitenziari.
 
Nel secondo caso, invece, è rimasta la previsione per cui è il pubblico ministero che deve emettere o che ha emesso l'ordine di carcerazione non ancora eseguito a dover trasmettere al magistrato di sorveglianza gli atti del fascicolo dell'esecuzione (sentenza, ordine di esecuzione, decreto di sospensione), oltre che il verbale di accertamento dell'idoneità del domicilio. Il magistrato di sorveglianza, inoltre (come già previsto dalla legge n. 199 del 2010), provvede con ordinanza adottata in camera di consiglio, senza la presenza delle parti (articolo 69-bis della legge n. 354 del 1975), con riduzione del termine per decidere a cinque giorni.
 
Quindi, la cancelleria dell'ufficio di sorveglianza, entro quarantottore, comunica l'ordinanza all'istituto, che provvede all'esecuzione, nonché all'ufficio locale di esecuzione penale esterna e alla questura competenti per territorio. Questa procedura a contraddittorio differito, in cui l'ordinanza è notificata al condannato o al difensore e comunicata al procuratore generale della Repubblica, i quali entro dieci giorni dalla comunicazione possono proporre reclamo al tribunale di sorveglianza, assicura decisioni più celeri. Per quanto riguarda le cause ostative, l'intervento in esame ha ritenuto di modificare quelle previste in origine dal comma 2 dell'articolo 1 della citata legge n. 199 del 2010, mantenendo le seguenti esclusioni: a) i soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, ai quali ha però aggiunto anche i condannati per i delitti di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale, con la precisazione che la preclusione opererà anche nel caso in cui abbiano già espiato la parte di pena relativa ai delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché ai delitti di cui agli articoli 416-bis del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, quando sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione; b) i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale; c) i detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della citata legge n. 354 del 1975, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge; f) i detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.
 
Invece, alla luce dell'esperienza maturata nel corso dell'applicazione della citata legge n. 199 del 2010, sono stati esclusi quali elementi preclusivi per l'accesso alla detenzione domiciliare il fatto che vi sia « la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga » ovvero il fatto che sussistano « specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti ». La ragione di questa scelta è che si tratta di due presupposti che limitano l'utilizzo dell'istituto e che in questa fase di urgenza sono di complesso accertamento.
Pertanto, rispetto a detenuti la cui pena complessiva o residua da espiare è contenuta si è ritenuto possibile derogare a quei presupposti. Peraltro, in questa prospettiva, è stato espressamente previsto (al comma 3) che debba essere sempre disposta « l'applicazione di procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici », per elidere il rischio concreto di fughe, ma anche di reiterazione di condotte delittuose. Previsione esclusa per i condannati la cui pena da eseguire non sia superiore a sei mesi e per i condannati minorenni.
 
Allo scopo di gestire in modo corretto la distribuzione tra i diversi istituti dei previsti strumenti di controllo, si è stabilito che essa avvenga in forza di un programma elaborato dal Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, d'intesa con il Capo della Polizia–Direttore generale della pubblica sicurezza, che sarà adottato tenendo conto degli « indici di affollamento » e delle concrete emergenze sanitarie, rappresentate dalle autorità competenti. Infine, si è previsto che l'applicazione delle procedure di controllo avverrà, in caso di disponibilità parziale degli strumenti, seguendo un ordine che tenga conto dell'entità della pena residua da espiare e partendo, ovviamente, dai detenuti la cui pena residua è inferiore. Infine, nell'eliminazione dei predetti requisiti si è anche considerato che l'allontanamento dal domicilio è punito a titolo di evasione (articolo 385 del codice penale) con pene detentive più elevate della pena da scontare (un anno nel minimo e tre anni nel massimo, senza considerare i casi di evasione aggravata), il che rende improbabile la violazione della restrizione domiciliare.
 
Si sono aggiunti quali ulteriori elementi preclusivi il fatto che il detenuto nell'ultimo anno sia stato sanzionato per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21, del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (comma 1, lettera d)), nonché anche solo il fatto che nei confronti del detenuto sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 per gli illeciti di cui ai numeri 18 e 19 del suddetto articolo 77: ossia per la partecipazione o organizzazione di disordini e sommosse.
Rispetto ai condannati minorenni è parso necessario specificare che l'ufficio servizio sociale minorenni territorialmente competente in relazione al luogo di domicilio, in raccordo con l'equipe educativa dell'istituto, provvederà alla successiva redazione di un programma educativo secondo le modalità indicate dall'articolo 3 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.
 
Articolo 31 – (Disposizioni in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia)
 
L'articolo detta apposite disposizioni per consentire lo svolgimento delle elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia con modalità telematiche da remoto disciplinate con regolamento adottato dal consiglio nazionale dell'ordine, da adottare entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa approvazione del Ministero della giustizia.
Infatti, l'andamento dell'emergenza sanitaria da COVID-19 rende necessario prevedere la possibilità di procedere, per l'elezione degli organi territoriali o, se prevista in forma assembleare, anche nazionali, degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia, con modalità telematiche da remoto, per evitare che la consultazione elettorale esponga i partecipanti a rischi per la salute e determini un pericolo di ulteriore diffusione del contagio.
 
Articolo 32 – (Misure per la funzionalità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
 
L'intervento normativo mira ad adeguare il quadro delle risorse finanziarie necessarie per consentire di fare fronte agli accresciuti impegni relativi alle complesse e delicate attività connesse all'attuale fase dell'emergenza sanitaria da COVID-19.
La disposizione prevede, al comma 1, una serie di misure volte ad assicurare la corresponsione dei trattamenti economici accessori e di altri emolumenti spettanti al personale delle Forze di polizia e al personale delle polizie locali messo a disposizione dei prefetti.
 
In particolare, l'intervento normativo prevede, dal 16 ottobre 2020 e fino al 24 novembre 2020, la corresponsione dell'indennità di ordine pubblico e del trattamento accessorio connesso alle prestazioni di lavoro straordinario al personale delle Forze di polizia, nonché delle previste indennità di ordine pubblico in favore del personale delle polizie locali messo a disposizione delle Autorità di pubblica sicurezza.
 
Come noto, a partire dalla dichiarazione di emergenza epidemiologica deliberata il 31 gennaio 2020, sono state adottate misure parametrate al contenimento del contagio da COVID-19.
In particolare, a seguito delle più stringenti prescrizioni disposte dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, connesse alle esigenze di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si rende necessario corredare tali misure restrittive con l'assegnazione, in proporzione al « volume » operativo attivato dalle Forze di polizia ai fini della loro effettiva applicazione, di idonee risorse finanziarie per la copertura delle spese conseguenti all'accresciuto impegno del relativo personale, in relazione al peculiare livello di esposizione al rischio che caratterizza maggiormente, anche in questa fase di emergenza epidemiologica, lo svolgimento dei delicati e necessitati compiti istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, con riguardo all'attività di controllo, su scala nazionale, dell'osservanza delle prescrizioni adottate allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi o il riacutizzarsi del COVID-19.
 
La più recente disposizione recante l'attribuzione di risorse aggiuntive per la funzionalità delle Forze di polizia è l'articolo 37 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, finalizzato ad adeguare il quadro delle risorse finanziarie messe a disposizione del Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza per far fronte ai crescenti impegni emersi in relazione alle complesse attività preordinate al contenimento del coronavirus.
 
Con riferimento ai compiti espletati dal personale delle Forze di polizia, la disposizione sopra citata stanziava ulteriori risorse, fino al 15 ottobre 2020, per la corresponsione del trattamento accessorio connesso alle prestazioni di lavoro straordinario al personale delle Forze di polizia e di altri emolumenti spettanti a quello delle polizie locali messo a disposizione delle Autorità di pubblica sicurezza.
 
Al riguardo, si evidenzia come a seguito dell'aggravamento dell'epidemia e delle conseguenti restrizioni allo svolgimento delle attività socio-economiche specificatamente indicate nell'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sia particolarmente avvertita l'esigenza di innalzare il livello di sicurezza al fine di vigilare sull'osservanza delle predette misure. Tale dispositivo di sicurezza – comprensivo anche dei servizi comunque connessi all'emergenza epidemiologica e attivo su tutto il territorio nazionale – continua ad essere necessario non essendo mutato il quadro esigenziale nazionale legato al contenimento della pandemia, tuttora in corso, unitamente alle esigenze di controllo delle frontiere e della gestione dei migranti, che assumono ulteriore rilievo in relazione all'attuale fase pandemica e che giustificano la previsione della estensione delle misure in questione fino al 24 novembre 2020.
 
L'impiego dei contingenti delle Forze di polizia, integrato dal concorso ratione officii delle polizie locali, nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto del propagarsi o del riacutizzarsi del contagio da COVID-19, ha consentito finora di soddisfare, con elevati standard di efficacia operativa, le diffuse esigenze di vigilanza e controllo sull'osservanza delle prescrizioni imposte a livello normativo a tutela della salute pubblica.
 
Il comma 2 mira a garantire le esigenze di soccorso pubblico e di scorta tecnica in caso di trasferimento in condizioni di alto biocontenimento connesse ai compiti di contenimento della diffusione del COVID-19 in ragione dello straordinario impegno del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante l'impiego giornaliero di squadre specialistiche in aggiunta all'ordinario dispositivo di soccorso.
 
L'ulteriore proroga dello stato di emergenza sino al 31 gennaio 2021 rende necessario assicurare le idonee risorse finanziarie per la copertura delle spese conseguenti all'accresciuto impegno del personale del Corpo nazionale, anche al fine di garantire la piena operatività dello stesso in condizioni di sicurezza.
Conseguentemente, l'intervento mira ad autorizzare la spesa necessaria al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario che il personale del Corpo medesimo dovrà necessariamente svolgere con riferimento al periodo dal 16 ottobre al 24 novembre 2020.
 
Articolo 33 – (Fondo anticipazione di liquidità)
 
La disposizione autorizza le Autonomie speciali ad utilizzare il fondo anticipazione di liquidità nel 2020 determinando un ampliamento della capacità di spesa di tali enti, con oneri a partire dall'esercizio 2020 alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
 
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI
 
Articolo 34 – (Norma di copertura)
 
La norma reca la copertura finanziaria delle disposizioni del presente decreto.
 
Articolo 35 – (Entrata in vigore)
La disposizione prevede l'entrata in vigore del provvedimento dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.