XVIII LEG - ddl - Ratifica Trattati Italia-Emirati arabi uniti estradizione e assistenza giudiziaria penale, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015

aggiornamento: 14 novembre 2018

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 14 novembre 2018

Disegno di legge recante: "Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, con Scambio di Note fatto ad Abu Dhabi il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018; b) Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015.". (approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 22 febbraio 2018)

 

Relazione illustrativa

Indice

Art. 1 - Autorizzazione alla ratifica
Art. 2 - Ordine di esecuzione
Art. 3 - Copertura finanziaria
Art. 4 - Entrata in vigore

Art. 1
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:
    1. Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, con Scambio di Note fatto ad Abu Dhabi il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018;
    2. Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015.

Art. 2
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 24 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 25 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

Art. 3
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui gli articoli 14 e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in euro 15.238 annui a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7 e 8, pari a euro 4.000 annui a decorrere dall'anno 2018, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 13, 14 e 15 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), valutati in euro 15.212 annui a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 16 e 22, pari a euro 5.650 annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Relazione illustrativa

 

I. PREMESSA:

Il presente Trattato si inserisce nel contesto degli strumenti finalizzati all’intensificazione ed alla regolamentazione puntuale e dettagliata dei rapporti di cooperazione posti in essere dall’Italia con i Paesi al di fuori dell’Unione Europea, con i quali si persegue l’obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace il contrasto alla criminalità.

Con tale Trattato viene avviato un processo di sviluppo estremamente significativo dei rapporti italo-emiratini, che permetterà una stretta ed incisiva collaborazione tra i due paesi nel campo della cooperazione giudiziaria penale.

L’adozione di norme volte a disciplinare in modo preciso e puntuale la materia dell’estradizione è stata imposta dalla attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estesi rapporti tra i due Stati in qualsiasi settore (economico, finanziario, commerciale, flussi migratori, ecc.). Il progressivo intensificarsi dei rapporti reca inevitabilmente con sé anche lo sviluppo di fenomeni criminali che coinvolgono entrambi gli Stati e, quindi, l’esigenza di disciplinare uniformemente le esigenze di consegna di persone che sono sottoposte a procedimenti penali o che devono eseguire una pena.

II. PREVISIONI GENERALI

L’ambito di applicazione del Trattato è descritto nelle norme generali, laddove le Parti s’impegnano reciprocamente a consegnarsi persone ricercate che si trovano sul proprio territorio per dare corso a un procedimento penale (estradizione processuale) ovvero al fine di consentire l’esecuzione di una condanna definitiva (estradizione esecutiva) - (Art. 1).

In generale, l’estradizione sarà concessa quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato Richiedente é previsto come reato anche dalla legislazione dello Stato Richiesto (c.d. Principio della doppia incriminazione). Tale principio trova un temperamento in materia fiscale laddove è stabilito che l’estradizione potrà essere accordata anche quando la disciplina dello Stato Richiesto, in detta materia, sia differente da quella dello Stato Richiedente.

L’estradizione processuale richiede, poi, che il reato per cui si procede sia punito da entrambi i paesi con la pena della reclusione per un periodo di almeno un anno, mentre l’estradizione esecutiva richiede che la pena residua ancora da espiare corrisponda ad un periodo minimo di sei mesi (Art. 2).

Il Trattato prevede due tipologie di rifiuto dell’estradizione.

L’estradizione sarà negata (rifiuto obbligatorio), oltre che nei consueti casi ormai consolidatisi nelle discipline pattizie internazionali (i.e. quando si procede o si è proceduto per un reato politico o per un reato militare; quando si hanno fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione possa essere strumentale a perseguire, in qualsiasi modo, la persona richiesta per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche, ecc. ovvero che la posizione di detta persona possa essere pregiudicata per tali motivi; quando l’accoglimento della richiesta di estradizione possa compromettere la sovranità, la sicurezza e l’ordine pubblico o altri interessi nazionali dello Stato Richiesto ovvero determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali dell’ordinamento e della legislazione di questo paese), anche quando la persona richiesta sia stata già definitivamente giudicata nello Stato Richiesto per lo stesso fatto per cui si richiede la consegna (c.d. Principio del ne bis in idem) ovvero quando, nello Stato Richiesto o in quello Richiedente, sia intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena. Inoltre, la richiesta di estradizione sarà rifiutata quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato Richiedente con un tipo di pena proibita dalla legge dello Stato Richiesto e quando vi sia fondato motivo di ritenere che la persona richiesta possa essere sottoposta, per il reato oggetto della domanda di estradizione, a tortura, trattamenti illegali e disumani; nonché quando il reato per il quale è domandata l’estradizione è punibile con la pena di morte secondo la legge dello Stato Richiedente, salvi i casi in cui la pena capitale non sia inflitta nei confronti della persona richiesta, ovvero, qualora già inflitta, lo Stato Richiedente assuma l’impegno (cui è espressamente tenuto ad ottemperare) di non darvi esecuzione  - (Art. 3). Lo Scambio di Note del 27 novembre 2017-17 gennaio 2018 chiarisce la portata dell’art. 3, lettera d), garantendone la conformità alla formulazione dell’art. 698, comma 2, del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 5, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 149. Conformemente alla giurisprudenza della Corte costituzionale in materia, si esclude alla radice che si possa dare luogo ad estradizione nei casi in cui è prevista la pena di morte, a meno che la parte richiedente non adotti una decisione irrevocabile che commuti detta pena in una pena diversa, nel pieno rispetto dell’ordinamento della parte richiesta.

Diversamente, l’estradizione potrà essere negata (rifiuto facoltativo) quando lo Stato Richiesto rivendichi la sua giurisdizione sul reato oggetto della richiesta di estradizione ovvero abbia in corso un procedimento penale riferibile al medesimo illecito penale. Altro motivo di rifiuto facoltativo è poi individuabile in valutazioni di carattere umanitario riferibili all’età ed alle condizioni di salute della persona da consegnare (Art. 4).

E’ espressamente previsto che ciascuno Stato possa estradare i propri cittadini. In caso di rifiuto, tuttavia, lo Stato Richiedente potrà chiedere il perseguimento penale della persona richiesta nello Stato Richiesto, in conformità alle leggi di tale Paese (Art. 5).

Il Trattato disciplina, poi, dettagliatamente quale debba essere la forma ed il contenuto della richiesta di estradizione, nonché la tipologia e la forma dei documenti da allegare a sostegno della domanda (Art. 7), e stabilisce che la stessa sia trasmessa per via amministrativa attraverso Autorità Centrali appositamente designate dalle Parti contraenti. Le Autorità Centrali, inoltre, dialogheranno direttamente tra loro anche per ogni questione attinente alla richiesta di estradizione (Art. 6).

Sotto il profilo operativo, la domanda di estradizione sarà decisa in conformità alle procedure previste dall’ordinamento dello Stato Richiesto, il quale avrà l’obbligo di motivare e di informare l’altro Stato di eventuali ragioni di rifiuto alla consegna (Art. 9).

Per i casi più urgenti, gli Stati potranno chiedere l’arresto provvisorio della persona richiesta, salva la presentazione successiva della formale richiesta di estradizione entro 45 giorni dall’esecuzione dell’arresto, pena l’inefficacia dell’arresto medesimo e di ogni misura coercitiva eventualmente imposta (Art. 12).

Lo Stato Richiesto potrà esigere informazioni supplementari qualora la domanda di estradizione non sia completa o non rechi dati sufficienti per adottare la relativa decisione (Art. 8). Nel caso della presentazione di più richieste di estradizione da parte dello Stato Richiedente e di altri Stati terzi, nei confronti della medesima persona, sono stabiliti specifici criteri al fine di valutare e decidere a quale delle domande dovrà essere data esecuzione (Art. 13).

La consegna della persona richiesta dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data in cui lo Stato Richiedente ha avuto comunicazione formale della concessione dell’estradizione (Art. 14).

Resta salva la possibilità per lo Stato Richiesto di differire la consegna qualora sia in corso, in tale Stato, un procedimento penale ovvero l’esecuzione della pena a carico della persona richiesta per reati diversi da quello oggetto della richiesta di estradizione. In tale evenienza, comunque, i due Paesi potranno accordarsi per una consegna temporanea della persona richiesta al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale nello Stato Richiedente (Art. 15).

L’accordo bilaterale prevede, poi, la tipica e consueta garanzia del c.d. Principio di Specialità in favore della persona estradata. Tale persona, infatti, non potrà essere in qualsiasi modo perseguita o arrestata dallo Stato Richiedente per reati diversi commessi precedentemente alla consegna; tale garanzia viene meno, però, se lo Stato Richiesto acconsente a che lo Stato Richiedente proceda nei confronti della persona estradata, ovvero quando la presenza della persona estradata nel territorio dello Stato Richiedente non sia più connessa al motivo per il quale l’estradizione è stata accordata e, quindi, debba ritenersi una presenza in tale territorio assolutamente volontaria (Art. 10). E’ stata altresì inserita una procedura semplificata di estradizione, per i casi in cui il soggetto nei cui confronti è richiesta l’estradizione acconsenta alla stessa (Art. 16).

Infine, sono presenti specifiche previsioni in ordine alla consegna allo Stato Richiedente di cose sequestrate alla persona estradata (strumenti, proventi o altre cose relative al reato) rinvenute nello Stato Richiesto (Art. 17); al transito nei rispettivi territori di una persona estradata da uno Stato terzo (Art. 18); alle spese sostenute per la procedura di estradizione (Art. 19); allo scambio informativo in merito all’esito del procedimento penale ovvero all’esecuzione della condanna nello Stato Richiedente successivamente all’estradizione (Art. 20).

III. PREVISIONI CONCLUSIVE:

La Parti contraenti hanno, quindi, inteso non limitare le possibili ipotesi di collaborazione solo al presente Trattato, ma hanno espressamente stabilito di cooperare in materia di estradizione anche sulla base di altri accordi internazionali applicabili (Art. 21) e si sono impegnate a rispettare il carattere di segretezza dei documenti e delle informazioni fornite o ricevute dall’altra Parte (Art. 22).

Le eventuali controversie che dovessero insorgere in punto di interpretazione e di applicazione del Trattato verranno risolte direttamente mediante consultazione diplomatica (Art. 23).

Nell’ultima previsione dell’accordo (Art. 24) sono disciplinate le diverse vicende giuridiche che riguardano o potrebbero riguardare il Trattato.

Entrambi le Parti dovranno sottoporre il Trattato a procedura di ratifica in conformità delle proprie legislazioni. L’accordo entrerà in vigore a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di scambio degli strumenti di ratifica.

Il Trattato ha durata indeterminata, salva la possibilità di ciascuna parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all’altra Parte per via diplomatica. La cessazione di efficacia del Trattato avrà effetto decorsi sei mesi dalla data della predetta comunicazione.


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TRATTATO DI MUTUA ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEGLI EMIRATI ARABI UNITI, FATTO AD ABU DHABI IL 16 SETTEMBRE 2015

I. Premessa


Il presente Trattato si inserisce nel contesto degli strumenti finalizzati all’intensificazione ed alla regolamentazione puntuale e dettagliata dei rapporti di cooperazione posti in essere dall’Italia con i Paesi al di fuori dell’Unione Europea, con i quali si persegue l’obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace il contrasto alla criminalità.

Con tale Trattato viene avviato un processo di sviluppo estremamente significativo dei rapporti italo-emiratini, che permetterà una stretta ed incisiva collaborazione tra i due paesi nel campo della cooperazione giudiziaria penale.

L’adozione di norme volte a disciplinare in modo preciso e puntuale la materia dell’assistenza giudiziaria penale è stata imposta dalla attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estesi rapporti tra i due Stati in molteplici settori (economico, finanziario, commerciale, flussi migratori, ecc.). Il progressivo intensificarsi dei rapporti reca inevitabilmente con sé anche lo sviluppo di fenomeni criminali che coinvolgono entrambi gli Stati e che richiedono, pertanto, l’approntamento di strumenti idonei a garantire una reciproca ed efficace collaborazione.

II. Previsioni generali

L’ampiezza degli intenti perseguiti con il Trattato è esplicitata nelle norme generali, laddove è previsto che le Parti s’impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in molteplici settori, quali - tra l’altro - la ricerca e l’identificazione di persone, la notificazione di atti e documenti, la citazione dei soggetti coinvolti a vario titolo nei procedimenti penali, l’acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova, informazioni relative a conti presso istituti bancari e finanziari, l’assunzione di testimonianze o di dichiarazioni (ivi inclusi gli interrogatori di indagati ed imputati), l’espletamento e la trasmissione di perizie, l’esecuzione di attività di indagine, l’effettuazione di perquisizioni e sequestri, il sequestro, il pignoramento e la confisca dei proventi del reato e delle cose pertinenti al reato. Sono inoltre previsti lo scambio di informazioni su procedimenti penali e condanne di cittadini, nonché - su di un piano generale - qualsiasi altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione dello Stato Richiesto (art. 1).

E’ inoltre espressamente previsto che l’assistenza possa essere accordata anche in relazione a reati tributari e fiscali (art. 1 par. 3).

L’assistenza giudiziaria dovrà (motivi di rifiuto obbligatorio) essere rifiutata dallo Stato Richiesto in una serie di casi divenuti ormai consueti nelle discipline pattizie internazionali, ovvero:
quando si procede per un reato politico, ovvero per un reato di natura esclusivamente militare;
quando si hanno fondati motivi per ritenere che la richiesta di assistenza possa essere strumentalmente volta a perseguire, in qualsiasi modo, una persona per motivi di razza, sesso, religione, nazionalità od opinioni politiche ovvero che la posizione di detta persona possa essere pregiudicata per i detti motivi;
quando la domanda si riferisce al perseguimento di una persona per un reato in relazione al quale è stata pronunciata una sentenza di condanna o di assoluzione definitiva, è stato emesso un provvedimento di grazia ovvero è stata espiata la pena imposta nella Parte richiesta;
quando l'esecuzione della domanda comprometterebbe la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico od altri interessi essenziali della Parte richiesta.
La richiesta di assistenza potrà (motivi di rifiuto facoltativo), altresì, essere respinta anche allorquando l’azione o l’omissione, che integrano la fattispecie di reato a cui si riferisce la domanda, non costituirebbero reato ove commessi nell’ambito della giurisdizione della Parte richiesta, e qualora l’eventuale accoglimento possa determinare conseguenze contrastanti con l’ordinamento interno della Parte richiesta.

Essendosi recepito il cd. principio del ne bis in idem, costituisce motivo di rifiuto dell’assistenza la circostanza che la persona nei cui confronti si procede sia già stata indagata o giudicata per il medesimo fatto nello Stato Richiesto (art. 8).

E’ inoltre espressamente previsto che l’assistenza non possa essere rifiutata esclusivamente in ragione del segreto imposto da banche e simili istituzioni finanziarie ovvero in ragione del fatto che il reato si considera anche di natura fiscale (art. 8 par. 3) .

Il Trattato individua, poi, le Autorità Centrali legittimate alla trasmissione ed alla ricezione - tramite i canali diplomatici - delle richieste di assistenza giudiziaria (art. 5), disciplinando nel dettaglio i requisiti di forma e di contenuto di queste ultime e prevedendo, in ogni caso, la facoltà dello Stato Richiesto di sollecitare le eventuali ulteriori informazioni che si rendessero necessarie ai fini delle valutazioni di sua competenza; di significativa utilità, sul piano operativo, risulta la possibilità di anticipare con “mezzi di comunicazione rapida” (quali fax e posta elettronica) le richieste di assistenza, da inoltrarsi comunque per le vie ordinarie - a pena di decadenza - nei successivi 30 giorni (art. 6).

Costituiscono oggetto di dettagliata disciplina le modalità di esecuzione della richiesta di assistenza (art. 9).

Le Parti si impegnano a collaborare tempestivamente in conformità alla legislazione dello Stato Richiesto, ma è anche prevista la possibilità di eseguire la domanda di assistenza secondo modalità particolari indicate dallo Stato Richiedente, purché ciò non contrasti con la legislazione del primo.

Sempre nel rispetto di quest’ultima, lo Stato Richiesto può autorizzare a presenziare all’esecuzione della richiesta le persone in essa specificamente individuate, cui è altresì riconosciuta la facoltà - da esercitarsi, peraltro, tramite le Autorità competenti dello Stato Richiesto - di sottoporre questioni specifiche riferite alle procedure di assistenza.

III. Previsioni specifiche

Una disciplina di dettaglio è prevista per talune attività di assistenza giudiziaria, quali la notifica di atti (art. 12), nonché l’assunzione di testimonianze (art. 13).

Per quanto attiene all’utilizzo della videoconferenza (art. 16), il Trattato dispone, con una formulazione molto ampia, che, in conformità con le leggi e le procedure di entrambe le Parti, Italia ed Emirati Arabi Uniti possano ricorrere a collegamenti audio-video ai fini dell’esecuzione delle attività di assistenza giudiziaria e a fini di comunicazione nell’ambito delle procedure in oggetto.

Qualora la videoconferenza non risulti tecnicamente praticabile, è contemplata la possibilità di un trasferimento temporaneo di persone detenute al fine di consentirne la testimonianza, l’interrogatorio o, comunque, la partecipazione ad altri atti processuali dinanzi alle Autorità competenti della Parte richiedente. Tale attività, oltre a non dover intralciare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato Richiedente, presuppone inoltre necessariamente: il consenso del diretto interessato, in ogni caso assistito dalle garanzie previste dall’art. 18 (il consueto principio di specialità, in base al quale la persona non può essere detenuta,  sottoposta a procedimento o a misura restrittiva della libertà personale nella Parte richiedente per un reato precedente alla sua partenza dalla Parte richiesta ed alla persona non può essere richiesto, senza il suo consenso, di rendere testimonianza in un procedimento penale o di fornire assistenza in un’indagine penale diversi da quelli a cui si riferisce la domanda); il previo raggiungimento di un accordo tra le Parti riguardo al trasferimento ed alle sue condizioni; il mantenimento dello status detentionis da parte dello Stato Richiedente (art. 14).

Costituiscono, altresì, oggetto di specifica disciplina le attività di produzione di documenti (art. 19), nonché le perquisizioni, i sequestri e la confisca dei proventi e delle cose pertinenti al reato (artt. 20-21).

E’ stato assunto l’impegno a rispettare il carattere di segretezza dei documenti e delle informazioni fornite o ricevute dall’altra Parte (art. 11).

IV. Previsioni conclusive

Sono presenti specifiche previsioni in ordine alla ripartizione delle spese sostenute per l’esecuzione dell’attività di assistenza giudiziaria. Al riguardo, di regola, le spese per l’esecuzione della rogatoria sono sostenute dalla Parte richiesta, salve specifiche ipotesi in cui gli oneri sono a carico della Parte richiedente (art. 22).

Eventuali controversie concernenti l’interpretazione e l’applicazione del Trattato verranno risolte direttamente mediante consultazione diplomatica (art. 24).

L’ultima clausola dell’accordo disciplina le diverse vicende giuridiche (entrata in vigore, modifica e cessazione) che riguardano o potrebbero riguardare il Trattato (art. 25).

Entrambi le Parti dovranno sottoporre il Trattato a procedura di ratifica in conformità alle rispettive legislazioni interne.

L’accordo entrerà in vigore a decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di scambio degli strumenti di ratifica.

Il Trattato ha durata indeterminata, salva la possibilità di ciascuna parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all’altra Parte per via diplomatica. In tal caso, il Trattato perderà efficacia sei mesi dopo la data della comunicazione.