Amministrazione trasparente
aggiornamento: 16 gennaio 2019
Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 riordina la disciplina sugli obblighi per le pubbliche amministrazioni di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e detta le regole di presentazione dei dati sui siti istituzionali.
Il sito istituzionale www.giustizia.it garantisce in via esclusiva l'adempimento degli obblighi relativi alla trasparenza previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33.
La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni sul segreto di Stato, d'ufficio, e statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino. In particolare, i dati personali pubblicati sono «riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d.lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali».
Le disposizioni sulla trasparenza contribuiscono a definire il livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche anche ai fini di prevenzione e contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
Il 23 giugno 2016, è entrato in vigore il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.132 del 8-6-2016), che ha apportato rilevanti modifiche in tema di obblighi di pubblicazione per le finalità di trasparenza e in tema di diritto di accesso civico. In base all’art. 42 delle disposizioni transitorie, le pubbliche amministrazioni dovranno adeguarsi alle novità introdotte ed assicurare l’effettivo esercizio del diritto di accesso civico, così come modificato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore decreto.
►Funzionalizzazione dell’accesso civico generalizzato
Direzione generale Giustizia penale, provv. 28 giugno 2018 (est. Ausilia Ferraro)
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO – DLGS N. 33 DEL 2013 – RICHIESTA CHE PERSEGUA UNO SCOPO ESCLUSIVAMENTE PERSONALE DEL RICHIEDENTE – FINALITÀ EGOISTICA – MANCANZA DI PROFILI CHE RIVELINO LA REALIZZAZIONE DELLE FINALITÀ INDICATE ALL’ART. 5, COMMA 2, CIT. (CD. “FUNZIONALIZZAZIONE DELL’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO”) – RIGETTO - SUSSISTE
L’accesso civico generalizzato, di cui al d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, mira a «favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico» (art. 5, comma 2, dlgs cit.).
Si tratta, dunque, di una situazione giuridica soggettiva da esercitare in vista dello scopo che la giustifica, potendosi altrimenti sperimentare le altre forme di accesso agli atti, in primis la legge n. 241 del 1990 che abilita la pretesa conoscitiva in presenza di un personale interesse legittimo. Ciò vuol dire che il diritto di accesso non è consentito se esercitato in modo “disfunzionale” ossia per fini diversi da quelli che ne giustificano l’introduzione nell’Ordinamento giuridico. Ne consegue che, nella valutazione dell’istanza di accesso civico cd. generalizzato, la pubblica amministra¬zione deve anche sindacare la finalità della istanza (criterio teleologico o finalistico), verificando, in particolare, se ed in che misura la conoscenza delle informazioni richieste sia in linea con le finalità della norma (ratio legis).
Per l’effetto, la Pubblica amministrazione può ritenere l’istanza di accesso civico meritevole di essere accolta soltanto se e quando l’esigenza conoscitiva assuma una “rilevanza pubblica” e non anche quando essa resti confinata ad un bisogno esclusivamente “privato, individuale, egoistico o utilitaristico”. A fronte di richieste legate a doppio filo a un interesse esclusivamente egoistico, non si giustifica alcuna ponderazione di interessi a sfavore della riservatezza dei dati di terzi e nemmeno l’attivazione di una macchina onerosa e con risorse limitate, come quella pubblica; già solo tenendo conto del fatto che l’interesse esclusivamente personale ed egoistico è già tutelato con strumenti rimediali ad hoc (come l’accesso documentale di cui alla Legge n. 241 del 1990).
L’asservimento dell’accesso civico generalizzato alla realizzazione delle finalità indicate all’art. 5, comma 2, cit. (cd. “funzionalizzazione dell’accesso civico generalizzato”) giustifica la reiezione delle richieste che sottendano interessi all’ostensione di matrice privata e individuale, sconnessi, quindi, dalla verifica sul buon uso delle pubbliche risorse e sul perseguimento delle funzioni istituzionali, dalla partecipazione all’attività amministrativa ed al dibattito pubblico, pena, in caso contrario, un abuso dell’istituto dell’accesso civico generalizzato e la conseguente possibilità di negare lo stesso in quanto non riconducibile alle esclusive finalità espresse dalle norme (art. 1, comma 1 e art. 5, comma 2) e lesivo della sfera di riservatezza dei privati.
[Testo integrale della decisione]
►Importo complessivo degli emolumenti percepiti dal dirigente
►curriculum vitæ “ad uso pubblicazione” privo dei dati personali
►Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza - Marco Nassi
e-mail (certificata): responsabileprevenzionecorruzione@giustiziacert.it
►Referenti per la trasparenza
- Uffici di diretta collaborazione - Annamaria Buongiorno
- Dipartimento per gli affari di giustizia - Giuseppe Buffone
- Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Antonio Mungo
- Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Antonella Ignarra
- Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità - Concetto Zanghi
- Ufficio centrale archivi notarili - Marcello Cosio
Struttura di riferimento
Legislazione
Link utili
- Prime LINEE GUIDA recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016
- Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi amministrativi LINEE GUIDA sugli accertamenti del responsabile della corruzione e prevenzione, vigilanza ed accertamento Anac
- Criteri di qualità della pubblicazione dei dati (all. 2 alla Delibera n.50 del 4 luglio 2013)
- GIORNATA della TRASPARENZA 16 dicembre 2014 - Gli interventi