aggiornamento: 16 novembre 2017

Accordo 26 aprile 2017 - Programmazione rimodulazione profili professionali e azioni di riqualificazione e promozione professionale del personale dell’Amministrazione giudiziaria

 

Accordo su programmazione rimodulazione profili professionali e azioni di riqualificazione e promozione professionale del personale dell’Amministrazione giudiziaria

Roma, 26 Aprile 2017

PREMESSA

Le parti, in considerazione della esigenza più volte ravvisata in varie sedi di confronto di rimodulare alcuni profili dell’ordinamento professionale e le dotazioni organiche del personale, e avuto riguardo alle mutate esigenze organizzative del lavoro giudiziario, promuovono il presente accordo contenente la programmazione di una serie di azioni volte, in primo luogo a rimodulare alcuni profili professionali, a rivedere le dotazioni e le piante organiche esistenti dell’Amministrazione giudiziaria (di seguito per brevità denominata semplicemente Amministrazione), centrale e periferica degli uffici giudiziari.

Le parti concordano, altresì, nella necessità di programmare una concreta attuazione di interventi di progressiva promozione professionale e riqualificazione del personale dell’Amministrazione, anche in relazione all’ingresso di nuovo personale all’esito delle procedure di mobilità già realizzate e delle procedure assunzionali in corso di espletamento da parte dell’Amministrazione.

Le parti considerano fondamentale assicurare un progressivo aggiornamento dell’ordinamento professionale e del sistema organizzativo del personale, primariamente orientato allo sviluppo della digitalizzazione avanzata del processo, all’aggiornamento dei processi lavorativi, specie in relazione all’assistenza qualificata al magistrato e al supporto in attività giurisdizionali e amministrative spiccatamente specializzate.

In tale ambito le parti concordano che occorre adottare ogni intervento possibile al fine di assicurare la definizione dell’intero processo di attuazione della riqualificazione tra le aree, per consentire entro il 30 giugno 2019 a coloro che sono stati dichiarati vincitori, nonché a coloro che sono risultati idonei in esito alle procedure selettive avviate con gli avvisi pubblici del 19 settembre 2016, la progressione di area nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 21-quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 e dal presente accordo.

Le parti concordano che tale Accordo rappresenta la prima fase di avvio di un percorso che potrà avere ad oggetto anche una revisione più complessiva dell’ordinamento professionale interessando anche ulteriori qualifiche, a partire anche dalla riflessione sul profilo di conducente di automezzi.

Le parti assicurano altresì il reciproco impegno nella promozione e ricerca di innovative modalità di formazione dei dipendenti dell’Amministrazione.

TANTO PREMESSO

Preso atto dell’esigenza di armonizzare le diverse valutazioni delle rappresentanze sindacali in ordine alle proposte avanzate dall’Amministrazione.

Considerato altresì che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 ha introdotto competenze trasversali a supporto di servizi fondamentali, determinando un ripensamento del precedente rigido ordinamento professionale, anche mediante l’introduzione di nuovi profili e mansioni maggiormente equiparabili tra loro, assicurando in tal modo anche la reale possibilità di una mobilità tra i vari Dipartimenti del Ministero della giustizia.

Considerato che i commi 3 e 9 dell’articolo 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 indicano all’Amministrazione l’obbligo di procedere alla revisione delle piante organiche degli uffici giudiziari e della sede centrale nonché alla distribuzione delle dotazioni organiche determinate dalla tabella D) del medesimo articolo e nei profili professionali.

Preso atto della disposizione di cui all’articolo 1, comma 2-octies, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161 che ha introdotto la possibilità, per l’Amministrazione, in funzione dello svolgimento delle procedure di assunzione previste dall’articolo 1, commi 2-bis e 2-quater del medesimo decreto ed in relazione alle nuove esigenze organizzative del Ministero della giustizia, di procedere alla “rimodulazione dei profili professionali e alla ripartizione nell’ambito delle aree di riferimento, nonché alla individuazione di nuovi profili, anche tecnici, nel rispetto dell’ordinamento professionale vigente del comparto ministeri”, il tutto “nei limiti della dotazione organica complessiva del ruolo dell’Amministrazione giudiziaria di cui alla Tabella D) del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, e della relativa spesa”.

Visto l’articolo 9 del vigente Contratto collettivo nazionale del 14 settembre 2007 a mente del quale “Le Amministrazioni, in relazione alle proprie necessità organizzative, possono prevedere l’istituzione di nuovi profili nell’ambito delle dotazioni organiche, individuandone la posizione di accesso, secondo i criteri di cui all’art. 8, comma 2”.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Visto il CCNL 1998/2001 del comparto ministeri come modificato e integrato dal CCNL successivo del 14 settembre 2007 e il contratto collettivo integrativo per i dipendenti del Ministero della Giustizia del 29 luglio 2010;

L’Amministrazione Giudiziaria e le Organizzazioni Sindacali sottoscrivono il presente

Accordo

Articolo 1
(Finalità dell’Accordo)

  1. Scopi ed obiettivi generali prioritari della presente intesa sono:
  • La rimodulazione dei profili professionali esistenti rispetto alle crescenti esigenze di digitalizzazione e di revisione organizzativa dei processi.
  • L’introduzione di profili professionali tecnici di supporto alle accresciute competenze degli uffici e dell’Amministrazione, anche al fine di promuovere una maggiore mobilità dei dipendenti del Ministero.
  • La programmazione della conseguente revisione delle dotazioni e delle piante organiche dell’Amministrazione centrale e degli uffici giudiziari.
  • La promozione e la progressiva attuazione di un sistema di flessibilità tra profili all’interno delle aree e l’attuazione delle progressioni all’interno del sistema classificatorio e degli sviluppi economici.
  • La programmazione degli impegni dell’Amministrazione nell’adottare ogni misura finalizzata all’esecuzione degli interventi indicati nel presente accordo e alla ricerca di risorse ulteriori rispetto a quelle attualmente già specificamente destinate per le procedure di riqualificazione e di valorizzazione del personale in servizio.
  • La promozione di un innovativo sistema di formazione del personale in un’ottica di miglioramento della efficacia dell’azione amministrativa e di reale crescita professionale dei dipendenti.

Articolo 2
(Rimodulazione profili esistenti)

  1. Le parti concordano nella necessità di adeguare, rimodulandole, le declaratorie di alcuni profili di cui alla tabella A) del CCNI 29 luglio 2010, come da allegato 1) che costituisce parte integrante del presente accordo.
  2. Le modalità di attuazione della rimodulazione di cui al comma precedente sono indicate dal successivo articolo 5 e sono effettuate nel rispetto di quanto previsto dal decreto legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni dalla legge 12 agosto 2016, n. 161.
  3. In particolare, in relazione ad alcuni profili e in ordine alla programmazione dei passaggi giuridici del personale dipendente le parti specificano che:
    1. Nel profilo di operatore giudiziario potranno confluire i conducenti di automezzi con le modalità e nei limiti delle consistenze numeriche da determinarsi ai sensi dei articoli 4 e 5, mantenendo la fascia retributiva acquisita.
    2. Nel profilo di assistente giudiziario potranno confluire gli operatori giudiziari con più di 7 anni di servizio nel relativo profilo, nelle modalità e nei limiti delle consistenze numeriche indicate ai sensi dei successivi articoli 4 e 5. In detto profilo le parti ricordano che saranno altresì inquadrati, come previsto nel relativo bando, i vincitori del concorso pubblico a 800 posti per il profilo professionale di Assistente giudiziario, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami”, del 22 novembre 2016, n. 92.
    3. Il profilo professionale di “Cancelliere” viene ridenominato “Cancelliere esperto”. In tale profilo professionale le parti convengono che confluirà tutto il personale in servizio nel profilo di Cancelliere. Potranno altresì confluire gli assistenti giudiziari con più di 7 anni di servizio nella relativa qualifica, con le modalità e nei limiti delle consistenze numeriche da determinarsi ai sensi dei successivi articoli 4 e 5.
      I compiti e le mansioni sono quelli previsti per l’attuale profilo di Cancelliere. A tutti gli idonei della procedura selettiva di riqualificazione, avviata con i “pubblici avvisi” del 19 settembre 2016 e a coloro che avranno maturato 2 anni di anzianità di servizio nel predetto profilo dalla data del presente accordo, si attribuisce altresì il compito di raccordo e coordinamento delle attività dei servizi di cancelleria connessi all’Ufficio per il processo previsto ai sensi dell’articolo 50 del decreto-legge 25 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il personale di cui al periodo precedente mantiene la fascia retributiva acquisita.
      Il personale dichiarato vincitore, nonché quello risultato idoneo in esito alle procedure selettive di cui agli avvisi del 19 settembre 2016, mantiene in ogni caso il diritto alla progressione di area secondo quanto previsto negli stessi e dall’articolo 21-quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, il tutto nei tempi previsti dai successivi articoli 5 e 6.
    4. Il personale attualmente in servizio nel profilo di ufficiale giudiziario dichiarato vincitore, nonché quello risultato idoneo all’esito delle procedure selettive di cui ai pubblici avvisi del 19 settembre 2016 mantiene il diritto alla progressione di area secondo quanto previsto negli stessi e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 21-quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, il tutto nei tempi previsti dai successivi articoli 5 e 6. Resta altresì fermo quanto stabilito dal comma 4) dall’articolo 21 quater decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83.

Articolo 3
(Inserimento nuovi profili)

  1. Le parti, in considerazione della necessità di favorire una maggiore mobilità tra i dipendenti del Ministero nonché delle novità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84 ed in relazione alle mutate esigenze dei processi lavorativi, concordano quanto segue.
  2. Le parti concordano di istituire, con le modalità indicate ai sensi del successivo articolo 5, i seguenti profili professionali.
    1. Nella seconda area:
      - il profilo di Assistente tecnico: Le mansioni, le attività, i titoli di accesso sono indicate nell’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente accordo.
    2. Nella terza area:
      - il profilo di Funzionario tecnico: Le mansioni, le attività, i titoli di accesso sono indicate nell’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente accordo.
  3. La relativa dotazione organica dei profili indicati ai commi precedenti sarà determinata con le modalità e nei limiti delle consistenze numeriche da determinarsi successivamente ai sensi dei successivi articoli 4 e 5.

Articolo 4
(Dotazioni organiche)

  1. Le dotazioni organiche dei profili professionali saranno individuate in sede di attuazione del presente accordo secondo le modalità e i tempi indicati dal successivo articolo 5, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84 e dall’articolo 1, comma 2-octies, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni dalla legge 12 agosto 2016, n. 161.
  2. I dipendenti che saranno inquadrati, con il loro consenso e con le modalità determinate ai sensi del successivo articolo 5, in profili diversi da quelli in cui prestano attualmente servizio, manterranno l’attuale fascia economica, e la medesima sede di servizio, anche in posizione soprannumeraria rispetto alla pianta organica, fino al completo riassorbimento.

Articolo 5
(Modalità di attuazione dell’accordo in ordine alla rimodulazione dei profili e all’introduzione di nuovi profili)

  1. Al solo fine di dare celere corso alla introduzione di nuovi profili tecnici e di rimodulare quelli esistenti, nonché per consentire l’armonizzazione delle tempistiche delle nuove assunzioni con quelle della definizione dei percorsi di riqualificazione e di progressione economica del personale in servizio, le parti concordano che l’attuazione delle pattuizioni del presente Accordo relative alla rimodulazione dei profili esistenti, all’introduzione dei nuovi profili professionali e alla revisione delle dotazioni e piante organiche conseguenti, sarà realizzata dall’Amministrazione con l’emanazione di apposito decreto ministeriale ai sensi dell’articolo 1, comma 2-octies del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161 e dell’articolo 9, comma 1 del CCNL 14 settembre 2007.
  2. Il provvedimento dell’Amministrazione di cui al comma precedente verrà emesso recependo quanto espresso nel presente accordo e sentite le Organizzazioni sindacali rappresentative.
  3. Ferma restando la procedura di flessibilità di cui all’articolo 20 del CCNI 29 luglio 2010, l’attuazione del presente accordo avverrà, in ogni caso, nei limiti dei posti disponibili, ad invarianza di spesa dell’attuale complessiva dotazione organica, con il consenso del dipendente e con procedure selettive che saranno individuate con successivo atto dell’Amministrazione adottato, sentite le Organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi e nel rispetto di quanto indicato dall’articolo 1, comma 2-octies, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, entro il 30 giugno 2017.
  4. Sino all’emanazione dei provvedimenti attuativi del presente accordo conserva efficacia, a tutti gli effetti, il sistema di classificazione dell’attuale CCNI.

Articolo 6
(Programmazione degli interventi dell’Amministrazione)

  1. L’Amministrazione si impegna a proseguire nelle azioni di riqualificazione e promozione professionale del personale, di attuazione degli sviluppi economici interni alle aree e di definizione giuridica dell’ordinamento professionale secondo quanto previsto dal presente accordo.

    In particolare l’Amministrazione si impegna a:
    1. Riprendere, entro il 30 maggio 2017, la contrattazione del Fondo Unico di Amministrazione, nell’ambito della quale individuare le modalità di progressione economica per il personale dell’Amministrazione giudiziaria e le risorse da destinare in prima attuazione per gli sviluppi economici.
    2. Concludere la prima fase degli sviluppi economici entro il 31 dicembre 2017.
    3. Proseguire nella programmazione degli sviluppi economici, anche nelle annualità successive, reperendo risorse complessive per gli anni 2017 e 2018 per non meno di 10.000 unità di personale entro il 2018.
    4. Rivedere le dotazioni e le piante organiche del personale amministrativo nonché emettere i provvedimenti indicati agli articoli 4 e 5 del presente accordo entro il 30 giugno 2017.
    5. Avviare, a partire da ottobre 2017, l’attuazione dell’articolo 64, comma 1, lett. b) del CCNI 29 luglio 2010 per il passaggio di area degli Ausiliari nel rispetto delle condizioni e modalità ivi previste, mantenendo aperta la graduatoria degli idonei che si formerà all’esito della relativa procedura selettiva per eventuali ulteriori scorrimenti da effettuarsi ai sensi della normativa vigente, garantendo a vincitori il mantenimento della medesima sede di servizio, anche in posizione soprannumeraria rispetto alla pianta organica del profilo e fino al riassorbimento.
    6. Concludere entro il 31 dicembre 2018 il processo di attuazione dell’adeguamento giuridico dell’ordinamento professionale, e dei conseguenti passaggi del personale interessato, secondo quanto indicato dal presente accordo.
    7. Definire l’intero processo di attuazione della progressione tra le aree, entro il 30 giugno 2019 dei cancellieri e degli ufficiali giudiziari risultati vincitori ed idonei all’esito delle procedure selettive, avviate con i “pubblici avvisi” del 19 settembre 2016, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 21-quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 e dal presente accordo.
    8. Estendere, tramite apposite previsioni normative, agli attuali profili tecnici dell’area seconda di contabile, assistente informatico e assistente linguistico, la progressione in area terza, secondo modalità analoghe a quelle previste dall’articolo 21-quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.34
    9. Reperire risorse, anche nell’ambito di successivi interventi normativi, per la valorizzazione e la crescita professionale del personale, a partire dal recupero di economie nei processi di turn over, valutando anche la praticabilità di specifiche soluzioni dirette al rafforzamento delle risorse del Fondo Unico di Amministrazione.
    10. Prevedere la rimodulazione della figura professionale del Direttore amministrativo, con nuova denominazione di Direttore, consentendone l’accesso al personale in servizio in tutti gli attuali profili di funzionario, con almeno 7 anni di servizio nella relativa qualifica, con le modalità e nei limiti delle consistenze numeriche indicate dagli articoli 4 e 5, nel rispetto delle posizioni dei vincitori e degli idonei delle procedure selettive degli avvisi del 19 settembre 2016 avviate ai sensi dell’articolo 21-quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.

Articolo 7
(Formazione del personale)

  1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 12 del CCNI del 29 luglio 2010 le parti concordano sull’importanza di dare nuovo impulso ad una innovativa revisione del sistema di formazione del personale in servizio, per rispondere anche alle necessità determinate dall’ingresso del consistente numero di nuovo personale con le procedure di reclutamento avviate dall’Amministrazione e dall’introduzione di nuove modalità dei processi di organizzazione e di flusso di lavoro.
  2. In tale direzione si promuove lo sviluppo della formazione su piattaforma e-learning progressivamente esteso a tutto il personale dipendente, da affiancarsi alla formazione tradizionale.
  3. Le parti concordano sull’istituzione di un osservatorio permanente paritetico sulla formazione del personale, per monitorare i fabbisogni formativi e rappresentare all’Amministrazione concrete esigenze di adeguamento professionale.
  4. Le Parti promuovono, altresì, iniziative volte alla definizione di interventi organizzativi di valorizzazione delle professionalità dei dipendenti anche mediante la promozione di criteri di alternanza nella assegnazione nei servizi di cancelleria e segreteria degli uffici giudiziari.

Articolo 8
(Uso delle dotazioni informatiche e aggiornamento)

  1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 13 del CCNI del 29 luglio 2010, l’Amministrazione si impegna ad assicurare la progressiva formazione e l’aggiornamento dei dipendenti sull’uso delle dotazioni informatiche.

Articolo 9
(Monitoraggio dell’accordo)

  1. Le parti convengono sull’opportunità di stabilire un incontro ogni sei mesi, a prescindere dalle sedi di confronto previste per la programmazione degli interventi di cui all’articolo 6, al fine di monitorare l’andamento e lo stato di attuazione del presente accordo.


LA PARTE PUBBLICA
F.to IL MINISTRO

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
F.to CONFSALUNSA
F.to FPCGIL
F.to CISLFP
F.to UILPA
F.to INTESAFP